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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 3638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3638 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23019/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
in composizione collegiale, composto da: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Francesca Reale Giudice relatore dott. Mario Fucito Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23019 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione in data 02.12.2024,
TRA
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
16.05.1954 e con sede in Montevago (AG), alla località Acque Calde Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi, giusta P.VA_1
procura speciale alle liti rilasciata su separato foglio ex art. 83, comma 3 c.p.c. da considerarsi apposta in calce all'atto di citazione, dall'avv. Federico Melazzo (c.f. ), con studio in C.F._2
Palermo, alla via Agrigento n. 15/A,
- ATTORI -
E on sede legale in Roma, alla Via Curtatone n. 3 (C.F. ), in Controparte_1 P.VA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa, quale sua procuratrice, in virtù di procura speciale in autentica da Notaio Dott.ssa del 14/06/2018, rep. 9758 e racc. 4581, Persona_1
con sede in San Donato Milanese (MI), alla Via dell'Unione Controparte_2
Europea n.6/a e 6/b (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.VA_3
e difesa dall'avv. Gabriele Messina Vitrano (C.F.: ) sino al 28/10/2024 e a partire C.F._3
dal 28/10/2024 dall'avv. Alessandro AR (C.F. e dall'avv. Andrea Aloi (C.F. C.F._4 pagina 1 di 10 ) ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Alessandro C.F._5
AR, Email_1
- CONVENUTA -
NONCHE' con sede legale in Sondrio, alla Piazza Quadrivio n. 8 (C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.VA_4
Gabriele Messina Vitrano (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il domicilio C.F._3
digitale di quest'ultimo, Email_2
- INTERVENUTA -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.10.2024, ossia: parte attrice: «accertare e dichiarare, per le ragioni esposte e che si esporranno, che nulla è dovuto da alla e per essa alla Parte_1 Controparte_4 [...]
in ragione della nullità (e/o invalidità e/o inefficacia) parziale (limitatamente agli Controparte_2
artt. 2, 6 e 8) della fideiussione azionata nei suoi confronti e segnatamente della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. con conseguente perdita di efficacia della fideiussione medesima. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.»; parte convenuta: «nel merito: - rigettare tutte le domande spiegate da Parte opponente oggi
Attrice in riassunzione con specifico riferimento a quella di nullità totale/parziale della fidejussione per asserita lesione della normativa anti trust con specifico riferimento alle citate clausole 2-6-8 perché del tutto infondate in diritto ed insussistenti nei fatti per i motivi e le argomentazioni sopra compiutamente illustrati;
- conseguentemente ritenere e dichiarare la integrale validità dei contratti di fidejussione sottoscritti dal Sig. in data 20/07/2010 e recanti i timbri di data certa in tutte Parte_1
le sue clausole interamente lecite e legittime;
-condannare il Sig. , Parte_1
(CF ) nato a [...] il [...], al pagamento delle spese, C.F._1
competenze ed onorari del presente giudizio.»;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo proposto innanzi al Tribunale di Sciacca ed iscritto al procedimento n. di R.G. 424/2020, ha domandato ingiunzione di pagamento Controparte_1 della somma complessiva di € 1.517.583,34 quale debito residuo derivante dai contratti di mutuo fondiario concessi da in data 03/06/2009 ed in data 13/05/2011 nei confronti Parte_3
della e dei suoi garanti, e Parte_2 Parte_1 CP_5
pagina 2 di 10 Con decreto ingiuntivo n. 234/2020 del 13/07/2020, notificato il 30/07/2020 a Parte_2
e il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice
[...] Parte_1 CP_5
dott.ssa Francesca Cerrone, ha ingiunto alla debitrice principale e ai fideiussori Parte_2 della stessa, e a pagare la somma pari a € 1.517.583,34, oltre Parte_1 CP_5
interessi moratori per le causali di cui al ricorso, in favore della Controparte_1
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo notificato in data 09/10/2020,
[...]
e hanno convenuto in giudizio Parte_2 Parte_1 Controparte_1
nel procedimento iscritto al n. di R.G. 921/2020 incardinato innanzi al Tribunale di Sciacca, chiedendo:
«1) in via preliminare, accertare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sciacca ad emettere il decreto ingiuntivo opposto che, per l'effetto, deve essere dichiarato nullo e revocato, con condanna al pagamento delle spese processuali alle controparti ex art. 91 c.p.c.; 2) accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1346, 1418 e 1815, comma 2, c.c. della pattuizione concernente gli interessi moratori con riguardo al mutuo ipotecario del 13.5.2011 di euro 650.000,00, per l'effetto, accertando l'insussistenza di quella parte della pretesa creditoria azionata corrispondente a quanto imputato a titolo d'interessi moratori e computando a deconto della pretesa gli interessi di mora già eventualmente corrisposti;
3) accertare e dichiarare la nullità, l'insussistenza, la risoluzione e/o l'inefficacia degli obblighi fideiussori azionati nei confronti di , considerata: a) l'infondatezza della domanda per Parte_1
carenza di titolarità del rapporto fatto valere;
b) la nullità del contratto per falsità della sottoscrizione;
c) la nullità del contratto per violazione della normativa antitrust».
