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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/12/2025, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato
Faccenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1640 dell'anno 2018 R.G.A.C., trattenuta in decisione con ordinanza del 28.10.2025, avente ad oggetto accertamento negativo del credito, vertente tra
( ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, Parte_1 C.F._1 corso Mazzini n. 164, presso lo studio degli Avv.ti Francesca Paone ( ) e C.F._2
PI RC ( ), che lo rappresentano e difendono, giusta procura in C.F._3 calce all'atto di citazione attore
e
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, via G. Aliberti n. 27, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Ricci ( ), che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._4 calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Con atto di citazione del 7.2.2018, notificato in data 20.3.2018 e iscritto a ruolo in data 28.3.2018,
, premettendo di essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica per Parte_1 utenza domestica stipulato con la società (codice POD Controparte_1
IT001E809120414) conveniva in giudizio il affinché venissero Controparte_1 accolte le proprie domande così formulate: “In via principale, previo ogni accertamento in via incidentale, accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria avanzata da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per le ragioni precisate Controparte_1 in premessa;
conseguentemente, accertare e dichiarare la non tenutezza del signor Parte_1
pagina 1 di 5 al pagamento delle somme di euro 14.067,10 generata dalle fatture nn. 797580060614515 Parte_1 di euro 13.607,11 e 79758006061451A di euro 459,99; accertare il diritto del signor Parte_1
di ottenere il risarcimento del danno che si quantifica equitativamente in euro 2.000,00 o
[...] nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia;
conseguentemente condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 del signor della somma di euro 2.000,00 o nella maggiore o minore misura che Parte_1 sarà ritenuta di giustizia;
in via subordinata rideterminare la somma richiesta in quella che sarà ritenuta di giustizia con rateizzazione dell'importo accertato come dovuto in numero di rate pari agli acconti versati. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Quanto alla prima domanda attorea, la stessa trovava il proprio presupposto nella lamentata abnormità dell'importo, pari ad € 14.067,10, richiesto dalla e recato nelle Controparte_1 fatture n. 797580060614515 del 10.3.2017 (con cui venivano conguagliati i consumi per il periodo di fatturazione 2013/2017, per una somma pari ad € 13.607,11) e n. 79758006061451A del 16.9.2017
(con cui venivano conguagliati in consumi relativi al periodo di fatturazione febbraio 2010 – marzo
2017, per una somma pari ad € 459,99).
Evidenziava, a fondamento della propria pretesa, che dall'anno 2009 fino all'anno 2017 erano state effettuate solo due letture reali, in data 24.2.2010 e in data 31.9.2013; nessuna lettura reale, né relativo conguaglio, era stato effettuato negli anni 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016, mentre nella fattura n.
797580060614515 erano riportate tre letture reali mai eseguite in data 31.10.2016, 30.11.2016 e
31.12.2016. L'attore evidenziava, inoltre, che le stime di consumo effettuate risultavano inferiori ai consumi reali di 51.500 Kwh;
riteneva, quindi, che l'errore fosse riconducibile ad un guasto del contatore, sostituito in data 29.3.2017, e dunque i consumi registrati fossero inattendibili.
Quanto alla domanda volta ad ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la stessa trovava il proprio fondamento nell'asserita perdita di chance per non aver potuto verificare, a causa della mancata lettura protrattasi per molto tempo, l'esistenza di offerte economiche più vantaggiose proposte nel periodo di fatturazione da altra società, ottenendo un risparmio di spesa, oltre che per lo stress cagionato dal comportamento illecito tenuto dalla società convenuta.
Si costituiva in giudizio la società convenuta con comparsa depositata telematicamente il 18.9.2018, la quale eccepiva l'infondatezza nel merito delle domande attoree, domandandone l'integrale rigetto.
In particolare, quanto alla domanda di risarcimento dei danni patiti, eccepiva il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva, trattandosi di soggetto meramente venditore del servizio elettrico, e non distributore del medesimo. pagina 2 di 5 Pertanto, concludeva chiedendo di “
1 - rigettare le prime due domande proposte dall'attore perché infondate in fatto e in diritto per i motivi meglio descritti in narrativa;
2 - rigettare la richiesta risarcitoria riguardante la mancata lettura periodica del contatore per l'evidente carenza di legittimazione passiva di 3 – rigettare, infine, la richiesta Controparte_1 risarcitoria relativa al presunto danno da stress subito dall'attore per inesistenza dello stesso e comunque perché non provata;
4- con vittoria di spese e compensi di causa”.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e c.t.u. e, dunque, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.; con ordinanza del 9.4.2024 veniva rimessa sul ruolo ai fini della integrazione della c.t.u.; infine, pervenuta a questo giudicante, veniva nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza del 28.10.2025, previa nuova concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., ridotti ai minimi di legge.
