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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 182/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BR Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
RT CE, AT
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2827/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa Loc. Germaneto 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 572/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 030202190000472859000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avvocato Nominativo_1 insiste per l'accoglimento dei motivi d'appello
Resistente/Appellato: Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
030202190000472859000 notificatagli dall'Agente della Riscossione in data 25/07/2022, per un importo complessivo di euro 5.200,64 e, previa istanza di mediazione tributaria, sollevava, a sostegno delle proprie ragioni, le seguenti eccezioni: - Mancata notifica dell'atto presupposto;
- Prescrizione della pretesa.
I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso.
Rispetto alla decisione proponeva appello DE e la REGIONE BR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Risulta infatti dalla documentazione prodotta in primo grado e, in particolare dalle relate di notifica allegate ad ogni estratto ruolo, che la Corte in primo grado non ha ben esaminato e/o non ha visto, che: la cartella n. 03020130003582853000 risulta notificata in data 25/03/2013 a mani proprie del destinatario signor Resistente_1; la cartella n. 03020140010731102000, risulta notificata in data 17/10/2014 a seguito di deposito di atti presso la Casa Comunale cui è seguito l'invio in data 6/10/2014 della racc. n.
68909156645-4 con avviso di ricevimento sottoscritto dal signor Resistente_1; la cartella n. 03020140013602572000, risulta notificata in data 24/11/2014 seguito di deposito di atti presso la Casa Comunale cui è seguito l'invio della racc. n. Numero_1 con avviso di ricevimento sottoscritto dal signor Resistente_1; la cartella n. 03020160003537514000, risulta notificata in data 17/10/2016 a mani proprie del destinatario signor Resistente_1; la cartella n. 03020180001613988000, risulta notificata in data 21/09/2018 a seguito di deposito di atti presso la Casa Comunale cui è seguito l'invio della racc. n. Numero_2 con avviso di ricevimento sottoscritto dal signor Resistente_1. Parimenti non si è determinata nessuna prescrizione ove si consideri gli atti interruttivi prodotti da DE e la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle conseguente alla c.d. emergenza VI .
Ne' vale indugiare sulla mancata produzione degli originali della documentazione prodotta in copia. Invero le fotocopie sono inutilizzabili a meno che, diversamente di quanto avvenuto nel caso di specie, il contribuente non abbia effettuato una contestazione specifica evidenziando in quali parti gli originali siano difformi dalle fotocopiedi quanto avvenuto nel caso di specie, il contribuente non abbia effet
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata conferma la cartella impugnata con il ricorso introduttivo, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 800, per ambedue i gradi di giudizio, in favore di ambedue le parti resistenti costituite oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta .
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BR Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
RT CE, AT
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2827/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa Loc. Germaneto 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 572/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 030202190000472859000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avvocato Nominativo_1 insiste per l'accoglimento dei motivi d'appello
Resistente/Appellato: Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
030202190000472859000 notificatagli dall'Agente della Riscossione in data 25/07/2022, per un importo complessivo di euro 5.200,64 e, previa istanza di mediazione tributaria, sollevava, a sostegno delle proprie ragioni, le seguenti eccezioni: - Mancata notifica dell'atto presupposto;
- Prescrizione della pretesa.
I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso.
Rispetto alla decisione proponeva appello DE e la REGIONE BR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Risulta infatti dalla documentazione prodotta in primo grado e, in particolare dalle relate di notifica allegate ad ogni estratto ruolo, che la Corte in primo grado non ha ben esaminato e/o non ha visto, che: la cartella n. 03020130003582853000 risulta notificata in data 25/03/2013 a mani proprie del destinatario signor Resistente_1; la cartella n. 03020140010731102000, risulta notificata in data 17/10/2014 a seguito di deposito di atti presso la Casa Comunale cui è seguito l'invio in data 6/10/2014 della racc. n.
68909156645-4 con avviso di ricevimento sottoscritto dal signor Resistente_1; la cartella n. 03020140013602572000, risulta notificata in data 24/11/2014 seguito di deposito di atti presso la Casa Comunale cui è seguito l'invio della racc. n. Numero_1 con avviso di ricevimento sottoscritto dal signor Resistente_1; la cartella n. 03020160003537514000, risulta notificata in data 17/10/2016 a mani proprie del destinatario signor Resistente_1; la cartella n. 03020180001613988000, risulta notificata in data 21/09/2018 a seguito di deposito di atti presso la Casa Comunale cui è seguito l'invio della racc. n. Numero_2 con avviso di ricevimento sottoscritto dal signor Resistente_1. Parimenti non si è determinata nessuna prescrizione ove si consideri gli atti interruttivi prodotti da DE e la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle conseguente alla c.d. emergenza VI .
Ne' vale indugiare sulla mancata produzione degli originali della documentazione prodotta in copia. Invero le fotocopie sono inutilizzabili a meno che, diversamente di quanto avvenuto nel caso di specie, il contribuente non abbia effettuato una contestazione specifica evidenziando in quali parti gli originali siano difformi dalle fotocopiedi quanto avvenuto nel caso di specie, il contribuente non abbia effet
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata conferma la cartella impugnata con il ricorso introduttivo, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 800, per ambedue i gradi di giudizio, in favore di ambedue le parti resistenti costituite oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta .