Ordinanza collegiale 19 marzo 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 06/05/2026, n. 8394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8394 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08394/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10514/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114, comma 3, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10514 del 2025, proposto da
RI ET, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Grio e Antonino Zenone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 11758/2024 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Antonio Tizzano, con la quale è stato riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire dei benefici riconosciuti ai docenti ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per garantire la loro formazione continua;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 5244/2026 pubblicata il 19 marzo 2026;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 il dott. NC SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, l’Autorità Giudiziaria Ordinaria in funzione di Giudice del Lavoro ha accertato il diritto dell’odierna parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015, in relazione agli anni scolastici per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023, e ha conseguentemente condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione in suo favore della predetta carta elettronica, nonché delle spese di lite di quel giudizio, nella misura da esso liquidata.
2. Con ricorso notificato il 16 settembre 2025 e depositato il 17 settembre 2025, la stessa parte ricorrente ha adito questo Tribunale lamentando l’inottemperanza alla sentenza in questione, limitatamente alla mancata attivazione della carta (con esclusione, dunque, del pagamento delle spese di lite liquidate dal Giudice Ordinario).
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
4. A seguito del passaggio in decisione avvenuto alla camera di consiglio del 17 marzo 2026, con ordinanza n. 5244/2026 pubblicata il successivo 19 marzo, emessa ai sensi degli artt. 38 e 73, comma 3, secondo periodo, cod. proc. amm., « il Collegio ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine all’ammissibilità del ricorso, constando in atti l’avvenuta effettuazione della notifica della sentenza ottemperanda soltanto presso l’Avvocatura Generale dello Stato (doc. 3 fascicolo ricorrente) e non anche presso la Sede reale dell’Amministrazione: la prima è idonea a far decorrere il c.d. termine breve d’impugnazione e a produrre eventuali altri effetti di legge, ma ai fini dell’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. modif. L. 30/1997, occorre la seconda (cfr., al riguardo, T.A.R. Lazio, Sez. III, 22 dicembre 2025, n. 23509: «La notifica del titolo va […] effettuata all’Amministrazione debitrice presso la sua sede reale e non presso l’Avvocatura dello Stato, trattandosi di promuovere una procedura amministrativa e non giudiziaria e non applicandosi l’art. 11, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, ai sensi del quale tutti gli atti giudiziali, tra cui le sentenze, debbono essere notificati all’Amministrazione presso gli uffici della competente Avvocatura dello Stato (Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2014, n. 2654; Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 751)»);
Rilevato che in atti consta altresì l’inoltro di una pec al Ministero resistente con la quale si domandava l’esecuzione della sentenza (doc. 4 fascicolo ricorrente), ma «ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza, finalizzato al pagamento di somme di denaro da parte della P.a., per giurisprudenza costante occorre la previa notifica del titolo esecutivo e il successivo decorso del termine dilatorio di 120 giorni […] ai sensi dell’art. 14 comma 1, d.l. 669 del 1996 (ex multis da ultimo sentenza Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2024 n. 9604; Cons. Stato sez. V, 9 marzo 2015, n.1174 secondo cui l'obbligo, imposto dall'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici di completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, si applica anche al giudizio di ottemperanza sulla base di una sostanziale identità di ratio con l'esecuzione forzata regolata dal c.p.c., trattandosi di istituti che, ancorché per vie e con risultati diversi, hanno ambedue ad oggetto l'adempimento di obbligazione pecuniaria derivante dall'ordine del giudice)» (in termini Cons. Stato, Sez. V, 4 aprile 2025, n. 2920) »
Ha conseguentemente invitato parte ricorrente a depositare l’eventuale prova di effettuazione della notifica, nonché fissato nuova camera di consiglio per l’ulteriore trattazione del ricorso, anche ai fini della presentazione di memorie sulla questione rilevata d’ufficio.
5. Con memoria del 30 marzo 2026, parte ricorrente ha rappresentato di aver effettivamente notificato la sentenza esclusivamente all’Avvocatura Generale dello Stato, argomentando in ordine al fatto che essa possa considerarsi « idonea a far decorrere il termine previsto per l’adempimento, in quanto effettuata nei confronti del domiciliatario ex lege dell’Amministrazione » o che, in ogni caso, la comunicazione inviata al Ministero sia da reputarsi « sufficiente ai fini del corretto adempimento dell’onere a [suo] carico ».
Ha dunque insistito per l’accoglimento del ricorso, anche alla luce delle numerosissime inottemperanze (riscontrabili sulla base dei dati del contenzioso nazionale) da parte del Ministero resistente alle sentenze come quella azionata in questa sede.
6. Alla camera di consiglio del 5 maggio 2026, il ricorso è stato nuovamente spedito in decisione.
7. Il Collegio ritiene, in conformità al rilievo d’ufficio di cui alla menzionata ordinanza n. 5244/2026, che il ricorso sia inammissibile per mancata notifica della sentenza con le formalità richieste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo.
7.1. D’altronde, parte ricorrente non contesta di aver omesso l’effettuazione di tale incombente, sostenendo piuttosto che esso possa trovare degli “equipollenti” nella notifica presso l’Avvocatura dello Stato e/o in una comunicazione all’Amministrazione.
