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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/03/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, Dott.
Emanuele Rocco, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 27/11/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al N. 1103/2023 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata il [...] a [...], residente Parte_1 in Gragnano (NA) alla Via Roma n. 84, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Leopoldo
Spedaliere e Luciano Spedaliere, presso il cui studio elett.te domicilia in Portici
(NA) al Corso Garibaldi n. 85 ricorrente contro
, in persona del in carica legale Controparte_1 CP_2 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dal dott. Vincenzo Romano, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55, presso l
[...]
Controparte_3
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di , Parte_1 insegnante di ruolo presso istituzioni scolastiche statali con decorrenza giuridica dall'1/9/1991, volta a ottenere, in contraddittorio con il
[...]
(già ), in persona del legale rapp.ti p.t., Controparte_1 CP_4
l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento, in sede di ricostruzione della carriera, dell'anzianità maturata nei ruoli della scuola materna dall'1/9/1991 al 31/8/1994, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze stipendiali dovute, quantificate come da allegati conteggi, vinte le spese. Il convenuto si è costituito e ha eccepito preliminarmente la CP_1 prescrizione, quanto meno parziale, delle differenze retributive rivendicate;
nel merito, ha sostenuto, con varie argomentazioni, l'infondatezza della pretesa attorea.
Ciò detto, si osserva che la domanda è parzialmente fondata e va accolta, per i motivi e nei limiti di seguito specificati, nei confronti del , unico CP_1 legittimato passivo (Cass. 6372/11), conformemente all'orientamento del giudice di legittimità secondo cui al docente di scuola superiore spetta il riconoscimento, in sede di ricostruzione della carriera, dell'anzianità maturata in servizio di ruolo nella scuola materna (Cass. 2037/13).
Con argomentazioni qui condivise la sentenza ora richiamata ha evidenziato che:
'Con un solo motivo il Ministero ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 66, comma sesto, del CCNL del Comparto scuola del
4/8/1995, nonché del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83 e del T.U. 16 aprile
1994, n. 297, art. 485, oltre che del D.L. n. 370 del 1970, convertito nella L.
n. 576 del 1970, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Sostiene la difesa erariale che l'art. 66, comma 6, del CCNL del Comparto scuola del 4.8.1995 per il personale non dirigente aveva previsto che restavano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo ed alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art.
4. Orbene, aggiunge parte ricorrente, la disposizione del D.L. n. 370 del 1970, art. 1, comma 3, riconosceva per gli insegnanti di scuola statale di istruzione secondaria il servizio pregresso come servizio di ruolo, ma limitatamente al servizio prestato presso le scuole elementari e non già materne, per cui tale norma, di natura speciale, non risultava suscettibile di interpretazione estensiva. A conforto di tale tesi viene richiamata l'ordinanza n. 89 del 30 marzo 2001 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L.
n. 370 del 1970, artt. 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 26 luglio
1970, n. 576 nella parte in cui non consente agli insegnanti delle scuole secondarie di ottenere il riconoscimento del servizio svolto nella scuola materna, in quanto non risulta manifestamente irragionevole, ne' contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi scolastici, tuttora esistente pur se meno marcata che in passato. Il motivo è infondato.
