Art. 7. 1. Nelle ispezioni di carattere amministrativo, contabile e finanziario gli ispettori verificano la legittimita' dell'azione amministrativa e la sua efficienza, anche per quanto riguarda il rispetto delle norme di contabilita' e della finanza pubblica, ed ogni altro aspetto dell'attivita' che sia all'uopo rilevante, nonche' accertano le disponibilita' di tesoreria e di cassa. Accertano pure che la gestione amministrativa sia condotta in conformita' delle disposizioni e dei rilievi degli organi di controllo e che la resa dei conti avvenga secondo le norme indicate dall' art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 .
2. Nelle ispezioni tecniche viene effettuato il riscontro di regolarita' degli atti e delle attivita' che comportano in tutto o in parte l'impiego di conoscenze attinenti a specifiche competenze professionali o scientifiche.
3. Le ispezioni possono essere effettuate sia da un solo ispettore che da piu' ispettori con competenze anche di carattere complementare.
Nota all' art. 7 :
- L' art. 13 della legge n. 730/1986 sostituisce, con il testo che segue, l' art. 13 del D.L. 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 , recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania:
"Art. 13. - 1. Fermi restando, per i cassieri e tesorieri, l'obbligo della resa del conto giudiziale e, per i contributi concessi ad enti, la applicazione del sistema di controllo istituzionalmenteprevisto per gli enti medesimi, i soggetti, ancorche' non dipendenti statali, delegati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ad impegnare o ordinare spese poste a carico del fondo per la protezione civile sono tenuti a rendere, per semestri, il rendiconto amministrativo alla competente ragioneria regionale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell' art. 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908 , unitamente ad una relazione, da inviare anche al Ministro delegante.
2. Le assegnazioni di fondi, disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile a favore dei soggetti delegati di cui al comma 1, sono immediatamente comunicate agli organi di controllo mentre gli atti costitutivi e modificativi di rapporti di cassa o di tesoreria sono comunicati alla procura generale della Corte dei conti.
3. Il presente articolo si applica, ove possibile, alle pregresse assegnazioni di fondi".
2. Nelle ispezioni tecniche viene effettuato il riscontro di regolarita' degli atti e delle attivita' che comportano in tutto o in parte l'impiego di conoscenze attinenti a specifiche competenze professionali o scientifiche.
3. Le ispezioni possono essere effettuate sia da un solo ispettore che da piu' ispettori con competenze anche di carattere complementare.
Nota all' art. 7 :
- L' art. 13 della legge n. 730/1986 sostituisce, con il testo che segue, l' art. 13 del D.L. 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 , recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania:
"Art. 13. - 1. Fermi restando, per i cassieri e tesorieri, l'obbligo della resa del conto giudiziale e, per i contributi concessi ad enti, la applicazione del sistema di controllo istituzionalmenteprevisto per gli enti medesimi, i soggetti, ancorche' non dipendenti statali, delegati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ad impegnare o ordinare spese poste a carico del fondo per la protezione civile sono tenuti a rendere, per semestri, il rendiconto amministrativo alla competente ragioneria regionale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell' art. 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908 , unitamente ad una relazione, da inviare anche al Ministro delegante.
2. Le assegnazioni di fondi, disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile a favore dei soggetti delegati di cui al comma 1, sono immediatamente comunicate agli organi di controllo mentre gli atti costitutivi e modificativi di rapporti di cassa o di tesoreria sono comunicati alla procura generale della Corte dei conti.
3. Il presente articolo si applica, ove possibile, alle pregresse assegnazioni di fondi".