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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/12/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1727 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. PIETROCITTO ROSA, come da C.F._1
procura in atti,
E nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. GHIRLANDA SEBASTIANO, C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
23/05/2025, i coniugi , nata a [...] l'[...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina l'08/06/1996, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 238, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nate le figlie , nata a [...] il [...], e Per_1 Per_2
nata a [...] il [...];
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. Le figlie e Per_1 Per_2
continueranno a vivere con la sig.ra , nell'immobile di proprietà della madre della Pt_1
ricorrente, ubicato in Messina via San Crispino n. 10 IS 392; 3. il sig. verserà alle due Pt_2
figlie, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno di esse), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4. il sig provvederà a versare alla Pt_2
LI , la somma a titolo di mantenimento di €.200,00, tramite bonifico sul c/c intestato Per_1
alla stessa Iban [...];
5. il sig. provvederà a versare alla Pt_2
LI la somma di €.200,00, a titolo di mantenimento, tramite bonifico sul c/c intestato Per_2
alla stessa Iban [...];
6. il sig. terrà a proprio carico, o Pt_2
rimborserà alla sig.ra per il caso di anticipazione, il 50 % delle spese extra assegno Pt_1
relative alle figlie da individuarsi secondo le “Linee Guida per la regolamentazione della modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal Consiglio
Nazionale Forense in data 29 novembre 2017: 7. che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
8. che le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti 9. che ai sensi dell'ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare”.
All'udienza del 26/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti. Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 23/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] l'[...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di NA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato l'08/06/1996, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 238, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1727 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. PIETROCITTO ROSA, come da C.F._1
procura in atti,
E nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. GHIRLANDA SEBASTIANO, C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
23/05/2025, i coniugi , nata a [...] l'[...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina l'08/06/1996, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 238, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nate le figlie , nata a [...] il [...], e Per_1 Per_2
nata a [...] il [...];
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. Le figlie e Per_1 Per_2
continueranno a vivere con la sig.ra , nell'immobile di proprietà della madre della Pt_1
ricorrente, ubicato in Messina via San Crispino n. 10 IS 392; 3. il sig. verserà alle due Pt_2
figlie, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno di esse), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4. il sig provvederà a versare alla Pt_2
LI , la somma a titolo di mantenimento di €.200,00, tramite bonifico sul c/c intestato Per_1
alla stessa Iban [...];
5. il sig. provvederà a versare alla Pt_2
LI la somma di €.200,00, a titolo di mantenimento, tramite bonifico sul c/c intestato Per_2
alla stessa Iban [...];
6. il sig. terrà a proprio carico, o Pt_2
rimborserà alla sig.ra per il caso di anticipazione, il 50 % delle spese extra assegno Pt_1
relative alle figlie da individuarsi secondo le “Linee Guida per la regolamentazione della modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal Consiglio
Nazionale Forense in data 29 novembre 2017: 7. che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
8. che le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti 9. che ai sensi dell'ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare”.
All'udienza del 26/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti. Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 23/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] l'[...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di NA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato l'08/06/1996, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 238, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.