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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/11/2025, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice RO NE, all'udienza del 27 novembre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3135/2021 vertente
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente dagli avv.ti Guido BA, Antonio BA e Giandomenico
BA ed elettivamente domiciliata in Caserta alla via F. Renella n. 32, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
Contro in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Caserta alla via Tevere n. 32 presso gli avv.ti Michele Grella e Amalia Ferrara che la rappresentano, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 24.05.2021, la ricorrente in epigrafe indicata Parte_1 agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti della
[...] al fine di accertare la giusta causa delle dimissioni a seguito della Controparte_1 violazione della privacy compiuta da parte del datore di lavoro, con condanna della resistente al pagamento della somma di € 389,69 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso pari a
15 giorni di lavoro come previsto dal CCNL Commercio ed alla restituzione della somma di
1 € 629,69 trattenuta indebitamente, nonché al fine di condannare la resistente al risarcimento del danno non patrimoniale per la violazione del proprio diritto alla privacy, da determinarsi in via equitativa.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio, con attribuzione.
A sostegno della propria pretesa esponeva:
- di aver lavorato dal 1.3.2020 al 18.6.2020, alle dipendenze della Controparte_1 con contratto part-time, con la qualifica di impiegata amministrativa,
[...] riconducibile al IV livello CCNL Commercio;
- di aver rassegnato, in data 18.06.2020, le dimissioni per giusta causa (cfr. comunicazioni di dimissioni) in conseguenza della condotta illecita tenuta dell'amministratore della società resistente, il quale, aveva spiato CP_2 segretamente le conversazioni dei dipendenti e poi aveva riferito loro il contenuto delle conversazioni.
Regolarmente citata si costituiva in giudizio la contestando gli assunti Controparte_1 avversari ed insistendo per il rigetto del ricorso.
Fallito il tentativo di conciliazione e rinviata la causa per la discussione, all'odierna udienza, udita la discussione delle parti, è pronunciata sentenza.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di nullità.
L'art. 414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso espressamente prevede, al n. 4), che l'atto introduttivo del giudizio contenga l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda nella evidente finalità di consentire, da un lato, il corretto instaurarsi del contraddittorio, ponendo il convenuto in condizione di poter prendere posizione in maniera precisa - come, del resto, richiesto dall'art. 416, comma 3, c.p.c. - sui fatti allegati dall'attore, e di consentire, dall'altro, al giudicante di avere piena cognizione dei fatti di cui è causa, anche in funzione di un consapevole esercizio dei poteri di ufficio che egli è chiamato ad esercitare ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria.
La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso, i fatti costitutivi del diritto (cd. fatti primari) risultino completamente omessi ovvero siano individuati in maniera del tutto generica o parziale, si
2 presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui di cui all'art. 164 comma 4 c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio.
Orbene, nel caso di specie, petitum e causa petendi sono sufficientemente specificati, mentre le lacune ravvisabili incidono sul merito della pretesa e determinano conseguenze diverse dalla nullità, come di seguito esposte.
Infatti, le domande formulate dalla parte ricorrente non possono essere accolte, difettando la compiuta allegazione della condotta illecita a sostegno della giusta causa di dimissioni e della richiesta risarcitoria, così come ogni allegazione dei danni asseritamente sofferti.
Va premesso che la controversia tra origine dalla pretesa della parte ricorrente di ottenere il pagamento dell'indennità di mancato preavviso dovuta per le dimissioni per giusta causa rassegnate in conseguenza della condotta illecita asseritamente perpetrata dalla società, nonché il risarcimento dei danni derivati da tale condotta.
Tuttavia, parte ricorrente si è limitata a dichiarare che il datore di lavoro in data 15.6.2020 avrebbe spiato i lavoratori ed avrebbe poi riferito le conversazioni dei dipendenti ed i comportamenti assunti (cfr. punto 6 e punto 7 del ricorso) e che ciò avrebbe determinato una lesione della propria privacy, libertà e dignità, senza tuttavia precisare se l'oggetto della condotta illecita asseritamente compiuta dal datore di lavoro sia stata l'attività di lavoro e/o dati e informazioni strettamente personali ed in tale ultimo caso quali dati personali siano stati acquisiti illecitamente dal datore di lavoro né le modalità con le quali il controllo è stato concretamente compiuto. In altri termini, non è precisato il contenuto delle conversazioni e i comportamenti oggetto di controllo.
Pur ritenendo vigente nell'ordinamento giuridico un generale divieto di controllo occulto da parte del datore di lavoro, si ritiene che la puntuale allegazione dell'oggetto del controllo assuma particolare rilevanza al fine di valutare l'illiceità della condotta del datore di lavoro.
Del resto, eventuali controlli esercitati dal datore di lavoro sullo svolgimento dell'attività lavorativa possono essere compiuti nel rispetto di specifiche garanzie per il lavoratore e di determinati limiti, invece laddove il controllo attenga esclusivamente alla sfera privata del lavoratore sussiste un espresso divieto desumibile dalle previsioni dello Statuto dei lavoratori e della disciplina in tema di trattamento dei dati personali.
Nel caso di specie - si ribadisce - parte ricorrente ha riferito che il datore di lavoro avrebbe osservato conversazioni e comportamenti dei dipendenti, senza null'altro precisare,
3 impendendo così di fatto qualsiasi possibile valutazione in ordine alla illiceità della condotta del datore di lavoro.
Appare altresì dirimente il carattere indeterminato e generico delle allegazioni in relazione al danno patito, soprattutto se si tiene in debita considerazione l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale esclude la rilevanza del danno cosiddetto “in re ipsa” e cioè la mera lesione di un diritto fondamentale quale quello dedotto dalla lavoratrice, dovendo il danno essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del pregiudizio stesso.
Sicché anche laddove si ritenesse sussistente la condotta illecita del datore di lavoro in ogni caso la domanda di risarcimento del danno non potrebbe trovare accoglimento.
Va poi precisato che la carenza di allegazioni non può essere colmata tramite l'ingresso in giudizio dei mezzi di prova articolati dalla parte ricorrente che, peraltro, risultano altrettanto generici e non inerenti specifiche circostanze.
Quanto esposto in ordine al ritenuto difetto di puntuali allegazioni inerenti alla condotta del datore di lavoro ritenuta illecita induce a rigettare altresì la domanda diretta all'accertamento della giusta causa di dimissioni e la domanda di condanna della datrice di lavoro al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
In conformità ai principi generali in tema di risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive, costituisce giusta causa di recesso del lavoratore ai sensi dell'art. 2119 c.c. il grave inadempimento delle obbligazioni assunte. In altri termini, la giusta causa di dimissioni si manifesta in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, da valutarsi secondo le norme generali del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
In assenza di allegazioni in ordine al comportamento datoriale ed alla gravità dell'inadempimento imputabile al datore di lavoro non può che ritenersi insussistente la giusta causa di dimissioni della lavoratrice, sicché queste ultime devono conseguentemente ritenersi rassegnate senza il rispetto del termine di 15 giorni previsto dall'art. 50 del CCNL di categoria, con diritto dal datore di lavoro all'indennità di mancato preavviso. È quindi legittima la trattenuta effettuata in busta paga dal datore di lavoro e non sussiste in capo a quest'ultimo alcun obbligo restitutorio sotto tale profilo.
4 Quanto, invece, alla domanda di restituzione della somma di € 240,00 indebitamente trattenuta in busta paga con la dicitura “acconto tratt. Retrib.” che, come riconosciuto dalla stessa parte resistente, è priva di giustificazione, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Infatti, è documentato che nelle more del giudizio la resistente abbia provveduto alla restituzione in favore della lavoratrice della predetta somma.
Essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere ha contenuto dichiarativo e può essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuto meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, ritenuta la sussistenza nel caso di specie di un'ipotesi di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda diretta alla restituzione di € 240,00 indebitamente trattenuta dal datore di lavoro;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
S. Maria Capua Vetere, il 27.11.2025
Il Giudice del lavoro
RO NE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice RO NE, all'udienza del 27 novembre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3135/2021 vertente
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente dagli avv.ti Guido BA, Antonio BA e Giandomenico
BA ed elettivamente domiciliata in Caserta alla via F. Renella n. 32, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
Contro in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Caserta alla via Tevere n. 32 presso gli avv.ti Michele Grella e Amalia Ferrara che la rappresentano, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 24.05.2021, la ricorrente in epigrafe indicata Parte_1 agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti della
[...] al fine di accertare la giusta causa delle dimissioni a seguito della Controparte_1 violazione della privacy compiuta da parte del datore di lavoro, con condanna della resistente al pagamento della somma di € 389,69 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso pari a
15 giorni di lavoro come previsto dal CCNL Commercio ed alla restituzione della somma di
1 € 629,69 trattenuta indebitamente, nonché al fine di condannare la resistente al risarcimento del danno non patrimoniale per la violazione del proprio diritto alla privacy, da determinarsi in via equitativa.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio, con attribuzione.
A sostegno della propria pretesa esponeva:
- di aver lavorato dal 1.3.2020 al 18.6.2020, alle dipendenze della Controparte_1 con contratto part-time, con la qualifica di impiegata amministrativa,
[...] riconducibile al IV livello CCNL Commercio;
- di aver rassegnato, in data 18.06.2020, le dimissioni per giusta causa (cfr. comunicazioni di dimissioni) in conseguenza della condotta illecita tenuta dell'amministratore della società resistente, il quale, aveva spiato CP_2 segretamente le conversazioni dei dipendenti e poi aveva riferito loro il contenuto delle conversazioni.
Regolarmente citata si costituiva in giudizio la contestando gli assunti Controparte_1 avversari ed insistendo per il rigetto del ricorso.
Fallito il tentativo di conciliazione e rinviata la causa per la discussione, all'odierna udienza, udita la discussione delle parti, è pronunciata sentenza.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di nullità.
L'art. 414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso espressamente prevede, al n. 4), che l'atto introduttivo del giudizio contenga l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda nella evidente finalità di consentire, da un lato, il corretto instaurarsi del contraddittorio, ponendo il convenuto in condizione di poter prendere posizione in maniera precisa - come, del resto, richiesto dall'art. 416, comma 3, c.p.c. - sui fatti allegati dall'attore, e di consentire, dall'altro, al giudicante di avere piena cognizione dei fatti di cui è causa, anche in funzione di un consapevole esercizio dei poteri di ufficio che egli è chiamato ad esercitare ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria.
La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso, i fatti costitutivi del diritto (cd. fatti primari) risultino completamente omessi ovvero siano individuati in maniera del tutto generica o parziale, si
2 presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui di cui all'art. 164 comma 4 c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio.
Orbene, nel caso di specie, petitum e causa petendi sono sufficientemente specificati, mentre le lacune ravvisabili incidono sul merito della pretesa e determinano conseguenze diverse dalla nullità, come di seguito esposte.
Infatti, le domande formulate dalla parte ricorrente non possono essere accolte, difettando la compiuta allegazione della condotta illecita a sostegno della giusta causa di dimissioni e della richiesta risarcitoria, così come ogni allegazione dei danni asseritamente sofferti.
Va premesso che la controversia tra origine dalla pretesa della parte ricorrente di ottenere il pagamento dell'indennità di mancato preavviso dovuta per le dimissioni per giusta causa rassegnate in conseguenza della condotta illecita asseritamente perpetrata dalla società, nonché il risarcimento dei danni derivati da tale condotta.
Tuttavia, parte ricorrente si è limitata a dichiarare che il datore di lavoro in data 15.6.2020 avrebbe spiato i lavoratori ed avrebbe poi riferito le conversazioni dei dipendenti ed i comportamenti assunti (cfr. punto 6 e punto 7 del ricorso) e che ciò avrebbe determinato una lesione della propria privacy, libertà e dignità, senza tuttavia precisare se l'oggetto della condotta illecita asseritamente compiuta dal datore di lavoro sia stata l'attività di lavoro e/o dati e informazioni strettamente personali ed in tale ultimo caso quali dati personali siano stati acquisiti illecitamente dal datore di lavoro né le modalità con le quali il controllo è stato concretamente compiuto. In altri termini, non è precisato il contenuto delle conversazioni e i comportamenti oggetto di controllo.
