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2 settembre 1985
2 settembre 1985
Art. 25.
I conservatori dei registri immobiliari, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal codice civile , sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia; sotto ogni altro riguardo essi dipendono dal Ministero delle finanze.
I conservatori dei registri immobiliari, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal codice civile , sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia; sotto ogni altro riguardo essi dipendono dal Ministero delle finanze.
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- 1. Circolare del 29/01/2024 n. 1 - Agenzia delle Entrate - Divisione ServiziAgenzia delle Entrate · 29 gennaio 2024 · 4.1960726
[…] 9 Giova ricordare che, ai sensi dell\' art. 25 della Legge n. 52 del 1985 , "I conservatori dei registri immobiliari, per quanto concerne l\'esercizio delle funzioni e l\'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal codice civile , sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia; ..." e che il Ministero della giustizia \è competente sulle questioni concernenti l\'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile, oltre a curare la vigilanza anche sui notai e sugli ordini professionali.
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