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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2041/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2041/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Giovanni Sarnataro Parte_1
RICORRENTE
contro
, con il patrocinio dell'avv.to Massimiliano Antonio Romano Controparte_1
RESISTENTE CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione
ex art. 429 c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c. prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di
conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e,
pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
, quale proprietaria di un immobile sito in Casalnuovo di Napoli, al Parte_1
Corso Umberto I n. 358 (meglio descritto nel ricorso introduttivo), detenuto in locazione per uso diverso dalla Pezzi Pazzi s.a.s. di Orefice Giuseppina n forza CP_2
di un contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 05/02/2003,
esponeva che sebbene in data 01/08/2013 il contratto di locazione si risolvesse per scioglimento della società conduttrice, continuava a corrispondere Controparte_1
il canone locatizio fino alla scadenza contrattuale del 15/01/2015, per poi detenere l'immobile abusivamente sine titulo.
2 Si costituiva parte resistente, la quale chiedeva di accertare la propria carenza di legittimazione passiva, l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione alla data di apertura del fallimento della società conduttrice e rigettarsi la domanda attorea. Oltre a ciò, rilevava la pendenza, innanzi al Tribunale di Nola, del Controparte_1
giudizio recante R.G. n. 4747/2018 concernente l'intimazione di sfratto per morosità
proposta da avverso la medesima . Parte_1 CP_1
Fallito il tentativo di mediazione obbligatoria, depositate le memorie integrative e disposta la riunione del presente giudizio con il predetto procedimento connesso, la causa veniva istruita mediante gli interrogatori formali delle parti e l'escussione del teste;
infine, il procedimento giungeva all'udienza cartolare del Testimone_1
13/05/2025 per discussione e decisione ex art. 429 c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Come noto, in materia di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., al creditore spetta unicamente la prova dell'esistenza di un'obbligazione inadempiuta,
mentre è il debitore a dover provare il fatto impeditivo o estintivo della pretesa creditoria. Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che “In tema di
prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della
prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.
3 debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore
dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza
dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione
al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento,
gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto
estintivo della propria obbligazione” (Cass. civ. 826/2015).
Di recente, la giurisprudenza di merito recependo tali principi ha ribadito che “Il
creditore che agisce per ottenere la risoluzione del contratto, per il risarcimento del
danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo
diritto e il relativo termine di scadenza. Invece non ha l'onere di provare
l'inadempienza dell'obbligato, si può limitare ad allegare la circostanza
dell'inadempimento della controparte. Al debitore convenuto invece spetta l'onere di
provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il
medesimo principio si estende anche alle obbligazioni di risultato” (Tribunale Trani,
03/02/2023, n.182).
Nel caso in esame, parte ricorrente provava la sussistenza del rapporto locatizio con la mediante deposito di copia del relativo Parte_2
contratto regolarmente sottoscritto dalle parti e registrato presso l'Agenzia delle
Entrate.
Parimenti, provate documentalmente da parte resistente e non contestate sono la cancellazione della dal Registro delle Parte_2
imprese, avvenuta in data 01/08/2013, il fallimento della Parte_2
, dichiarato dal Tribunale di Nola con sentenza n. 27 del 13/03/2014,
[...]
nonché la chiusura del fallimento avvenuta in data 24/05/2017 (cfr. visura integrata storica versata in atti dalla resistente).
4 A questo punto, occorre rammentare la differenza tra legitimatio ad causam e titolarità
della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio. Difatti, mentre la prima consiste nel potere e nel dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa secondo la prospettazione effettuata dall'attore, la titolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio attiene invece al merito della controversia ed è una questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (ex plurimis, v. Cass. civ. 14468/2008):
detto in altri termini, la dimostrazione dell'appartenenza del diritto controverso attiene alla fondatezza della domanda.
Sul punto può richiamarsi una recente pronuncia della Corte di Cassazione, secondo cui “La legittimazione ad causam è la condizione dell'azione necessaria al fine di
ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria: essa non deve
essere confusa con la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotta in giudizio,
rilevante per una decisione rispettivamente favorevole o contraria della controversia.
La sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve essere verificata dal
giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla
prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto. La legittimazione ad agire,
la cui sussistenza può essere accertata in ogni stato e grado del procedimento, con il
solo limite del giudicato, dev'essere - in particolare - verificata sulla sola base delle
allegazioni delle parti. Il diverso profilo della titolarità del rapporto controverso,
invece, attiene al successivo momento della prova della fondatezza della domanda,
che ciascuna delle parti è onerata di assolvere, dovendosi, sul punto, affermare che la
contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è un'eccezione, ma
una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza;
è
invece onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'articolo 2697 del codice
5 civile, dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne
titolare” (Cass. civ. 15500/2022). Nel caso de quo, non può dubitarsi che la difesa articolata dalla convenuta e relativa alla carenza di titolarità del rapporto giuridico controverso attenga al merito della controversia.
Fatte le dovute precisazioni, l'eccezione in esame deve essere accolta stante l'avvenuto fallimento della Parte_2 Parte_2
In punta di diritto, giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale “Qualora una società locatrice si estingua a seguito della avvenuta
cancellazione dal Registro delle Imprese le obbligazioni principali su di essa gravanti
giusta l'articolo 1575 del Cc non possono che trasmettersi ai soci, suoi successori. Del
resto nel caso di decesso di persona fisica, che rivesta la qualità di locatrice
nell'ambito di un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, contro gli
eredi è sicuramente azionabile il diritto, vantato dalla parte conduttrice,
dell'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 1575 del Cc, atteso che gli eredi
medesimi subentrano nella stessa posizione del de cuius e ne assumono i relativi
obblighi. Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui a rivestire la qualità di locatrice sia una
società che successivamente viene cancellata dal Registro delle Imprese, le
obbligazioni originariamente da essa assunte non possono che essere trasferite ai soci
di detta società, nei cui confronti i creditori possono agire, ai sensi dell'articolo 2495
del Cc, qualora esse attengano a rapporti ancora pendenti e non ancora definiti al
momento della cancellazione, proprio perché le obbligazioni derivanti dal contratto
non ancora adempiute si atteggiano alla stregua di crediti non soddisfatti. Del resto è
pacifico che dalla estinzione della società, derivante dalla sua volontaria
cancellazione dal registro delle imprese, non discende l'estinzione degli obblighi di
facere ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché diversamente si
6 riconoscerebbe al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, con
conseguente ingiustificato sacrificio dei creditori. Invece, all'esito dell'estinzione della
società tali debiti insoddisfatti si trasferiscono in capo ai suoi soci. Per l'effetto, gli ex
soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla
società estinta, ma non definiti al termine della liquidazione, fermo restando il loro
diritto di opporre il limite di responsabilità exarticolo 2495 del Cc per i debiti
pecuniari, cosicché «i soci della società estinta possono essere convenuti in giudizio
(oppure il giudizio già pendente nei confronti della società può continuare verso i
soci), qualora la causa abbia ad oggetto obbligazioni della società diverse da quelle
riguardanti somme di denaro” (Cass. civ. nr. 2411/2025).
Da ciò discende che dalla cancellazione dal Registro delle Imprese della
[...]
avvenuta in data 01/08/2013, legittimata passiva alla Parte_2
corresponsione dei canoni locatizi diveniva l'odierna resistente, quale socia accomandataria succeduta nel contratto di locazione oggetto di causa.
Di contro, dalla dichiarazione di fallimento della conduttrice Parte_2
(Tribunale di Nola, sentenza n. 27 del 03/03/2014) e della
[...]
resistente, legittimato passivo per il pagamento dei canoni locatizi e/o di rilascio dell'immobile locato diveniva il Curatore ex art. 80 Legge Fallimentare, essendo subentrato nel contratto locatizio de quo.
Pertanto, correttamente provvedeva a pagare i canoni di locazione Controparte_1
solo dalla cancellazione del Registro delle Imprese (01/08/2013) alla dichiarazione di fallimento della Parte_2
Inoltre, nel presente giudizio parte resistente forniva compiuta prova documentale (cfr.
n. 25 ricevute di pagamento dei canoni di locazione allegate alla comparsa di costituzione e risposta), corroborata dalla dichiarazione testimoniale di Tes_1
7 , escusso all'udienza del 18/03/2025, che l'immobile, da gennaio 2015 fino a Tes_1
febbraio 2018, non fosse nel proprio possesso bensì nella disponibilità di altro soggetto che provvedeva a pagare il canone in favore di parte ricorrente.
In conclusione, per tutte le suesposte ragioni, non può essere Controparte_1
tenuta né al rilascio dell'immobile de quo né al risarcimento dei danni patrimoniali richiesti dalla , con conseguente rigetto di tutte le domande esercitate nella Pt_1
presente sede.
Ogni altra questione deve reputarsi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia (in applicazione dei parametri minimi, stante la particolare semplicità della stessa).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
− Rigetta le domande;
− Condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Massimiliano Antonio
Romano.