***
La domanda attorea è parzialmente fondata per le ragioni di seguito indicate.
Deve premettersi che nel contratto di somministrazione, una parte si impegna contrattualmente a fornire il bene richiesto (nella fattispecie energia elettrica o gas), mentre l'utente si impegna a pagarne periodicamente il prezzo secondo la tariffa concordata e le quantità fornite sono misurate attraverso i contatori.
In ordine all'allegazione dell'attore - che ha lamentato un errato conteggio dei consumi rilevati dal contatore, a causa di un malfunzionamento del medesimo - va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, affermato che “in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare
l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia). Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che
l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (cfr. Cass., n. 25542/2024); ancora, ha affermato che “l'utente che contesta il malfunzionamento di un contatore e richiede la verifica dei consumi deve provare i consumi effettivamente sostenuti nel periodo contestato;
a sua volta il gestore del servizio deve dimostrare il regolare funzionamento del contatore, facendo leva sulla presunzione di veridicità che normalmente assiste il misuratore” (cfr. Cass., n. 7725/2025).
Orbene, venendo al caso di specie, deve rilevarsi che parte attrice ha sufficientemente allegato l'abnormità dei consumi di cui alle fatture indicate, contestandone le risultanze. pagina 3 di 5 Soccorrono, a tal fine, le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. incaricato, da ritenersi logiche e condivisibili, e dunque idonee a fondare il convincimento del giudicante.
Invero, dall'elaborato in atti si evince che nel periodo dal 31.8.2013 al 31.1.2017 – ovvero 3 anni e 5 mesi - si è registrato un consumo di energia pari a 48.126 Kw/h, superiore di circa sette volte a quello registrato nel periodo precedente, dal 24.2.2010 al 31.8.2013 – ovvero 3 anni e 6 mesi - e pari a 7.132
Kw/H (cfr. p. 10 della c.t.u. in atti). Tale aumento sproporzionato dei consumi è da ritenersi imputabile ad un errore effettuato dalla convenuta. Difatti, mentre nelle fatture, nel periodo compreso tra il
31.8.2013 e il 31.1.2017, risultano essere consumati complessivamente 48.126 Kw/H, nella scheda del tecnico, per il periodo compreso tra il 1.3.2013 e il 30.3.2017, risultano complessivamente essere consumati 28.523 Kw/H (cfr. all.ti 6 e 9 del fascicolo di parte convenuta). L'errore risulta essere generato dalla difformità delle misurazioni dei consumi;
questi, infatti, rilevati al 1.9.2013 dal tecnico risultano essere diversi da quelli rilevati al 31.8.2013.
Dunque, la fattura n. 797580060614515 del 10.3.2017, per un importo pari ad € 13.607,11 nella quale, oltre ai consumi stimati per il periodo 31.1.2017-10.3.2017 (1.368 Kw/H), vengono addebitati i consumi effettivi per il periodo dal 31.8.2013 al 31.1.2017 (48.126 Kw/H), per un complessivo consumo pari a 49.494 Kw/H, risulta essere errata rispetto alla rilevazione del tecnico effettuata al
30.3.2017 essendo stati considerati in più ben 21.241 Kw/h.
Pertanto, può concludersi che i consumi effettivi effettuati dall'attore dal 31.8.2013 al 22.9.2017 ammontano complessivamente a 32.151 Kw/H, e non a 50.662 Kw/H; conseguentemente, deve ritenersi che gli addebiti operati non siano congrui e che le fatture citate debbano essere rettificate per il controvalore di 18.511 Kw/H, da calcolare considerando la differenza di costo dei Kw/H per fascia oraria, che ammonta, come individuato dal C.T.U. nominato nell'integrazione peritale del 27.5.2024, ad
€ 4.720,28; pertanto, ne deriva che l'importo corretto del credito vantato dalla convenuta nei confronti dell'attore è pari ad € 8.359,26.
In definitiva, rideterminando la somma richiesta dalla società convenuta, l'attore deve essere condannato al pagamento della somma di € 8.359,26, oltre interessi dal giorno della scadenza delle singole fatture e fino al saldo;
somma non rateizzabile per mezzo di un provvedimento giurisdizionale.
