Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/06/2025, n. 5067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5067 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 41066/2023 promossa da
), con il patrocinio dell'avv. Lascari Parte_1 P.IVA_1
Roberto, elettivamente domiciliata in Piazza Amendola, 3 Milano, presso il difensore OPPONENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Martucci Schisa Alfredo, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Piazzetta Umberto Giordano 2 Milano presso il difensore
OPPOSTA CONCLUSIONI Per l'opponente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni eccezione domanda ex adverso formulata, così giudicare: - NEL MERITO: revocare il decreto ingiuntivo qui opposto e accertare che nulla è dovuto da a per i titoli azionati vuoi per Parte_1 CP_1
l'inesistenza del credito vuoi per l'inesigibilità dello stesso, il tutto per i motivi dedotti in narrativa;
- NEL MERITO, si chiede che il Tribunale condanni la a CP_1 corrispondere alla gli importi che questa dovesse essere Parte_1 tenuta a corrispondere, in futuro in altri giudizi, ai lavoratori impiegati nell'ambito dell'appalto per cui è causa, dalla dai suoi subappaltatori e fornitori di CP_1 lavoro somministrato, nonché per i predetti lavoratori agli enti previdenziali e assistenziali, all'agenzia delle entrate, o altro soggetto, in quanto obbligata solidale in quanto committente nell'ambito del contratto di appalto per cui è causa. - IN VIA pagina 1 di 6
- nel caso in cui dovesse essere accertato l'obbligo da parte di
[...]
i pagare somme alla compensare con i predetti crediti i Parte_1 CP_1 crediti che verranno accertati in favore della anche Parte_1 parzialmente e fino a concorrenza;
ANCORA IN VIA RICONVENZIONALE, DOMANDE FORMULATE IN VIA ALTERNATIVA TRA : Accertare e dichiarare Pt_2 la risoluzione del contratto d'appalto stipulato inter partes con decorrenza 21 settembre 2021 per inadempimento della per violazione degli obblighi contrattuali e sulla CP_1 base della violazione della clausola risolutiva espressa, e conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni cagionati, sotto tutti i profili;
Accertare e dichiarare la legittimità del recesso/disdetta esercitato da , comunicato a Parte_1 CP_1 per giusta causa e comunque il venir meno del rapporto contrattuale per i motivi
[...] invocati dall'opponente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Per l'opposta:
“Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi e attribuzione al sottoscritto difensore per anticipo fattone;
- per l'effetto, dichiarare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 654 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, società che opera nel settore del Parte_1 mercato ittico, ha convenuto in giudizio proponendo opposizione al CP_1 decreto ingiuntivo n. 14929/2023 emesso dal Tribunale di Milano, con cui le è stato ingiunto di pagare alla seconda € 470.100,00, oltre interessi legali dalla messa in mora (15.9.23) e spese del procedimento, pari al totale delle fatture azionate emesse tra il 30.6.22 e il 11.9.23 (docc n. 1,2, 4-10 monitorio) in relazione ai servizi di movimentazione e confezionamento di prodotti ittici resi per 36 mesi a decorrere dal 21.9.21, prima presso il magazzino dell'ingiunta sito in Brivio (LC) e poi presso quello di Almenno San Bartolomeo (BG), in esecuzione del contratto di appalto stipulato tra le parti il 21.9.2021. L'opponente ha sollevato eccezione di inesigibilità del credito alla luce dell'art.