Si osserva, anzitutto, che attraverso la citata ordinanza la Corte
Costituzionale, pur ritenendo conforme ai parametri costituzionali invocati l'interpretazione letterale e restrittiva delle norme di cui al D.L. n. 370 del
1970, artt. 1 e 2 e del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, non ha, tuttavia, escluso la possibilità di una loro interpretazione estensiva che, se recepita, consentirebbe di accogliere le domande dei lavoratori interessati. Ebbene, nel solco dell'orientamento ermeneutico estensivo si collocano le decisioni del Consiglio di Stato n. 6861/200 e n. 5693/03 che questa Corte ritiene di poter condividere in ragione dell'osmosi realizzatasi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, per norme intervenute successivamente all'invocato D.L. n. 370 del 1970 effetto delle, vale a dire il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, artt. 77 e 83, la L. n. 312 del
1980, art. 57omma 1, e il T.U. n. 287 del 1994, art. 472 che hanno introdotto diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa. Infatti, con l'ultima sentenza n. 5693 del 17 giugno
2003 (la quale richiama, a sua volta, la precedente pronunzia n. 4512 del
27 agosto 2001), il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare quanto segue: -Dapprima il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, ha consentito a determinate condizioni la mobilità orizzontale da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore (art. 77) e ha, altresì, disposto in termini generali che "in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera" (art. 83). Successivamente, la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 57, ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo, consentendo, nel rispetto delle condizioni del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 77, sia la mobilità orizzontale (passaggio da un ruolo ad un altro della scuola superiore), sia la mobilità verticale verso l'alto (passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore), sia la mobilità verso il basso (passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore). Sebbene il dato testuale della L. n.
312 del 1980, art. 57, non sia chiarissimo, la esegesi delle norme in esso contenute induce a ritenere che vi siano contemplati tutti e tre i casi di mobilità sopra indicati;
in particolare: 1) la mobilità orizzontale tra ruoli superiori è prevista dall'inciso secondo cui "I passaggi di ruolo di cui al
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore (...)" (art. 57, comma 1); 2) la mobilità verticale verso il basso da ruolo superiore a ruolo inferiore è prevista dall'inciso: "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti (...) da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi" (art. 57, comma 1);
3) la mobilità verticale verso l'alto da ruolo inferiore a ruolo superiore è prevista dall'inciso secondo cui: "Detti passaggi sono consentiti altresì (...) al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, citato art. 77" (art. 57, comma
2). Quanto, in particolare, alla L. n. 312 del 1980, art. 57, comma 2, è chiaro che nella parte in cui consente il passaggio di ruolo dei docenti delle scuole materne, non può che riferirsi alla mobilità verticale verso l'alto, non esistendo ruoli di docenti inferiori a quello della scuola materna.
Vi è da aggiungere che il Consiglio di Stato ha già avuto modo di statuire che la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 57 ha esteso l'ambito del personale della scuola materna avente titolo a fruire della possibilità di passaggio di ruolo, creando come un'osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola e consentendo, in particolare, anche agli insegnanti di scuola materna, in possesso dei prescritti requisiti, l'accesso, oltre che ai ruoli della scuola elementare, a quelli della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica" (C. Stato, sez. 6, 8 luglio 1992, n.
536; C. Stato, sez. 6, 17 febbraio 1999, n. 151;
C. Stato, sez. 6, 27 dicembre 2000, n. 6861; C. Stato, sez. 6, 27 agosto
2001, n. 4712).
Il Consiglio di Stato ha anche chiarito che in applicazione del combinato disposto della L. n. 312 del 1980, art. 57, e D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, deve essere riconosciuta ai docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della scuola superiore la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna (C. Stato, sez. 6, 27 dicembre 2000, n. 6861). Vero è che la L. n. 312 del 1980, art. 57, non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente, ma l'art. 57, nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al D.P.R.
n. 417 del 1974, contribuisce a ritenere che opera un rinvio anche al D.P.R.
n. 417 del 1974, art. 83, che prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad altro. Mutato il quadro normativo, in virtù del sopravvenire della L. n. 312 del 1980, art. 57, l'art.83 previgente va letto, pena la incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, alla luce del nuovo quadro normativo, e dunque interpretato nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici e ed economici. Dunque, se in passato il D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 2, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente la L. n. 312 del
1980, art. 57, e il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, generalizzano la mobilità verticale verso l'alto, consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo. Il supremo organo di giustizia amministrativa ha, comunque, spiegato che il pregresso servizio che può essere riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera è solo quello maturato "nel ruolo" inferiore, ai sensi del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, e non anche quello prestato quale docente non di ruolo, servizio, quest'ultimo, non previsto dal citato art. 83. Infatti, quest'ultima norma, nel generalizzare la conservazione della pregressa anzianità nel passaggio dei docenti da un ruolo ad altro, si riferisce solo alla pregressa anzianità "di ruolo" e non anche a quella "non di ruolo" (C. Stato, sez. 6, 27 agosto 2001, n. 4512; C. Stato, sez. 6, 8 luglio
1992, n. 536)'.
L'orientamento di cui sopra è stato accolto anche dalle SS.UU. della Suprema Corte che, da ultimo, con l'ordinanza n. 23206 del 19/7/2017, hanno affermato che : “alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. N. 9144 del 6/5/2016) , in forza del quale dall'art. 57 L. n. 312 del 1980
– contemplante la possibilità che i passaggi di ruolo di cui all'art.77 del d.p.r. 31/5/1974 n. 417 , attinente alla valutazione del servizio pregresso mediante ricostruzione della carriera , norma che è destinata a valere anche per i casi di passaggio a ruoli superiori in ipotesi non previste nel testo originale della norma
, tra cui i passaggi a ruolo superiore degli insegnanti di scuola materna”. Tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte in successive pronunzie, tra cui si segnala la n. 4877 del 24 febbraio 2020, in cui si afferma che dalla normativa sopravvenuta e dai principi costituzionali “…. deve trarsi l'ampliamento anche della previsione del DPR maggio 1974 , n. 417, art. 83, attinente alla valutazione del servizio pregresso mediante ricostruzione della carriera , norma che è destinata a valere anche per i casi di passaggio a ruoli superiori in ipotesi non previste nel testo originale della norma, tra cui i passaggi a ruolo superiore di insegnanti di scuola materna” (cfr. sent. cit.). La domanda relativa alle differenze retributive, tuttavia, può essere accolta solo nei limiti della prescrizione quinquennale tempestivamente eccepita dall'Amministrazione resistente.
Infatti , anche a voler riconoscere valenza interruttiva alla domanda menzionata nel decreto di ricostruzione di carriera del 2009, non può non rilevarsi che il successivo atto interruttivo della prescrizione è stato compiuto solo dopo il decorso del quinquennio da tale atto (cfr. documentazione in atti). Va, pertanto, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento, in sede di ricostruzione della carriera, dell'anzianità maturata nei ruoli della scuola materna dall'1.9.1991 al 31.8.1994, e per l'effetto il
[...]
deve essere condannato al pagamento, in favore Controparte_1 di , della somma di €16.114,3 dovuta a titolo differenze Parte_1 retributive (di cui euro 13.742,30 per differenze stipendiali ed euro 2.372,00 per Retribuzione Professionale Docente), giusta analitici conteggi riformulati dalla difesa della ricorrente tenendo conto dell'eccezione di prescrizione, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi dall'insorgenza dei crediti fino al soddisfo.
A tale importo vanno aggiunti gli accessori, da calcolare come per legge
(art.22 comma 36 l. 724/1994).
L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti in ragione della metà; per il principio della soccombenza, il convenuto va, invece, condannato al pagamento CP_1 della rstante metà delle spese del giudizio, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 23/2/2023 nei confronti del Parte_1 [...]
così provvede: a)accerta e dichiara il diritto della Controparte_1 ricorrente al riconoscimento, in sede di ricostruzione della carriera, dell'anzianità maturata nei ruoli della scuola materna dall'1.9.1991 al 31.8.1994, e per l'effetto condanna il resistente al pagamento, in CP_1 favore di , della somma di €16.114,3 dovuta a titolo differenze Parte_1 stipendiali, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi dall'insorgenza dei crediti fino al soddisfo;
b)condanna il resistente al pagamento di metà delle spese processuali, che CP_1 liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro €2000,00 dovuti a titolo di compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione;
c)compensa la restante metà delle spese.
Torre Annunziata, li 11.3.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, Dott.
Emanuele Rocco, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 27/11/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al N. 1103/2023 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata il [...] a [...], residente Parte_1 in Gragnano (NA) alla Via Roma n. 84, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Leopoldo
Spedaliere e Luciano Spedaliere, presso il cui studio elett.te domicilia in Portici
(NA) al Corso Garibaldi n. 85 ricorrente contro
, in persona del in carica legale Controparte_1 CP_2 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dal dott. Vincenzo Romano, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55, presso l
[...]
Controparte_3
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di , Parte_1 insegnante di ruolo presso istituzioni scolastiche statali con decorrenza giuridica dall'1/9/1991, volta a ottenere, in contraddittorio con il
[...]
(già ), in persona del legale rapp.ti p.t., Controparte_1 CP_4
l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento, in sede di ricostruzione della carriera, dell'anzianità maturata nei ruoli della scuola materna dall'1/9/1991 al 31/8/1994, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze stipendiali dovute, quantificate come da allegati conteggi, vinte le spese. Il convenuto si è costituito e ha eccepito preliminarmente la CP_1 prescrizione, quanto meno parziale, delle differenze retributive rivendicate;
nel merito, ha sostenuto, con varie argomentazioni, l'infondatezza della pretesa attorea.
Ciò detto, si osserva che la domanda è parzialmente fondata e va accolta, per i motivi e nei limiti di seguito specificati, nei confronti del , unico CP_1 legittimato passivo (Cass. 6372/11), conformemente all'orientamento del giudice di legittimità secondo cui al docente di scuola superiore spetta il riconoscimento, in sede di ricostruzione della carriera, dell'anzianità maturata in servizio di ruolo nella scuola materna (Cass. 2037/13).
Con argomentazioni qui condivise la sentenza ora richiamata ha evidenziato che:
'Con un solo motivo il Ministero ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 66, comma sesto, del CCNL del Comparto scuola del
4/8/1995, nonché del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83 e del T.U. 16 aprile
1994, n. 297, art. 485, oltre che del D.L. n. 370 del 1970, convertito nella L.
n. 576 del 1970, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Sostiene la difesa erariale che l'art. 66, comma 6, del CCNL del Comparto scuola del 4.8.1995 per il personale non dirigente aveva previsto che restavano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo ed alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art.
4. Orbene, aggiunge parte ricorrente, la disposizione del D.L. n. 370 del 1970, art. 1, comma 3, riconosceva per gli insegnanti di scuola statale di istruzione secondaria il servizio pregresso come servizio di ruolo, ma limitatamente al servizio prestato presso le scuole elementari e non già materne, per cui tale norma, di natura speciale, non risultava suscettibile di interpretazione estensiva. A conforto di tale tesi viene richiamata l'ordinanza n. 89 del 30 marzo 2001 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L.
n. 370 del 1970, artt. 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 26 luglio
1970, n. 576 nella parte in cui non consente agli insegnanti delle scuole secondarie di ottenere il riconoscimento del servizio svolto nella scuola materna, in quanto non risulta manifestamente irragionevole, ne' contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi scolastici, tuttora esistente pur se meno marcata che in passato. Il motivo è infondato.
