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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 3054/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3054/2019, avente ad oggetto: vendita di
cose mobili, riservata in decisione all'udienza del 15/10/2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a 40 gg per comparse conclusionali e a 20 gg per repliche), promossa da:
(CF: ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dai procuratori dichiaratosi antistatari nel presente giudizio, avv.to Bongarzone Antonio Rosario (CF: ) ed avv.to C.F._2
Paolo Zinzi (CF: ), ed elettivamente domiciliato ad Isola del Liri C.F._3
(FR) in Via Siracusa, 5.
ATTORE pagina 1 di 15 CONTRO
on sede legale a Roma in Via della Controparte_2
Marrana n. 74.
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Previo accertamento che il chilometraggio dell'autovettura
Mercedes Benz tg. Mercedes-Benz Classe B 200 CDI Blue EFFICIENCY targata
FE080RK acquistata da dalla società convenuta non era Controparte_1
rispondente a quello effettivamente percorso dall'autovettura stessa con una differenza
stimabile in KM. 70.000 circa ridurre il prezzo di vendita dell'autovettura in
euro10.000,00 rispetto all'importo pagato di euro 21.000,00 o nella misura che sarà
accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia.
Per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento in favore dell'attore
dell'importo di euro 11.000,00 o della somma maggiore minore che sarà accertata in
corso di causa e ritenuta di giustizia con interessi dalla avvenuta vendita al saldo
Condannare, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese del procedimento di
accertamento tecnico preventivo (tecniche e legali) nonché al pagamento delle spese di
lite del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 15 Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato alla controparte,
conveniva in giudizio Controparte_1 Controparte_2
, dinanzi a questo Tribunale, al fine di ottenere, previo
[...]
accertamento dell'incongruenza chilometrica dell'autovettura Mercedes Benz acquistata dalla società convenuta, una pronuncia di condanna della concessionaria al pagamento dell'importo di euro 11.000,00 o della somma maggiore minore accertata in corso di causa.
A sostegno della domanda attorea, il sig. deduceva quanto segue: CP_1
- in data 21 settembre 2017 presso la Filiale di della concessionaria CP_2
convenuta, il ricorrente sottoscriveva la proposta di commissione concernente l'autovettura Mercedes-Benz classe B full optional, al prezzo di euro 21.000,00, con ritiro in permuta della sua Volskwagen Golf dell'anno 2009 targata DT207SD,
valutata euro 10.000,00;
- in data 28 ottobre 2017, pertanto, veniva avviata la relativa pratica di trasferimento di proprietà del suddetto veicolo (modello con CDI BlueEff tg.: FE080RK, telaio:
WDD2462011J131924);
- successivamente, a seguito di un controllo effettuato sul veicolo presso la concessionaria Mercedes Benz: “ di , veniva riscontrato una CP_3 CP_2
grave difformità tra il chilometraggio effettivo ricavato dai rapporti di manutenzione e il chilometraggio riportato dall'autovettura stessa;
- ed invero, alla data del 29.01.2018 il chilometraggio era di 56.363 km mentre alla pagina 3 di 15 data del 30.10.2015 risultava di 152.212 km;
- alla luce di tale discordanza, il sig. provvedeva tempestivamente a CP_1
comunicare il grave vizio di difformità all'odierna convenuta, in data 03 febbraio
2018, affinché provvedesse a richiedere lo storico del suindicato veicolo alla casa produttrice Mercedes, con sede in Germania;
- la concessionaria con la comunicazione dell'08.02.2018 si giustificava, asserendo che per un errore tecnico i dati del veicolo “de quo” si erano accavallati con quelli di altro veicolo con telaio simile;
- la società convenuta, riconosciuto il vizio, si impegnava a consegnare all' attore un'autovettura Audi Q3 in sostituzione della Mercedes classe B;
- tuttavia, però, successivamente la concessionaria veniva meno al suo impegno;
- pertanto, il ricorrente comunicava alla convenuta l'intenzione di risolvere il contratto ed ottenere la restituzione delle somme pagate oltre che della propria vettura consegnata in permuta;
- di contro, la società opposta contestava il maggiore chilometraggio del veicolo riscontrato dal sig. CP_1
- inoltre, la convenuta asseriva di aver dato all'acquirente tutte le informazioni sull'autovettura in fase precontrattuale e si rendeva disponibile a sostituirla, previa valutazione, con un'altra auto non appena era disponibile;
- ma nella realtà dei fatti, il ricorrente precisava che la suddetta sostituzione non era mai avvenuta;
pagina 4 di 15 - altresì, il sig. non aveva ricevuto la restituzione né delle somme pagate né CP_4
della Golf data in permuta;
- pertanto, l'istante adiva il Tribunale di Cassino con ricorso ex articolo 696 e 696 bis c.p.c. al fine di ottenere giudizialmente un accertamento del chilometraggio;
- ed invero, dall'accertamento tecnico preventivo risultava che l'autovettura acquistata dal ricorrente portava, al momento dell'acquisto, un chilometraggio di molto inferiore a quello effettivo e che il valore della stessa era di euro 10.000,00 a fronte di un prezzo pari ad euro 21.000,00 corrisposto dallo in parte con denaro CP_1
contante e per la restante parte con la permuta della propria autovettura;
Alla luce delle suddette deduzioni, pertanto, il sig. rassegnava le conclusioni, CP_1
esposte in epigrafe.
