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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/04/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 8/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1021/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to ESTER SANSONE giusta procura alle liti in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to ATANASIO MAURIZIO GRECO in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Persona_1
Notaio in Roma, Rep. 80974; resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 06/08/2020 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1118/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) accertare “in capo alla sig.ra
i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto alla Parte_1
prestazione richiesta a far data dalla domanda (27/2/2019), ovvero, in subordine dalla differente data del riconoscimento giudiziale”; 2) “condannare l' CP_1
ad erogare il beneficio richiesto a far data dal 27/2/2019, ovvero, in subordine, dalla differente data del riconoscimento giudiziale, con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
” Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'integrazione della CTU (dott. ), veniva depositata Persona_2
consulenza il 19/02/2022. In data 01/12/2022 l'avv. Sansone depositava atto di revoca del mandato sottoscritto dalla signora;
sino ad oggi, d'altra Parte_1
parte, non risulta alcuna costituzione in sostituzione.
All'odierna udienza la causa è stata quindi decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'integrazione depositata in data
19/02/2022, che la documentazione depositata in sede di merito fosse di per sé già integralmente acquisita in sede di accertamento tecnico preventivo, e che pertanto non si profilano attualmente modifiche al quadro patologico della ricorrente
Il CTU ha pertanto confermato il giudizio dato in ATPO è da considerare invalida civile con riduzione della capacità di lavoro in misura del 46%
(quarantasei per cento)..
In definitiva, si impone il rigetto della domanda della ricorrente.
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.0 Le spese di lite per entrambe le fasi sono sopportate da parte vittoriosa stante il deposito, tanto in sede di accertamento tecnico che di merito, di CP_1
dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
3.1 Per lo stesso motivo le spese relative alla CTU espletate in entrambe le fasi vanno poste a carico dell' CP_1
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , così Pt_1 Controparte_2
provvede:
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di accertamento tecnico preventivo confermate in sede di mertio, dichiarando che [nata a Parte_2
LAURITO (SA) il 26/06/1960] NON si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza;
2) nulla per le spese di giudizio in relazione ad entrambe le fasi, sopportate da parte vittoriosa;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla integrazione di CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre CP_1
eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Si comunichi.
Vallo della Lucania, così deciso il 08/04/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 8/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1021/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to ESTER SANSONE giusta procura alle liti in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to ATANASIO MAURIZIO GRECO in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Persona_1
Notaio in Roma, Rep. 80974; resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 06/08/2020 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1118/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) accertare “in capo alla sig.ra
i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto alla Parte_1
prestazione richiesta a far data dalla domanda (27/2/2019), ovvero, in subordine dalla differente data del riconoscimento giudiziale”; 2) “condannare l' CP_1
ad erogare il beneficio richiesto a far data dal 27/2/2019, ovvero, in subordine, dalla differente data del riconoscimento giudiziale, con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
” Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'integrazione della CTU (dott. ), veniva depositata Persona_2
consulenza il 19/02/2022. In data 01/12/2022 l'avv. Sansone depositava atto di revoca del mandato sottoscritto dalla signora;
sino ad oggi, d'altra Parte_1
parte, non risulta alcuna costituzione in sostituzione.
All'odierna udienza la causa è stata quindi decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'integrazione depositata in data
19/02/2022, che la documentazione depositata in sede di merito fosse di per sé già integralmente acquisita in sede di accertamento tecnico preventivo, e che pertanto non si profilano attualmente modifiche al quadro patologico della ricorrente
Il CTU ha pertanto confermato il giudizio dato in ATPO è da considerare invalida civile con riduzione della capacità di lavoro in misura del 46%
(quarantasei per cento)..
In definitiva, si impone il rigetto della domanda della ricorrente.
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.0 Le spese di lite per entrambe le fasi sono sopportate da parte vittoriosa stante il deposito, tanto in sede di accertamento tecnico che di merito, di CP_1
dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
3.1 Per lo stesso motivo le spese relative alla CTU espletate in entrambe le fasi vanno poste a carico dell' CP_1
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P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , così Pt_1 Controparte_2
provvede:
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di accertamento tecnico preventivo confermate in sede di mertio, dichiarando che [nata a Parte_2
LAURITO (SA) il 26/06/1960] NON si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza;
2) nulla per le spese di giudizio in relazione ad entrambe le fasi, sopportate da parte vittoriosa;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla integrazione di CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre CP_1
eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Si comunichi.
Vallo della Lucania, così deciso il 08/04/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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