Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 1280 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 17/12/2024), nella causa n. 1280/2022 RGL, promossa da:
ass. dall'Avv.ta MAROGNA GABRIELLA Parte_1 C.F._1
MARIA e dall'Avv.to FIORI ALESSANDRO;
PARTE RICORRENTE
contro
:
, Controparte_1
ass. dall'Avv.to BONURA HARALD, P.IVA_1
, ass. dall'Avv.to Controparte_2 P.IVA_2
CARBONI NICOLA,
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 10220229002664419000 notificata in data 30/08/2022 ed emessa dall' per conto Controparte_2 dell'Ente impositore CP_1 Controparte_1 avente ad oggetto le cartelle di pagamento n. 10220170001953165000, notificata il 31/03/2017 per l'importo di € 5.298,26 relativa all'annualità di imposta 2014, e la n. 10220180003754015000 notificata il 24/04/2018 per l'importo di € 7.193,99 relativa all'annualità di imposta 2015; ha dedotto che le cartelle erano state annullate rispettivamente dalle sentenze del Tribunale di Sassari n. 137/20 del 15/6/20 e n. 421/21 del 11/11/21; ha chiesto: - sospendere l'esecutorietà dell'intimazione di pagamento n. 10220229002664419000 notificato in data 30/08/2022 ed emesso dall'
[...]
per conto dell'Ente impositore Controparte_2 [...]
- accertare e dichiarare nullo o Controparte_1 annullabile l'intimazione di pagamento n. 10220229002664419000 notificato in data 30/08/2022 ed emesso dall' per conto Controparte_2
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i motivi di cui in espositiva;
- con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore costituito.”;
− parte convenuta Controparte_1 si è costituita deducendo la propria carenza di legittimazione passiva
[...]
e rilevando la pendenza dei giudizi di appello;
ha chiesto: “a) in via preliminare, in rito, il difetto di legittimazione passiva della;
b) in ogni caso, nel Pt_2 merito, l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso qui avversato, in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa, statuendone per l'effetto il rigetto. Con vittoria di spese e compensi.”;
− parte convenuta premesso di Controparte_2 non essere stata parte dei giudizi invocati e di non averne ricevuto notizia da parte della , ha eccepito l'insussistenza dell'interesse ad agire del CP_1 contribuente avverso l'intimazione di pagamento e ha chiesto che il Tribunale:
“in via principale, rigetti le conclusioni formulate dal ricorrente nei confronti dell' per tutte le ragioni sopra esposte, con vittoria delle spese di lite, in CP_3 subordine, rigetti le conclusioni formulate dal ricorrente nei confronti dell' CP_3 per tutte le ragioni sopra esposte, con compensazione delle spese di lite o con manleva da parte dell'ente impositore”;
− la causa, di natura documentale, è stata discussa dalle parti e viene così decisa.
Ritenuto che:
1. è pacifico in causa che le cartelle sottese all'intimazione impugnata fossero, al momento della notifica della stessa (30/08/2022), annullate dal Tribunale di Sassari con le sentenze n. 137/20 del 15/6/20 e n. 421/21 del 11/11/21 e che quale concessionario per la riscossione, non fosse parte di tali giudizi;
CP_3
2. non vi è allegazione né prova che l'ente impositore abbia comunicato ad CP_3
l'esito dei giudizi in parola al fine di impedire l'avvio dell'azione di recupero;
3. deve quindi accogliersi il ricorso con annullamento dell'intimazione di pagamento notificata in assenza di validità dei titoli esecutivi presupposti;
4. parte resistente deve essere condannata a rifondere le spese di lite a Pt_2 parte ricorrente liquidate come in dispositivo con riduzione ex art.
4.4 DM 55/14 stante l'assenza di complesse questioni di fatto o diritto, mentre possono essere compensate le spese con alla luce della condotta incolpevole tenuta. CP_3
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- annulla l'intimazione di pagamento n. 10220229002664419000 notificata in data 30/08/2022;
2 - condanna parte resistente Controparte_1
a rifondere le spese di lite a parte ricorrente liquidandole in € 1.400,00
[...] oltre IVA e CPA;
- compensa le spese tra parte ricorrente e Controparte_2
.
[...]
Così deciso in Sassari, il 03/01/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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