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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4090/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art.
1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)”
TRA
, C.F.: , in persona dell'Amministratore p.t., avv. Angelo Parte_1 P.IVA_1
Abbiento, C.F.: procuratore di sé stesso, con domicilio eletto in Napoli alla C.F._1
via Atri n. 23, Palazzo Filangieri.
- Opponente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Angela Coronella, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Aversa, (CE), Via S. D'Acquisto n.156.
- Opposta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge n. 69/09.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente rappresentare che, con decreto ingiuntivo n. 1146/2021, rubricato al R.G. n. 8317/2020, pubblicato dall'intestato Tribunale il 07.04.2021, la
[...] in persona del legale rappresentante p.t., ingiungeva al Controparte_1 Parte_1
in persona dell'Amministratore p.t., il pagamento dell'importo di euro 19.353,14 – a titolo di
[...] compenso residuo inerente ai lavori di realizzazione dell'impianto fognario condominiale, eseguiti in attuazione del contratto di appalto stipulato il 10.10.2017 - oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione l' a Parte_2
fondamento della quale lamentava la carenza dei requisiti posti a base del credito ingiunto ed instava per la revoca dell'opposto decreto monitorio, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente, il quale insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Con provvedimento del 02.02.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, contestualmente, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
All'udienza del 25.02.2025, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In via preliminare, a fronte dell'integrale estinzione del debito ingiunto, avvenuta nel corso del giudizio di opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Sul punto, va osservato che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione – l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con
l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare “in toto” il decreto opposto, che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (Cfr: Cass. n. 21432 del 17.10.2011; n. 21840/2013).
Ciò posto, dalle risultanze processuali si evince che l'opponente versava la somma dovuta con più bonifici, corrispondendo l'importo liquidato in sede monitoria, per l'intero, solamente nel corso del giudizio di opposizione.
Ne discende la revoca del decreto opposto ma, ai fini delle spese di lite, va comunque indagato il merito della controversia. In effetti, “Se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo – da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione –
è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria (Cass. 27/08/2020, n. 17854; Cass. 21/07/2017, n. 18125).
In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex art. 645
c.p.c., sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità; il giudice può però addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, giacché il giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza” (Cfr. Cass., Sez.
III, sent. n. 26922 del 13.9.2022; Cass., Sez. II, sent. n. 24482/2022; Cass., Sez. VI- 1, ord. n.
18125/2017; Cass., Sez. VI-2, ord. n. 17854/2020).
Pertanto, nel regolare le spese processuali del procedimento ingiuntivo, il giudice deve tener conto dell'esito complessivo della lite – in base a un criterio unitario e globale – secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto (Cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 8428/2014).
Orbene, dagli atti di causa non è rinvenibile alcuna contestazione sulla debenza delle somme ingiunte, come pure sulla sussistenza dell'intercorsa fattispecie contrattuale e sulla correttezza delle opere appaltate, essendosi limitato, l'opponente, a dedurre che il creditore, in violazione dell'art. 63 disp. att. c.c., avesse agito in via monitoria nei propri confronti senza aver preventivamente escusso i singoli condomini morosi.
Al riguardo, la natura parziaria delle obbligazioni condominiali, affermata dal noto arresto della Corte di Cassazione n. 9148/2008, non implica che l'azione tendente ad accertare l'inadempimento del agli obblighi derivanti dal contratto di appalto stipulato dall'Amministratore, quale Parte_1
rappresentante dei condomini, vada proposta nei confronti dei singoli condomini morosi e non piuttosto nei confronti del stesso. Parte_1 Trattasi di azione di cognizione - e non già di azione esecutiva - volta alla formazione di un titolo esecutivo in favore del creditore, da azionare, poi, nei confronti dei singoli condomini morosi in proporzione delle rispettive quote, secondo la regola di cui all'art.63, comma 2, disp.att.cc.