Si è costituita in giudizio in data 16.03.2021 chiedendo al giudice Controparte_1 dell'opposizione: “In Via Preliminare: - Accogliere la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Opposta e rigettare la eccezione di nullità della fidejussione per Controparte_1
violazione delle norme anti-trust; In Via Preliminare subordinata: - Accogliere la superiore eccezione sollevata dalla Opposta e fissare con ordinanza il termine perentorio per la riassunzione dell'intero giudizio innanzi al Tribunale di Palermo con vittoria di spese;
- Rigettare la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Opponente per i motivi sopra illustrati;
- Conseguentemente autorizzare la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.234/2020 (R.G.N.424/2020) emesso dal
Tribunale di Sciacca il 13/07/2020 e notificato in data 30/07/2020 essendo l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
In Via Preliminare Subordinata: - Autorizzare l'esecuzione provvisoria limitatamente alla somma di due terzi dell'importo ingiunto in decreto o alla somma, maggiore o minore, che il Signor Giudice Unico riterrà equa e giusta attesa la assoluta mancanza di contestazioni sul saldo debitore;
Nel Merito: - Rigettare perché infondata l'opposizione della Pt_2
pagina 3 di 10 (CF: e P. VA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore e del Parte_2 P.VA_1
Sig. in proprio, confermando in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo Parte_1
n.234/2020 (R.G.N.424/2020) emesso dal Tribunale di Sciacca il 13/07/2020 e notificato in data
30/07/2020 con gli interessi nelle misure contrattuali a far data dal 16/04/2020; - Rigettare tutte le domande spiegate da Parte opponente con specifico riferimento a quella di nullità della fidejussione e di revoca del decreto ingiuntivo n.234/2020 (R.G.N.424/2020) emesso dal Tribunale di Sciacca il
13/07/2020 e notificato in data 30/07/2020 perché del tutto infondate in diritto ed insussistenti nei fatti;
In linea subordinata: Nella non temuta ipotesi che il decreto ingiuntivo n.234/2020 (R.G.N.424/2020) emesso dal Tribunale di Sciacca il 30/07/2020 e notificato come sopra venga revocato: - Condannare la
(CF ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dr. Parte_2 P.VA_1
, con sede in Montevago (AG), località Acque Calde e il predetto Dr. Parte_1 [...]
in proprio, nato a Montevago (AG) il [...] in [...], al pagamento della somma Parte_1
pari a Euro 1.517.583,34 con gli interessi nelle misure contrattualmente stabilite in ragione di anno a decorrere dal 16/04/2020 sino al soddisfo e comunque entro il limite del tasso massimo legale previsto dall'art.2 co. IV L.
7.3.96 n.108, ovvero alla differente somma che si riterrà dovuta;
In Via Istruttoria
Subordinata: In caso di rigetto delle eccezioni di inammissibilità formulate da questa difesa e di mancato convincimento del Signor Giudice Unico sulla autenticità e riferibilità delle sottoscrizioni del contratto di fidejussione del Sig. Giuffrida: - Nominare il Consulente Tecnico per l'accertamento della autenticità delle sottoscrizioni apposte dal Sig. in calce ai contratti di fidejussione;
- Parte_1
Disporre ai sensi dell'art.219 c.p.c., la scrittura sotto dettatura del Sig. , alla Parte_1
presenza del Consulente Tecnico nominato dalla S.V. ILL.MA; - Condannare il Sig. Parte_1
, in proprio e nella qualità di fideiussore, al pagamento della somma pari a Euro 100.000,00, o di
[...] quella somma maggiore o minore che la vorrà quantificare, ai sensi dell'art.96 c.p.c. stante Parte_4
il disconoscimento postumo a distanza di anni 11 della sottoscrizione del contratto di fidejussione;
- In ogni caso condannare la (CF ) in persona del legale Parte_2 P.VA_1
rappresentante protempore, Dr. , con sede in Montevago (AG), località Acque Parte_1
Calde e il predetto Dr. , nato a Montevago (AG) il [...] in [...], al Parte_1
pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e del procedimento monitorio.”
Con ordinanza del 09.06.2022, il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice, dott.ssa Giorgia
Cotroneo, qualificando come domanda riconvenzionale la domanda di nullità della fideiussione sottoscritta da in data 20.07.2010 per violazione della normativa antitrust, previa Parte_1
separazione della stessa dalle altre domande avanzate dalle parti, ha dichiarato la propria incompetenza pagina 4 di 10 in ordine a tale domanda ed ha rimesso la causa innanzi alla Sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Napoli, disponendo la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
A seguito di detta ordinanza, gli odierni attori, con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato in data 10.10.2022, hanno convenuto nel presente giudizio Controparte_6 [...]
al fine di sentir accertarsi e dichiararsi la nullità parziale delle clausole nn. 2, 6 e 8 Controparte_3
contenute nella fideiussione omnibus prestata da in favore dell'istituto di Parte_1
credito convenuto in data 20.07.2010 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni presenti e future contratte dalla società per l'asserita violazione degli artt. 100 e 101 TFUE e Parte_2
degli artt. 2 e 3 della L. n. 287/1990.
La fideiussione in contestazione, secondo la prospettazione attorea, era stata costituita mediante l'utilizzo di un modello corrispondente allo schema negoziale predisposto dall'A.B.I. contenente la clausola cd. di reviviscenza (clausola n. 2), la clausola di rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957 c.c.
(clausola n. 6) e la clausola di sopravvivenza (clausola n. 8) e le predette clausole, così come recate nel modello A.B.I., erano state oggetto di provvedimento sanzionatorio n. 55 del 02/05/2005 della AN
d'LI (all'epoca Autorità Garante della Concorrenza e del mercato nel settore bancario ex art. 20 L.
287/1990), che ne ebbe a proibire l'utilizzo per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n.
287/1990.
In data 4.04.2023 si è costituita in giudizio quale cessionaria, in forza Controparte_1
di atto di cessione del 4.6.2018 stipulato con e Parte_3 Controparte_3
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna n. n.65 del 7.6.2018), di rapporti giuridici ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Testo Unico ANrio, tra cui è compreso quello di cui al presente giudizio.
Quale successore a titolo particolare nei rapporti giuridici già di titolarità di Controparte_3
quest'ultima incorporante la in forza di atto di fusione del 16.06.2018,
[...] Parte_3
la convenuta, contestando in toto le avverse domande, ne ha chiesto l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza sono stati concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e, successivamente, in data 02.12.2024 la causa è stata rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
In limine litis, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, il contratto posto all'esame dell'intestato Tribunale va qualificato non in termini di contratto autonomo di garanzia, bensì di fideiussione omnibus, come si evince non soltanto dal nomen iuris presente nella stessa pagina 5 di 10 intestazione dell'accordo contrattuale, ma, in special modo, dalla funzione “satisfattoria” della garanzia in parola.
Ritiene, infatti, il Collegio che la fideiussione omnibus, quale garanzia caratterizzata dalla c.d. clausola estensiva – che sancisce l'estensione della garanzia a tutte le obbligazioni, presenti e future, assunte dal debitore principale in relazione ad operazioni bancarie di qualsiasi natura nei confronti dell'istituto di credito sino alla concorrenza di un importo massimo garantito predeterminato ex art. 1938
c.c. – difficilmente può integrare gli estremi di un contratto autonomo di garanzia, c.d. Garantievertrag.
In argomento, è ben noto che la Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n.
3947/2010, ha cristallizzato, con riferimento alla distinzione in generale fra fideiussione e garanzia autonoma, un criterio direttivo per la qualificazione della garanzia con clausola “a prima richiesta” e
“senza eccezioni”, affermando che “il contratto autonomo di garanzia (…) ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato
l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale”.
L'arresto delle SS.UU., che pure aveva il dichiarato intento di consentire, ex ante, la necessaria prevedibilità della decisione giudiziaria in caso di controversia, restringendo le maglie di aleatori spazi ermeneutici, è tuttavia risultata, nel corso del tempo, male interpretata ed applicata.
Segnatamente, si è originato un orientamento ondivago, soprattutto nella giurisprudenza di merito, oscillante tra pronunce per cui, al fine della qualificazione della garanzia come autonoma, sarebbero necessarie entrambe le clausole (“a prima richiesta” e “senza eccezioni'), ed altre decisioni secondo cui, per la configurazione della garantievertrag, sarebbe sufficiente la clausola "a prima richiesta" o, alternativamente e disgiuntamente, quella "senza eccezioni".
Orbene, al fine di correttamente delineare il discrimen tra fideiussione omnibus e contratto autonomo di garanzia e proprio in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite, occorre valorizzare altri profili, primo, tra tutti, la causa.
La fideiussione, infatti, ha funzione “satisfattoria” dell'esatto adempimento da parte del garante della medesima prestazione dovuta dal debitore principale: la prestazione del fideiussore omnibus,
pagina 6 di 10 quindi, è qualitativamente omogenea rispetto a quella dovuta dal debitore principale, impegnandosi il garante ad eseguire la medesima prestazione, pecuniaria, del debitore garantito.
Diversamente, la figura atipica del contratto autonomo di garanzia assolve ad una funzione indennitaria di traslazione del rischio dell'inadempimento dal creditore al garante.
Né vale a confutare la natura di fideiussione la semplice presenza della clausola di pagamento
“immediato e a prima richiesta" et similia, la quale non è in sé sola sufficiente ad alterare la causa contrattuale ma, al più, avrebbe – alternativamente o cumulativamente secondo le varie interpretazioni –
l'effetto di un esonero del creditore dall'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale ovvero di una deroga qualitativa all'art. 1957 c.c. (nel senso di escludere la necessità di un'azione giudiziale per evitare la decadenza prevista dalla norma, essendo sufficiente una richiesta in forma scritta, cfr. Cassaz. n. 22346/2017) ovvero di una clausola c.d. solve et repete, sul modello dell'art. 1462 c.c. (che impone al garante l'obbligo del pagamento immediato della somma richiesta dal beneficiario, ma con riserva della sua facoltà di sollevare eccezioni nei confronti del creditore dopo il pagamento, cfr. Cassaz. n. 4446/2008).
Non vi è, dunque, alcun automatismo giuridico tra la clausola di pagamento a prima richiesta e la configurazione dell'accordo alla stregua di contratto autonomo di garanzia, occorrendo, invece, un più attento sindacato di merito che contempli congiuntamente l'esame dei testi contrattuali, l'enucleazione della volontà dei contraenti e la verifica della causa in concreto del contratto.
Per quanto attiene ai fatti di causa, dunque, è facile concludere per la natura di fideiussione omnibus del contratto stipulato tra gli odierni contraddicenti, escludendo la configurazione della garantievertrag, atteso che la garanzia in parola assolve ad una evidente funzione satisfattoria, vista l'identità dell'oggetto della prestazione tra il rapporto di garanzia e il rapporto principale.
All'art. 7 del contratto in esame – ove si legge testualmente “il fideiussore è tenuto a pagare direttamente alla AN, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”– è inserita, dunque, una mera clausola di pagamento a prima richiesta, che, al più, può essere considerata come pattuizione indicativa dell'esclusione della sussidiarietà tra obbligazione principale e obbligazione del fideiussore ovvero come deroga qualitativa all'1957 c.c. ovvero ancora come clausola solve et repete, senza che sia in alcun modo reciso il rapporto di accessorietà
– proprio della fideiussione – che lega la garanzia al rapporto debitorio principale, avuto riguardo alla causa satisfattoria della garanzia in parola.
Tanto premesso in relazione alla qualificazione giuridica del contratto in esame, deve osservarsi che gli odierni attori hanno chiesto accertarsi la nullità parziale della fideiussione omnibus assunta il
20.07.2010 da . Oggetto della domanda, quindi, è la declaratoria di nullità Parte_1
pagina 7 di 10 parziale della fideiussione richiamata in atti, consequenzialmente all'accertamento dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale
Va precisato che la natura dell'accertamento cui è chiamato il Tribunale nelle controversie antitrust si fonda sulla verifica dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte”, da cui discende la nullità dei contratti
“a valle”.
Vero è che, secondo quanto riconosciuto anche dalle Sezioni Unite, che «i contratti di fideiussione
a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, co. 3 della Legge succitata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (cfr. Cass., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994).
Tuttavia, nella fattispecie in esame non risulta né dedotta né provata l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale, a cui abbia aderito la tra un ampio Controparte_3
cartello di istituti al momento della sottoscrizione del contratto (2010) di cui si predica la nullità.
Vero è che con provvedimento n. 55 del 02/05/2005 la AN d'LI (in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi della normativa vigente ratione temporis) ha accertato il contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto all'epoca dall'A.B.I.
e l'art. 2 della L. 287/90 (con riferimento agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale uniforme) ed è anche vero che la giurisprudenza di legittimità ha assegnato ai provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza, in quanto frutto di un'attività istruttoria amministrativa, un valore di “prova privilegiata” ai fini della dimostrazione di un'intesa collusiva “a monte” e della conseguente applicazione uniforme tra essi dello schema negoziale sanzionato (cfr., ex multis, Cass. n. 13846/2019).
Tuttavia, il suddetto provvedimento n. 55/2005 può costituire prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005 (cfr., in termini, Trib. Milano 20/10/2021 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione).
Non è predicabile, contrariamente a quanto sembra opinare parte attrice, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti illo tempore dalla AN d'LI e la nullità delle clausole contenute nelle singole fideiussioni solo per effetto di una coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato a suo tempo, predisposto dall'A.B.I., occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima pagina 8 di 10 ancora, allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per l'odierna parte attrice trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta.
Nella fattispecie, l'onere di tale prova non può dirsi assolto. Invero, il contratto di cui è causa è stato stipulato in favore dell'istituto di credito convenuto in data 20.07.2010 e, dunque, a distanza di tempo rispetto al periodo (ottobre 2002 - maggio 2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla AN
d'LI e sfociato nel provvedimento amministrativo n. 55/2005, per cui non può affatto ritenersi che tale provvedimento sia tout court idoneo a dimostrare che anche in relazione alla fideiussione oggetto di lite
(ed al momento della sottoscrizione della stessa) sussistesse un accordo anticoncorrenziale tra le banche italiane.
Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte”, la domanda attorea diretta ad accertare e far dichiarare la nullità, totale o parziale, della fideiussione in discussione per violazione della normativa antitrust, va rigettata.
Invero, il difetto di prova della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” nel settore delle fideiussioni omnibus determina anche l'irrilevanza, per le ragioni di cui sopra, della richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c., formulata da parte attrice, relativa all'ordine di esibizione dei moduli contrattuali utilizzati dalle banche intorno al 2010, dai quali non avrebbe potuto, comunque, ricavarsi l'ampia diffusione territoriale nazionale della prassi idonea a impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, stante il difetto della prova dell'indefettibile presupposto della standardizzazione contrattuale costituito dall'esistenza intorno all'anno 2010 dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” con riguardo alle fideiussioni omnibus. Per le su esposte ragioni, risulta inconferente la prova dell'applicazione uniforme delle clausole censurate fornita da parte attrice.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice secondo il criterio della soccombenza. Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10/03/2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi al valore della causa indeterminabile di bassa complessità e con tutte le fasi al minimo tabellare).
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e ogni diversa domanda ed Parte_1 Parte_2
eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
pagina 9 di 10 - rigetta le domande proposte dagli attori;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 che liquida in € 3.810,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi
[...]
ed al netto di VA e CPA.
- compensa integralmente le spese tra gli attori e Controparte_3
Così deciso in Napoli il 13.03.25
Il Relatore Il Presidente
(dott. Francesca Reale) (dott. Salvatore Di Lonardo)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
in composizione collegiale, composto da: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Francesca Reale Giudice relatore dott. Mario Fucito Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23019 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione in data 02.12.2024,
TRA
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
16.05.1954 e con sede in Montevago (AG), alla località Acque Calde Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi, giusta P.VA_1
procura speciale alle liti rilasciata su separato foglio ex art. 83, comma 3 c.p.c. da considerarsi apposta in calce all'atto di citazione, dall'avv. Federico Melazzo (c.f. ), con studio in C.F._2
Palermo, alla via Agrigento n. 15/A,
- ATTORI -
E on sede legale in Roma, alla Via Curtatone n. 3 (C.F. ), in Controparte_1 P.VA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa, quale sua procuratrice, in virtù di procura speciale in autentica da Notaio Dott.ssa del 14/06/2018, rep. 9758 e racc. 4581, Persona_1
con sede in San Donato Milanese (MI), alla Via dell'Unione Controparte_2
Europea n.6/a e 6/b (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.VA_3
e difesa dall'avv. Gabriele Messina Vitrano (C.F.: ) sino al 28/10/2024 e a partire C.F._3
dal 28/10/2024 dall'avv. Alessandro AR (C.F. e dall'avv. Andrea Aloi (C.F. C.F._4 pagina 1 di 10 ) ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Alessandro C.F._5
AR, Email_1
- CONVENUTA -
NONCHE' con sede legale in Sondrio, alla Piazza Quadrivio n. 8 (C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.VA_4
Gabriele Messina Vitrano (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il domicilio C.F._3
digitale di quest'ultimo, Email_2
- INTERVENUTA -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.10.2024, ossia: parte attrice: «accertare e dichiarare, per le ragioni esposte e che si esporranno, che nulla è dovuto da alla e per essa alla Parte_1 Controparte_4 [...]
in ragione della nullità (e/o invalidità e/o inefficacia) parziale (limitatamente agli Controparte_2
artt. 2, 6 e 8) della fideiussione azionata nei suoi confronti e segnatamente della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. con conseguente perdita di efficacia della fideiussione medesima. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.»; parte convenuta: «nel merito: - rigettare tutte le domande spiegate da Parte opponente oggi
Attrice in riassunzione con specifico riferimento a quella di nullità totale/parziale della fidejussione per asserita lesione della normativa anti trust con specifico riferimento alle citate clausole 2-6-8 perché del tutto infondate in diritto ed insussistenti nei fatti per i motivi e le argomentazioni sopra compiutamente illustrati;
- conseguentemente ritenere e dichiarare la integrale validità dei contratti di fidejussione sottoscritti dal Sig. in data 20/07/2010 e recanti i timbri di data certa in tutte Parte_1
le sue clausole interamente lecite e legittime;
-condannare il Sig. , Parte_1
(CF ) nato a [...] il [...], al pagamento delle spese, C.F._1
competenze ed onorari del presente giudizio.»;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo proposto innanzi al Tribunale di Sciacca ed iscritto al procedimento n. di R.G. 424/2020, ha domandato ingiunzione di pagamento Controparte_1 della somma complessiva di € 1.517.583,34 quale debito residuo derivante dai contratti di mutuo fondiario concessi da in data 03/06/2009 ed in data 13/05/2011 nei confronti Parte_3
della e dei suoi garanti, e Parte_2 Parte_1 CP_5
pagina 2 di 10 Con decreto ingiuntivo n. 234/2020 del 13/07/2020, notificato il 30/07/2020 a Parte_2
e il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice
[...] Parte_1 CP_5
dott.ssa Francesca Cerrone, ha ingiunto alla debitrice principale e ai fideiussori Parte_2 della stessa, e a pagare la somma pari a € 1.517.583,34, oltre Parte_1 CP_5
interessi moratori per le causali di cui al ricorso, in favore della Controparte_1
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo notificato in data 09/10/2020,
[...]
e hanno convenuto in giudizio Parte_2 Parte_1 Controparte_1
nel procedimento iscritto al n. di R.G. 921/2020 incardinato innanzi al Tribunale di Sciacca, chiedendo:
«1) in via preliminare, accertare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sciacca ad emettere il decreto ingiuntivo opposto che, per l'effetto, deve essere dichiarato nullo e revocato, con condanna al pagamento delle spese processuali alle controparti ex art. 91 c.p.c.; 2) accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1346, 1418 e 1815, comma 2, c.c. della pattuizione concernente gli interessi moratori con riguardo al mutuo ipotecario del 13.5.2011 di euro 650.000,00, per l'effetto, accertando l'insussistenza di quella parte della pretesa creditoria azionata corrispondente a quanto imputato a titolo d'interessi moratori e computando a deconto della pretesa gli interessi di mora già eventualmente corrisposti;
3) accertare e dichiarare la nullità, l'insussistenza, la risoluzione e/o l'inefficacia degli obblighi fideiussori azionati nei confronti di , considerata: a) l'infondatezza della domanda per Parte_1
carenza di titolarità del rapporto fatto valere;
b) la nullità del contratto per falsità della sottoscrizione;
c) la nullità del contratto per violazione della normativa antitrust».
