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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/05/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2553/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto Aponte Presidente
Dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
Dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 10.09.2024 avverso la sentenza n. 1654/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il 13.02.2024 e non notificata, da
(C.F./P. IVA ), rappresentata e difesa, come da procura allegata all'atto Parte_1 P.IVA_1 di citazione in appello, dagli Avv.ti MARCO BERRETTA (C.F. ) e FABIO C.F._1
PROLO (C.F. ), con studio in Milano, Via Vittoria Colonna n. 7, presso cui è C.F._2 elettivamente domiciliata
-APPELLANTE- contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. PATRIZIA AMISANO (C.F.
, con studio in Milano, Viale Premuda n. 27, presso cui è elettivamente C.F._3 domiciliato
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso sentenza in materia di “Condominio”
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in riforma totale della sentenza oggetto di impugnazione, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria, così giudicare:
- In via principale: in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi esposti in narrativa, la sentenza n. 1654/2024 pubblicata in data 13 febbraio 2024 (non notificata) dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione VII Civile, nella persona del Giudice Dott. Giovanni Grassi, nell'ambito del
1 giudizio iscritto al numero di ruolo 17595/2022; per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate in prime cure che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- rigettare integralmente tutte le domande dell'attore/opponente in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi evidenziati negli atti depositati;
e per l'effetto
- condannare il al pagamento della fattura n. 118/2015 Controparte_2 oltre gli interessi moratori dalla scadenza al saldo” Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltra IVA, CPA e rimborso forfettario, di entrambi i gradi di giudizio.”
Per : Controparte_1
“Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE dichiarare inammissibile, o manifestamente infondato, l'appello avversario per violazione dell'art. 342 c.p.c., previa fissazione della discussione orale della causa ai sensi dell'art. 348 bis, secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO respingere integralmente l'appello proposto da e conseguentemente confermare la sentenza Pt_1 appellata con rigetto di tutti i motivi posti a fondamento del gravame palesemente infondati, sia in fatto che in diritto, oltre che temerari per tutti i motivi illustrati negli atti difensivi.
Con vittoria di competenze del doppio grado del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali e oneri di legge”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. agiva in via monitoria nei confronti del Parte_1 Controparte_2
A in , chiedendo e ottenendo l'ingiunzione al pagamento della somma di €
[...] Controparte_1
Pt_ 27.804,80, oltre interessi e spese, a saldo delle fatture n. 118 e 119 del 2015, emesse da per corrispettivi e interessi relativi ad opere compiute in ragione del contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 10.12.2007.
Presentava tempestivamente opposizione il eccependo l'inesistenza del credito CP_1
azionato e, in particolare, sostenendo, quanto alla fattura n. 118/2015 l'avvenuto pagamento delle somme di cui al verbale di collaudo del 30.11.2009 e la conseguente ingiustificata fatturazione di ulteriori corrispettivi a distanza di molti anni dallo stesso e, quanto alla fattura n. 119/2015 emessa per interessi, la sua prescrizione e totale infondatezza, attesa la mancanza del relativo criterio di computo degli interessi.
Si costituiva insistendo nella propria pretesa creditoria e chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione.
2. Con sentenza n. 1654/2024, il Tribunale di Milano accoglieva l'opposizione presentata dal
(di seguito solo , Parte_2 CP_1
revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando alla rifusione delle spese di lite Parte_1
2 in favore dell'opponente, liquidate in € 286,00 per spese esenti ed € 5.967,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
In particolare, il Tribunale, dopo aver dichiarato l'inammissibilità delle memorie di replica depositate dall'attore opponente e dal convenuto opposto, motivava la fondatezza dell'opposizione ritenendo pacifica, in quanto non specificamente contestata, la deduzione del secondo cui, in riferimento alla fattura n. 118/2015, a fronte di opere per un importo CP_1
di € 514.586,13 così come individuato nel verbale di collaudo del 30 novembre 2009, lo stesso avesse già pagato somme per oltre € 580.000,00; mancando dunque a parere del Giudice di primo grado una dettagliata e completa ricostruzione contabile dell'appalto, tale da dare conferma del
Pt_ residuo credito di per corrispettivi fatturati nel 2015, nulla poteva essere riconosciuto della somma fatturata con il documento n. 118.