Instaurato il contraddittorio, seppure ritualmente evocata, la concessionaria,
[...]
non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il giudice diverso da questo Magistrato, pertanto, con il verbale del 04.05.2021dichiara
la contumacia della convenuta.
Altresì, il suddetto giudice, rilevato che dall' esame del ricorso introduttivo e dalle difese svolte dal ricorrente, si evinceva la necessità di procedere ad un'istruzione non sommaria, disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario.
Successivamente, veniva espletata la fase istruttoria con escussione del teste Tes_1
all' udienza del 22.12.2023 e della sig.ra all' udienza del
[...] Testimone_2
16.02.2024. pagina 5 di 15 Nelle more, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che all' esito dell'udienza cartolare del 15.10.2024 tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c., di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20
giorni per le memorie di replica.
Ciò posto, si ritiene che la domanda del sig. vada accolta per i motivi CP_1
riportati di seguito.
In via preliminare, si evidenzia che dalla ricostruzione dell'iter processuale e alla luce del materiale probatorio raccolto, siano stati ampiamente provati sia il perfezionamento della compravendita oggetto di causa sia l'esistenza di vizi di inidoneità all'uso del bene compravenduto già al momento della conclusione contratto.
Tali circostanze, invero, trovano preciso riscontro dapprima nella proposta di commissione n.30 del 21.09.2017, nella dichiarazione del trasferimento di proprietà n.
160/2017 del 28.10.2017 ed infine nel perfezionamento dell'acquisto dell'autovettura,
oggetto di causa, avvenuto in data 30.10.2017 con il passaggio di proprietà e successivo aggiornamento sulla carta di circolazione.
Altresì, l'avvenuta compravendita con permuta è avvalorata anche delle dichiarazioni rese durante dalla fase istruttoria del presente giudizio dai testi e Testimone_1
. Testimone_2
Parimenti, si rileva fondata e dimostrata l'incongruenza chilometrica lamentata dall'
acquirente ricorrente.
pagina 6 di 15 Ed invero, dalla ricostruzione storica dell'autovettura, nonché dalle approfondite indagini di controllo informatico, tecnico e meccanico, effettuati dall' ausiliario del giudice, dott. Ing. veniva accertata la manomissione del Persona_1
contachilometri.
L' ausiliario del giudice, infatti, con motivazione pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto - concludeva in sede di accertamento tecnico preventivo nel senso che “il chilometraggio effettivo reale rilevato risulta alterato rispetto al chilometraggio indicato sul contachilometri presente sul quadro, che alla data del 17/01/2019 segna
63967 Km. Ne segue che il veicolo oggetto di causa risulta aver subito una manomissione chilometrica”
Nel caso di compravendita, infatti, qualora la cosa venduta presenti dei vizi, il compratore che intende esercitare le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. deve provare l'esistenza dei vizi medesimi e la tempestività della denunzia, laddove spetta invece al venditore l'onere della prova liberatoria consistente nella mancanza di colpa. (Tribunale Milano sez. V, 10/02/2022,
n.1127; Tribunale Ancona sez. II, 24/06/2021, n.803)
Orbene, nel caso in esame, una volta accertata la sussistenza del predetto vizio del bene oggetto della vendita dedotta in lite, è stata analizzata l'esistenza nella specie degli ulteriori presupposti della domanda attorea.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “sebbene l'azione di risarcimento del danno
pagina 7 di 15 spettante all'acquirente per l'inadempimento del venditore abbia carattere autonomo,
nel senso che è proponibile indipendentemente dall'esperimento dell'azione di
risoluzione del contratto o di quella di riduzione del prezzo, occorre pur sempre,
tuttavia, che ricorrano i presupposti dell'azione di garanzia, e che siano quindi non solo
dimostrati la sussistenza e la rilevanza dei vizi, ma anche osservati i termini di
decadenza e di prescrizione e, più in generale, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio
di tale azione” (cfr. Cass. n. 1218/2022. V. anche Cass. n. 15481 del 2001; Cass. n. 3527
del 1993).