Invero, se il contratto è stato stipulato dall'Amministratore del Condominio, quale rappresentante dei condomini - come nella specie - sarà l'amministratore del condominio legittimato a stare in giudizio nella fase cognitiva e, dunque, legittimamente l'appaltatore può evocare in giudizio l'amministratore stesso: nella successiva fase esecutiva, il titolo formatosi nei confronti del condominio potrà essere fatto valere nei confronti dei singoli condomini (Cfr.: Trib. Napoli del 12.01.2022; Trib. Viterbo n.
736/2023; Trib Vallo della Lucania n. 950/2023).
Peraltro, nella richiamata sentenza n. 9148/2008, il Supremo Consesso aveva a sostenere che “Il contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati. Conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno”.
Il processo relativo alla condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, secondo quanto enunciato dalla detta pronuncia, va inteso come processo di cognizione, pertanto, la norma di cui all'art. 63 comma 2 disp. att. c.c. - ai sensi della quale “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini” - va riferita all'azione esecutiva.
Ne consegue che l'opponente non ha fornito la prova, alla stessa spettante, del fatto estintivo, modificativo o impeditivo del pagamento rivendicato, nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 633 c.p.c.
e seguenti.
Diversamente, poiché la legittimità dell'ingiunzione va valutata al momento dell'emissione del decreto e non alla data del suo deposito, emergendo, per tabulas, che il pagamento è intervenuto in epoca successiva all'emissione del decreto – circostanza confermata dall'opponente tramite il deposito delle memorie conclusionali – va riscontrata la legittimità dell'azione monitoria svolta.
In definitiva, l'opponente va condannata alla refusione delle spese legali che la controparte ha dovuto sopportare per recuperare il suo credito, avendo il Condominio costretto parte opposta dapprima a richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo e, poi, a costituirsi nel giudizio di opposizione, mentre se fosse stato versato tempestivamente il corrispettivo pattuito all'appaltatore quest'ultimo non avrebbe dovuto rivolgersi all'autorità giudiziaria.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1146/2021, rubricato al R.G. n. 8317/2020, pubblicato dall'intestato Tribunale il 07.04.2021.
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2.540,00, di cui euro 75 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 03.06.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4090/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art.
1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)”
TRA
, C.F.: , in persona dell'Amministratore p.t., avv. Angelo Parte_1 P.IVA_1
Abbiento, C.F.: procuratore di sé stesso, con domicilio eletto in Napoli alla C.F._1
via Atri n. 23, Palazzo Filangieri.
- Opponente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Angela Coronella, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Aversa, (CE), Via S. D'Acquisto n.156.
- Opposta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge n. 69/09.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente rappresentare che, con decreto ingiuntivo n. 1146/2021, rubricato al R.G. n. 8317/2020, pubblicato dall'intestato Tribunale il 07.04.2021, la
[...] in persona del legale rappresentante p.t., ingiungeva al Controparte_1 Parte_1
in persona dell'Amministratore p.t., il pagamento dell'importo di euro 19.353,14 – a titolo di
[...] compenso residuo inerente ai lavori di realizzazione dell'impianto fognario condominiale, eseguiti in attuazione del contratto di appalto stipulato il 10.10.2017 - oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione l' a Parte_2
fondamento della quale lamentava la carenza dei requisiti posti a base del credito ingiunto ed instava per la revoca dell'opposto decreto monitorio, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente, il quale insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Con provvedimento del 02.02.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, contestualmente, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
All'udienza del 25.02.2025, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In via preliminare, a fronte dell'integrale estinzione del debito ingiunto, avvenuta nel corso del giudizio di opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Sul punto, va osservato che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione – l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con
l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare “in toto” il decreto opposto, che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (Cfr: Cass. n. 21432 del 17.10.2011; n. 21840/2013).
Ciò posto, dalle risultanze processuali si evince che l'opponente versava la somma dovuta con più bonifici, corrispondendo l'importo liquidato in sede monitoria, per l'intero, solamente nel corso del giudizio di opposizione.
Ne discende la revoca del decreto opposto ma, ai fini delle spese di lite, va comunque indagato il merito della controversia. In effetti, “Se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo – da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione –
è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria (Cass. 27/08/2020, n. 17854; Cass. 21/07/2017, n. 18125).