Quanto alla fattura n. 119/2015, il Tribunale rilevava che la relativa pretesa creditoria era stata rinunciata dal convenuto opposto, come espressamente riferito in corso di causa nella memoria del 15.12.2023, e non era stata infatti riportata la relativa posta creditoria per interessi nelle conclusioni precisate da parte di Parte_1
3. Con il proposto atto d'appello chiedeva la riforma della sentenza n. 1654/2024, Parte_1
deducendo tre motivi di appello che verranno di seguito esaminati.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità CP_1 dell'appello e, nel merito, respingersi integralmente lo stesso in quanto infondato in fatto e in diritto.
In data 15.04.2025 il Consigliere istruttore, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza, rimetteva la causa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
4. Con il primo motivo di gravame, parte appellante denuncia come erronea la pronuncia del primo
Pt_ giudice di inammissibilità della memoria di replica presentata da , sul rilievo che parte opposta non aveva prima depositato la memoria conclusionale cosicché la memoria di replica successivamente depositata sarebbe sfuggita al contraddittorio con l'attore opponente.
Secondo parte appellante tale statuizione risulta in primo luogo in contraddizione con la circostanza che nel prosieguo della motivazione il Tribunale abbia espressamente preso in considerazione il contenuto della memoria depositata e, in secondo luogo, costituisce una lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, atteso che il Giudice ha omesso di motivare in ordine alla base normativa o giurisprudenziale da cui discenderebbe la sanzione
3 dell'inammissibilità di detta memoria nel caso in cui non sia stata preventivamente depositata la comparsa conclusionale, orientamento peraltro contrastante con diverse pronunce di legittimità.
Tale errore del giudicante avrebbe inoltre precluso al giudice di comprendere pienamente non soltanto degli antecedenti storici della vicenda processuale ma altresì di avere contezza della rilevanza della sentenza n. 500/2019 pronunciata dal Tribunale di Monza tra le medesime parti e della CTU svoltasi nell'ambito di tale contenzioso ai fini della risoluzione della controversia, utile per confutare la tesi avanzata dal dell'intervenuto pagamento delle somme portate CP_1
dalla fattura n. 118/2015.
5. Con il secondo motivo di gravame, parte appellante denuncia il vizio di carenza di motivazione da cui sarebbe affetta la sentenza del Tribunale, sia in termini di motivazione insufficiente sia di motivazione apparente, per aver omesso di rappresentare ed esaminare fatti rilevanti per la decisione;
in particolare, secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la rilevanza risolutiva della sentenza n. 500/2019 del Tribunale di Monza e della CTU contabile svolta nel relativo giudizio, né la loro valenza probatoria, sebbene tale tema sia stato ampiamente dibattuto nel corso del giudizio in quanto idoneo a dimostrare, nella prospettiva del , CP_1
l'intervenuto pagamento della fattura n. 118/2015, mentre a sconfessare, secondo la contraria prospettiva della Società, l'estinzione del proprio credito.
6. Con il terzo e ultimo motivo di appello, censura la carente ricostruzione della Parte_1 fattispecie operata dal Tribunale e l'erronea interpretazione dei fatti di causa, contestando il presupposto fattuale da cui muove l'intero ragionamento del Giudice di primo grado nel secondo capo della decisione, ossia la circostanza che il abbia dedotto, quale circostanza CP_1
estintiva del credito portato dalla fattura n. 118/2015, di aver effettuato generici versamenti in Pt_ favore di di valore ben superiore all'importo preteso, affermazione a fronte della quale Pt_ sarebbe mancata la prova da parte di di una contabile dell'appalto, tale da dare conferma del residuo credito per i corrispettivi fatturati nel 2015.
Secondo parte appellante, invece, sarebbe stato lo stesso a precisare a quali fatture CP_1
dovesse imputarsi ogni singolo bonifico eseguito sino al raggiungimento del valore complessivo di € 584.837,06, individuando con una tabella riassuntiva inserita nell'atto di citazione in opposizione al d.i. i singoli bonifici che, secondo la sua prospettazione, sarebbero stati effettuati
Pt_ in adempimento della fattura n. 118; a confutazione di tale specifica allegazione, ha quindi prodotto la menzionata CTU contabile per dimostrare l'esistenza del proprio credito.
