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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3775/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 10.06.2025;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia
tra
, con l'Avv. A. Pieracci;
Parte_1
e
, in persona del Ministro pro-tempore, con Controparte_1
l'Avv. F. Serafino;
e
, in persona del MinIstro pro-tempore, con il dott. Controparte_2 CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.03.2024, l'istante conveniva innanzi al Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, il ed il Controparte_4 Controparte_5
chiedendo di dichiarare non dovuti gli importi di cui alla ingiunzione di pagamento del 8 febbraio 2024, notificata in data 22 febbraio 2024, con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio i due indicati in epigrafe chiedendo il rigetto della CP_6
domanda.
La domanda è in parte fondata secondo le argomentazioni che seguono.
1.In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
[...]
. CP_4
La causa in questione riguarda il rapporto lavorativo intrattenuto dal ricorrente con il
: è evidente che qualunque pretesa di carattere patrimoniale Controparte_1 afferente a tale rapporto di lavoro deve essere avanzata nei confronti della Amministrazione datrice di lavoro e non del che assolve ad una funzione di mero Controparte_4
Ente pagatore degli emolumenti dovuti al personale dipendente a prescindere dall'articolazione ministeriale alla quale il lavoratore è assegnato
2. Venendo al merito del caso che ci occupa, occorre ricordare che con la sentenza n.
5648, depositata il 21 febbraio 2022 la sezione lavoro della Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale la restituzione da parte del lavoratore di somme indebitamente percepite (nella fattispecie per effetto di una sentenza del Tribunale successivamente riformata in appello) deve avvenire nei limiti di quanto effettivamente riscosso dal lavoratore medesimo, restando quindi esclusa la possibilità del datore di pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali, che non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.
Non vi è alcun dubbio che siano da restituire al da parte del Controparte_1 ricorrente l'importo netto di Euro 226,58 corrispondente all'importo imponibile Euro 294,26 percepito per assegno ridotto del 50% dal 9.03.2021 al 15.03.2021 e senza assegni dal
16.03.2021 al 31.03.2021; l'importo netto di Euro 498,15 corrispondente all'imponibile di
Euro 646,95 per aspettativa senza assegni dal 9.06.2021 al 30.06.2021 e l'importo netto di
Euro 412,97 per aspettativa senza assegni corrispondente all'imponibile di Euro 536,32 con riferimento al periodo dal 11.02.2022 al 28.02.2022. Infatti si tratta di periodi in cui l Pt_1
era in malattia o in aspettativa e non aveva diritto alla retribuzione piena che è stata effettivamente corrisposta.
Inoltre l è tenuto a restituire l'importo netto di Euro 1.395,36 corrispondente ad un Pt_1
imponibile di Euro 1.812,16 percepito con riferimento al periodo dal 25.06.2022 al
31.07.2022. Dall'analisi della documentazione contabile in atti, emerge, infatti, che il ricorrente ha percepito la retribuzione fino alla data del 31 luglio 2022, nonostante il rapporto di lavoro fosse cessato anticipatamente il 24 giugno 2022. A tal proposito, infatti, va evidenziato che con la sentenza n. 4276/2023, il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro ha accertato e dichiarato la nullità del licenziamento intimato al ricorrente. Tale pronuncia è stata integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 629 del 17 giugno 2024, passata in giudicato. Con tali pronunce è stato altresì riconosciuto in capo al ricorrente il diritto al risarcimento del danno, quantificato in euro 5.040,96, relativo al periodo successivo alla cessazione del rapporto. Tale importo è stato effettivamente pagato dall'Amministrazione resistente. L' in sostanza ha percepito con riferimento al Pt_1
periodo temporale indicato due volte un emolumento sia pur con riferimento a titoli diversi ( retributivo e risarcitorio). Considerato che il ricorrente non può percepire due volte il medesimo importo a titolo di risarcimento ed a titolo di stipendio per periodi non lavorati,
l'importo ricevuto a titolo di retribuzione per il periodo successivo al 24 giugno 2022, pur successivamente incluso nel risarcimento del danno, deve essere restituito all'Amministrazione, in quanto privo di causa debendi autonoma e costituente una oggettiva duplicazione.
3. Sicuramente l non è tenuto a restituire al suo datore di lavoro gli importi percepiti Pt_1
a titolo di indennità di malattia pari ad Euro 40,69 ( imponibile Euro 52,85) con riferimento al periodo dal 01/12/2021 al 10/12/2021 e di Euro 1.089,63 ( imponibile Euro 1.415,10) in relazione al periodo dal 18/01/2022 al 10/02/2022, in quanto si tratti di importi legittimamente percepiti dal lavoratore.
Infatti in tali periodi era vigente la legislazione emergenziale di sostegno economico connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 2, del D.L. 17/3/2020, n. 18 e 17, comma 3-bis del D.L. 24/12/2021, n.
221, dal 17/3/2020 fino al 31/3/2022, per i lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge
104/92, il periodo di assenza dal servizio era equiparato al ricovero ospedaliero. Tali periodi di assenza dal servizio peraltro non erano computabili ai fini del periodo di comporto.
Orbene, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del CCNL per il personale della scuola, il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi con retribuzione intera per i primi 9 mesi. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo.
Nel caso di specie con verbale in data 27/9/2021 il ricorrente è stato dichiarato portatore di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3 con decorrenza dalla data della domanda, effettuata in data 7/8/2021 (cfr. doc. 15 del fascicolo dell'istante). In virtù di tale specifica condizione, i periodi di malattia dal 1/12/2021 al 10/12/2021 e dal 18/1/2022 al
10/2/2022 subiti dal ricorrente devono considerarsi alla stregua di un ricovero ospedaliero e, pertanto, l aveva diritto a percepire la retribuzione piena in conformità alla Pt_1
normativa citata.
4. Si è molto discusso, in dottrina e giurisprudenza, circa le condizioni di applicabilità dell'art. 2033 c.c. all'ipotesi di prestazioni erogate da Enti pubblici a titolo retributivo delle quali venga chiesta la restituzione, in quanto erogate senza titolo. Secondo una prima ricostruzione condivisa anche da una parte minoritaria della giurisprudenza (Cass. 14 dicembre 2021, n. 40004), si dovrebbe dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c. laddove la norma in questione non valorizza adeguatamente la buona fede del percipiente al fine della restituzione della somma percepita, in considerazione dell'affidamento che questi potrebbe aver riposto sull'effettiva sussistenza del diritto a incassarla e del lasso di tempo intercorso dalla percezione.
Secondo altra impostazione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la buona fede dell'accipiens è rilevante solo ai fini della decorrenza dei frutti e degli interessi.
La Corte Costituzionale con la sentenza 27 gennaio 2023, n. 8 nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., sollevate in riferimento agli artt. 11
e 117, primo comma Cost., ha statuito che la pur doverosa considerazione dell'affidamento legittimo dell'obbligato e delle sue condizioni economiche, patrimoniali e personali non impone di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione. La Corte costituzionale ha sottolineato che le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad avviare il recupero delle somme eventualmente indebitamente corrisposte senza distinguere fra le diverse tipologie di versamento, tutte unificate dalla medesima ratio di buon andamento economico- finanziario e di parità di trattamento. La medesima pronuncia ha poi precisato che l'inesigibilità anche parziale della prestazione o l'eventuale rateizzazione della medesima potrebbero discendere da elementi quali l'affidamento legittimo ingenerato nel percipiente e le condizioni in cui versa quest'ultimo, entrambi discendenti dalla valorizzazione della clausola generale di buona fede.
In tale quadro è intervenuto recentemente il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 7712 del 2024 ha osservato che per le Pubbliche Amministrazioni la restituzione delle somme indebite erogate al dipendente costituisce operazione doverosa, oggetto, dunque, di attività vincolata, anche a prescindere dalla buona fede del dipendente accipiens.
Il solo temperamento al principio dell'ordinaria ripetibilità dell'indebito può essere rappresentato dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere non eccessivamente onerose in relazione alle condizioni di vita del debitore e tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che assicuri un'esistenza libera e dignitosa.
Nel caso che ci occupa le somme indebite sono state percepite in modo occasionale da parte del lavoratore. Peraltro la richiesta di recupero è intervenuta dopo appena due anni dalla percezione degli importi. Per tali ragioni la buona fede del lavoratore non può assurgere ad elemento di elisione della sussistenza del debito.
5. In conclusione l è tenuto a restituire al l'importo netto di Pt_1 Controparte_1
Euro 226,58 percepito per le causali evidenziate dal 9.03.2021 al 15.03.2021 e dal
16.03.2021 al 31.03.2021 ( imponibile di Euro 294,26); l'importo netto di Euro 498,15 percepito con riferimento al periodo dal 9.06.2021 al 30.06.2021 ( imponibile Euro 646,95),
l'importo netto di Euro 412,97 percepito in relazione al periodo dal 11.02.2022 al 28.02.2022
( imponibile Euro 536,32) e l'importo netto di Euro 1395,36 percepito in relazione al periodo dal 25.06.2022 al 31.07.2022 ( imponibile di Euro 1.812,16). L'importo di Euro 15,11 si riferisce ad una addizionale regionale e va addebitata al ricorrente in quanto non è stata recuperata con riferimento all'agosto 2022.
Il ricorrente non è tenuto a restituire le somme nette percepite dal 1.12.2021 al 10.12.2021
e dal 18.01.2022 al 10.02.2022. Infine va ricordato che il ricorrente è titolare di alcuni crediti nei confronti del a titolo di tredicesima mensilità per l'anno 2022 Controparte_1
(imponibile Euro 70,16 corrispondente ad un netto di Euro 54,02); a titolo di esonero IVS L.
234/2021 (imponibile Euro 3,94 corrispondente ad un netto di Euro 3.03); a titolo di recupero esonero IVS L. 234/2021 (imponibile Euro 32,74 corrispondente ad un netto di Euro 25,21) ed a titolo di ferie non fruite durante l' anno scolastico 2021/2022 ( credito lordo Euro 399,00; imponibile Euro 362,50; importo netto Euro 279,12).
Nel valutare i rapporti debito credito e nell'effettuare i conseguenti conteggi, si può ben affermare che l è tenuto a restituire al l'importo netto di Euro Pt_1 Controparte_1
1.056,47.
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per la compensazione integrale d elle spese di lite tra tutte le parti, stante la particolarità delle questione esaminate.
P. Q. M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
, con ricorso depositato in data 21.03.2024 nei confronti del Parte_1
e del così Controparte_1 Controparte_4
provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_4
2) in accoglimento parziale della opposizione, dichiara che l è tenuto a restituire al Pt_1
l'importo netto di Euro 1.056,47; Controparte_1
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 10.06.2025
Il Giudice ( Luigi Pazienza)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 10.06.2025;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia
tra
, con l'Avv. A. Pieracci;
Parte_1
e
, in persona del Ministro pro-tempore, con Controparte_1
l'Avv. F. Serafino;
e
, in persona del MinIstro pro-tempore, con il dott. Controparte_2 CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.03.2024, l'istante conveniva innanzi al Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, il ed il Controparte_4 Controparte_5
chiedendo di dichiarare non dovuti gli importi di cui alla ingiunzione di pagamento del 8 febbraio 2024, notificata in data 22 febbraio 2024, con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio i due indicati in epigrafe chiedendo il rigetto della CP_6
domanda.
La domanda è in parte fondata secondo le argomentazioni che seguono.
1.In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
[...]
. CP_4
La causa in questione riguarda il rapporto lavorativo intrattenuto dal ricorrente con il
: è evidente che qualunque pretesa di carattere patrimoniale Controparte_1 afferente a tale rapporto di lavoro deve essere avanzata nei confronti della Amministrazione datrice di lavoro e non del che assolve ad una funzione di mero Controparte_4
Ente pagatore degli emolumenti dovuti al personale dipendente a prescindere dall'articolazione ministeriale alla quale il lavoratore è assegnato
2. Venendo al merito del caso che ci occupa, occorre ricordare che con la sentenza n.
5648, depositata il 21 febbraio 2022 la sezione lavoro della Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale la restituzione da parte del lavoratore di somme indebitamente percepite (nella fattispecie per effetto di una sentenza del Tribunale successivamente riformata in appello) deve avvenire nei limiti di quanto effettivamente riscosso dal lavoratore medesimo, restando quindi esclusa la possibilità del datore di pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali, che non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.
Non vi è alcun dubbio che siano da restituire al da parte del Controparte_1 ricorrente l'importo netto di Euro 226,58 corrispondente all'importo imponibile Euro 294,26 percepito per assegno ridotto del 50% dal 9.03.2021 al 15.03.2021 e senza assegni dal
16.03.2021 al 31.03.2021; l'importo netto di Euro 498,15 corrispondente all'imponibile di
Euro 646,95 per aspettativa senza assegni dal 9.06.2021 al 30.06.2021 e l'importo netto di
Euro 412,97 per aspettativa senza assegni corrispondente all'imponibile di Euro 536,32 con riferimento al periodo dal 11.02.2022 al 28.02.2022. Infatti si tratta di periodi in cui l Pt_1
era in malattia o in aspettativa e non aveva diritto alla retribuzione piena che è stata effettivamente corrisposta.
Inoltre l è tenuto a restituire l'importo netto di Euro 1.395,36 corrispondente ad un Pt_1
imponibile di Euro 1.812,16 percepito con riferimento al periodo dal 25.06.2022 al
31.07.2022. Dall'analisi della documentazione contabile in atti, emerge, infatti, che il ricorrente ha percepito la retribuzione fino alla data del 31 luglio 2022, nonostante il rapporto di lavoro fosse cessato anticipatamente il 24 giugno 2022. A tal proposito, infatti, va evidenziato che con la sentenza n. 4276/2023, il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro ha accertato e dichiarato la nullità del licenziamento intimato al ricorrente. Tale pronuncia è stata integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 629 del 17 giugno 2024, passata in giudicato. Con tali pronunce è stato altresì riconosciuto in capo al ricorrente il diritto al risarcimento del danno, quantificato in euro 5.040,96, relativo al periodo successivo alla cessazione del rapporto. Tale importo è stato effettivamente pagato dall'Amministrazione resistente. L' in sostanza ha percepito con riferimento al Pt_1
periodo temporale indicato due volte un emolumento sia pur con riferimento a titoli diversi ( retributivo e risarcitorio). Considerato che il ricorrente non può percepire due volte il medesimo importo a titolo di risarcimento ed a titolo di stipendio per periodi non lavorati,
l'importo ricevuto a titolo di retribuzione per il periodo successivo al 24 giugno 2022, pur successivamente incluso nel risarcimento del danno, deve essere restituito all'Amministrazione, in quanto privo di causa debendi autonoma e costituente una oggettiva duplicazione.
3. Sicuramente l non è tenuto a restituire al suo datore di lavoro gli importi percepiti Pt_1
a titolo di indennità di malattia pari ad Euro 40,69 ( imponibile Euro 52,85) con riferimento al periodo dal 01/12/2021 al 10/12/2021 e di Euro 1.089,63 ( imponibile Euro 1.415,10) in relazione al periodo dal 18/01/2022 al 10/02/2022, in quanto si tratti di importi legittimamente percepiti dal lavoratore.
Infatti in tali periodi era vigente la legislazione emergenziale di sostegno economico connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 2, del D.L. 17/3/2020, n. 18 e 17, comma 3-bis del D.L. 24/12/2021, n.
221, dal 17/3/2020 fino al 31/3/2022, per i lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge
104/92, il periodo di assenza dal servizio era equiparato al ricovero ospedaliero. Tali periodi di assenza dal servizio peraltro non erano computabili ai fini del periodo di comporto.
Orbene, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del CCNL per il personale della scuola, il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi con retribuzione intera per i primi 9 mesi. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo.
Nel caso di specie con verbale in data 27/9/2021 il ricorrente è stato dichiarato portatore di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3 con decorrenza dalla data della domanda, effettuata in data 7/8/2021 (cfr. doc. 15 del fascicolo dell'istante). In virtù di tale specifica condizione, i periodi di malattia dal 1/12/2021 al 10/12/2021 e dal 18/1/2022 al
10/2/2022 subiti dal ricorrente devono considerarsi alla stregua di un ricovero ospedaliero e, pertanto, l aveva diritto a percepire la retribuzione piena in conformità alla Pt_1
normativa citata.
4. Si è molto discusso, in dottrina e giurisprudenza, circa le condizioni di applicabilità dell'art. 2033 c.c. all'ipotesi di prestazioni erogate da Enti pubblici a titolo retributivo delle quali venga chiesta la restituzione, in quanto erogate senza titolo. Secondo una prima ricostruzione condivisa anche da una parte minoritaria della giurisprudenza (Cass. 14 dicembre 2021, n. 40004), si dovrebbe dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c. laddove la norma in questione non valorizza adeguatamente la buona fede del percipiente al fine della restituzione della somma percepita, in considerazione dell'affidamento che questi potrebbe aver riposto sull'effettiva sussistenza del diritto a incassarla e del lasso di tempo intercorso dalla percezione.
Secondo altra impostazione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la buona fede dell'accipiens è rilevante solo ai fini della decorrenza dei frutti e degli interessi.
La Corte Costituzionale con la sentenza 27 gennaio 2023, n. 8 nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., sollevate in riferimento agli artt. 11
e 117, primo comma Cost., ha statuito che la pur doverosa considerazione dell'affidamento legittimo dell'obbligato e delle sue condizioni economiche, patrimoniali e personali non impone di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione. La Corte costituzionale ha sottolineato che le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad avviare il recupero delle somme eventualmente indebitamente corrisposte senza distinguere fra le diverse tipologie di versamento, tutte unificate dalla medesima ratio di buon andamento economico- finanziario e di parità di trattamento. La medesima pronuncia ha poi precisato che l'inesigibilità anche parziale della prestazione o l'eventuale rateizzazione della medesima potrebbero discendere da elementi quali l'affidamento legittimo ingenerato nel percipiente e le condizioni in cui versa quest'ultimo, entrambi discendenti dalla valorizzazione della clausola generale di buona fede.
In tale quadro è intervenuto recentemente il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 7712 del 2024 ha osservato che per le Pubbliche Amministrazioni la restituzione delle somme indebite erogate al dipendente costituisce operazione doverosa, oggetto, dunque, di attività vincolata, anche a prescindere dalla buona fede del dipendente accipiens.
Il solo temperamento al principio dell'ordinaria ripetibilità dell'indebito può essere rappresentato dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere non eccessivamente onerose in relazione alle condizioni di vita del debitore e tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che assicuri un'esistenza libera e dignitosa.
Nel caso che ci occupa le somme indebite sono state percepite in modo occasionale da parte del lavoratore. Peraltro la richiesta di recupero è intervenuta dopo appena due anni dalla percezione degli importi. Per tali ragioni la buona fede del lavoratore non può assurgere ad elemento di elisione della sussistenza del debito.
5. In conclusione l è tenuto a restituire al l'importo netto di Pt_1 Controparte_1
Euro 226,58 percepito per le causali evidenziate dal 9.03.2021 al 15.03.2021 e dal
16.03.2021 al 31.03.2021 ( imponibile di Euro 294,26); l'importo netto di Euro 498,15 percepito con riferimento al periodo dal 9.06.2021 al 30.06.2021 ( imponibile Euro 646,95),
l'importo netto di Euro 412,97 percepito in relazione al periodo dal 11.02.2022 al 28.02.2022
( imponibile Euro 536,32) e l'importo netto di Euro 1395,36 percepito in relazione al periodo dal 25.06.2022 al 31.07.2022 ( imponibile di Euro 1.812,16). L'importo di Euro 15,11 si riferisce ad una addizionale regionale e va addebitata al ricorrente in quanto non è stata recuperata con riferimento all'agosto 2022.
Il ricorrente non è tenuto a restituire le somme nette percepite dal 1.12.2021 al 10.12.2021
e dal 18.01.2022 al 10.02.2022. Infine va ricordato che il ricorrente è titolare di alcuni crediti nei confronti del a titolo di tredicesima mensilità per l'anno 2022 Controparte_1
(imponibile Euro 70,16 corrispondente ad un netto di Euro 54,02); a titolo di esonero IVS L.
234/2021 (imponibile Euro 3,94 corrispondente ad un netto di Euro 3.03); a titolo di recupero esonero IVS L. 234/2021 (imponibile Euro 32,74 corrispondente ad un netto di Euro 25,21) ed a titolo di ferie non fruite durante l' anno scolastico 2021/2022 ( credito lordo Euro 399,00; imponibile Euro 362,50; importo netto Euro 279,12).
Nel valutare i rapporti debito credito e nell'effettuare i conseguenti conteggi, si può ben affermare che l è tenuto a restituire al l'importo netto di Euro Pt_1 Controparte_1
1.056,47.
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per la compensazione integrale d elle spese di lite tra tutte le parti, stante la particolarità delle questione esaminate.
P. Q. M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
, con ricorso depositato in data 21.03.2024 nei confronti del Parte_1
e del così Controparte_1 Controparte_4
provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_4
2) in accoglimento parziale della opposizione, dichiara che l è tenuto a restituire al Pt_1
l'importo netto di Euro 1.056,47; Controparte_1
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 10.06.2025
Il Giudice ( Luigi Pazienza)