Si osserva, anzitutto, che attraverso la citata ordinanza la Corte
Costituzionale, pur ritenendo conforme ai parametri costituzionali invocati l'interpretazione letterale e restrittiva delle norme di cui al D.L. n. 370 del
1970, artt. 1 e 2 e del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, non ha, tuttavia, escluso la possibilità di una loro interpretazione estensiva che, se recepita, consentirebbe di accogliere le domande dei lavoratori interessati. Ebbene, nel solco dell'orientamento ermeneutico estensivo si collocano le decisioni del Consiglio di Stato n. 6861/200 e n. 5693/03 che questa Corte ritiene di poter condividere in ragione dell'osmosi realizzatasi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, per norme intervenute successivamente all'invocato D.L. n. 370 del 1970 effetto delle, vale a dire il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, artt. 77 e 83, la L. n. 312 del
1980, art. 57omma 1, e il T.U. n. 287 del 1994, art. 472 che hanno introdotto diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa. Infatti, con l'ultima sentenza n. 5693 del 17 giugno
2003 (la quale richiama, a sua volta, la precedente pronunzia n. 4512 del
27 agosto 2001), il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare quanto segue: -Dapprima il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, ha consentito a determinate condizioni la mobilità orizzontale da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore (art. 77) e ha, altresì, disposto in termini generali che "in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera" (art. 83). Successivamente, la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 57, ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo, consentendo, nel rispetto delle condizioni del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 77, sia la mobilità orizzontale (passaggio da un ruolo ad un altro della scuola superiore), sia la mobilità verticale verso l'alto (passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore), sia la mobilità verso il basso (passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore). Sebbene il dato testuale della L. n.
312 del 1980, art. 57, non sia chiarissimo, la esegesi delle norme in esso contenute induce a ritenere che vi siano contemplati tutti e tre i casi di mobilità sopra indicati;
in particolare: 1) la mobilità orizzontale tra ruoli superiori è prevista dall'inciso secondo cui "I passaggi di ruolo di cui al
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore (...)" (art. 57, comma 1); 2) la mobilità verticale verso il basso da ruolo superiore a ruolo inferiore è prevista dall'inciso: "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti (...) da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi" (art. 57, comma 1);
3) la mobilità verticale verso l'alto da ruolo inferiore a ruolo superiore è prevista dall'inciso secondo cui: "Detti passaggi sono consentiti altresì (...) al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, citato art. 77" (art. 57, comma
2). Quanto, in particolare, alla L. n. 312 del 1980, art. 57, comma 2, è chiaro che nella parte in cui consente il passaggio di ruolo dei docenti delle scuole materne, non può che riferirsi alla mobilità verticale verso l'alto, non esistendo ruoli di docenti inferiori a quello della scuola materna.
Vi è da aggiungere che il Consiglio di Stato ha già avuto modo di statuire che la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 57 ha esteso l'ambito del personale della scuola materna avente titolo a fruire della possibilità di passaggio di ruolo, creando come un'osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola e consentendo, in particolare, anche agli insegnanti di scuola materna, in possesso dei prescritti requisiti, l'accesso, oltre che ai ruoli della scuola elementare, a quelli della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica" (C. Stato, sez. 6, 8 luglio 1992, n.
536; C. Stato, sez. 6, 17 febbraio 1999, n. 151;
C. Stato, sez. 6, 27 dicembre 2000, n. 6861; C. Stato, sez. 6, 27 agosto
2001, n. 4712).
Il Consiglio di Stato ha anche chiarito che in applicazione del combinato disposto della L. n. 312 del 1980, art. 57, e D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, deve essere riconosciuta ai docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della scuola superiore la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna (C. Stato, sez. 6, 27 dicembre 2000, n. 6861). Vero è che la L. n. 312 del 1980, art. 57, non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente, ma l'art. 57, nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al D.P.R.
n. 417 del 1974, contribuisce a ritenere che opera un rinvio anche al D.P.R.
n. 417 del 1974, art. 83, che prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad altro. Mutato il quadro normativo, in virtù del sopravvenire della L. n. 312 del 1980, art. 57, l'art.83 previgente va letto, pena la incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, alla luce del nuovo quadro normativo, e dunque interpretato nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici e ed economici. Dunque, se in passato il D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 2, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente la L. n. 312 del
1980, art. 57, e il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, generalizzano la mobilità verticale verso l'alto, consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo. Il supremo organo di giustizia amministrativa ha, comunque, spiegato che il pregresso servizio che può essere riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera è solo quello maturato "nel ruolo" inferiore, ai sensi del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, e non anche quello prestato quale docente non di ruolo, servizio, quest'ultimo, non previsto dal citato art. 83. Infatti, quest'ultima norma, nel generalizzare la conservazione della pregressa anzianità nel passaggio dei docenti da un ruolo ad altro, si riferisce solo alla pregressa anzianità "di ruolo" e non anche a quella "non di ruolo" (C. Stato, sez. 6, 27 agosto 2001, n. 4512; C. Stato, sez. 6, 8 luglio
1992, n. 536)'.
L'orientamento di cui sopra è stato accolto anche dalle SS.UU. della Suprema Corte che, da ultimo, con l'ordinanza n. 23206 del 19/7/2017, hanno affermato che : “alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. N. 9144 del 6/5/2016) , in forza del quale dall'art. 57 L. n. 312 del 1980
– contemplante la possibilità che i passaggi di ruolo di cui all'art.77 del d.p.r. 31/5/1974 n. 417 , attinente alla valutazione del servizio pregresso mediante ricostruzione della carriera , norma che è destinata a valere anche per i casi di passaggio a ruoli superiori in ipotesi non previste nel testo originale della norma
, tra cui i passaggi a ruolo superiore degli insegnanti di scuola materna”. Tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte in successive pronunzie, tra cui si segnala la n. 4877 del 24 febbraio 2020, in cui si afferma che dalla normativa sopravvenuta e dai principi costituzionali “…. deve trarsi l'ampliamento anche della previsione del DPR maggio 1974 , n. 417, art. 83, attinente alla valutazione del servizio pregresso mediante ricostruzione della carriera , norma che è destinata a valere anche per i casi di passaggio a ruoli superiori in ipotesi non previste nel testo originale della norma, tra cui i passaggi a ruolo superiore di insegnanti di scuola materna” (cfr. sent. cit.). La domanda relativa alle differenze retributive, tuttavia, può essere accolta solo nei limiti della prescrizione quinquennale tempestivamente eccepita dall'Amministrazione resistente.
Infatti , anche a voler riconoscere valenza interruttiva alla domanda menzionata nel decreto di ricostruzione di carriera del 2009, non può non rilevarsi che il successivo atto interruttivo della prescrizione è stato compiuto solo dopo il decorso del quinquennio da tale atto (cfr. documentazione in atti). Va, pertanto, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento, in sede di ricostruzione della carriera, dell'anzianità maturata nei ruoli della scuola materna dall'1.9.1991 al 31.8.1994, e per l'effetto il
[...]
deve essere condannato al pagamento, in favore Controparte_1 di , della somma di €16.114,3 dovuta a titolo differenze Parte_1 retributive (di cui euro 13.742,30 per differenze stipendiali ed euro 2.372,00 per Retribuzione Professionale Docente), giusta analitici conteggi riformulati dalla difesa della ricorrente tenendo conto dell'eccezione di prescrizione, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi dall'insorgenza dei crediti fino al soddisfo.
A tale importo vanno aggiunti gli accessori, da calcolare come per legge
(art.22 comma 36 l. 724/1994).
L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti in ragione della metà; per il principio della soccombenza, il convenuto va, invece, condannato al pagamento CP_1 della rstante metà delle spese del giudizio, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 23/2/2023 nei confronti del Parte_1 [...]
così provvede: a)accerta e dichiara il diritto della Controparte_1 ricorrente al riconoscimento, in sede di ricostruzione della carriera, dell'anzianità maturata nei ruoli della scuola materna dall'1.9.1991 al 31.8.1994, e per l'effetto condanna il resistente al pagamento, in CP_1 favore di , della somma di €16.114,3 dovuta a titolo differenze Parte_1 stipendiali, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi dall'insorgenza dei crediti fino al soddisfo;
b)condanna il resistente al pagamento di metà delle spese processuali, che CP_1 liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro €2000,00 dovuti a titolo di compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione;
c)compensa la restante metà delle spese.
Torre Annunziata, li 11.3.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco