TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/05/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 696 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Bloise Gaetano Maria C.F._2
OPPONENTE
E
AR
CONVENUTA
E ed in sua vece la procuratrice Controparte_2 [...] rappresentata e difesa, dall'avv. Leonardo Blandino Controparte_3
INTERVENUTA
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 08 novembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 7 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 879/2017 emesso
[...] dal Tribunale di Castrovillari con il quale era loro ingiunto, in solido, il pagamento, in favore della opposta, dell'importo di € 25.871,09, oltre agli interessi e oltre spese di lite.
A fondamento della domanda, eccepiva no la carenza di legittimazione attiva della nei termini di cui all'atto di opposizione, la nullità del decreto AR ingiuntivo per carenza dei presupposti, la mancanza di prova del credito ingiunto,
l'incertezza e l'indeterminatezza della somma vantata.
Chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto vinte le spese.
Si costituiva la ed in sua vece la procuratrice Controparte_2 [...]
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva, Controparte_3 il rigetto dell'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., istruita la causa, precisate le conclusioni, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., viene per la decisione.
^^^
Preliminarmente dall'esame della documentazione prodotta emerge l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di AR
, posto che la stessa ha agito in via monitoria a proprio nome e per
[...] proprio conto in relazione ad un contratto di finanziamento dalla stessa stipulato.
Ed invero dal momento del deposito della domanda e sino alla notificazione del decreto ingiuntivo opposto, non vi era alcuna cessione del credito e non vi era alcun trasferimento del rapporto sostanziale ad altro soggetto.
Il decreto ingiuntivo era richiesto ed ottenuto direttamente in favore della finanziaria la quale, agiva per il tramite di sue mandatarie i cui poteri CP_1 sono perfettamente tracciati e documentati in sede monitoria.
Nessuna irregolarità sussiste in tal senso .
Orbene, il contratto di finanziamento in esame (do c. 2A fascicolo monitorio – doc.
5 ns. fascicolo opposizione) era sottoscritto fra la , il debitore AR principale ed il coobbligato in solido Pt_1 Pt_2
L'esistenza del contratto fra le parti è circostanza pacifica, ammessa e non contestata.
Pagina 2 di 7 La è da sempre l'unica e sola titolare della posizione in AR sofferenza.
L'attività volta al mero recupero del credito era affidata a più mandatarie, i cui passaggi sono stati tutti perfettamente segnati nella procura speciale notarile riepilogativa in atti (doc. 1 fascicolo monitorio - doc 6 fascicolo opposizione) a rogito notaio di Milano, n. 53163/13758 di repertorio. Persona_1
La suddetta procura notarile è stata concepita cumulativamente per il recupero massivo di crediti con altre mandatarie.
Risulta che: la conferiva mandato per il recupero del credito alla SO AR
, giusta procura speciale notarile a rogito notaio Parte_3 [...]
Rep. 21233 – raccolta n. 11536 (doc. 7 ns. fascicolo opposizione) e Per_2 richiamata per relationem sempre nella procura notarile in atti (doc. 1 fascicolo monitorio – doc. 6 ns. fascicolo opposizione) a rogito notaio di Persona_1
Milano, n. 53163/13758 di repertorio.
La SO Gestione Crediti Delta S.p.A. conferiva mandato per il recupero del credito alla Tarida S.p.A.
La Tarida S.p.A. conferiva mandato per il recupero del credito alla CP_3 [...]
prima denominata Jupiter Iustitia S.r.l. (doc. 8 ns. fascicolo CP_4 opposizione - si veda pag. 9).
La (già Jupiter Iustitia S.r.l conferiva procura alle liti in Controparte_5 calce al decreto ingiuntivo.
Il credito era acquisito dalla u.s. come da gazzetta ufficiale in atti. Controparte_2
La u.s. per tutte le attività utili al recupero dei crediti in Controparte_2 sofferenza acquisiti, conferiva formale mandato a Controparte_6 giusta procura speciale notarile a rogito notaio Dott. – Repertorio n. Persona_3
42.685 – Raccolta n. 13.216 .
La un formale mandato alla Controparte_6 Controparte_7
[...]
Il tutto in forza delle procure speciali notarili in atti.
Nulla osta indi alla legittimità e titolarità del credito vantato in sede monitoria dalla ed oggi dall'odierna cessionaria / AR interveniente Controparte_2
^^^
Nel merito.
Pagina 3 di 7 Devono ritenersi provate, in quanto non contestate, ai sensi dell‟art. 115 c.p.c., le seguenti circostanze.
La società opposta esponeva in comparsa che, in data 05/12/2006
[...]
, in qualità di obbligato principale, e , in Pt_1 Parte_2 qualità di coobbligata, sottoscrivevano il contratto di finanziamento n. 334261 , avente ad oggetto la corresponsione di un importo finanziato pari ad € 15.222,40 .
Gli opponenti avrebbero dovuto restituire quanto finanziato (a cui venivano addizionate le spese di istruttoria ed il costo della copertura assicurativa) attraverso il versamento di n. 72 rate da € 289,35 ciascuna per un totale di € 20.833,20.
Successivamente gli opponenti si rendevano inadempienti al pagamento delle rate concordate, pertanto, la finanziaria inviava una nota contenente la proposta di modifica unilaterale del contratto n. 695713 .
Tale proposta era diretta a consentire al cliente di provvedere più facilmente all'adempimento dell'obbligazione restitutoria, attraverso la previsione di un importo inferiore delle rate concordate, nonché la possibilità di una maxi rata rifinanziabile;
la proposta medesima accordava altresì la possibilità di recedere nel termine di 60 giorni, decorsi i quali, la modifica al piano di ammortamento sarebbe stata apportata in via definitiva.
Nel dicembre 2008, stante la crescente difficoltà del debitore a corrispondere puntualmente le rate di cui al contratto di finanziamento n. 334261, l'istituto di credito andava incontro alle esigenze del debitore medesimo proponendo un piano di finanziamento che prevedeva il rimborso del dovuto mediante il pagamento di complessive nr. 25 rate di cui nr. 24 rate da € 144,71 ciascuna ed una rata rifinanziabile di € 12.975,63.
In difetto di dichiarazione di recesso da parte degli opponenti, la ricorrente applicava il nuovo piano di ammortamento che sostituiva il precedente, con la conseguenza che era estinta la pratica n. 334261 ed aperta la nuova recante nuova anagrafica n. 695713.
Da qui, la presenza di una duplice numerazione attribuibile al medesimo rapporto contrattuale. nonostante tale rimodulazione del piano di ammortamento, gli opponenti non provvedevano al pagamento di quanto dovuto: da qui la messa in mora.
Nella inerzia la società creditrice si vedeva costretta a depositare ricorso al fine di chiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo oggi opposto.
Alla luce di quanto sopra, il credito azionato deve ritenersi non contestato, e ciò rileva ai fini di cui all‟art. 115 c.p.c.
Pagina 4 di 7 A tale riguardo si specifica che per costante Giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità, sul punto, ha più volte stabilito che: “l'attuale formulazione dell'art. 115
c.p.c., (Legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita” (ex multis vds. Cass. Civ. n. 1045/2015).
Occorre rilevare, pertanto, che l'opponente: a) non contesta di aver sottoscritto il contratto di finanziamento, presupposto in ragione del quale è stata azionata la procedura monitoria;
b) non contesta neppure di essersi resa inadempiente rispetto al pagamento delle rate concordate.
In diritto va osservato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell‟inadempimento di un‟obbligazione, il creditore che agisca per l‟adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell‟inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall‟onere della prova del fatto estintivo dell‟altrui pretesa, costituito dall‟avvenuto adempimento (cfr. per tutte, Cass. S.U. 13533/2001; 9351/2007).
Simile principio generale non subisce alcuna deroga in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che : “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità o di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (cfr. Cass. SS.UU. n.
7448/93); esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte” (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 9787/97).