Oltre ciò, presupponendo l'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente l'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, al compratore era sufficiente allegare l'inadempimento da parte del debitore, mentre quest'ultimo era tenuto a dimostrare di avere adempiuto diligentemente alle proprie obbligazioni,
presumendo l'art. 1494 c.c. la colpa del venditore (tra le tante v. Cass. n. 14665/2008)
A tal proposito, si evidenzia che la società convenuta, non essendosi costituita non ha dimostrato di aver ignorato l'esistenza del vizio nonostante l'uso della ordinaria diligenza, sebbene fosse suo onere, come sopra rilevato.
Altresì, si osserva che in tema di compravendita, l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del pagina 8 di 15 contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della “actio
quanti minoris” o della “actio redhibitoria” (Cassazione civile sez. II, 28/03/2022,
n.9960).
L'acquirente di un bene mobile, pertanto, al fine di esercitare validamente il diritto alla garanzia per i vizi della cosa, previsto dall'art. 1495 c.c., deve solo rispettare il termine di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, ma non deve fare una denuncia analitica e specifica, indicando con precisione i vizi che presenta la cosa, ma può limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, senza formule sacramentali, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati (Corte appello Palermo sez. III, 14/03/2022, n.404).
Tale termine decadenziale, come più volte statuito dalla Suprema Corte, concerne tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa e pertanto,
sia le azioni edilizie che quella di risarcimento dei danni derivati dai vizi della cosa (cfr.,
ex multis, Cass. n. 10728/2001).
Il suddetto termine decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità,
occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata. (Tribunale
Latina sez. I, 26/02/2022, n.404, Cassazione civile sez. VI, 20/12/2021, n.40814)
In ordine al dies a quo del termine in commento, infatti, è indirizzo consolidato che nel caso di vizi non apparenti - ossia di vizi occulti o, comunque, non rilevabili attraverso un pagina 9 di 15 sommario esame della cosa - lo stesso decorra dalla loro scoperta, che si verifica nel momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva circa l'esistenza dei vizi (cfr. Cass. n. 8183/2002; Cass. n. 11046/2016); qualora, invece, la presenza di difetti sia stata accertata per gradi ed in tempi successivi, occorre, ai fini dell'individuazione del dies a quo, aver riguardo "al momento in cui si sia completata la relativa scoperta" (Cass. n. 9515/05). Quando, invece, si tratti di vizi apparenti, il termine di otto giorni decorre dal giorno in cui il compratore è stato messo in condizione di esaminare la merce, vale a dire, di regola, dal giorno della consegna (cfr. Cass. n.
11452/2000)
Tale consapevolezza non può, quindi, ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti e non si siano acquisite, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione e imputazione delle sue cause (Corte appello Brescia sez. I, 16/02/2022, n.236).
Sotto il profilo dell'onere della prova, spetta all'acquirente dimostrare la tempestività
della denuncia (cfr. Cass. ord. n. 16766/19, ove si è affermato che, "in materia di
garanzia per vizi della cosa venduta, incombe sul compratore l'onere della prova in
ordine alla tempestività della denuncia dei vizi della cosa, e l'accertamento del giudice
di merito circa tale tempestività è incensurabile in sede di legittimità, sempre che la
motivazione su questo punto non sia inficiata dai difetti previsti dall'art. 360, n. 5,
c.p.c."; Cass. n. 24348/2019; Cass. n. 13695/07).
Nel caso in esame si ritiene provata la tempestività della denuncia (art. 1495 c.c.) pagina 10 di 15 relativa all' irregolarità chilometrica effettuata dal sig. CP_1
Ed invero, analizzando la fattispecie si rileva che il ricorrente acquisiva la titolarità del veicolo con relativo passaggio di proprietà in data 30.10.2017. Successivamente, in data
29.01.2018 l'istante attraverso il documento relativo alla cronologia di manutenzione costatava il vizio del veicolo acquistato (alterazione chilometrica), poiché il chilometraggio effettivo ricavato dai rapporti di manutenzione e il chilometraggio riportato dall'autovettura alla suddetta data era di 56.363 km mentre precedentemente,
alla data del 09.06.2015 risultava essere di 126.647 km.
Alla luce della palese difformità, il ricorrente si attivava tempestivamente, poiché già in data 03.02.2018 comunicava il grave vizio all'odierna convenuta, rilasciando alla stessa delega, affinché provvedesse a richiedere lo storico del suindicato veicolo alla casa produttrice Mercedes, con sede in Germania.
