Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 795
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento, sia tramite PEC che tramite deposito nell'area riservata del sito dell'agente della riscossione con successiva raccomandata informativa, conformemente alla giurisprudenza di legittimità.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che, data la regolare notifica degli atti presupposti e la mancata impugnazione degli stessi, il credito tributario si è cristallizzato e la pretesa è divenuta irretrattabile, escludendo la prescrizione.

  • Rigettato
    Mancata notifica dell'avviso bonario

    La Corte ha ritenuto che, in presenza di regolare notifica degli atti presupposti e della loro mancata impugnazione, le eccezioni di merito dovevano essere sollevate in quella sede.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza dell'attività di riscossione

    La Corte ha ritenuto che la regolare notifica degli atti presupposti e la loro mancata impugnazione rendono la pretesa tributaria irretrattabile, escludendo la decadenza.

  • Accolto
    Regolare notifica della cartella di pagamento IMU 2013

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica della cartella di pagamento IMU 2013 a mezzo PEC.

  • Accolto
    Irretrattabilità della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di pagamento presupposta ha reso la pretesa tributaria cristallizzata e irretrattabile.

  • Accolto
    Regolare notifica della cartella di pagamento IMU 2014

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica della cartella di pagamento IMU 2014 attraverso il deposito nell'area riservata del sito dell'agente della riscossione e la successiva spedizione della raccomandata informativa.

  • Accolto
    Irretrattabilità della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di pagamento presupposta ha reso la pretesa tributaria cristallizzata e irretrattabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 795
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 795
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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