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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 795/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4296/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Angri - P.zza Crocifisso 23 84012 Angri SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009709712000 TARES 2013
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200010447945000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220000599514000 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempetivo, il 05.09.2025, la società conribuente impugna l'intimazione di pagamento n.100 2025
900 97097 12 000 di € 29.412,93, limitatamente alla cartella di pagamento n. 10020200010447945000 di
€ 6.172,18 relativa al mancato pagamento dell'imposta IMU 2013 e n. 10020220000599514000, di
€ 10.778,26 per IMU 2014. Deduce: 1) omessa prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento;
2) prescrizione del credito in assenza di atti interruttivi;
3) mancata notifica dell'avviso bonario;
4) intervenuta decadenza dell'attività di riscossione.
Si costituisce Agenzie delle Entrate - Riscossione che deposita documentazione attestante la regolare notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e contesta tutte le avverse deduzioni, chiendendo rigettarsi il ricorso, spese vinte.
Alla odierna udienza. come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
La Corte ritiene di doversi adeguare al principio della ragione più liquida e assorbente nella presente controversia, costituita dalla regolare notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e dalla intervenuta irretrattabilità della pretesa tributaria.
Dall'esame della documentazione in atti, risulta che la cartella di pagamento n. 10020200010447945000 di
€ 6.172,18 relativa ad IMU 2013, è stata regolarmente notificata in data 28.09.2021 a mezzo PEC all'indirizzo
Email_4.
In relazione alla cartella di pagamento n. 10020220000599514000 relativa ad IMU 2014, risulta provata la notifica in data 04/03/2022, ai sensi dell'Art. 7 quater del D.L. 22 Ottobre 2016, n. 193 convertito con Legge
1 dicembre 2016, n. 225, attraverso il deposito nell'area riservata del sito internet della società Società_1
, attesa la mancata consegna della notifica a mezzo pec, e prova di invio in data 06.04.2022 della prescritta raccomandata informativa cd. CAN (Comunicazione Avvenuta Notifica) con n. 57290623419-1, con oggetto: Comunicazione di avvenuta notifica di atto mediante deposito telematico e pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del DPR n. 602/1973. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento effettuata con tali modalità costituisce una procedura notificatoria speciale e derogatoria, la cui legittimità è subordinata al rigoroso rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla norma, ivi compresi: a) il previo e non riuscito tentativo di notifica a mezzo PEC risultante dai pubblici registri;
b) il deposito dell'atto nell'area riservata del sito di Società_1; c) la pubblicazione dell'avviso di deposito;
d) nonché la spedizione della raccomandata informativa al destinatario. In particolare, la Suprema
Corte ha affermato che «in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale mediante deposito telematico e pubblicazione sul sito di Società_1 è valida solo se l'Agente della riscossione dimostri il corretto espletamento dell'intero procedimento previsto dall'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973
» (Cass. civ., sez. trib., n. 30948/2019). La Corte ha inoltre precisato che la raccomandata informativa non ha natura meramente eventuale, ma costituisce elemento essenziale del procedimento notificatorio, in quanto funzionale a garantire l'effettiva conoscibilità dell'atto da parte del contribuente (Cass. civ., sez. trib., n.
17967/2020; Cass. civ., sez. trib., n. 10251/2021). È stato altresì ribadito che, in mancanza della prova del perfezionamento di uno degli adempimenti prescritti, la notifica deve ritenersi inesistente o comunque nulla, con conseguente illegittimità degli atti consequenziali (Cass. civ., Sez. Unite, n. 19667/2014). Orbene, avendo l'agente della riscossione provato in atti il corretto espletamento di tutte le formalità prescritte, la pretesa tributaria di cui alla cartella di pagamento n. 10020220000599514000 risulta senza dubbio legittima e non prescritta.
Tali atti, regolarmente notificati, non sono mai stati opposti dal contribuente che non può più effettuare contestazioni, avendo prestato acquiescenza agli atti presupposti all'atto impugnato, atteso che il titolo in essi contenuto si è cristallizzato, divenendo inopponibile. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D. Lgs.
n. 546.92, infatti, qualora un atto sia stato preceduto dalla notifica di altro atto autonomamente impugnabile,
l'opposizione diviene ammissibile solo per far valere vizi propri. Ne consegue che, essendo la notifica dell' atto prodromico valida ed efficace ed effettuata nel pieno rispetto della procedura prevista dalla legge, come provato in atti, le eccezioni sollevate ex adverso andavano proposte impugnando gli atti prodromici. Tale argomento trova puntuale conferma nella giurisprudenza di legittimità la quale ha statuito che “se l'avviso di accertamento non viene impugnato nel termine di 60 giorni dalla data della notificazione dell'atto, previsto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 546/92, anche solo per opporre l'intervenuta decadenza dello stesso, diviene definitivo e, dunque, efficace nei confronti del contribuente. La conseguenza è che, in difetto di tempestiva impugnazione, anche gli atti susseguenti sono validi” (cfr. Cass. Civ., sez. V, 24.8.2007 n. 18019). La mancata impugnazione comporta l'impossibilità di lamentare eventuali vizi di merito dell'atto impositivo ormai divenuto intangibile così da determinare la irretrattabilità del credito tributario, quindi ogni eccezione di merito doveva essere effettuata impugnando, nel caso di specie, i relativi atti presupposti sopra citati (Cass. Ord. n.
9219/2018; Cass. Ord. n. 3743/2020).
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4296/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Angri - P.zza Crocifisso 23 84012 Angri SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009709712000 TARES 2013
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200010447945000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220000599514000 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempetivo, il 05.09.2025, la società conribuente impugna l'intimazione di pagamento n.100 2025
900 97097 12 000 di € 29.412,93, limitatamente alla cartella di pagamento n. 10020200010447945000 di
€ 6.172,18 relativa al mancato pagamento dell'imposta IMU 2013 e n. 10020220000599514000, di
€ 10.778,26 per IMU 2014. Deduce: 1) omessa prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento;
2) prescrizione del credito in assenza di atti interruttivi;
3) mancata notifica dell'avviso bonario;
4) intervenuta decadenza dell'attività di riscossione.
Si costituisce Agenzie delle Entrate - Riscossione che deposita documentazione attestante la regolare notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e contesta tutte le avverse deduzioni, chiendendo rigettarsi il ricorso, spese vinte.
Alla odierna udienza. come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
La Corte ritiene di doversi adeguare al principio della ragione più liquida e assorbente nella presente controversia, costituita dalla regolare notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e dalla intervenuta irretrattabilità della pretesa tributaria.
Dall'esame della documentazione in atti, risulta che la cartella di pagamento n. 10020200010447945000 di
€ 6.172,18 relativa ad IMU 2013, è stata regolarmente notificata in data 28.09.2021 a mezzo PEC all'indirizzo
Email_4.
In relazione alla cartella di pagamento n. 10020220000599514000 relativa ad IMU 2014, risulta provata la notifica in data 04/03/2022, ai sensi dell'Art. 7 quater del D.L. 22 Ottobre 2016, n. 193 convertito con Legge
1 dicembre 2016, n. 225, attraverso il deposito nell'area riservata del sito internet della società Società_1
, attesa la mancata consegna della notifica a mezzo pec, e prova di invio in data 06.04.2022 della prescritta raccomandata informativa cd. CAN (Comunicazione Avvenuta Notifica) con n. 57290623419-1, con oggetto: Comunicazione di avvenuta notifica di atto mediante deposito telematico e pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del DPR n. 602/1973. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento effettuata con tali modalità costituisce una procedura notificatoria speciale e derogatoria, la cui legittimità è subordinata al rigoroso rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla norma, ivi compresi: a) il previo e non riuscito tentativo di notifica a mezzo PEC risultante dai pubblici registri;
b) il deposito dell'atto nell'area riservata del sito di Società_1; c) la pubblicazione dell'avviso di deposito;
d) nonché la spedizione della raccomandata informativa al destinatario. In particolare, la Suprema
Corte ha affermato che «in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale mediante deposito telematico e pubblicazione sul sito di Società_1 è valida solo se l'Agente della riscossione dimostri il corretto espletamento dell'intero procedimento previsto dall'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973
» (Cass. civ., sez. trib., n. 30948/2019). La Corte ha inoltre precisato che la raccomandata informativa non ha natura meramente eventuale, ma costituisce elemento essenziale del procedimento notificatorio, in quanto funzionale a garantire l'effettiva conoscibilità dell'atto da parte del contribuente (Cass. civ., sez. trib., n.
17967/2020; Cass. civ., sez. trib., n. 10251/2021). È stato altresì ribadito che, in mancanza della prova del perfezionamento di uno degli adempimenti prescritti, la notifica deve ritenersi inesistente o comunque nulla, con conseguente illegittimità degli atti consequenziali (Cass. civ., Sez. Unite, n. 19667/2014). Orbene, avendo l'agente della riscossione provato in atti il corretto espletamento di tutte le formalità prescritte, la pretesa tributaria di cui alla cartella di pagamento n. 10020220000599514000 risulta senza dubbio legittima e non prescritta.
Tali atti, regolarmente notificati, non sono mai stati opposti dal contribuente che non può più effettuare contestazioni, avendo prestato acquiescenza agli atti presupposti all'atto impugnato, atteso che il titolo in essi contenuto si è cristallizzato, divenendo inopponibile. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D. Lgs.
n. 546.92, infatti, qualora un atto sia stato preceduto dalla notifica di altro atto autonomamente impugnabile,
l'opposizione diviene ammissibile solo per far valere vizi propri. Ne consegue che, essendo la notifica dell' atto prodromico valida ed efficace ed effettuata nel pieno rispetto della procedura prevista dalla legge, come provato in atti, le eccezioni sollevate ex adverso andavano proposte impugnando gli atti prodromici. Tale argomento trova puntuale conferma nella giurisprudenza di legittimità la quale ha statuito che “se l'avviso di accertamento non viene impugnato nel termine di 60 giorni dalla data della notificazione dell'atto, previsto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 546/92, anche solo per opporre l'intervenuta decadenza dello stesso, diviene definitivo e, dunque, efficace nei confronti del contribuente. La conseguenza è che, in difetto di tempestiva impugnazione, anche gli atti susseguenti sono validi” (cfr. Cass. Civ., sez. V, 24.8.2007 n. 18019). La mancata impugnazione comporta l'impossibilità di lamentare eventuali vizi di merito dell'atto impositivo ormai divenuto intangibile così da determinare la irretrattabilità del credito tributario, quindi ogni eccezione di merito doveva essere effettuata impugnando, nel caso di specie, i relativi atti presupposti sopra citati (Cass. Ord. n.
9219/2018; Cass. Ord. n. 3743/2020).
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.