Pertanto, dalla fattispecie in esame si rileva che “la vendita di un autoveicolo che riporti
sul contachilometri una numerazione diversa da quella effettiva per provata alterazione
di quest'ultimo, integra una condotta di violazione dei principi di correttezza e buona
fede contrattuale tale da incidere sulla formazione complessiva del consenso
dell'acquirente. Qualora il dolo non sia stato determinante del consenso all'acquisto,
ma abbia solo indotto il contraente a stipulare il contratto a condizioni più onerose,
deve essere risarcito il danno derivante dal maggior prezzo corrisposto rispetto alle
valutazioni di mercato dell'usato per un veicolo con le stesse caratteristiche di quello
venduto ma con chilometraggio superiore» (Tribunale Perugia, Sent. n. 859/2012). pagina 11 di 15 Parimenti, consolidato è l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui: “il dolo, quale
causa di annullamento del contratto, può essere tanto commissivo, quanto omissivo,
laddove si nascondano alla conoscenza del “deceptus”, con il silenzio o con la
reticenza, fatti o circostanze decisive per la manifestazione del consenso” (Cass. sent. n.
1480/2012)
Ed invero, di recente la Cassazione (con ordinanza n. 17988/2024) ha precisato che” la
risoluzione del contratto per dolo scatta soltanto quando i raggiri compiuti dal
venditore risultano determinanti per il consenso prestato dall'acquirente”.
Il raggiro, quindi, deve ingenerare nella parte che lo subisce una rappresentazione alterata della realtà e provocare un errore che influisce sulla prestazione del consenso.
Risulta, pertanto, evidente il nesso di causalità tra la condotta fraudolenta e la decisione di stipulare il contratto, poiché l'acquirente se avesse avuto conoscenza dell'effettivo chilometraggio dell'auto non avrebbe concluso il contratto di compravendita de quo.
Tanto chiarito, nel caso di specie l'onere di specifica allegazione e prova, secondo lo scrivente, è stata assolta.
La documentazione prodotta dall'attore, nonché la relazione del CTU, Ing.
[...]
si connotano di elementi chiari ed univoci che consentano attestare Per_1
l'attendibilità della verifica eseguita nonché la correttezza dei dati rilevati e rielaborati.
Può ritenersi, quindi, provata l'esistenza di un vizio relativo ad un elemento strutturale del veicolo (contachilometri manomesso), non facilmente verificabile prima pagina 12 di 15 dell'acquisto medesimo, e tale da influire sulla stessa idoneità all'uso del bene acquistato.
Pertanto, in considerazione delle evidenze processuali sopra sintetizzate e della valutazione dell'ausiliario del giudice che ha accertato “la manomissione chilometrica
ed ha ritenuto congruo stimare il valore reale del veicolo allo stato attuale in €
10.000,00”, si ritiene fondata la domanda attorea e legittima la richiesta di riduzione del prezzo di vendita dell'autovettura in euro10.000,00 rispetto all'importo pagato di euro 21.000,00.
Nel consegue che in accoglimento della richiesta di riduzione del prezzo, parte convenuta è tenuta alla restituzione della somma di euro 11.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data dell'atto di compravendita del 21 settembre 2017, sino al soddisfo.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. n. 37/2018, in ragione della fase temporale in cui si è
esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a €
26.000 – in applicazione del criterio di cui all'art. 15 c.p.c.) e dell'effettiva attività
processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria),
con l'applicazione del valore minimo, sono poste a carico della convenuta, in omaggio al principio di soccombenza.
Lo stesso dicasi per le spese del procedimento di ATP. Quanto già liquidato al CTU va posto definitivamente a carico di parte resistente.
pagina 13 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sulla domanda avanzata dal sig.
(CF: ) nei confronti del Controparte_1 C.F._1 [...]
così provvede: Controparte_2
accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna parte resistente alla restituzione in favore di parte ricorrente della somma di euro 11.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data dell'atto di compravendita del 21 settembre 2017, sino al soddisfo.
condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore del sig.
che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso professionale ed Controparte_1
euro 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari, avv.to Bongarzone Antonio Rosario ed avv.to
Paolo Zinzi;
condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali del procedimento di
ATP in favore del sig. che si liquidano in euro 1.170,00 per Controparte_1
compenso professionale ed euro 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%,
CPA ed IVA come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari, avv.to
Bongarzone Antonio Rosario ed avv.to Paolo Zinzi;
pagina 14 di 15 Pone definitivamente a carico di il Controparte_2
pagamento di € 1.566,03 per spese di ATP già liquidate con decreto del 05.04.2019 in favore del consulente d'ufficio nominato.