Per quanto concerne la domanda attorea volta ad ottenere la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, dal primo lamentati per effetto dell'errata lettura dei consumi, la stessa va integralmente rigettata.
Infatti, risulta del tutto priva di riscontro documentale l'affermazione di parte attrice secondo cui questi avrebbe patito un danno consistito nella perdita di chance per non aver potuto verificare l'esistenza di offerte economiche più vantaggiose proposte in quel periodo da altra società e, pagina 4 di 5 conseguentemente, ottenere un risparmio di spesa. L'attore, in realtà, non ha neppure prodotto le condizioni economiche eventualmente più vantaggiose che avrebbe potuto astrattamente accettare in sostituzione di quelle applicate dalla società convenuta, per cui tale voce di danno non può essere risarcita.
Non può neppure trovare accoglimento la componente di danno non patrimoniale dovuto allo
“stress” patito;
infatti, è bene ribadire che la domanda di risarcimento dei danni è pur sempre regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ (cfr., ex multis, Cass., n. 21140/2007), dovendosi escludere la configurabilità, nell'ordinamento, di danni in re ipsa.
Diversamente, l'attore si è limitato ad affermare apoditticamente, senza fornire alcuna prova a riguardo, di aver patito situazioni di stress e di disagio a causa delle fatture per cui è causa;
per tutte le ragioni fin qui esposte, dunque, la domanda attorea è da rigettarsi.
Con riguardo alle spese di lite, stante la soccombenza reciproca determinata dall'accoglimento parziale di una sola delle domande proposte dall'attrice, ricorrono i presupposti per la compensazione delle stesse tra le parti, comprese quelle di C.T.U. come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la convenuta creditrice dell'attore della somma di € 8.359,26 per le ragioni di cui in motivazione e, conseguentemente, condanna quest'ultimo al pagamento del suddetto importo in favore della società convenuta, oltre interessi per come indicato in motivazione;
2) rigetta la domanda attorea di risarcimento dei danni;
3) compensa tra le parti le spese di lite;
4) pone a definitivo carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, delle spese di C.T.U. già liquidate con separato decreto.
Così deciso, 19.12.2025
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato
Faccenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1640 dell'anno 2018 R.G.A.C., trattenuta in decisione con ordinanza del 28.10.2025, avente ad oggetto accertamento negativo del credito, vertente tra
( ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, Parte_1 C.F._1 corso Mazzini n. 164, presso lo studio degli Avv.ti Francesca Paone ( ) e C.F._2
PI RC ( ), che lo rappresentano e difendono, giusta procura in C.F._3 calce all'atto di citazione attore
e
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, via G. Aliberti n. 27, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Ricci ( ), che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._4 calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Con atto di citazione del 7.2.2018, notificato in data 20.3.2018 e iscritto a ruolo in data 28.3.2018,
, premettendo di essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica per Parte_1 utenza domestica stipulato con la società (codice POD Controparte_1
IT001E809120414) conveniva in giudizio il affinché venissero Controparte_1 accolte le proprie domande così formulate: “In via principale, previo ogni accertamento in via incidentale, accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria avanzata da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per le ragioni precisate Controparte_1 in premessa;
conseguentemente, accertare e dichiarare la non tenutezza del signor Parte_1
pagina 1 di 5 al pagamento delle somme di euro 14.067,10 generata dalle fatture nn. 797580060614515 Parte_1 di euro 13.607,11 e 79758006061451A di euro 459,99; accertare il diritto del signor Parte_1
di ottenere il risarcimento del danno che si quantifica equitativamente in euro 2.000,00 o
[...] nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia;
conseguentemente condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 del signor della somma di euro 2.000,00 o nella maggiore o minore misura che Parte_1 sarà ritenuta di giustizia;
in via subordinata rideterminare la somma richiesta in quella che sarà ritenuta di giustizia con rateizzazione dell'importo accertato come dovuto in numero di rate pari agli acconti versati. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Quanto alla prima domanda attorea, la stessa trovava il proprio presupposto nella lamentata abnormità dell'importo, pari ad € 14.067,10, richiesto dalla e recato nelle Controparte_1 fatture n. 797580060614515 del 10.3.2017 (con cui venivano conguagliati i consumi per il periodo di fatturazione 2013/2017, per una somma pari ad € 13.607,11) e n. 79758006061451A del 16.9.2017
(con cui venivano conguagliati in consumi relativi al periodo di fatturazione febbraio 2010 – marzo
2017, per una somma pari ad € 459,99).
