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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/12/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Brindisi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi-Sezione Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente
Dr. Vladimiro Gloria Giudice
Giudice est. Dr.ssa Roberta Marra
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel procedimento iscritto al n. 2781/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto "divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio"
Tra
,nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 (C.F.: C.F. 1
residente, rappresentata e difesa dall'avv. Pugliese Fabrizio
e
FI OL (CF.: C.F._2 ), nato a [...] il [...] e ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Rosiello Francesco
e
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Motivi della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data
22.07.2025, premettevano di aver contratto matrimonio il 12.02.1983 a Ostuni (Atto N. 3, parte 1, anno 1983, Comune di Ostuni) e da cui è nato Per_1 (1986).
Nello stesso ricorso, essi hanno chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, concordando le condizioni e il 08.09.2025, dunque nei termini stabiliti per l'udienza del
13.11.2025, hanno chiesto, inoltre, di sostituire l'udienza con note di trattazione scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione.
Con Sent. n. 209/2020 R.G. 3621/2016 il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, autorizzava la separazione personale dei coniugi.
Considerato che
i coniugi, con dichiarazioni inviate telematicamente in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate del divorzio, nei termini riportati in dispositivo.
All'udienza scritta del 13.11.2025 la causa è stata rimessa in decisione, previo invio per il parere del P.M. ricevuto il 22.08.2025.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita di essere accolto in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
p.q.m.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 e FI OL in data 12.02.1983
a Ostuni (trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Ostuni Atto N. 3, parte 1, anno
1983) alle condizioni indicate in ricorso, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi la presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Brindisi il 26.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del processo TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
condizioni dello scioglimento del matrimonio coniugi FI OL - OL
CO
I coniugi FI OL, nato a [...] il [...] (c.f. FMI BTL 57E29 D508
B) e OL CO, nata a [...]-Fasano (Br) il 27.09.1952 (c.f. NTL CSM 52P67
D508 P), DICHIARANO sin da ora di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e ai sensi e per gli effetti dell'art.473 bis n.51 c.p.c e concordano di sciogliere il loro matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Ostuni (Br) in data
12.02.1983, iscritto al n°3, alla parte 1, anno 1983, ordinando all'ufficiale dello stato civile le dovute trascrizioni;
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo essi rispettivamente titolari di adeguati redditi propri;
con rinuncia reciprocamente a domanda di assegno divorzile e/o ad alcuna domanda di contributo al mantenimento;
3. Le parti concordano che le spese di giudizio saranno compensate tra le parti.
Brindisi, 2 luglio 2025
FIFI OL OL CO flin Barkdans Metola Собна
Avv.Francesco Rostello Avv.Fabrizio Pugliese gar
1
Tribunale di Brindisi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi-Sezione Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente
Dr. Vladimiro Gloria Giudice
Giudice est. Dr.ssa Roberta Marra
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel procedimento iscritto al n. 2781/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto "divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio"
Tra
,nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 (C.F.: C.F. 1
residente, rappresentata e difesa dall'avv. Pugliese Fabrizio
e
FI OL (CF.: C.F._2 ), nato a [...] il [...] e ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Rosiello Francesco
e
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Motivi della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data
22.07.2025, premettevano di aver contratto matrimonio il 12.02.1983 a Ostuni (Atto N. 3, parte 1, anno 1983, Comune di Ostuni) e da cui è nato Per_1 (1986).
Nello stesso ricorso, essi hanno chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, concordando le condizioni e il 08.09.2025, dunque nei termini stabiliti per l'udienza del
13.11.2025, hanno chiesto, inoltre, di sostituire l'udienza con note di trattazione scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione.
Con Sent. n. 209/2020 R.G. 3621/2016 il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, autorizzava la separazione personale dei coniugi.
Considerato che
i coniugi, con dichiarazioni inviate telematicamente in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate del divorzio, nei termini riportati in dispositivo.
All'udienza scritta del 13.11.2025 la causa è stata rimessa in decisione, previo invio per il parere del P.M. ricevuto il 22.08.2025.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita di essere accolto in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
p.q.m.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 e FI OL in data 12.02.1983
a Ostuni (trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Ostuni Atto N. 3, parte 1, anno
1983) alle condizioni indicate in ricorso, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi la presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Brindisi il 26.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del processo TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
condizioni dello scioglimento del matrimonio coniugi FI OL - OL
CO
I coniugi FI OL, nato a [...] il [...] (c.f. FMI BTL 57E29 D508
B) e OL CO, nata a [...]-Fasano (Br) il 27.09.1952 (c.f. NTL CSM 52P67
D508 P), DICHIARANO sin da ora di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e ai sensi e per gli effetti dell'art.473 bis n.51 c.p.c e concordano di sciogliere il loro matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Ostuni (Br) in data
12.02.1983, iscritto al n°3, alla parte 1, anno 1983, ordinando all'ufficiale dello stato civile le dovute trascrizioni;
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo essi rispettivamente titolari di adeguati redditi propri;
con rinuncia reciprocamente a domanda di assegno divorzile e/o ad alcuna domanda di contributo al mantenimento;
3. Le parti concordano che le spese di giudizio saranno compensate tra le parti.
Brindisi, 2 luglio 2025
FIFI OL OL CO flin Barkdans Metola Собна
Avv.Francesco Rostello Avv.Fabrizio Pugliese gar
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