Pur ritenendo vigente nell'ordinamento giuridico un generale divieto di controllo occulto da parte del datore di lavoro, si ritiene che la puntuale allegazione dell'oggetto del controllo assuma particolare rilevanza al fine di valutare l'illiceità della condotta del datore di lavoro.
Del resto, eventuali controlli esercitati dal datore di lavoro sullo svolgimento dell'attività lavorativa possono essere compiuti nel rispetto di specifiche garanzie per il lavoratore e di determinati limiti, invece laddove il controllo attenga esclusivamente alla sfera privata del lavoratore sussiste un espresso divieto desumibile dalle previsioni dello Statuto dei lavoratori e della disciplina in tema di trattamento dei dati personali.
Nel caso di specie - si ribadisce - parte ricorrente ha riferito che il datore di lavoro avrebbe osservato conversazioni e comportamenti dei dipendenti, senza null'altro precisare,
3 impendendo così di fatto qualsiasi possibile valutazione in ordine alla illiceità della condotta del datore di lavoro.
Appare altresì dirimente il carattere indeterminato e generico delle allegazioni in relazione al danno patito, soprattutto se si tiene in debita considerazione l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale esclude la rilevanza del danno cosiddetto “in re ipsa” e cioè la mera lesione di un diritto fondamentale quale quello dedotto dalla lavoratrice, dovendo il danno essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del pregiudizio stesso.
Sicché anche laddove si ritenesse sussistente la condotta illecita del datore di lavoro in ogni caso la domanda di risarcimento del danno non potrebbe trovare accoglimento.
Va poi precisato che la carenza di allegazioni non può essere colmata tramite l'ingresso in giudizio dei mezzi di prova articolati dalla parte ricorrente che, peraltro, risultano altrettanto generici e non inerenti specifiche circostanze.
Quanto esposto in ordine al ritenuto difetto di puntuali allegazioni inerenti alla condotta del datore di lavoro ritenuta illecita induce a rigettare altresì la domanda diretta all'accertamento della giusta causa di dimissioni e la domanda di condanna della datrice di lavoro al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
In conformità ai principi generali in tema di risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive, costituisce giusta causa di recesso del lavoratore ai sensi dell'art. 2119 c.c. il grave inadempimento delle obbligazioni assunte. In altri termini, la giusta causa di dimissioni si manifesta in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, da valutarsi secondo le norme generali del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
In assenza di allegazioni in ordine al comportamento datoriale ed alla gravità dell'inadempimento imputabile al datore di lavoro non può che ritenersi insussistente la giusta causa di dimissioni della lavoratrice, sicché queste ultime devono conseguentemente ritenersi rassegnate senza il rispetto del termine di 15 giorni previsto dall'art. 50 del CCNL di categoria, con diritto dal datore di lavoro all'indennità di mancato preavviso. È quindi legittima la trattenuta effettuata in busta paga dal datore di lavoro e non sussiste in capo a quest'ultimo alcun obbligo restitutorio sotto tale profilo.
4 Quanto, invece, alla domanda di restituzione della somma di € 240,00 indebitamente trattenuta in busta paga con la dicitura “acconto tratt. Retrib.” che, come riconosciuto dalla stessa parte resistente, è priva di giustificazione, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Infatti, è documentato che nelle more del giudizio la resistente abbia provveduto alla restituzione in favore della lavoratrice della predetta somma.
Essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere ha contenuto dichiarativo e può essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuto meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, ritenuta la sussistenza nel caso di specie di un'ipotesi di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda diretta alla restituzione di € 240,00 indebitamente trattenuta dal datore di lavoro;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
S. Maria Capua Vetere, il 27.11.2025
Il Giudice del lavoro
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