In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex art. 645
c.p.c., sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità; il giudice può però addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, giacché il giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza” (Cfr. Cass., Sez.
III, sent. n. 26922 del 13.9.2022; Cass., Sez. II, sent. n. 24482/2022; Cass., Sez. VI- 1, ord. n.
18125/2017; Cass., Sez. VI-2, ord. n. 17854/2020).
Pertanto, nel regolare le spese processuali del procedimento ingiuntivo, il giudice deve tener conto dell'esito complessivo della lite – in base a un criterio unitario e globale – secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto (Cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 8428/2014).
Orbene, dagli atti di causa non è rinvenibile alcuna contestazione sulla debenza delle somme ingiunte, come pure sulla sussistenza dell'intercorsa fattispecie contrattuale e sulla correttezza delle opere appaltate, essendosi limitato, l'opponente, a dedurre che il creditore, in violazione dell'art. 63 disp. att. c.c., avesse agito in via monitoria nei propri confronti senza aver preventivamente escusso i singoli condomini morosi.
Al riguardo, la natura parziaria delle obbligazioni condominiali, affermata dal noto arresto della Corte di Cassazione n. 9148/2008, non implica che l'azione tendente ad accertare l'inadempimento del agli obblighi derivanti dal contratto di appalto stipulato dall'Amministratore, quale Parte_1
rappresentante dei condomini, vada proposta nei confronti dei singoli condomini morosi e non piuttosto nei confronti del stesso. Parte_1 Trattasi di azione di cognizione - e non già di azione esecutiva - volta alla formazione di un titolo esecutivo in favore del creditore, da azionare, poi, nei confronti dei singoli condomini morosi in proporzione delle rispettive quote, secondo la regola di cui all'art.63, comma 2, disp.att.cc.
Invero, se il contratto è stato stipulato dall'Amministratore del Condominio, quale rappresentante dei condomini - come nella specie - sarà l'amministratore del condominio legittimato a stare in giudizio nella fase cognitiva e, dunque, legittimamente l'appaltatore può evocare in giudizio l'amministratore stesso: nella successiva fase esecutiva, il titolo formatosi nei confronti del condominio potrà essere fatto valere nei confronti dei singoli condomini (Cfr.: Trib. Napoli del 12.01.2022; Trib. Viterbo n.
736/2023; Trib Vallo della Lucania n. 950/2023).
Peraltro, nella richiamata sentenza n. 9148/2008, il Supremo Consesso aveva a sostenere che “Il contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati. Conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno”.
Il processo relativo alla condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, secondo quanto enunciato dalla detta pronuncia, va inteso come processo di cognizione, pertanto, la norma di cui all'art. 63 comma 2 disp. att. c.c. - ai sensi della quale “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini” - va riferita all'azione esecutiva.
Ne consegue che l'opponente non ha fornito la prova, alla stessa spettante, del fatto estintivo, modificativo o impeditivo del pagamento rivendicato, nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 633 c.p.c.
e seguenti.
Diversamente, poiché la legittimità dell'ingiunzione va valutata al momento dell'emissione del decreto e non alla data del suo deposito, emergendo, per tabulas, che il pagamento è intervenuto in epoca successiva all'emissione del decreto – circostanza confermata dall'opponente tramite il deposito delle memorie conclusionali – va riscontrata la legittimità dell'azione monitoria svolta.
In definitiva, l'opponente va condannata alla refusione delle spese legali che la controparte ha dovuto sopportare per recuperare il suo credito, avendo il Condominio costretto parte opposta dapprima a richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo e, poi, a costituirsi nel giudizio di opposizione, mentre se fosse stato versato tempestivamente il corrispettivo pattuito all'appaltatore quest'ultimo non avrebbe dovuto rivolgersi all'autorità giudiziaria.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1146/2021, rubricato al R.G. n. 8317/2020, pubblicato dall'intestato Tribunale il 07.04.2021.
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2.540,00, di cui euro 75 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 03.06.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente