Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 4711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4711 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 12/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 13695/2023 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DI CP_1 C.F._1
PIETRO ROSSELLA, con elezione di domicilio in PO 12 NAPOLI come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il Controparte_2 patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI, con domicilio ex lege in VIA DIAZ 11 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: anzianità di servizio CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17-7-2023, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente del convenuto, con qualifica professionale CP_2
TA/F4, esponeva che, in data 17-10-2022, era stata pubblicata la procedura selettiva per le progressioni economiche orizzontali riservate al personale dell'allora Ministero dello Sviluppo economico di a gennaio 2022; che era stata collocata nella CP_3 graduatoria nelle posizione 156, con punteggio di 44,288, con conseguente esclusione dalla procedura di sviluppo economico;
che l'amministrazione non aveva correttamente calcolato il requisito dell'anzianità di servizio, escludendo quella maturata dall'1-12-1988 alle dipendenze di ente collegato e con CP_4 capitale sociale al 100% della , poi , Parte_1 CP_5 sull'assunto che quest'ultima non rientrasse nel novero delle pubbliche amministrazioni ex art. 2 del dlgs n.165 del 2001, come richiesto dall'art. 5 della circolare di avvio della procedura. Tanto premesso, assumendo, con varie argomentazioni, la natura pubblicistica dell'ente di provenienza, il cui personale era stato assorbito senza soluzione di continuità, ex dlgs 96 del 1993, dal convenuto, chiedeva, CP_2 previo riconoscimento dell'anzianità di servizio a far data dall'1-12-1986, accertarsi il diritto al maggior punteggio, pari a 46,408 punti ai fini dell'attribuzione della progressione economica nella III Area, dalla fascia retributive F4 alla fascia F5, con
nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda e la prescrizione dei crediti.
**** Va, in limine litis, chiarito che, a seguito della limitazione della domanda al solo accertamento dell'anzianità di servizio, resta assorbita ogni questione che concerne l'integrazione del contraddittorio nei confronti del personale utilmente collocato nella graduatoria, a numero chiuso, per la progressione di carriera. E la domanda di accertamento dell'anzianità di servizio con riguardo al servizio prestato alle dipendenze degli enti dell'ex Agensud per il periodo precedente al passaggio nei ruoli del , così come prospettata in ricorso, caducata della CP_2 posizione di diritto sostanziale al cui soddisfacimento essa è funzionalmente collegata, non può trovare accoglimento per difetto di interesse ad agire. La giurisprudenza di legittimità da tempo (v., da ultimo Cass, n. 15840 del 2024) ha affermato che l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità. Già in passato (Cass. n. 2232/2020) si era osservato che “l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità” onde essa “è insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano, posto che “non esiste…. un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio”. Con tale pronuncia la Cassazione ha ulteriormente ribadito che “l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma
2 dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione”. Tali principi assumono particolare rilievo, laddove, come nella specie, la domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio risulti azionata in via autonoma, ovvero, senza la allegazione di un risultato utile giuridicamente apprezzabile. In questi termini la Suprema corte ha pure affermato che affinché sussista l'interesse ad agire, occorre che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, posto che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire;
ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (in questo senso, si veda anche Cass., 4 maggio 2012, n. 6749). L'interesse ad agire, cioè, difetta allorquando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche;
non sono, infatti, ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (cfr. anche Cass.,
24 gennaio 2019, n. 2057). Nel caso di specie, una volta rinunciato a fare valere il diritto al maggior punteggio ai fini della collocazione utile in graduatoria per le progressioni stipendiali del 2022, deve ritenersi che sia venuto meno l'interesse del lavoratore ad una pronuncia di mero accertamento dell'anzianità di servizio, atteso che l'allegato inadempimento datoriale rappresenta solo una frazione della situazione giuridica oggetto della domanda, insuscettibile di integrare gli estremi di una domanda autonoma. Né giova alla parte ricorrente sostenere la sussistenza dell'interesse ad agire con riferimento ad altre progressioni economiche del 2025, dalle quali sarebbe escluse. Si tratta, all'evidenza, di circostanze del tutto nuove, introdotte in violazione delle preclusioni del diritto del lavoro e del contraddittorio tra le parti e, comunque, rispetto alle quali non vi alcuna domanda ritualmente introdotta nel giudizio. Ne consegue il rigetto della domanda. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
3 Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) rigetta la domanda;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto che si liquidano in € 350,00, CP_2 comprensive di pese forfettarie. Così deciso in data 12/06/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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