Evidenziava, a fondamento della propria pretesa, che dall'anno 2009 fino all'anno 2017 erano state effettuate solo due letture reali, in data 24.2.2010 e in data 31.9.2013; nessuna lettura reale, né relativo conguaglio, era stato effettuato negli anni 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016, mentre nella fattura n.
797580060614515 erano riportate tre letture reali mai eseguite in data 31.10.2016, 30.11.2016 e
31.12.2016. L'attore evidenziava, inoltre, che le stime di consumo effettuate risultavano inferiori ai consumi reali di 51.500 Kwh;
riteneva, quindi, che l'errore fosse riconducibile ad un guasto del contatore, sostituito in data 29.3.2017, e dunque i consumi registrati fossero inattendibili.
Quanto alla domanda volta ad ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la stessa trovava il proprio fondamento nell'asserita perdita di chance per non aver potuto verificare, a causa della mancata lettura protrattasi per molto tempo, l'esistenza di offerte economiche più vantaggiose proposte nel periodo di fatturazione da altra società, ottenendo un risparmio di spesa, oltre che per lo stress cagionato dal comportamento illecito tenuto dalla società convenuta.
Si costituiva in giudizio la società convenuta con comparsa depositata telematicamente il 18.9.2018, la quale eccepiva l'infondatezza nel merito delle domande attoree, domandandone l'integrale rigetto.
In particolare, quanto alla domanda di risarcimento dei danni patiti, eccepiva il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva, trattandosi di soggetto meramente venditore del servizio elettrico, e non distributore del medesimo. pagina 2 di 5 Pertanto, concludeva chiedendo di “
1 - rigettare le prime due domande proposte dall'attore perché infondate in fatto e in diritto per i motivi meglio descritti in narrativa;
2 - rigettare la richiesta risarcitoria riguardante la mancata lettura periodica del contatore per l'evidente carenza di legittimazione passiva di 3 – rigettare, infine, la richiesta Controparte_1 risarcitoria relativa al presunto danno da stress subito dall'attore per inesistenza dello stesso e comunque perché non provata;
4- con vittoria di spese e compensi di causa”.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e c.t.u. e, dunque, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.; con ordinanza del 9.4.2024 veniva rimessa sul ruolo ai fini della integrazione della c.t.u.; infine, pervenuta a questo giudicante, veniva nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza del 28.10.2025, previa nuova concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., ridotti ai minimi di legge.
***
La domanda attorea è parzialmente fondata per le ragioni di seguito indicate.
Deve premettersi che nel contratto di somministrazione, una parte si impegna contrattualmente a fornire il bene richiesto (nella fattispecie energia elettrica o gas), mentre l'utente si impegna a pagarne periodicamente il prezzo secondo la tariffa concordata e le quantità fornite sono misurate attraverso i contatori.
In ordine all'allegazione dell'attore - che ha lamentato un errato conteggio dei consumi rilevati dal contatore, a causa di un malfunzionamento del medesimo - va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, affermato che “in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare
l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia). Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che
l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (cfr. Cass., n. 25542/2024); ancora, ha affermato che “l'utente che contesta il malfunzionamento di un contatore e richiede la verifica dei consumi deve provare i consumi effettivamente sostenuti nel periodo contestato;
a sua volta il gestore del servizio deve dimostrare il regolare funzionamento del contatore, facendo leva sulla presunzione di veridicità che normalmente assiste il misuratore” (cfr. Cass., n. 7725/2025).
Orbene, venendo al caso di specie, deve rilevarsi che parte attrice ha sufficientemente allegato l'abnormità dei consumi di cui alle fatture indicate, contestandone le risultanze. pagina 3 di 5 Soccorrono, a tal fine, le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. incaricato, da ritenersi logiche e condivisibili, e dunque idonee a fondare il convincimento del giudicante.