Così deciso in Cassino, 18.2.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3054/2019, avente ad oggetto: vendita di
cose mobili, riservata in decisione all'udienza del 15/10/2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a 40 gg per comparse conclusionali e a 20 gg per repliche), promossa da:
(CF: ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dai procuratori dichiaratosi antistatari nel presente giudizio, avv.to Bongarzone Antonio Rosario (CF: ) ed avv.to C.F._2
Paolo Zinzi (CF: ), ed elettivamente domiciliato ad Isola del Liri C.F._3
(FR) in Via Siracusa, 5.
ATTORE pagina 1 di 15 CONTRO
on sede legale a Roma in Via della Controparte_2
Marrana n. 74.
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Previo accertamento che il chilometraggio dell'autovettura
Mercedes Benz tg. Mercedes-Benz Classe B 200 CDI Blue EFFICIENCY targata
FE080RK acquistata da dalla società convenuta non era Controparte_1
rispondente a quello effettivamente percorso dall'autovettura stessa con una differenza
stimabile in KM. 70.000 circa ridurre il prezzo di vendita dell'autovettura in
euro10.000,00 rispetto all'importo pagato di euro 21.000,00 o nella misura che sarà
accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia.
Per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento in favore dell'attore
dell'importo di euro 11.000,00 o della somma maggiore minore che sarà accertata in
corso di causa e ritenuta di giustizia con interessi dalla avvenuta vendita al saldo
Condannare, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese del procedimento di
accertamento tecnico preventivo (tecniche e legali) nonché al pagamento delle spese di
lite del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 15 Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato alla controparte,
conveniva in giudizio Controparte_1 Controparte_2
, dinanzi a questo Tribunale, al fine di ottenere, previo
[...]
accertamento dell'incongruenza chilometrica dell'autovettura Mercedes Benz acquistata dalla società convenuta, una pronuncia di condanna della concessionaria al pagamento dell'importo di euro 11.000,00 o della somma maggiore minore accertata in corso di causa.
A sostegno della domanda attorea, il sig. deduceva quanto segue: CP_1
- in data 21 settembre 2017 presso la Filiale di della concessionaria CP_2
convenuta, il ricorrente sottoscriveva la proposta di commissione concernente l'autovettura Mercedes-Benz classe B full optional, al prezzo di euro 21.000,00, con ritiro in permuta della sua Volskwagen Golf dell'anno 2009 targata DT207SD,
valutata euro 10.000,00;
- in data 28 ottobre 2017, pertanto, veniva avviata la relativa pratica di trasferimento di proprietà del suddetto veicolo (modello con CDI BlueEff tg.: FE080RK, telaio:
WDD2462011J131924);
- successivamente, a seguito di un controllo effettuato sul veicolo presso la concessionaria Mercedes Benz: “ di , veniva riscontrato una CP_3 CP_2
grave difformità tra il chilometraggio effettivo ricavato dai rapporti di manutenzione e il chilometraggio riportato dall'autovettura stessa;
- ed invero, alla data del 29.01.2018 il chilometraggio era di 56.363 km mentre alla pagina 3 di 15 data del 30.10.2015 risultava di 152.212 km;
- alla luce di tale discordanza, il sig. provvedeva tempestivamente a CP_1
comunicare il grave vizio di difformità all'odierna convenuta, in data 03 febbraio
2018, affinché provvedesse a richiedere lo storico del suindicato veicolo alla casa produttrice Mercedes, con sede in Germania;
- la concessionaria con la comunicazione dell'08.02.2018 si giustificava, asserendo che per un errore tecnico i dati del veicolo “de quo” si erano accavallati con quelli di altro veicolo con telaio simile;
- la società convenuta, riconosciuto il vizio, si impegnava a consegnare all' attore un'autovettura Audi Q3 in sostituzione della Mercedes classe B;
- tuttavia, però, successivamente la concessionaria veniva meno al suo impegno;
- pertanto, il ricorrente comunicava alla convenuta l'intenzione di risolvere il contratto ed ottenere la restituzione delle somme pagate oltre che della propria vettura consegnata in permuta;
- di contro, la società opposta contestava il maggiore chilometraggio del veicolo riscontrato dal sig. CP_1
- inoltre, la convenuta asseriva di aver dato all'acquirente tutte le informazioni sull'autovettura in fase precontrattuale e si rendeva disponibile a sostituirla, previa valutazione, con un'altra auto non appena era disponibile;
- ma nella realtà dei fatti, il ricorrente precisava che la suddetta sostituzione non era mai avvenuta;
pagina 4 di 15 - altresì, il sig. non aveva ricevuto la restituzione né delle somme pagate né CP_4
della Golf data in permuta;
- pertanto, l'istante adiva il Tribunale di Cassino con ricorso ex articolo 696 e 696 bis c.p.c. al fine di ottenere giudizialmente un accertamento del chilometraggio;
- ed invero, dall'accertamento tecnico preventivo risultava che l'autovettura acquistata dal ricorrente portava, al momento dell'acquisto, un chilometraggio di molto inferiore a quello effettivo e che il valore della stessa era di euro 10.000,00 a fronte di un prezzo pari ad euro 21.000,00 corrisposto dallo in parte con denaro CP_1
contante e per la restante parte con la permuta della propria autovettura;
Alla luce delle suddette deduzioni, pertanto, il sig. rassegnava le conclusioni, CP_1
esposte in epigrafe.