Inoltre, la peculiarità del giudizio di opposizione fa sì che la posizione processuale delle parti risulti invertita: in particolare, l 'opponente (attore in senso formale) è in realtà il convenuto sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è
l'attore in senso sostanziale (cfr. Cass. 11625/95).
In tale giudizio, quindi, alla luce della suddetta inversione di posizioni processuali, incombe sulla parte opposta – creditore o attore in senso sostanziale – l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
Ciò posto, la società creditrice ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante producendo in giudizio i contratti di finanziamento, con i relativi piani di ammortamento ed estratti conto.
Pagina 5 di 7 L'erogazione della somma mutuata è pacifica, così come deve ritenersi accertato l'inadempimento dell'odierna opponente all'obbligazione di rimborso dei ratei nella misura dedotta da parte creditrice, in mancanza di prova di pagamenti ulteriori a quelli già conteggiati negli estratti conto posti a fondamento del ricorso monitorio.
Di contro, nessuna prova risulta essere stata fornita dalla parte debitrice la quale non ha neanche contestato, l'importo del credito ingiunto, argomentando in modo alquanto generico sulla legittimità della pretesa creditoria.
^^^
Quanto alla eccepita nullità deve evidenziarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario processo di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni preciste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare se il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione
(cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 22489/2006; n. 16911/2005; n. 15186/2004; n.
1657/2004), sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali, l 'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini dell'accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l 'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. Civ. n. 419/2006).
In forza delle superiori argomentazioni motive s egue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri del DM n. 55/2014, con le tabelle aggiornate con DM n. 147/2022, secondo la natura ed il valore della causa, nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 696/2018 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta la domanda di opposizione;
conferma il decreto ingiuntivo n. 879/2017 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte costituita che liquida in Euro 3.000,00 (600,00 fase di studio, 500.00 fase introduttiva, 900,00 fase istruttoria e 1.000,00 fase decisionale) per compensi oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge;
Così deciso in Castrovillari il 21 maggio 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 696 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Bloise Gaetano Maria C.F._2
OPPONENTE
E
AR
CONVENUTA
E ed in sua vece la procuratrice Controparte_2 [...] rappresentata e difesa, dall'avv. Leonardo Blandino Controparte_3
INTERVENUTA
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 08 novembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 7 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 879/2017 emesso
[...] dal Tribunale di Castrovillari con il quale era loro ingiunto, in solido, il pagamento, in favore della opposta, dell'importo di € 25.871,09, oltre agli interessi e oltre spese di lite.
A fondamento della domanda, eccepiva no la carenza di legittimazione attiva della nei termini di cui all'atto di opposizione, la nullità del decreto AR ingiuntivo per carenza dei presupposti, la mancanza di prova del credito ingiunto,
l'incertezza e l'indeterminatezza della somma vantata.
Chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto vinte le spese.
Si costituiva la ed in sua vece la procuratrice Controparte_2 [...]
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva, Controparte_3 il rigetto dell'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., istruita la causa, precisate le conclusioni, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., viene per la decisione.
^^^
Preliminarmente dall'esame della documentazione prodotta emerge l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di AR
, posto che la stessa ha agito in via monitoria a proprio nome e per
[...] proprio conto in relazione ad un contratto di finanziamento dalla stessa stipulato.
Ed invero dal momento del deposito della domanda e sino alla notificazione del decreto ingiuntivo opposto, non vi era alcuna cessione del credito e non vi era alcun trasferimento del rapporto sostanziale ad altro soggetto.
Il decreto ingiuntivo era richiesto ed ottenuto direttamente in favore della finanziaria la quale, agiva per il tramite di sue mandatarie i cui poteri CP_1 sono perfettamente tracciati e documentati in sede monitoria.
Nessuna irregolarità sussiste in tal senso .
Orbene, il contratto di finanziamento in esame (do c. 2A fascicolo monitorio – doc.