4 Pt_ Considerato dunque che il si è limitato ad asserire che le somme versate a nei CP_1 mesi di luglio e dicembre 2016 nell'ambito di due procedure esecutive dovessero imputarsi alla fattura n. 118, senza fornire alcuna dimostrazione di ciò, non potrebbe ritenersi che ricada sul creditore l'onere di provare che quei pagamenti fossero imputati a crediti diversi.
***
Le questioni sollevate nei tre motivi di appello presentano una omogeneità di contenuti e pertanto verranno trattate congiuntamente.
7. Preliminarmente occorre dare atto, come evidenziato da parte appellante con il primo motivo di gravame, dell'erroneità della dichiarazione di inammissibilità effettuata dal Tribunale con Pt_ riguardo alla memoria di replica presentata da nel giudizio di opposizione in data 15.12.2023.
È infatti orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui non vi sia alcuna norma di diritto processuale positivo che condizioni il diritto alla replica all'avvenuto esercizio del diritto di illustrare le proprie difese con la comparsa conclusionale;
al contrario, la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale (cfr. Cass. Civ., ord. n. 2976 del 7 febbraio 2020; Cass. Civ., ord. n. 7606 del 9 marzo 2022).
Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi come l'ammissibilità della menzionata memoria di replica non muti in maniera sostanziale e apprezzabile il quadro decisionale del caso di specie, dal momento che il contenuto della stessa era limitato ad una sintesi degli elementi già emersi nel corso del giudizio di opposizione, non risultando pertanto integrata una lesione sostanziale del diritto di difesa.
8. Passando all'esame delle ulteriori censure mosse da parte appellante alla decisione del
Tribunale, deve rilevarsi quanto segue.
Pt_ Il credito azionato da con ricorso monitorio, con il quale aveva chiesto al il CP_1
pagamento della somma di € 21.304,80 derivante dalla fattura n. 188/2015 e da quella n. 119/2015 poi rinunciata, trovava la sua fonte nel contratto di appalto intercorso con il e la CP_1
relativa domanda si fondava sul verbale di collaudo e delle opere extra-capitolato redatto dalla direzione dei lavori il 30/11/2009, dal quale risultava un debito imputato al per la CP_1 realizzazione delle opere pari ad € 514.846,13.
Rispetto a tale credito, il ha allegato e dimostrato, producendo la relativa CP_1
documentazione contabile, di aver adempiuto, versando in favore dell'odierna appellante la somma complessiva di € 584.837,06 – importo nettamente superiore rispetto a quanto dovuto per
5 le opere di cui al verbale di collaudo e di extra-capitolato – senza ricevere alcuna contestazione
Pt_ puntuale da parte di .
A fronte di tale addotto e provato adempimento con estinzione di ogni credito, incombeva sulla società presunta creditrice, alla stregua degli ordinari principi di ripartizione dell'onere della prova, l'obbligo di imputare i pagamenti allegati ad altri crediti e, come affermato dal Tribunale, dimostrare l'esistenza del proprio credito residuo – ad esempio tramite una dettagliata Pt_ ricostruzione contabile dell'appalto –, onere cui è venuta meno, deducendo invece, a prova del proprio credito, la rilevanza risolutiva della sentenza n. 500/2019 e della CTU contabile svolta nel relativo giudizio precedentemente intercorso tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Monza.
Pt_ Sul punto, espressamente richiamato con il secondo motivo di appello da , deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, sia dalla la motivazione della sentenza n. 500/2019 sia dalla relazione del consulente d'ufficio nel relativo procedimento emerge come la fattura n. 118/2015 allegata dalla società (emessa peraltro diversi anni dopo la fine dei lavori e
Pt_ l'avvenuto collaudo, ed anche dopo l'azione di recupero dei crediti avviata da nel 2013) non attenesse ai lavori appaltati e non vi fosse prova dell'esistenza del credito riportato in detta fattura;
così argomentava in merito il Tribunale di Monza nella citata sentenza: “si specifica in particolare che rettamente il ctu … non ha considerato gli importi di cui alla fattura successiva al decreto ingiuntivo poiché parte convenuta non ha dimostrato la debenza della somma, che da un lato non risulta affatto incontestata;
dall'altro non ha offerto mezzi di prova né elementi idonei a consentire sul punto un'indagine tecnica (per la quale occorre quantomeno la deduzione delle opere aggiuntive effettuate e la relativa documentazione), né elementi di ammissione sono stati prodotti, neppure a norma dell'art. 1665 c.c.; infine la scrittura 15.7.2015 neppure fa cenno alle opere oggetto della fattura, che seppur datata 31.7.2015 di certo logicamente avrebbe dovuto riferirsi ad opere già realizzate”.
La doglianza di parte appellante, dunque, se da un lato non si rapporta con la motivazione del
Giudice di primo grado laddove aveva rilevato l'avvenuto pagamento da parte del CP_1 dell'importo di oltre € 580.000,00 non contestando i pagamenti allegati dallo stesso, dall'altro non offre alcun riscontro o prova del credito portato dalla fattura n. 118/2015, se non il generico riferimento alle sentenza n.500/2019 del Tribunale di Monza e alla relativa CTU, definite decisive e risolutive, le cui statuizioni tuttavia altro non fanno che corroborare quanto sostenuto nella
Pt_ sentenza appellata circa la mancata prova da parte di dell'esistenza del presunto ulteriore credito azionato.
9. Alle precedenti considerazioni consegue il rigetto dell'appello proposto da la Parte_1
conferma della sentenza n. 1654/2023 del Tribunale di Milano e, in applicazione del principio di
6 soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese sostenute dal
[...]
, liquidate sulla base del valore della fattura n. 188/2015 di cui è causa (€ Controparte_1
21.304,80) e conformemente alla nota spese depositata da parte appellata, ritenuta conforme ai criteri stabiliti dal D.M. n. 147/2022, nei parametri medi, attesa la media complessità delle questioni trattate, in complessivi € 3.966,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio,
€ 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisoria), oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 1654/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 13.02.2024, Pt_1 ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 3.966,00 per compensi,
[...] di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002, art.13
c. 1 quater, comma inserito dall'art.1 c.17 L. n.228/2012.
Così deciso, in Milano il 23.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott. Roberto Aponte
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto Aponte Presidente
Dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
Dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 10.09.2024 avverso la sentenza n. 1654/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il 13.02.2024 e non notificata, da
(C.F./P. IVA ), rappresentata e difesa, come da procura allegata all'atto Parte_1 P.IVA_1 di citazione in appello, dagli Avv.ti MARCO BERRETTA (C.F. ) e FABIO C.F._1
PROLO (C.F. ), con studio in Milano, Via Vittoria Colonna n. 7, presso cui è C.F._2 elettivamente domiciliata
-APPELLANTE- contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. PATRIZIA AMISANO (C.F.
, con studio in Milano, Viale Premuda n. 27, presso cui è elettivamente C.F._3 domiciliato
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso sentenza in materia di “Condominio”
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in riforma totale della sentenza oggetto di impugnazione, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria, così giudicare:
- In via principale: in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi esposti in narrativa, la sentenza n. 1654/2024 pubblicata in data 13 febbraio 2024 (non notificata) dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione VII Civile, nella persona del Giudice Dott. Giovanni Grassi, nell'ambito del
1 giudizio iscritto al numero di ruolo 17595/2022; per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate in prime cure che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- rigettare integralmente tutte le domande dell'attore/opponente in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi evidenziati negli atti depositati;
e per l'effetto
- condannare il al pagamento della fattura n. 118/2015 Controparte_2 oltre gli interessi moratori dalla scadenza al saldo” Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltra IVA, CPA e rimborso forfettario, di entrambi i gradi di giudizio.”
Per : Controparte_1
“Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE dichiarare inammissibile, o manifestamente infondato, l'appello avversario per violazione dell'art. 342 c.p.c., previa fissazione della discussione orale della causa ai sensi dell'art. 348 bis, secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO respingere integralmente l'appello proposto da e conseguentemente confermare la sentenza Pt_1 appellata con rigetto di tutti i motivi posti a fondamento del gravame palesemente infondati, sia in fatto che in diritto, oltre che temerari per tutti i motivi illustrati negli atti difensivi.
