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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/10/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 438/2024 R.G. - Giudice dott. ssa Beatrice Magaro'
All'udienza del 09/10/2025, sono comparsi:
Gli avv.ti Angela Aversa parte opponente , nonché l'Avv. Luciano Rociola per parte opposta, i quali discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice Dott.ssa Beatrice Magaro'
Alle ore 11.30, all'esito della camera di consiglio, chiamata la causa nessuno e' comparso
Il Giudice da lettura della sentenza di seguito riportata
Il Giudice Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 1 di 5
N. R.G. 438/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 438/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVERSA Parte_1 C.F._1
ANGELA
ATTORE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROCIOLA Controparte_1 C.F._2
LUCIANO
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione tardiva decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 27.02.24Monti Domenico, spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 66/2024 reso dal Tribunale di Castrovillari, nel procedimento di convalida di sfratto iscritto al n. 62/2024 RG, emesso in data 08/02/2024 e notificato in data 09/02/2024 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[…] previa sospensione e/o revoca dell'efficacia esecutiva del monitorio opposto, per le ragioni innanzi dedotte;
accertata e dichiarata la mancanza di titolo idoneo per l'emissione del monitorio de quo;
accertata e dichiarata la compensazione dei crediti;
revocare il decreto ingiuntivo n. 66/2024 e pagina 2 di 5 contestualmente dichiarare che nulla deve per Parte_1 Controparte_1
intervenuta compensazione dei crediti.
L'opponente, nell'atto introduttivo del giudizio, deduceva la nullità della notifica dell'intimazione di sfratto relativa al procedimento iscritto al n. 62/2024 R.G. — nell'ambito del quale era stata successivamente emessa l'ingiunzione opposta n. 66/2024 — avente ad oggetto il pagamento della somma di € 42.000,00 per canoni di locazione scaduti e non corrisposti dal gennaio 2022 fino alla data dell'intimazione, oltre ai canoni a scadere.
L'opponente contestava, inoltre, la legittimazione passiva dell'odierno opposto, sostenendo che questi non fosse titolare del rapporto contrattuale né successore nel contratto di affitto.
Aggiungeva, infine, che il procedimento di convalida di sfratto non fosse ammissibile nell'ipotesi di affitto di azienda. In via subordinata, opponeva in compensazione al credito oggetto dell'ingiunzione — relativo ai canoni maturati e non pagati — un controcredito risalente al 2017, di importo di gran lunga superiore, deducendo così l'estinzione della morosità.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava le avverse deduzioni Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza e l'inammissibilità.
All'udienza del 03.10.24 veniva disposta la trasformazione del rito.
All'udienza del 09.10.25 la causa veniva decisa previa discussione.
2.Sul merito del giudizio.
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento
In via preliminare si osserva che il decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 664 c.p.c. non
è impugnabile con opposizione se l'intimato, regolarmente citato nel procedimento di convalida, non compare senza giustificato motivo, poiché ha avuto la possibilità di contrastare la pretesa creditoria. L'opposizione, invero, è ammissibile solo se l'intimato non abbia avuto conoscenza del procedimento di convalida o non sia stato posto in grado di parteciparvi. (cfr.
Cass. Civ. 13755/02).
pagina 3 di 5 Nel caso di specie l'istante conferma di aver ricevuto in data 27/12/2023 un messaggio di posta certificata proveniente dal mittente Luciano Rociola con due allegati con nome file daticert.xml e postacert.eml e facendo doppio clik sul file postacert.xml, come ha sempre fatto per questa tipologia di messaggi, si trovava a video un messaggio privo di allegati, per cui non contesta la ricezione del messaggio contenente la citazione dell'intimazione dalla convalida ma solo l'illegibilità degli allegati.
Orbene, l'intimazione di sfratto con contestuale citazione per la convalida è stata ritualmente notificata a mezzo PEC all'indirizzo risultante dai pubblici registri (INI-PEC), come da relata e ricevuta di accettazione e consegna prodotte in atti.
L'opponente non contesta la ricezione del messaggio di posta elettronica certificata, ma assume soltanto che gli allegati non fossero leggibili.
Tale deduzione è, tuttavia, priva di fondamento, poiché la parte opposta ha depositato in giudizio la copia integrale del messaggio PEC, dalla quale risulta che gli allegati erano perfettamente leggibili, in formato PDF conforme agli standard ordinari, e pertanto idonei a garantire la piena conoscenza dell'atto notificato. Ne consegue che non sussiste alcuna irregolarità nella notificazione, né un impedimento oggettivo e non imputabile all'intimato che possa giustificare la mancata comparizione nel procedimento di convalida
La dedotta “illeggibilità” degli allegati costituisce una difficoltà soggettiva di percezione, imputabile esclusivamente alla negligenza dell'intimato, il quale, avendo ricevuto regolarmente la PEC, era pienamente in grado di prendere conoscenza del contenuto dell'atto, richiedendo eventualmente un supporto tecnico o contattando il mittente, e di esercitare tempestivamente il proprio diritto di difesa.
Tali considerazioni risultano assorbenti e rendono superflua la disamina degli ulteriori profili sollevati dalle parti, anche in virtu' del principio della ragione più liquida che è principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.
Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione.
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in €
3.809,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge
Castrovillari, 09.10.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 5 di 5
All'udienza del 09/10/2025, sono comparsi:
Gli avv.ti Angela Aversa parte opponente , nonché l'Avv. Luciano Rociola per parte opposta, i quali discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice Dott.ssa Beatrice Magaro'
Alle ore 11.30, all'esito della camera di consiglio, chiamata la causa nessuno e' comparso
Il Giudice da lettura della sentenza di seguito riportata
Il Giudice Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 1 di 5
N. R.G. 438/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 438/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVERSA Parte_1 C.F._1
ANGELA
ATTORE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROCIOLA Controparte_1 C.F._2
LUCIANO
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione tardiva decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 27.02.24Monti Domenico, spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 66/2024 reso dal Tribunale di Castrovillari, nel procedimento di convalida di sfratto iscritto al n. 62/2024 RG, emesso in data 08/02/2024 e notificato in data 09/02/2024 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[…] previa sospensione e/o revoca dell'efficacia esecutiva del monitorio opposto, per le ragioni innanzi dedotte;
accertata e dichiarata la mancanza di titolo idoneo per l'emissione del monitorio de quo;
accertata e dichiarata la compensazione dei crediti;
revocare il decreto ingiuntivo n. 66/2024 e pagina 2 di 5 contestualmente dichiarare che nulla deve per Parte_1 Controparte_1
intervenuta compensazione dei crediti.
L'opponente, nell'atto introduttivo del giudizio, deduceva la nullità della notifica dell'intimazione di sfratto relativa al procedimento iscritto al n. 62/2024 R.G. — nell'ambito del quale era stata successivamente emessa l'ingiunzione opposta n. 66/2024 — avente ad oggetto il pagamento della somma di € 42.000,00 per canoni di locazione scaduti e non corrisposti dal gennaio 2022 fino alla data dell'intimazione, oltre ai canoni a scadere.
L'opponente contestava, inoltre, la legittimazione passiva dell'odierno opposto, sostenendo che questi non fosse titolare del rapporto contrattuale né successore nel contratto di affitto.
Aggiungeva, infine, che il procedimento di convalida di sfratto non fosse ammissibile nell'ipotesi di affitto di azienda. In via subordinata, opponeva in compensazione al credito oggetto dell'ingiunzione — relativo ai canoni maturati e non pagati — un controcredito risalente al 2017, di importo di gran lunga superiore, deducendo così l'estinzione della morosità.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava le avverse deduzioni Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza e l'inammissibilità.
All'udienza del 03.10.24 veniva disposta la trasformazione del rito.
All'udienza del 09.10.25 la causa veniva decisa previa discussione.
2.Sul merito del giudizio.
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento
In via preliminare si osserva che il decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 664 c.p.c. non
è impugnabile con opposizione se l'intimato, regolarmente citato nel procedimento di convalida, non compare senza giustificato motivo, poiché ha avuto la possibilità di contrastare la pretesa creditoria. L'opposizione, invero, è ammissibile solo se l'intimato non abbia avuto conoscenza del procedimento di convalida o non sia stato posto in grado di parteciparvi. (cfr.
Cass. Civ. 13755/02).
pagina 3 di 5 Nel caso di specie l'istante conferma di aver ricevuto in data 27/12/2023 un messaggio di posta certificata proveniente dal mittente Luciano Rociola con due allegati con nome file daticert.xml e postacert.eml e facendo doppio clik sul file postacert.xml, come ha sempre fatto per questa tipologia di messaggi, si trovava a video un messaggio privo di allegati, per cui non contesta la ricezione del messaggio contenente la citazione dell'intimazione dalla convalida ma solo l'illegibilità degli allegati.
Orbene, l'intimazione di sfratto con contestuale citazione per la convalida è stata ritualmente notificata a mezzo PEC all'indirizzo risultante dai pubblici registri (INI-PEC), come da relata e ricevuta di accettazione e consegna prodotte in atti.
L'opponente non contesta la ricezione del messaggio di posta elettronica certificata, ma assume soltanto che gli allegati non fossero leggibili.
Tale deduzione è, tuttavia, priva di fondamento, poiché la parte opposta ha depositato in giudizio la copia integrale del messaggio PEC, dalla quale risulta che gli allegati erano perfettamente leggibili, in formato PDF conforme agli standard ordinari, e pertanto idonei a garantire la piena conoscenza dell'atto notificato. Ne consegue che non sussiste alcuna irregolarità nella notificazione, né un impedimento oggettivo e non imputabile all'intimato che possa giustificare la mancata comparizione nel procedimento di convalida
La dedotta “illeggibilità” degli allegati costituisce una difficoltà soggettiva di percezione, imputabile esclusivamente alla negligenza dell'intimato, il quale, avendo ricevuto regolarmente la PEC, era pienamente in grado di prendere conoscenza del contenuto dell'atto, richiedendo eventualmente un supporto tecnico o contattando il mittente, e di esercitare tempestivamente il proprio diritto di difesa.
Tali considerazioni risultano assorbenti e rendono superflua la disamina degli ulteriori profili sollevati dalle parti, anche in virtu' del principio della ragione più liquida che è principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.
Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione.
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in €
3.809,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge
Castrovillari, 09.10.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 5 di 5