5 ns. fascicolo opposizione) era sottoscritto fra la , il debitore AR principale ed il coobbligato in solido Pt_1 Pt_2
L'esistenza del contratto fra le parti è circostanza pacifica, ammessa e non contestata.
Pagina 2 di 7 La è da sempre l'unica e sola titolare della posizione in AR sofferenza.
L'attività volta al mero recupero del credito era affidata a più mandatarie, i cui passaggi sono stati tutti perfettamente segnati nella procura speciale notarile riepilogativa in atti (doc. 1 fascicolo monitorio - doc 6 fascicolo opposizione) a rogito notaio di Milano, n. 53163/13758 di repertorio. Persona_1
La suddetta procura notarile è stata concepita cumulativamente per il recupero massivo di crediti con altre mandatarie.
Risulta che: la conferiva mandato per il recupero del credito alla SO AR
, giusta procura speciale notarile a rogito notaio Parte_3 [...]
Rep. 21233 – raccolta n. 11536 (doc. 7 ns. fascicolo opposizione) e Per_2 richiamata per relationem sempre nella procura notarile in atti (doc. 1 fascicolo monitorio – doc. 6 ns. fascicolo opposizione) a rogito notaio di Persona_1
Milano, n. 53163/13758 di repertorio.
La SO Gestione Crediti Delta S.p.A. conferiva mandato per il recupero del credito alla Tarida S.p.A.
La Tarida S.p.A. conferiva mandato per il recupero del credito alla CP_3 [...]
prima denominata Jupiter Iustitia S.r.l. (doc. 8 ns. fascicolo CP_4 opposizione - si veda pag. 9).
La (già Jupiter Iustitia S.r.l conferiva procura alle liti in Controparte_5 calce al decreto ingiuntivo.
Il credito era acquisito dalla u.s. come da gazzetta ufficiale in atti. Controparte_2
La u.s. per tutte le attività utili al recupero dei crediti in Controparte_2 sofferenza acquisiti, conferiva formale mandato a Controparte_6 giusta procura speciale notarile a rogito notaio Dott. – Repertorio n. Persona_3
42.685 – Raccolta n. 13.216 .
La un formale mandato alla Controparte_6 Controparte_7
[...]
Il tutto in forza delle procure speciali notarili in atti.
Nulla osta indi alla legittimità e titolarità del credito vantato in sede monitoria dalla ed oggi dall'odierna cessionaria / AR interveniente Controparte_2
^^^
Nel merito.
Pagina 3 di 7 Devono ritenersi provate, in quanto non contestate, ai sensi dell‟art. 115 c.p.c., le seguenti circostanze.
La società opposta esponeva in comparsa che, in data 05/12/2006
[...]
, in qualità di obbligato principale, e , in Pt_1 Parte_2 qualità di coobbligata, sottoscrivevano il contratto di finanziamento n. 334261 , avente ad oggetto la corresponsione di un importo finanziato pari ad € 15.222,40 .
Gli opponenti avrebbero dovuto restituire quanto finanziato (a cui venivano addizionate le spese di istruttoria ed il costo della copertura assicurativa) attraverso il versamento di n. 72 rate da € 289,35 ciascuna per un totale di € 20.833,20.
Successivamente gli opponenti si rendevano inadempienti al pagamento delle rate concordate, pertanto, la finanziaria inviava una nota contenente la proposta di modifica unilaterale del contratto n. 695713 .
Tale proposta era diretta a consentire al cliente di provvedere più facilmente all'adempimento dell'obbligazione restitutoria, attraverso la previsione di un importo inferiore delle rate concordate, nonché la possibilità di una maxi rata rifinanziabile;
la proposta medesima accordava altresì la possibilità di recedere nel termine di 60 giorni, decorsi i quali, la modifica al piano di ammortamento sarebbe stata apportata in via definitiva.
Nel dicembre 2008, stante la crescente difficoltà del debitore a corrispondere puntualmente le rate di cui al contratto di finanziamento n. 334261, l'istituto di credito andava incontro alle esigenze del debitore medesimo proponendo un piano di finanziamento che prevedeva il rimborso del dovuto mediante il pagamento di complessive nr. 25 rate di cui nr. 24 rate da € 144,71 ciascuna ed una rata rifinanziabile di € 12.975,63.