Con vittoria di competenze del doppio grado del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali e oneri di legge”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. agiva in via monitoria nei confronti del Parte_1 Controparte_2
A in , chiedendo e ottenendo l'ingiunzione al pagamento della somma di €
[...] Controparte_1
Pt_ 27.804,80, oltre interessi e spese, a saldo delle fatture n. 118 e 119 del 2015, emesse da per corrispettivi e interessi relativi ad opere compiute in ragione del contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 10.12.2007.
Presentava tempestivamente opposizione il eccependo l'inesistenza del credito CP_1
azionato e, in particolare, sostenendo, quanto alla fattura n. 118/2015 l'avvenuto pagamento delle somme di cui al verbale di collaudo del 30.11.2009 e la conseguente ingiustificata fatturazione di ulteriori corrispettivi a distanza di molti anni dallo stesso e, quanto alla fattura n. 119/2015 emessa per interessi, la sua prescrizione e totale infondatezza, attesa la mancanza del relativo criterio di computo degli interessi.
Si costituiva insistendo nella propria pretesa creditoria e chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione.
2. Con sentenza n. 1654/2024, il Tribunale di Milano accoglieva l'opposizione presentata dal
(di seguito solo , Parte_2 CP_1
revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando alla rifusione delle spese di lite Parte_1
2 in favore dell'opponente, liquidate in € 286,00 per spese esenti ed € 5.967,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
In particolare, il Tribunale, dopo aver dichiarato l'inammissibilità delle memorie di replica depositate dall'attore opponente e dal convenuto opposto, motivava la fondatezza dell'opposizione ritenendo pacifica, in quanto non specificamente contestata, la deduzione del secondo cui, in riferimento alla fattura n. 118/2015, a fronte di opere per un importo CP_1
di € 514.586,13 così come individuato nel verbale di collaudo del 30 novembre 2009, lo stesso avesse già pagato somme per oltre € 580.000,00; mancando dunque a parere del Giudice di primo grado una dettagliata e completa ricostruzione contabile dell'appalto, tale da dare conferma del
Pt_ residuo credito di per corrispettivi fatturati nel 2015, nulla poteva essere riconosciuto della somma fatturata con il documento n. 118.
Quanto alla fattura n. 119/2015, il Tribunale rilevava che la relativa pretesa creditoria era stata rinunciata dal convenuto opposto, come espressamente riferito in corso di causa nella memoria del 15.12.2023, e non era stata infatti riportata la relativa posta creditoria per interessi nelle conclusioni precisate da parte di Parte_1
3. Con il proposto atto d'appello chiedeva la riforma della sentenza n. 1654/2024, Parte_1
deducendo tre motivi di appello che verranno di seguito esaminati.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità CP_1 dell'appello e, nel merito, respingersi integralmente lo stesso in quanto infondato in fatto e in diritto.
In data 15.04.2025 il Consigliere istruttore, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza, rimetteva la causa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
4. Con il primo motivo di gravame, parte appellante denuncia come erronea la pronuncia del primo
Pt_ giudice di inammissibilità della memoria di replica presentata da , sul rilievo che parte opposta non aveva prima depositato la memoria conclusionale cosicché la memoria di replica successivamente depositata sarebbe sfuggita al contraddittorio con l'attore opponente.
Secondo parte appellante tale statuizione risulta in primo luogo in contraddizione con la circostanza che nel prosieguo della motivazione il Tribunale abbia espressamente preso in considerazione il contenuto della memoria depositata e, in secondo luogo, costituisce una lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, atteso che il Giudice ha omesso di motivare in ordine alla base normativa o giurisprudenziale da cui discenderebbe la sanzione
3 dell'inammissibilità di detta memoria nel caso in cui non sia stata preventivamente depositata la comparsa conclusionale, orientamento peraltro contrastante con diverse pronunce di legittimità.
Tale errore del giudicante avrebbe inoltre precluso al giudice di comprendere pienamente non soltanto degli antecedenti storici della vicenda processuale ma altresì di avere contezza della rilevanza della sentenza n. 500/2019 pronunciata dal Tribunale di Monza tra le medesime parti e della CTU svoltasi nell'ambito di tale contenzioso ai fini della risoluzione della controversia, utile per confutare la tesi avanzata dal dell'intervenuto pagamento delle somme portate CP_1
dalla fattura n. 118/2015.