Nola, 10/06/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2041/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Giovanni Sarnataro Parte_1
RICORRENTE
contro
, con il patrocinio dell'avv.to Massimiliano Antonio Romano Controparte_1
RESISTENTE CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione
ex art. 429 c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c. prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di
conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e,
pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
, quale proprietaria di un immobile sito in Casalnuovo di Napoli, al Parte_1
Corso Umberto I n. 358 (meglio descritto nel ricorso introduttivo), detenuto in locazione per uso diverso dalla Pezzi Pazzi s.a.s. di Orefice Giuseppina n forza CP_2
di un contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 05/02/2003,
esponeva che sebbene in data 01/08/2013 il contratto di locazione si risolvesse per scioglimento della società conduttrice, continuava a corrispondere Controparte_1
il canone locatizio fino alla scadenza contrattuale del 15/01/2015, per poi detenere l'immobile abusivamente sine titulo.
2 Si costituiva parte resistente, la quale chiedeva di accertare la propria carenza di legittimazione passiva, l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione alla data di apertura del fallimento della società conduttrice e rigettarsi la domanda attorea. Oltre a ciò, rilevava la pendenza, innanzi al Tribunale di Nola, del Controparte_1
giudizio recante R.G. n. 4747/2018 concernente l'intimazione di sfratto per morosità
proposta da avverso la medesima . Parte_1 CP_1
Fallito il tentativo di mediazione obbligatoria, depositate le memorie integrative e disposta la riunione del presente giudizio con il predetto procedimento connesso, la causa veniva istruita mediante gli interrogatori formali delle parti e l'escussione del teste;
infine, il procedimento giungeva all'udienza cartolare del Testimone_1
13/05/2025 per discussione e decisione ex art. 429 c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Come noto, in materia di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., al creditore spetta unicamente la prova dell'esistenza di un'obbligazione inadempiuta,
mentre è il debitore a dover provare il fatto impeditivo o estintivo della pretesa creditoria. Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che “In tema di
prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della
prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.
3 debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore
dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza
dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione
al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento,
gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto
estintivo della propria obbligazione” (Cass. civ. 826/2015).
Di recente, la giurisprudenza di merito recependo tali principi ha ribadito che “Il
creditore che agisce per ottenere la risoluzione del contratto, per il risarcimento del
danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo
diritto e il relativo termine di scadenza. Invece non ha l'onere di provare
l'inadempienza dell'obbligato, si può limitare ad allegare la circostanza
dell'inadempimento della controparte. Al debitore convenuto invece spetta l'onere di
provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il
medesimo principio si estende anche alle obbligazioni di risultato” (Tribunale Trani,
03/02/2023, n.182).
Nel caso in esame, parte ricorrente provava la sussistenza del rapporto locatizio con la mediante deposito di copia del relativo Parte_2
contratto regolarmente sottoscritto dalle parti e registrato presso l'Agenzia delle
Entrate.
Parimenti, provate documentalmente da parte resistente e non contestate sono la cancellazione della dal Registro delle Parte_2
imprese, avvenuta in data 01/08/2013, il fallimento della Parte_2
, dichiarato dal Tribunale di Nola con sentenza n. 27 del 13/03/2014,
[...]
nonché la chiusura del fallimento avvenuta in data 24/05/2017 (cfr. visura integrata storica versata in atti dalla resistente).
4 A questo punto, occorre rammentare la differenza tra legitimatio ad causam e titolarità
della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio. Difatti, mentre la prima consiste nel potere e nel dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa secondo la prospettazione effettuata dall'attore, la titolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio attiene invece al merito della controversia ed è una questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (ex plurimis, v. Cass. civ. 14468/2008):
detto in altri termini, la dimostrazione dell'appartenenza del diritto controverso attiene alla fondatezza della domanda.
Sul punto può richiamarsi una recente pronuncia della Corte di Cassazione, secondo cui “La legittimazione ad causam è la condizione dell'azione necessaria al fine di
ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria: essa non deve
essere confusa con la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotta in giudizio,
rilevante per una decisione rispettivamente favorevole o contraria della controversia.
La sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve essere verificata dal
giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla
prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto. La legittimazione ad agire,
la cui sussistenza può essere accertata in ogni stato e grado del procedimento, con il
solo limite del giudicato, dev'essere - in particolare - verificata sulla sola base delle
allegazioni delle parti. Il diverso profilo della titolarità del rapporto controverso,
invece, attiene al successivo momento della prova della fondatezza della domanda,
che ciascuna delle parti è onerata di assolvere, dovendosi, sul punto, affermare che la
contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è un'eccezione, ma
una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza;
è
invece onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'articolo 2697 del codice
5 civile, dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne
titolare” (Cass. civ. 15500/2022). Nel caso de quo, non può dubitarsi che la difesa articolata dalla convenuta e relativa alla carenza di titolarità del rapporto giuridico controverso attenga al merito della controversia.