In difetto di dichiarazione di recesso da parte degli opponenti, la ricorrente applicava il nuovo piano di ammortamento che sostituiva il precedente, con la conseguenza che era estinta la pratica n. 334261 ed aperta la nuova recante nuova anagrafica n. 695713.
Da qui, la presenza di una duplice numerazione attribuibile al medesimo rapporto contrattuale. nonostante tale rimodulazione del piano di ammortamento, gli opponenti non provvedevano al pagamento di quanto dovuto: da qui la messa in mora.
Nella inerzia la società creditrice si vedeva costretta a depositare ricorso al fine di chiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo oggi opposto.
Alla luce di quanto sopra, il credito azionato deve ritenersi non contestato, e ciò rileva ai fini di cui all‟art. 115 c.p.c.
Pagina 4 di 7 A tale riguardo si specifica che per costante Giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità, sul punto, ha più volte stabilito che: “l'attuale formulazione dell'art. 115
c.p.c., (Legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita” (ex multis vds. Cass. Civ. n. 1045/2015).
Occorre rilevare, pertanto, che l'opponente: a) non contesta di aver sottoscritto il contratto di finanziamento, presupposto in ragione del quale è stata azionata la procedura monitoria;
b) non contesta neppure di essersi resa inadempiente rispetto al pagamento delle rate concordate.
In diritto va osservato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell‟inadempimento di un‟obbligazione, il creditore che agisca per l‟adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell‟inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall‟onere della prova del fatto estintivo dell‟altrui pretesa, costituito dall‟avvenuto adempimento (cfr. per tutte, Cass. S.U. 13533/2001; 9351/2007).
Simile principio generale non subisce alcuna deroga in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che : “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità o di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (cfr. Cass. SS.UU. n.
7448/93); esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte” (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 9787/97).
Inoltre, la peculiarità del giudizio di opposizione fa sì che la posizione processuale delle parti risulti invertita: in particolare, l 'opponente (attore in senso formale) è in realtà il convenuto sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è
l'attore in senso sostanziale (cfr. Cass. 11625/95).
In tale giudizio, quindi, alla luce della suddetta inversione di posizioni processuali, incombe sulla parte opposta – creditore o attore in senso sostanziale – l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
Ciò posto, la società creditrice ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante producendo in giudizio i contratti di finanziamento, con i relativi piani di ammortamento ed estratti conto.
Pagina 5 di 7 L'erogazione della somma mutuata è pacifica, così come deve ritenersi accertato l'inadempimento dell'odierna opponente all'obbligazione di rimborso dei ratei nella misura dedotta da parte creditrice, in mancanza di prova di pagamenti ulteriori a quelli già conteggiati negli estratti conto posti a fondamento del ricorso monitorio.
Di contro, nessuna prova risulta essere stata fornita dalla parte debitrice la quale non ha neanche contestato, l'importo del credito ingiunto, argomentando in modo alquanto generico sulla legittimità della pretesa creditoria.
^^^
Quanto alla eccepita nullità deve evidenziarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario processo di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni preciste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare se il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione
(cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 22489/2006; n. 16911/2005; n. 15186/2004; n.
1657/2004), sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali, l 'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini dell'accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l 'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. Civ. n. 419/2006).
In forza delle superiori argomentazioni motive s egue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri del DM n. 55/2014, con le tabelle aggiornate con DM n. 147/2022, secondo la natura ed il valore della causa, nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 696/2018 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta la domanda di opposizione;
conferma il decreto ingiuntivo n. 879/2017 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte costituita che liquida in Euro 3.000,00 (600,00 fase di studio, 500.00 fase introduttiva, 900,00 fase istruttoria e 1.000,00 fase decisionale) per compensi oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge;
Così deciso in Castrovillari il 21 maggio 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 7 di 7