Instaurato il contraddittorio, seppure ritualmente evocata, la concessionaria,
[...]
non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il giudice diverso da questo Magistrato, pertanto, con il verbale del 04.05.2021dichiara
la contumacia della convenuta.
Altresì, il suddetto giudice, rilevato che dall' esame del ricorso introduttivo e dalle difese svolte dal ricorrente, si evinceva la necessità di procedere ad un'istruzione non sommaria, disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario.
Successivamente, veniva espletata la fase istruttoria con escussione del teste Tes_1
all' udienza del 22.12.2023 e della sig.ra all' udienza del
[...] Testimone_2
16.02.2024. pagina 5 di 15 Nelle more, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che all' esito dell'udienza cartolare del 15.10.2024 tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c., di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20
giorni per le memorie di replica.
Ciò posto, si ritiene che la domanda del sig. vada accolta per i motivi CP_1
riportati di seguito.
In via preliminare, si evidenzia che dalla ricostruzione dell'iter processuale e alla luce del materiale probatorio raccolto, siano stati ampiamente provati sia il perfezionamento della compravendita oggetto di causa sia l'esistenza di vizi di inidoneità all'uso del bene compravenduto già al momento della conclusione contratto.
Tali circostanze, invero, trovano preciso riscontro dapprima nella proposta di commissione n.30 del 21.09.2017, nella dichiarazione del trasferimento di proprietà n.
160/2017 del 28.10.2017 ed infine nel perfezionamento dell'acquisto dell'autovettura,
oggetto di causa, avvenuto in data 30.10.2017 con il passaggio di proprietà e successivo aggiornamento sulla carta di circolazione.
Altresì, l'avvenuta compravendita con permuta è avvalorata anche delle dichiarazioni rese durante dalla fase istruttoria del presente giudizio dai testi e Testimone_1
. Testimone_2
Parimenti, si rileva fondata e dimostrata l'incongruenza chilometrica lamentata dall'
acquirente ricorrente.
pagina 6 di 15 Ed invero, dalla ricostruzione storica dell'autovettura, nonché dalle approfondite indagini di controllo informatico, tecnico e meccanico, effettuati dall' ausiliario del giudice, dott. Ing. veniva accertata la manomissione del Persona_1
contachilometri.
L' ausiliario del giudice, infatti, con motivazione pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto - concludeva in sede di accertamento tecnico preventivo nel senso che “il chilometraggio effettivo reale rilevato risulta alterato rispetto al chilometraggio indicato sul contachilometri presente sul quadro, che alla data del 17/01/2019 segna
63967 Km. Ne segue che il veicolo oggetto di causa risulta aver subito una manomissione chilometrica”
Nel caso di compravendita, infatti, qualora la cosa venduta presenti dei vizi, il compratore che intende esercitare le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. deve provare l'esistenza dei vizi medesimi e la tempestività della denunzia, laddove spetta invece al venditore l'onere della prova liberatoria consistente nella mancanza di colpa. (Tribunale Milano sez. V, 10/02/2022,
n.1127; Tribunale Ancona sez. II, 24/06/2021, n.803)
Orbene, nel caso in esame, una volta accertata la sussistenza del predetto vizio del bene oggetto della vendita dedotta in lite, è stata analizzata l'esistenza nella specie degli ulteriori presupposti della domanda attorea.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “sebbene l'azione di risarcimento del danno
pagina 7 di 15 spettante all'acquirente per l'inadempimento del venditore abbia carattere autonomo,
nel senso che è proponibile indipendentemente dall'esperimento dell'azione di
risoluzione del contratto o di quella di riduzione del prezzo, occorre pur sempre,
tuttavia, che ricorrano i presupposti dell'azione di garanzia, e che siano quindi non solo
dimostrati la sussistenza e la rilevanza dei vizi, ma anche osservati i termini di
decadenza e di prescrizione e, più in generale, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio
di tale azione” (cfr. Cass. n. 1218/2022. V. anche Cass. n. 15481 del 2001; Cass. n. 3527
del 1993).
