Sentenza 14 gennaio 1978
Massime • 3
L'indennita per gravidanza e puerperio, dovendo essere corrisposta, ai sensi dell'art 15, terzo comma, della legge n 1204 del 1971, con lo stesso criterio previsto per l'erogazione delle prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro le malattie, cioe unicamente per le giornate lavorative e per quelle festivita in ordine alle quali, pur non essendovi effettiva prestazione di lavoro, sussiste il diritto alla retribuzione, non spetta per le domeniche, ricadenti nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. ( V 2091/75, mass n 375823).*
Gli artt 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1971, n 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri, e 3 della legge 8 agosto 1972 n 457, rimandano, ai fini del calcolo dell'indennita di maternita per le lavoratrici dell'agricoltura, alle retribuzioni medie dei lavoratori agricoli determinate dai decreti ministeriali di cui all'art 28 del DPR 27 aprile 1968, n 488, fissandone intanto misure provvisorie suscettibili di conguaglio in forza dei decreti suddetti che,una volta emanati, integrano tali leggi dalle rispettive date di entrata in vigore. ( Conf 1995/77, mass n 385726).*
Agli effetti del computo dei tre periodi in cui, ai sensi dell'art 4 della legge n 1204 del 1971, e vietato adibire al lavoro le Donne, il giorno del parto e compreso nei periodi di cui alle lettere a) e b) del citato articolo, vale a dire nel primo periodo, ove coincidente con la data presunta del parto, ovvero nel secondo periodo, se coincidente con la data effettiva: esso non e, percio, da computarsi nell'ultimo periodo trimestrale di cui alla lettera C) dell'art 4, che deve avere inizio il giorno successivo al parto.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/1978, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1978 |
Testo completo
Gli artt 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1971, n 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri, e 3 della legge 8 agosto 1972 n 457, rimandano, ai fini del calcolo dell'indennita di maternita per le lavoratrici dell'agricoltura, alle retribuzioni medie dei lavoratori agricoli determinate dai decreti ministeriali di cui all'art 28 del DPR 27 aprile 1968, n 488, fissandone intanto misure provvisorie suscettibili di conguaglio in forza dei decreti suddetti che,una volta emanati, integrano tali leggi dalle rispettive date di entrata in vigore. ( Conf 1995/77, mass n 385726).*