9.2 del contratto e ha invocato il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo dell'appalto in relazione alla mancata consegna, da parte di di una serie CP_1
pagina 2 di 6 di documenti (buste paga, bonifici, modelli unilav, DURC e F24) attestanti il regolare assolvimento degli obblighi relativi ai rapporti di lavoro sia con i suoi dipendenti sia con quelli dei suoi subappaltatori – tra cui la società cooperativa Coldjob - o comunque con i lavoratori somministrati;
ha richiamato infatti l'art. 29 d.lgs 267/2003, allegando la richiesta stragiudiziale di rivendicazioni economiche da parte di dipendenti della nei confronti della società cooperativa e di (con riserva Parte_3 CP_1 di agire nei confronti di quale committente per euro 53.746,42); ha Parte_1 allegato di aver, sia dato disdetta al contratto ai sensi del suo articolo 11, sia di essersi avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art 16 del contratto in relazione all'art 9.2, intimando a di rilasciare i locali e ha concluso per la dichiarazione CP_1
(in via alternativa) o della risoluzione del contratto per inadempimento di o CP_1 della legittimità del recesso esercitato da essa ha eccepito di aver Parte_1 interamente saldato la fattura 72E e di aver pagato acconti in relazione alla n 161/E per cui il credito non potrebbe essere superiore a € 401.350,84; infine ha evidenziato come abbia avanzato istanza per la dichiarazione di liquidazione giudiziale di CP_1 [...] fornendo una ricostruzione inveritiera della sua posizione creditoria;
in Parte_1 via riconvenzionale ha chiesto la condanna di al pagamento di € 20.120,14 in CP_1 relazione al contratto di noleggio dell'autovettura Skoda Octavia 2.0 TDI tg. GH021LY (doc. 13), a titolo di canoni di locazione, rimborsi spese e contravvenzioni e alla fornitura di Epal – somma che chiede di mettere in compensazione, oltre al risarcimento dei danni provocati all'immobile. L'opposta si è costituita contestando il fondamento dell'opposizione, di cui ha chiesto il rigetto, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, evidenziando come mai prima del settembre 2023 (epoca in cui ha iniziato versare in Parte_1 situazione di dissesto) l'opponente avesse contestato irregolarità /omissioni della trasmissione della documentazione da parte dell'appaltatrice o avanzato rivendicazioni di carattere economico;
ha contestato il fondamento dell'eccezione di pagamento e della domanda riconvenzionale. Dopo il decreto ex art 171bis c.p.c., le parti hanno depositato le memorie ex art 171ter nn. 1,2,3 c.p.c. in occasione delle quali: l'opponente ha allegato e documentato che nel frattempo erano stati proposti 3 ricorsi di lavoratori avanti al Tribunale del Lavoro di Milano e l'opposta ha prodotto documentazione inerente ai lavoratori impiegati nell'appalto, alla conciliazione in sede sindacale delle tre vertenze promosse e all' esecuzione delle obbligazioni discendenti dai relativi verbali. Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti (in occasione della quale tardivamente e inammissibilmente l'opponente ha introdotto un ulteriore motivo di opposizione con riferimento alla mancata consegna dei DURF di cui all'art 17bis d.lgs 241/97), con ordinanza resa il 18.5.24, considerato che entrambe le parti avevano chiesto pagina 3 di 6 che la causa entrasse nella fase decisoria, sono stati assegnati i termini di cui all'art 189 c.p.c. e quello per note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione della causa. Ad esito della causa si può concludere come segue. L'eccezione di inesigibilità del credito per la mancata consegna di una serie di documenti (tra cui buste paga, bonifici e F24) attestanti il regolare assolvimento degli obblighi relativi ai rapporti di lavoro, è sollevata con riferimento agli artt. 9.2, 15.3, 3.10 del contratto (doc 2 opponente) e 29.2 d.lgs 267/2003; l'opponente, però, si limita ad allegare e a documentare una mera richiesta stragiudiziale di rivendicazioni economiche da parte di dipendenti della nei confronti della società e di Parte_3 CP_1
(con una riserva verso Blu Line Company) (doc 3 opponente), mentre le uniche tre