Entrambi gli assunti trovano smentita nei precedenti giurisprudenziali richiamati nell’ordinanza, che sono espressione di un diritto vivente dal quale non si ravvisa alcuna ragione per discostarsi, anche alla luce delle ulteriori considerazioni appresso esposte.
7.1.1. Per quanto concerne, innanzitutto, la notifica presso l’Organo Legale anziché presso la sede reale dell’Amministrazione, è stato rilevato che « [l]a notifica del titolo, ai fini del rispetto dell’indicato art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, non è un atto processuale, ma un adempimento volto a concedere all’Amministrazione uno spatium deliberandi per l’esecuzione spontanea, onde evitare l’instaurazione di un procedimento giurisdizionale nel quale è previsto il patrocinio obbligatorio ex lege dell’Avvocatura dello Stato.
[…]
Lo spatium deliberandi […] per essere utile ed effettivo deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’Amministrazione, non altrimenti sostituibile dalla notifica all’Organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo, cui eventualmente il creditore insoddisfatto dovrà notificare il ricorso per l’ottemperanza nel prosieguo.
Il decorso del termine previsto dall’indicato art. 14 risulta essere condizione di efficacia del titolo esecutivo (Cassazione civile, sez. III, n. 19966/2005; Cassazione civile, Sez. lavoro, Sent. n. 23732 del 17-09-2008; Cassazione civile Sez. III, sent. n. 7360 del 26-03-2009) ed il mancato rispetto di questa disposizione normativa impedisce l’instaurazione di un valido giudizio per l’ottemperanza in assenza del presupposto dell’esecutività del titolo e, in ultima analisi, dell’inottemperanza dell’Amministrazione (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, n. 12 luglio 2011, n. 3734/2011) » (così T.A.R. Lazio, III, n. 23509/2025 cit.).
7.1.2. Per quanto riguarda, poi, la comunicazione all’Amministrazione, può richiamarsi (con i doverosi adattamenti) quanto ha avuto occasione di affermare la giurisprudenza civile di legittimità: « La mancata notifica del titolo in forma esecutiva, prevista dall'art. 479 c.p.c., costituisce un vulnus "autoevidente" al diritto di difesa del debitore. La notifica del titolo, infatti, ha lo scopo di consentire al debitore la verifica dell'esistenza e della correttezza del titolo stesso, al fine di apprestarsi ad ottemperare all'intimazione o, in alternativa, a contestarla. Mancando la notifica del titolo, il precetto diventa littera sine spiritu: una mera declamazione del creditore.
Né l'intimazione del precetto senza la previa notifica del titolo può essere sanata dall'avvenuta proposizione della opposizione, perché può essere sanato con il raggiungimento dello scopo lo svolgimento di una attività nulla, ma non il mancato svolgimento di una attività dovuta (così, testualmente, Cass. 29021/18) » (Cass. civ., Sez. III, 29 luglio 2025, n. 21838).
Mutatis mutandis , l’instaurazione di un giudizio di ottemperanza (in una fattispecie come quella in esame) non può essere ammessa in assenza della previa notificazione rituale del titolo esecutivo, senza che possa ipotizzarsi alcuna sanatoria per raggiungimento dello scopo.
7.1.3. L’omissione di tale notificazione rende, inoltre, giuridicamente del tutto irrilevante che cosa l’Amministrazione avrebbe (in ipotesi) fatto se essa fosse stata invece eseguita; non vi è, peraltro, alcuna base giuridica che consenta di ipotizzare il superamento di una causa di inammissibilità di un singolo ricorso in virtù del complessivo comportamento (procedimentale e/o processuale) del Ministero resistente in analoghe vicende contenzioso.
8. Può tuttavia, da ultimo, evidenziarsi che « la pronuncia in rito con cui si conclude il presente giudizio definisce il giudizio stesso in via solo processuale, senza dare luogo alla formazione della cosa giudicata in senso sostanziale (con il ché va escluso che da essa discenda un divieto di bis in idem). […] Infatti, come osservato da un recente arresto di questo Consiglio (Sez. V, 13 settembre 2023, n. 8301), secondo la giurisprudenza “le pronunce in rito “definiscono il giudizio in via solo processuale, senza formare cosa giudicata in senso sostanziale” (Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2018, n. 1149); “mentre le decisioni su questioni di merito, anche di carattere preliminare, spiegano loro effetti anche al di fuori del processo e sono vincolanti in tutti i giudizi futuri, le decisioni su questioni processuali, sono suscettibili di formazione del giudicato soltanto nello ambito dello stesso processo (cosiddetto giudicato formale), e non impediscono la proposizione delle medesime questioni in un successivo e diverso giudizio (tra le altre, v. da ultimo Cass. n. 15383 del 2014, Cass. n. 7303 del 2012)” [Cass. Civile, sez. III, 16 dicembre 2014, n. 26377].” » (in questi termini Cons. Stato, Sez. VII, 11 dicembre 2023, n. 10642).
9. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
10. La chiusura in rito del giudizio giustifica, eccezionalmente, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA UC, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
NC SS, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| NC SS | FA UC |
IL SEGRETARIO