Invero, dall'elaborato in atti si evince che nel periodo dal 31.8.2013 al 31.1.2017 – ovvero 3 anni e 5 mesi - si è registrato un consumo di energia pari a 48.126 Kw/h, superiore di circa sette volte a quello registrato nel periodo precedente, dal 24.2.2010 al 31.8.2013 – ovvero 3 anni e 6 mesi - e pari a 7.132
Kw/H (cfr. p. 10 della c.t.u. in atti). Tale aumento sproporzionato dei consumi è da ritenersi imputabile ad un errore effettuato dalla convenuta. Difatti, mentre nelle fatture, nel periodo compreso tra il
31.8.2013 e il 31.1.2017, risultano essere consumati complessivamente 48.126 Kw/H, nella scheda del tecnico, per il periodo compreso tra il 1.3.2013 e il 30.3.2017, risultano complessivamente essere consumati 28.523 Kw/H (cfr. all.ti 6 e 9 del fascicolo di parte convenuta). L'errore risulta essere generato dalla difformità delle misurazioni dei consumi;
questi, infatti, rilevati al 1.9.2013 dal tecnico risultano essere diversi da quelli rilevati al 31.8.2013.
Dunque, la fattura n. 797580060614515 del 10.3.2017, per un importo pari ad € 13.607,11 nella quale, oltre ai consumi stimati per il periodo 31.1.2017-10.3.2017 (1.368 Kw/H), vengono addebitati i consumi effettivi per il periodo dal 31.8.2013 al 31.1.2017 (48.126 Kw/H), per un complessivo consumo pari a 49.494 Kw/H, risulta essere errata rispetto alla rilevazione del tecnico effettuata al
30.3.2017 essendo stati considerati in più ben 21.241 Kw/h.
Pertanto, può concludersi che i consumi effettivi effettuati dall'attore dal 31.8.2013 al 22.9.2017 ammontano complessivamente a 32.151 Kw/H, e non a 50.662 Kw/H; conseguentemente, deve ritenersi che gli addebiti operati non siano congrui e che le fatture citate debbano essere rettificate per il controvalore di 18.511 Kw/H, da calcolare considerando la differenza di costo dei Kw/H per fascia oraria, che ammonta, come individuato dal C.T.U. nominato nell'integrazione peritale del 27.5.2024, ad
€ 4.720,28; pertanto, ne deriva che l'importo corretto del credito vantato dalla convenuta nei confronti dell'attore è pari ad € 8.359,26.
In definitiva, rideterminando la somma richiesta dalla società convenuta, l'attore deve essere condannato al pagamento della somma di € 8.359,26, oltre interessi dal giorno della scadenza delle singole fatture e fino al saldo;
somma non rateizzabile per mezzo di un provvedimento giurisdizionale.
Per quanto concerne la domanda attorea volta ad ottenere la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, dal primo lamentati per effetto dell'errata lettura dei consumi, la stessa va integralmente rigettata.
Infatti, risulta del tutto priva di riscontro documentale l'affermazione di parte attrice secondo cui questi avrebbe patito un danno consistito nella perdita di chance per non aver potuto verificare l'esistenza di offerte economiche più vantaggiose proposte in quel periodo da altra società e, pagina 4 di 5 conseguentemente, ottenere un risparmio di spesa. L'attore, in realtà, non ha neppure prodotto le condizioni economiche eventualmente più vantaggiose che avrebbe potuto astrattamente accettare in sostituzione di quelle applicate dalla società convenuta, per cui tale voce di danno non può essere risarcita.
Non può neppure trovare accoglimento la componente di danno non patrimoniale dovuto allo
“stress” patito;
infatti, è bene ribadire che la domanda di risarcimento dei danni è pur sempre regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ (cfr., ex multis, Cass., n. 21140/2007), dovendosi escludere la configurabilità, nell'ordinamento, di danni in re ipsa.
Diversamente, l'attore si è limitato ad affermare apoditticamente, senza fornire alcuna prova a riguardo, di aver patito situazioni di stress e di disagio a causa delle fatture per cui è causa;
per tutte le ragioni fin qui esposte, dunque, la domanda attorea è da rigettarsi.
Con riguardo alle spese di lite, stante la soccombenza reciproca determinata dall'accoglimento parziale di una sola delle domande proposte dall'attrice, ricorrono i presupposti per la compensazione delle stesse tra le parti, comprese quelle di C.T.U. come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la convenuta creditrice dell'attore della somma di € 8.359,26 per le ragioni di cui in motivazione e, conseguentemente, condanna quest'ultimo al pagamento del suddetto importo in favore della società convenuta, oltre interessi per come indicato in motivazione;
2) rigetta la domanda attorea di risarcimento dei danni;
3) compensa tra le parti le spese di lite;
4) pone a definitivo carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, delle spese di C.T.U. già liquidate con separato decreto.
Così deciso, 19.12.2025
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
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