Oltre ciò, presupponendo l'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente l'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, al compratore era sufficiente allegare l'inadempimento da parte del debitore, mentre quest'ultimo era tenuto a dimostrare di avere adempiuto diligentemente alle proprie obbligazioni,
presumendo l'art. 1494 c.c. la colpa del venditore (tra le tante v. Cass. n. 14665/2008)
A tal proposito, si evidenzia che la società convenuta, non essendosi costituita non ha dimostrato di aver ignorato l'esistenza del vizio nonostante l'uso della ordinaria diligenza, sebbene fosse suo onere, come sopra rilevato.
Altresì, si osserva che in tema di compravendita, l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del pagina 8 di 15 contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della “actio
quanti minoris” o della “actio redhibitoria” (Cassazione civile sez. II, 28/03/2022,
n.9960).
L'acquirente di un bene mobile, pertanto, al fine di esercitare validamente il diritto alla garanzia per i vizi della cosa, previsto dall'art. 1495 c.c., deve solo rispettare il termine di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, ma non deve fare una denuncia analitica e specifica, indicando con precisione i vizi che presenta la cosa, ma può limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, senza formule sacramentali, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati (Corte appello Palermo sez. III, 14/03/2022, n.404).
Tale termine decadenziale, come più volte statuito dalla Suprema Corte, concerne tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa e pertanto,
sia le azioni edilizie che quella di risarcimento dei danni derivati dai vizi della cosa (cfr.,
ex multis, Cass. n. 10728/2001).
Il suddetto termine decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità,
occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata. (Tribunale
Latina sez. I, 26/02/2022, n.404, Cassazione civile sez. VI, 20/12/2021, n.40814)
In ordine al dies a quo del termine in commento, infatti, è indirizzo consolidato che nel caso di vizi non apparenti - ossia di vizi occulti o, comunque, non rilevabili attraverso un pagina 9 di 15 sommario esame della cosa - lo stesso decorra dalla loro scoperta, che si verifica nel momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva circa l'esistenza dei vizi (cfr. Cass. n. 8183/2002; Cass. n. 11046/2016); qualora, invece, la presenza di difetti sia stata accertata per gradi ed in tempi successivi, occorre, ai fini dell'individuazione del dies a quo, aver riguardo "al momento in cui si sia completata la relativa scoperta" (Cass. n. 9515/05). Quando, invece, si tratti di vizi apparenti, il termine di otto giorni decorre dal giorno in cui il compratore è stato messo in condizione di esaminare la merce, vale a dire, di regola, dal giorno della consegna (cfr. Cass. n.
11452/2000)
Tale consapevolezza non può, quindi, ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti e non si siano acquisite, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione e imputazione delle sue cause (Corte appello Brescia sez. I, 16/02/2022, n.236).
Sotto il profilo dell'onere della prova, spetta all'acquirente dimostrare la tempestività
della denuncia (cfr. Cass. ord. n. 16766/19, ove si è affermato che, "in materia di
garanzia per vizi della cosa venduta, incombe sul compratore l'onere della prova in
ordine alla tempestività della denuncia dei vizi della cosa, e l'accertamento del giudice
di merito circa tale tempestività è incensurabile in sede di legittimità, sempre che la
motivazione su questo punto non sia inficiata dai difetti previsti dall'art. 360, n. 5,
c.p.c."; Cass. n. 24348/2019; Cass. n. 13695/07).
Nel caso in esame si ritiene provata la tempestività della denuncia (art. 1495 c.c.) pagina 10 di 15 relativa all' irregolarità chilometrica effettuata dal sig. CP_1
Ed invero, analizzando la fattispecie si rileva che il ricorrente acquisiva la titolarità del veicolo con relativo passaggio di proprietà in data 30.10.2017. Successivamente, in data
29.01.2018 l'istante attraverso il documento relativo alla cronologia di manutenzione costatava il vizio del veicolo acquistato (alterazione chilometrica), poiché il chilometraggio effettivo ricavato dai rapporti di manutenzione e il chilometraggio riportato dall'autovettura alla suddetta data era di 56.363 km mentre precedentemente,
alla data del 09.06.2015 risultava essere di 126.647 km.
Alla luce della palese difformità, il ricorrente si attivava tempestivamente, poiché già in data 03.02.2018 comunicava il grave vizio all'odierna convenuta, rilasciando alla stessa delega, affinché provvedesse a richiedere lo storico del suindicato veicolo alla casa produttrice Mercedes, con sede in Germania.