Si è costituita in giudizio in data 16.03.2021 chiedendo al giudice Controparte_1 dell'opposizione: “In Via Preliminare: - Accogliere la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Opposta e rigettare la eccezione di nullità della fidejussione per Controparte_1
violazione delle norme anti-trust; In Via Preliminare subordinata: - Accogliere la superiore eccezione sollevata dalla Opposta e fissare con ordinanza il termine perentorio per la riassunzione dell'intero giudizio innanzi al Tribunale di Palermo con vittoria di spese;
- Rigettare la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Opponente per i motivi sopra illustrati;
- Conseguentemente autorizzare la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.234/2020 (R.G.N.424/2020) emesso dal
Tribunale di Sciacca il 13/07/2020 e notificato in data 30/07/2020 essendo l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
In Via Preliminare Subordinata: - Autorizzare l'esecuzione provvisoria limitatamente alla somma di due terzi dell'importo ingiunto in decreto o alla somma, maggiore o minore, che il Signor Giudice Unico riterrà equa e giusta attesa la assoluta mancanza di contestazioni sul saldo debitore;
Nel Merito: - Rigettare perché infondata l'opposizione della Pt_2
pagina 3 di 10 (CF: e P. VA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore e del Parte_2 P.VA_1
Sig. in proprio, confermando in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo Parte_1
n.234/2020 (R.G.N.424/2020) emesso dal Tribunale di Sciacca il 13/07/2020 e notificato in data
30/07/2020 con gli interessi nelle misure contrattuali a far data dal 16/04/2020; - Rigettare tutte le domande spiegate da Parte opponente con specifico riferimento a quella di nullità della fidejussione e di revoca del decreto ingiuntivo n.234/2020 (R.G.N.424/2020) emesso dal Tribunale di Sciacca il
13/07/2020 e notificato in data 30/07/2020 perché del tutto infondate in diritto ed insussistenti nei fatti;
In linea subordinata: Nella non temuta ipotesi che il decreto ingiuntivo n.234/2020 (R.G.N.424/2020) emesso dal Tribunale di Sciacca il 30/07/2020 e notificato come sopra venga revocato: - Condannare la
(CF ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dr. Parte_2 P.VA_1
, con sede in Montevago (AG), località Acque Calde e il predetto Dr. Parte_1 [...]
in proprio, nato a Montevago (AG) il [...] in [...], al pagamento della somma Parte_1
pari a Euro 1.517.583,34 con gli interessi nelle misure contrattualmente stabilite in ragione di anno a decorrere dal 16/04/2020 sino al soddisfo e comunque entro il limite del tasso massimo legale previsto dall'art.2 co. IV L.
7.3.96 n.108, ovvero alla differente somma che si riterrà dovuta;
In Via Istruttoria
Subordinata: In caso di rigetto delle eccezioni di inammissibilità formulate da questa difesa e di mancato convincimento del Signor Giudice Unico sulla autenticità e riferibilità delle sottoscrizioni del contratto di fidejussione del Sig. Giuffrida: - Nominare il Consulente Tecnico per l'accertamento della autenticità delle sottoscrizioni apposte dal Sig. in calce ai contratti di fidejussione;
- Parte_1
Disporre ai sensi dell'art.219 c.p.c., la scrittura sotto dettatura del Sig. , alla Parte_1
presenza del Consulente Tecnico nominato dalla S.V. ILL.MA; - Condannare il Sig. Parte_1
, in proprio e nella qualità di fideiussore, al pagamento della somma pari a Euro 100.000,00, o di
[...] quella somma maggiore o minore che la vorrà quantificare, ai sensi dell'art.96 c.p.c. stante Parte_4
il disconoscimento postumo a distanza di anni 11 della sottoscrizione del contratto di fidejussione;
- In ogni caso condannare la (CF ) in persona del legale Parte_2 P.VA_1
rappresentante protempore, Dr. , con sede in Montevago (AG), località Acque Parte_1
Calde e il predetto Dr. , nato a Montevago (AG) il [...] in [...], al Parte_1
pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e del procedimento monitorio.”
Con ordinanza del 09.06.2022, il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice, dott.ssa Giorgia
Cotroneo, qualificando come domanda riconvenzionale la domanda di nullità della fideiussione sottoscritta da in data 20.07.2010 per violazione della normativa antitrust, previa Parte_1
separazione della stessa dalle altre domande avanzate dalle parti, ha dichiarato la propria incompetenza pagina 4 di 10 in ordine a tale domanda ed ha rimesso la causa innanzi alla Sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Napoli, disponendo la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
A seguito di detta ordinanza, gli odierni attori, con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato in data 10.10.2022, hanno convenuto nel presente giudizio Controparte_6 [...]
al fine di sentir accertarsi e dichiararsi la nullità parziale delle clausole nn. 2, 6 e 8 Controparte_3
contenute nella fideiussione omnibus prestata da in favore dell'istituto di Parte_1
credito convenuto in data 20.07.2010 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni presenti e future contratte dalla società per l'asserita violazione degli artt. 100 e 101 TFUE e Parte_2
degli artt. 2 e 3 della L. n. 287/1990.
La fideiussione in contestazione, secondo la prospettazione attorea, era stata costituita mediante l'utilizzo di un modello corrispondente allo schema negoziale predisposto dall'A.B.I. contenente la clausola cd. di reviviscenza (clausola n. 2), la clausola di rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957 c.c.
(clausola n. 6) e la clausola di sopravvivenza (clausola n. 8) e le predette clausole, così come recate nel modello A.B.I., erano state oggetto di provvedimento sanzionatorio n. 55 del 02/05/2005 della AN
d'LI (all'epoca Autorità Garante della Concorrenza e del mercato nel settore bancario ex art. 20 L.
287/1990), che ne ebbe a proibire l'utilizzo per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n.
287/1990.
In data 4.04.2023 si è costituita in giudizio quale cessionaria, in forza Controparte_1
di atto di cessione del 4.6.2018 stipulato con e Parte_3 Controparte_3
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna n. n.65 del 7.6.2018), di rapporti giuridici ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Testo Unico ANrio, tra cui è compreso quello di cui al presente giudizio.
Quale successore a titolo particolare nei rapporti giuridici già di titolarità di Controparte_3
quest'ultima incorporante la in forza di atto di fusione del 16.06.2018,
[...] Parte_3
la convenuta, contestando in toto le avverse domande, ne ha chiesto l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza sono stati concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e, successivamente, in data 02.12.2024 la causa è stata rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
In limine litis, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, il contratto posto all'esame dell'intestato Tribunale va qualificato non in termini di contratto autonomo di garanzia, bensì di fideiussione omnibus, come si evince non soltanto dal nomen iuris presente nella stessa pagina 5 di 10 intestazione dell'accordo contrattuale, ma, in special modo, dalla funzione “satisfattoria” della garanzia in parola.
Ritiene, infatti, il Collegio che la fideiussione omnibus, quale garanzia caratterizzata dalla c.d. clausola estensiva – che sancisce l'estensione della garanzia a tutte le obbligazioni, presenti e future, assunte dal debitore principale in relazione ad operazioni bancarie di qualsiasi natura nei confronti dell'istituto di credito sino alla concorrenza di un importo massimo garantito predeterminato ex art. 1938
c.c. – difficilmente può integrare gli estremi di un contratto autonomo di garanzia, c.d. Garantievertrag.
In argomento, è ben noto che la Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n.
3947/2010, ha cristallizzato, con riferimento alla distinzione in generale fra fideiussione e garanzia autonoma, un criterio direttivo per la qualificazione della garanzia con clausola “a prima richiesta” e
“senza eccezioni”, affermando che “il contratto autonomo di garanzia (…) ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato
l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale”.
L'arresto delle SS.UU., che pure aveva il dichiarato intento di consentire, ex ante, la necessaria prevedibilità della decisione giudiziaria in caso di controversia, restringendo le maglie di aleatori spazi ermeneutici, è tuttavia risultata, nel corso del tempo, male interpretata ed applicata.
Segnatamente, si è originato un orientamento ondivago, soprattutto nella giurisprudenza di merito, oscillante tra pronunce per cui, al fine della qualificazione della garanzia come autonoma, sarebbero necessarie entrambe le clausole (“a prima richiesta” e “senza eccezioni'), ed altre decisioni secondo cui, per la configurazione della garantievertrag, sarebbe sufficiente la clausola "a prima richiesta" o, alternativamente e disgiuntamente, quella "senza eccezioni".
Orbene, al fine di correttamente delineare il discrimen tra fideiussione omnibus e contratto autonomo di garanzia e proprio in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite, occorre valorizzare altri profili, primo, tra tutti, la causa.
La fideiussione, infatti, ha funzione “satisfattoria” dell'esatto adempimento da parte del garante della medesima prestazione dovuta dal debitore principale: la prestazione del fideiussore omnibus,
pagina 6 di 10 quindi, è qualitativamente omogenea rispetto a quella dovuta dal debitore principale, impegnandosi il garante ad eseguire la medesima prestazione, pecuniaria, del debitore garantito.
Diversamente, la figura atipica del contratto autonomo di garanzia assolve ad una funzione indennitaria di traslazione del rischio dell'inadempimento dal creditore al garante.
Né vale a confutare la natura di fideiussione la semplice presenza della clausola di pagamento
“immediato e a prima richiesta" et similia, la quale non è in sé sola sufficiente ad alterare la causa contrattuale ma, al più, avrebbe – alternativamente o cumulativamente secondo le varie interpretazioni –
l'effetto di un esonero del creditore dall'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale ovvero di una deroga qualitativa all'art. 1957 c.c. (nel senso di escludere la necessità di un'azione giudiziale per evitare la decadenza prevista dalla norma, essendo sufficiente una richiesta in forma scritta, cfr. Cassaz. n. 22346/2017) ovvero di una clausola c.d. solve et repete, sul modello dell'art. 1462 c.c. (che impone al garante l'obbligo del pagamento immediato della somma richiesta dal beneficiario, ma con riserva della sua facoltà di sollevare eccezioni nei confronti del creditore dopo il pagamento, cfr. Cassaz. n. 4446/2008).
Non vi è, dunque, alcun automatismo giuridico tra la clausola di pagamento a prima richiesta e la configurazione dell'accordo alla stregua di contratto autonomo di garanzia, occorrendo, invece, un più attento sindacato di merito che contempli congiuntamente l'esame dei testi contrattuali, l'enucleazione della volontà dei contraenti e la verifica della causa in concreto del contratto.
Per quanto attiene ai fatti di causa, dunque, è facile concludere per la natura di fideiussione omnibus del contratto stipulato tra gli odierni contraddicenti, escludendo la configurazione della garantievertrag, atteso che la garanzia in parola assolve ad una evidente funzione satisfattoria, vista l'identità dell'oggetto della prestazione tra il rapporto di garanzia e il rapporto principale.
All'art. 7 del contratto in esame – ove si legge testualmente “il fideiussore è tenuto a pagare direttamente alla AN, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”– è inserita, dunque, una mera clausola di pagamento a prima richiesta, che, al più, può essere considerata come pattuizione indicativa dell'esclusione della sussidiarietà tra obbligazione principale e obbligazione del fideiussore ovvero come deroga qualitativa all'1957 c.c. ovvero ancora come clausola solve et repete, senza che sia in alcun modo reciso il rapporto di accessorietà
– proprio della fideiussione – che lega la garanzia al rapporto debitorio principale, avuto riguardo alla causa satisfattoria della garanzia in parola.
Tanto premesso in relazione alla qualificazione giuridica del contratto in esame, deve osservarsi che gli odierni attori hanno chiesto accertarsi la nullità parziale della fideiussione omnibus assunta il
20.07.2010 da . Oggetto della domanda, quindi, è la declaratoria di nullità Parte_1
pagina 7 di 10 parziale della fideiussione richiamata in atti, consequenzialmente all'accertamento dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale
Va precisato che la natura dell'accertamento cui è chiamato il Tribunale nelle controversie antitrust si fonda sulla verifica dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte”, da cui discende la nullità dei contratti
“a valle”.
Vero è che, secondo quanto riconosciuto anche dalle Sezioni Unite, che «i contratti di fideiussione
a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, co. 3 della Legge succitata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (cfr. Cass., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994).
Tuttavia, nella fattispecie in esame non risulta né dedotta né provata l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale, a cui abbia aderito la tra un ampio Controparte_3
cartello di istituti al momento della sottoscrizione del contratto (2010) di cui si predica la nullità.
Vero è che con provvedimento n. 55 del 02/05/2005 la AN d'LI (in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi della normativa vigente ratione temporis) ha accertato il contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto all'epoca dall'A.B.I.
e l'art. 2 della L. 287/90 (con riferimento agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale uniforme) ed è anche vero che la giurisprudenza di legittimità ha assegnato ai provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza, in quanto frutto di un'attività istruttoria amministrativa, un valore di “prova privilegiata” ai fini della dimostrazione di un'intesa collusiva “a monte” e della conseguente applicazione uniforme tra essi dello schema negoziale sanzionato (cfr., ex multis, Cass. n. 13846/2019).
Tuttavia, il suddetto provvedimento n. 55/2005 può costituire prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005 (cfr., in termini, Trib. Milano 20/10/2021 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione).
Non è predicabile, contrariamente a quanto sembra opinare parte attrice, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti illo tempore dalla AN d'LI e la nullità delle clausole contenute nelle singole fideiussioni solo per effetto di una coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato a suo tempo, predisposto dall'A.B.I., occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima pagina 8 di 10 ancora, allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per l'odierna parte attrice trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta.
Nella fattispecie, l'onere di tale prova non può dirsi assolto. Invero, il contratto di cui è causa è stato stipulato in favore dell'istituto di credito convenuto in data 20.07.2010 e, dunque, a distanza di tempo rispetto al periodo (ottobre 2002 - maggio 2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla AN
d'LI e sfociato nel provvedimento amministrativo n. 55/2005, per cui non può affatto ritenersi che tale provvedimento sia tout court idoneo a dimostrare che anche in relazione alla fideiussione oggetto di lite
(ed al momento della sottoscrizione della stessa) sussistesse un accordo anticoncorrenziale tra le banche italiane.
Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte”, la domanda attorea diretta ad accertare e far dichiarare la nullità, totale o parziale, della fideiussione in discussione per violazione della normativa antitrust, va rigettata.
Invero, il difetto di prova della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” nel settore delle fideiussioni omnibus determina anche l'irrilevanza, per le ragioni di cui sopra, della richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c., formulata da parte attrice, relativa all'ordine di esibizione dei moduli contrattuali utilizzati dalle banche intorno al 2010, dai quali non avrebbe potuto, comunque, ricavarsi l'ampia diffusione territoriale nazionale della prassi idonea a impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, stante il difetto della prova dell'indefettibile presupposto della standardizzazione contrattuale costituito dall'esistenza intorno all'anno 2010 dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” con riguardo alle fideiussioni omnibus. Per le su esposte ragioni, risulta inconferente la prova dell'applicazione uniforme delle clausole censurate fornita da parte attrice.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice secondo il criterio della soccombenza. Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10/03/2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi al valore della causa indeterminabile di bassa complessità e con tutte le fasi al minimo tabellare).
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e ogni diversa domanda ed Parte_1 Parte_2
eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
pagina 9 di 10 - rigetta le domande proposte dagli attori;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 che liquida in € 3.810,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi
[...]
ed al netto di VA e CPA.
- compensa integralmente le spese tra gli attori e Controparte_3
Così deciso in Napoli il 13.03.25
Il Relatore Il Presidente
(dott. Francesca Reale) (dott. Salvatore Di Lonardo)
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