Fatte le dovute precisazioni, l'eccezione in esame deve essere accolta stante l'avvenuto fallimento della Parte_2 Parte_2
In punta di diritto, giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale “Qualora una società locatrice si estingua a seguito della avvenuta
cancellazione dal Registro delle Imprese le obbligazioni principali su di essa gravanti
giusta l'articolo 1575 del Cc non possono che trasmettersi ai soci, suoi successori. Del
resto nel caso di decesso di persona fisica, che rivesta la qualità di locatrice
nell'ambito di un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, contro gli
eredi è sicuramente azionabile il diritto, vantato dalla parte conduttrice,
dell'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 1575 del Cc, atteso che gli eredi
medesimi subentrano nella stessa posizione del de cuius e ne assumono i relativi
obblighi. Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui a rivestire la qualità di locatrice sia una
società che successivamente viene cancellata dal Registro delle Imprese, le
obbligazioni originariamente da essa assunte non possono che essere trasferite ai soci
di detta società, nei cui confronti i creditori possono agire, ai sensi dell'articolo 2495
del Cc, qualora esse attengano a rapporti ancora pendenti e non ancora definiti al
momento della cancellazione, proprio perché le obbligazioni derivanti dal contratto
non ancora adempiute si atteggiano alla stregua di crediti non soddisfatti. Del resto è
pacifico che dalla estinzione della società, derivante dalla sua volontaria
cancellazione dal registro delle imprese, non discende l'estinzione degli obblighi di
facere ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché diversamente si
6 riconoscerebbe al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, con
conseguente ingiustificato sacrificio dei creditori. Invece, all'esito dell'estinzione della
società tali debiti insoddisfatti si trasferiscono in capo ai suoi soci. Per l'effetto, gli ex
soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla
società estinta, ma non definiti al termine della liquidazione, fermo restando il loro
diritto di opporre il limite di responsabilità exarticolo 2495 del Cc per i debiti
pecuniari, cosicché «i soci della società estinta possono essere convenuti in giudizio
(oppure il giudizio già pendente nei confronti della società può continuare verso i
soci), qualora la causa abbia ad oggetto obbligazioni della società diverse da quelle
riguardanti somme di denaro” (Cass. civ. nr. 2411/2025).
Da ciò discende che dalla cancellazione dal Registro delle Imprese della
[...]
avvenuta in data 01/08/2013, legittimata passiva alla Parte_2
corresponsione dei canoni locatizi diveniva l'odierna resistente, quale socia accomandataria succeduta nel contratto di locazione oggetto di causa.
Di contro, dalla dichiarazione di fallimento della conduttrice Parte_2
(Tribunale di Nola, sentenza n. 27 del 03/03/2014) e della
[...]
resistente, legittimato passivo per il pagamento dei canoni locatizi e/o di rilascio dell'immobile locato diveniva il Curatore ex art. 80 Legge Fallimentare, essendo subentrato nel contratto locatizio de quo.
Pertanto, correttamente provvedeva a pagare i canoni di locazione Controparte_1
solo dalla cancellazione del Registro delle Imprese (01/08/2013) alla dichiarazione di fallimento della Parte_2
Inoltre, nel presente giudizio parte resistente forniva compiuta prova documentale (cfr.
n. 25 ricevute di pagamento dei canoni di locazione allegate alla comparsa di costituzione e risposta), corroborata dalla dichiarazione testimoniale di Tes_1
7 , escusso all'udienza del 18/03/2025, che l'immobile, da gennaio 2015 fino a Tes_1
febbraio 2018, non fosse nel proprio possesso bensì nella disponibilità di altro soggetto che provvedeva a pagare il canone in favore di parte ricorrente.
In conclusione, per tutte le suesposte ragioni, non può essere Controparte_1
tenuta né al rilascio dell'immobile de quo né al risarcimento dei danni patrimoniali richiesti dalla , con conseguente rigetto di tutte le domande esercitate nella Pt_1
presente sede.
Ogni altra questione deve reputarsi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia (in applicazione dei parametri minimi, stante la particolare semplicità della stessa).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
− Rigetta le domande;
− Condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Massimiliano Antonio
Romano.
Nola, 10/06/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il