Pertanto, dalla fattispecie in esame si rileva che “la vendita di un autoveicolo che riporti
sul contachilometri una numerazione diversa da quella effettiva per provata alterazione
di quest'ultimo, integra una condotta di violazione dei principi di correttezza e buona
fede contrattuale tale da incidere sulla formazione complessiva del consenso
dell'acquirente. Qualora il dolo non sia stato determinante del consenso all'acquisto,
ma abbia solo indotto il contraente a stipulare il contratto a condizioni più onerose,
deve essere risarcito il danno derivante dal maggior prezzo corrisposto rispetto alle
valutazioni di mercato dell'usato per un veicolo con le stesse caratteristiche di quello
venduto ma con chilometraggio superiore» (Tribunale Perugia, Sent. n. 859/2012). pagina 11 di 15 Parimenti, consolidato è l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui: “il dolo, quale
causa di annullamento del contratto, può essere tanto commissivo, quanto omissivo,
laddove si nascondano alla conoscenza del “deceptus”, con il silenzio o con la
reticenza, fatti o circostanze decisive per la manifestazione del consenso” (Cass. sent. n.
1480/2012)
Ed invero, di recente la Cassazione (con ordinanza n. 17988/2024) ha precisato che” la
risoluzione del contratto per dolo scatta soltanto quando i raggiri compiuti dal
venditore risultano determinanti per il consenso prestato dall'acquirente”.
Il raggiro, quindi, deve ingenerare nella parte che lo subisce una rappresentazione alterata della realtà e provocare un errore che influisce sulla prestazione del consenso.
Risulta, pertanto, evidente il nesso di causalità tra la condotta fraudolenta e la decisione di stipulare il contratto, poiché l'acquirente se avesse avuto conoscenza dell'effettivo chilometraggio dell'auto non avrebbe concluso il contratto di compravendita de quo.
Tanto chiarito, nel caso di specie l'onere di specifica allegazione e prova, secondo lo scrivente, è stata assolta.
La documentazione prodotta dall'attore, nonché la relazione del CTU, Ing.
[...]
si connotano di elementi chiari ed univoci che consentano attestare Per_1
l'attendibilità della verifica eseguita nonché la correttezza dei dati rilevati e rielaborati.
Può ritenersi, quindi, provata l'esistenza di un vizio relativo ad un elemento strutturale del veicolo (contachilometri manomesso), non facilmente verificabile prima pagina 12 di 15 dell'acquisto medesimo, e tale da influire sulla stessa idoneità all'uso del bene acquistato.
Pertanto, in considerazione delle evidenze processuali sopra sintetizzate e della valutazione dell'ausiliario del giudice che ha accertato “la manomissione chilometrica
ed ha ritenuto congruo stimare il valore reale del veicolo allo stato attuale in €
10.000,00”, si ritiene fondata la domanda attorea e legittima la richiesta di riduzione del prezzo di vendita dell'autovettura in euro10.000,00 rispetto all'importo pagato di euro 21.000,00.
Nel consegue che in accoglimento della richiesta di riduzione del prezzo, parte convenuta è tenuta alla restituzione della somma di euro 11.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data dell'atto di compravendita del 21 settembre 2017, sino al soddisfo.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. n. 37/2018, in ragione della fase temporale in cui si è
esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a €
26.000 – in applicazione del criterio di cui all'art. 15 c.p.c.) e dell'effettiva attività
processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria),
con l'applicazione del valore minimo, sono poste a carico della convenuta, in omaggio al principio di soccombenza.
Lo stesso dicasi per le spese del procedimento di ATP. Quanto già liquidato al CTU va posto definitivamente a carico di parte resistente.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sulla domanda avanzata dal sig.
(CF: ) nei confronti del Controparte_1 C.F._1 [...]
così provvede: Controparte_2
accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna parte resistente alla restituzione in favore di parte ricorrente della somma di euro 11.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data dell'atto di compravendita del 21 settembre 2017, sino al soddisfo.
condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore del sig.
che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso professionale ed Controparte_1
euro 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari, avv.to Bongarzone Antonio Rosario ed avv.to
Paolo Zinzi;
condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali del procedimento di
ATP in favore del sig. che si liquidano in euro 1.170,00 per Controparte_1
compenso professionale ed euro 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%,
CPA ed IVA come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari, avv.to
Bongarzone Antonio Rosario ed avv.to Paolo Zinzi;
pagina 14 di 15 Pone definitivamente a carico di il Controparte_2
pagamento di € 1.566,03 per spese di ATP già liquidate con decreto del 05.04.2019 in favore del consulente d'ufficio nominato.
Così deciso in Cassino, 18.2.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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