[...] iniziative giudiziali (doc 19 opponente) sono state composte in sede sindacale e le obbligazioni scaturenti dai relativi verbali di conciliazione sono state adempiute (docc 57-59 opposta e allegati alle memorie ex art 171ter n 1,2,3 c.p.c.); poiché, sia pur soltanto in questa sede, l'opposta ha depositato sub docc 3, 24-56 e in allegato alle memorie ex art 171ter n 1,2,3 c.p.c.: i modelli unilav, le comunicazioni di assunzione, i cedolini dei lavoratori, i pagamenti in favore dei lavoratori, i DURC attestanti la regolarità contributiva di e Coldjob al gennaio 2024, ne consegue che, nell'attualità CP_1 sussistono le condizioni di esigibilità del credito che, viceversa, non erano esistenti al momento della richiesta ed emissione del decreto ingiuntivo (che già soltanto per questa ragione va revocato). Merita accoglimento l'eccezione di estinzione parziale del credito ingiuntivo con riguardo alla fattura n 72 di euro 62.220,00 interamente saldata (doc 10 opponente); viceversa, in sede monitoria, ha agito per il saldo della fattura n 161, già detratti CP_1 gli acconti di cui al doc 3 monitorio, corrispondenti a quelli sub docc. 11,12 opponente. Quanto alla domanda, formulata in via alternativa, di dichiarazione di legittimità del recesso esercitato o di avvenuta risoluzione del contratto per effetto della comunicazione del 19.9.23 con cui ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa degli art 9.3 del contratto, basti osservare che l'art 11 del contratto legittima la committente a dare “disdetta” dal contratto con preavviso di giorni 90 dalla comunicazione, cosa che ha fatto con comunicazione del 19.9.23 (doc 7 opponente), seguita poi, però, a distanza di poche ore dalla comunicazione di recesso immediato (doc 8 opponente); a mente dell'art 1671 c.c. il recesso di Blu Line è valido e immediatamente efficace;
poiché la domanda ex art 1456 c.c. è stata formulata in via alternativa resta assorbita. Quanto alla domanda avanzata in via riconvenzionale e all'eccezione di compensazione, il credito azionato da er canoni di locazione dell'autovettura Parte_1 oggetto del contratto di noleggio stipulato con , quantificato in € 4.434,21, si CP_1
pagina 4 di 6 fonda sul documento contrattuale e sulle fatture emesse dall'opponente (docc. 13,14 opponente); la creditrice, allegando l'inadempimento di che ha avuto CP_1
l'autovettura a disposizione dal 13.3.23 senza pagarne i canoni (fino alla restituzione del 16.11.23 – docc 60,61 opposta), ha soddisfatto il suo onere probatorio mentre l'opposta, che avrebbe dovuto provare l'adempimento, si è limitata a difendersi sostenendo che la pretesa avversaria si fondi soltanto su documenti unilaterali, quando, invece, è suffragata anche dal documento contrattuale;
le ulteriori pretese, afferenti alla contravvenzione stradale, al costo del carburante, alla fornitura di Epal, sono, al contrario, documentate esclusivamente da fatture e, pertanto, essendo crediti contestati, non può trovare accoglimento la relativa domanda di condanna dell'opposta al pagamento della complessiva somma di € 15.685,93. Nulla poi è in concreto allegato a proposito della domanda di carattere risarcitorio che va pertanto respinta. In definitiva, l'opposizione merita parziale accoglimento per cui il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente va condannata a pagare all'opposta € 407.880,00, oltre interessi legali dal 15.9.23 al saldo. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, l'opposta va condannata a pagare all'opponente € 4.434,21; per effetto della richiesta compensazione, è tenuta a pagare a la Parte_1 CP_1 differenza tra i citati importi. Le spese processuali relative a questa fase seguono il principio di cui all'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e DM 147/22, con la riduzione massima per la fase istruttoria e decisoria in rapporto all'attività ivi effettivamente espletata e con clausola ex art 93 c.p.c., essendosi il difensore dichiarato anticipatario. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni altra eccezione, istanza e domanda disattesa, accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 14929/2023 emesso dal Tribunale di Milano in favore di CP_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 14929/2023 del Tribunale di Milano e dichiara che
[...]
è tenuta al pagamento di € 407.880,00, oltre interessi legali dal Parte_1
15.9.23 al saldo in favore di CP_1 in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, dichiara che ha esercitato legittimamente il diritto di recesso Parte_1 dal contratto di appalto del 21.9.21 con effetto dal 19.9.23 e che vanta nei confronti di un credito di € 4.434,21 per canoni del contratto di noleggio stipulato tra CP_1 le parti il 13.3.23;
pagina 5 di 6 effettuata la parziale compensazione tra i reciproci crediti, condanna l'opponente a pagare all'opposta la differenza tra € 407.880,00, oltre interessi legali dal 15.9.23 al saldo, ed € 4.434,21; rigetta per il resto le domande;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali liquidate in € 14.169,50, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 21.6.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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