Articolo 25 della Legge 27 febbraio 1985, n. 52
Articolo 24Articolo 26
Versione
2 settembre 1985
Art. 25.

I conservatori dei registri immobiliari, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal codice civile , sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia; sotto ogni altro riguardo essi dipendono dal Ministero delle finanze.
Entrata in vigore il 2 settembre 1985
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