5. Con il secondo motivo di gravame, parte appellante denuncia il vizio di carenza di motivazione da cui sarebbe affetta la sentenza del Tribunale, sia in termini di motivazione insufficiente sia di motivazione apparente, per aver omesso di rappresentare ed esaminare fatti rilevanti per la decisione;
in particolare, secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la rilevanza risolutiva della sentenza n. 500/2019 del Tribunale di Monza e della CTU contabile svolta nel relativo giudizio, né la loro valenza probatoria, sebbene tale tema sia stato ampiamente dibattuto nel corso del giudizio in quanto idoneo a dimostrare, nella prospettiva del , CP_1
l'intervenuto pagamento della fattura n. 118/2015, mentre a sconfessare, secondo la contraria prospettiva della Società, l'estinzione del proprio credito.
6. Con il terzo e ultimo motivo di appello, censura la carente ricostruzione della Parte_1 fattispecie operata dal Tribunale e l'erronea interpretazione dei fatti di causa, contestando il presupposto fattuale da cui muove l'intero ragionamento del Giudice di primo grado nel secondo capo della decisione, ossia la circostanza che il abbia dedotto, quale circostanza CP_1
estintiva del credito portato dalla fattura n. 118/2015, di aver effettuato generici versamenti in Pt_ favore di di valore ben superiore all'importo preteso, affermazione a fronte della quale Pt_ sarebbe mancata la prova da parte di di una contabile dell'appalto, tale da dare conferma del residuo credito per i corrispettivi fatturati nel 2015.
Secondo parte appellante, invece, sarebbe stato lo stesso a precisare a quali fatture CP_1
dovesse imputarsi ogni singolo bonifico eseguito sino al raggiungimento del valore complessivo di € 584.837,06, individuando con una tabella riassuntiva inserita nell'atto di citazione in opposizione al d.i. i singoli bonifici che, secondo la sua prospettazione, sarebbero stati effettuati
Pt_ in adempimento della fattura n. 118; a confutazione di tale specifica allegazione, ha quindi prodotto la menzionata CTU contabile per dimostrare l'esistenza del proprio credito.
4 Pt_ Considerato dunque che il si è limitato ad asserire che le somme versate a nei CP_1 mesi di luglio e dicembre 2016 nell'ambito di due procedure esecutive dovessero imputarsi alla fattura n. 118, senza fornire alcuna dimostrazione di ciò, non potrebbe ritenersi che ricada sul creditore l'onere di provare che quei pagamenti fossero imputati a crediti diversi.
***
Le questioni sollevate nei tre motivi di appello presentano una omogeneità di contenuti e pertanto verranno trattate congiuntamente.
7. Preliminarmente occorre dare atto, come evidenziato da parte appellante con il primo motivo di gravame, dell'erroneità della dichiarazione di inammissibilità effettuata dal Tribunale con Pt_ riguardo alla memoria di replica presentata da nel giudizio di opposizione in data 15.12.2023.
È infatti orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui non vi sia alcuna norma di diritto processuale positivo che condizioni il diritto alla replica all'avvenuto esercizio del diritto di illustrare le proprie difese con la comparsa conclusionale;
al contrario, la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale (cfr. Cass. Civ., ord. n. 2976 del 7 febbraio 2020; Cass. Civ., ord. n. 7606 del 9 marzo 2022).
Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi come l'ammissibilità della menzionata memoria di replica non muti in maniera sostanziale e apprezzabile il quadro decisionale del caso di specie, dal momento che il contenuto della stessa era limitato ad una sintesi degli elementi già emersi nel corso del giudizio di opposizione, non risultando pertanto integrata una lesione sostanziale del diritto di difesa.
8. Passando all'esame delle ulteriori censure mosse da parte appellante alla decisione del
Tribunale, deve rilevarsi quanto segue.
Pt_ Il credito azionato da con ricorso monitorio, con il quale aveva chiesto al il CP_1
pagamento della somma di € 21.304,80 derivante dalla fattura n. 188/2015 e da quella n. 119/2015 poi rinunciata, trovava la sua fonte nel contratto di appalto intercorso con il e la CP_1
relativa domanda si fondava sul verbale di collaudo e delle opere extra-capitolato redatto dalla direzione dei lavori il 30/11/2009, dal quale risultava un debito imputato al per la CP_1 realizzazione delle opere pari ad € 514.846,13.
Rispetto a tale credito, il ha allegato e dimostrato, producendo la relativa CP_1
documentazione contabile, di aver adempiuto, versando in favore dell'odierna appellante la somma complessiva di € 584.837,06 – importo nettamente superiore rispetto a quanto dovuto per
5 le opere di cui al verbale di collaudo e di extra-capitolato – senza ricevere alcuna contestazione
Pt_ puntuale da parte di .
A fronte di tale addotto e provato adempimento con estinzione di ogni credito, incombeva sulla società presunta creditrice, alla stregua degli ordinari principi di ripartizione dell'onere della prova, l'obbligo di imputare i pagamenti allegati ad altri crediti e, come affermato dal Tribunale, dimostrare l'esistenza del proprio credito residuo – ad esempio tramite una dettagliata Pt_ ricostruzione contabile dell'appalto –, onere cui è venuta meno, deducendo invece, a prova del proprio credito, la rilevanza risolutiva della sentenza n. 500/2019 e della CTU contabile svolta nel relativo giudizio precedentemente intercorso tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Monza.
Pt_ Sul punto, espressamente richiamato con il secondo motivo di appello da , deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, sia dalla la motivazione della sentenza n. 500/2019 sia dalla relazione del consulente d'ufficio nel relativo procedimento emerge come la fattura n. 118/2015 allegata dalla società (emessa peraltro diversi anni dopo la fine dei lavori e
Pt_ l'avvenuto collaudo, ed anche dopo l'azione di recupero dei crediti avviata da nel 2013) non attenesse ai lavori appaltati e non vi fosse prova dell'esistenza del credito riportato in detta fattura;
così argomentava in merito il Tribunale di Monza nella citata sentenza: “si specifica in particolare che rettamente il ctu … non ha considerato gli importi di cui alla fattura successiva al decreto ingiuntivo poiché parte convenuta non ha dimostrato la debenza della somma, che da un lato non risulta affatto incontestata;
dall'altro non ha offerto mezzi di prova né elementi idonei a consentire sul punto un'indagine tecnica (per la quale occorre quantomeno la deduzione delle opere aggiuntive effettuate e la relativa documentazione), né elementi di ammissione sono stati prodotti, neppure a norma dell'art. 1665 c.c.; infine la scrittura 15.7.2015 neppure fa cenno alle opere oggetto della fattura, che seppur datata 31.7.2015 di certo logicamente avrebbe dovuto riferirsi ad opere già realizzate”.
La doglianza di parte appellante, dunque, se da un lato non si rapporta con la motivazione del
Giudice di primo grado laddove aveva rilevato l'avvenuto pagamento da parte del CP_1 dell'importo di oltre € 580.000,00 non contestando i pagamenti allegati dallo stesso, dall'altro non offre alcun riscontro o prova del credito portato dalla fattura n. 118/2015, se non il generico riferimento alle sentenza n.500/2019 del Tribunale di Monza e alla relativa CTU, definite decisive e risolutive, le cui statuizioni tuttavia altro non fanno che corroborare quanto sostenuto nella
Pt_ sentenza appellata circa la mancata prova da parte di dell'esistenza del presunto ulteriore credito azionato.
9. Alle precedenti considerazioni consegue il rigetto dell'appello proposto da la Parte_1
conferma della sentenza n. 1654/2023 del Tribunale di Milano e, in applicazione del principio di
6 soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese sostenute dal
[...]
, liquidate sulla base del valore della fattura n. 188/2015 di cui è causa (€ Controparte_1
21.304,80) e conformemente alla nota spese depositata da parte appellata, ritenuta conforme ai criteri stabiliti dal D.M. n. 147/2022, nei parametri medi, attesa la media complessità delle questioni trattate, in complessivi € 3.966,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio,
€ 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisoria), oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 1654/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 13.02.2024, Pt_1 ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 3.966,00 per compensi,
[...] di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002, art.13
c. 1 quater, comma inserito dall'art.1 c.17 L. n.228/2012.
Così deciso, in Milano il 23.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott. Roberto Aponte
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