Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00734/2026REG.PROV.COLL.
N. 05134/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5134 del 2025, proposto da
Di GI ES, in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Faiulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Loretta Geslao e Stefania Ardizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 198 del 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto e la memoria di costituzione in giudizio della Provincia di Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. NA AD;
Preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Faiulli e Ardizzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor Di GI ES, in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale, ha impugnato la determina n. 960 del 22 ottobre 2024, con la quale la provincia di Pescara revocava l’autorizzazione n. 376 del 9 aprile 2019, allo stesso rilasciata, concernente l’attività di revisione di veicoli a motore, con capienza massima di 16 persone o con massa complessiva massima a pieno carico di t.3,5, dei motocicli e ciclomotori a 2 ruote, in Cepagatti, via Dante Alighieri, 128.
Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha respinto il ricorso con sentenza n. 198 del 2025, appellata dal signor Di GI per i seguenti motivi di diritto:
I) error in iudicando : erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione; violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’articolo 80 d.lgs. n. 285 del 1992; eccesso di potere e mancanza di motivazione;
II) error in iudicando : erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione; violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’articolo art. 80 d.lgs. n. 285 del 1992 e art. 21 -septies e octies l. n. 241 del 1990; eccesso di potere e mancanza di motivazione.
Si è costituita per resistere all’appello la Provincia di Pescara, che ha altresì depositato una memoria a sostegno delle proprie conclusioni.
All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto dal signor Di GI ES, in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale, per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 198 del 2025, che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento della determina n. 960 del 22 ottobre 2024, con la quale la provincia di Pescara revocava l’autorizzazione n. 376 del 9 aprile 2019, allo stesso rilasciata, concernente l’attività di revisione di veicoli a motore, con capienza massima di 16 persone o con massa complessiva massima a pieno carico di t.3,5, dei motocicli e ciclomotori a 2 ruote, in Cepagatti, via Dante Alighieri, 128.
Deve precisarsi che, successivamente al rilascio dell’autorizzazione, con determina dirigenziale n. 693 del 5 luglio 2019 è stato aggiunto un secondo ispettore alle revisioni, il signor AC IE, dipendente della ditta individuale dell’appellante, mentre con determina dirigenziale n. 912 del 9 settembre 2019 è stato aggiunto un terzo ispettore delle revisioni, il sig. ES HR, anch'egli dipendente della suddetta ditta individuale.
L’amministrazione aveva riscontrato numerose irregolarità, e aveva ritenuto che il concessionario non desse affidamento per l’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli, ex art.80, comma 11, del d.lgs. n. 285 del 1992.
Su impugnazione della revoca il Tar ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento legittimo e pienamente motivato.
L’appellante deduce, essenzialmente, l’erroneità della sentenza per violazione dell’art. 80 d.lgs. 285 del 1992, eccesso di potere e mancanza di motivazione, nonché la violazione dei termini procedurali e del diritto di difesa da parte dell’amministrazione.
L’appello è infondato nel merito, potendo prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per genericità sollevata dalla provincia di Pescara.
Deve evidenziarsi, innanzitutto, che l’attività di revisione riveste notevole rilievo pubblico e deve effettuarsi nella perfetta osservanza delle norme che ne regolano lo svolgimento, ai fini della tutela della sicurezza della circolazione delle persone e dei veicoli.
L’art. 80, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992 prevede l’affidamento delle revisioni degli autoveicoli ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, ovvero ad imprese che, esercendo, in prevalenza, attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l’attività di autoriparazione.
Ai sensi del successivo comma undicesimo: “ Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate ”.
Nella specie, il 5 giugno 2024 i funzionari dell’Ufficio di Motorizzazione Civile di Pescara effettuavano una visita ispettiva presso la ditta di cui è titolare il signor Di GI, i quali redigevano apposito verbale il 27 giugno 2024, dando atto di tutte le carenze riscontrate.
Deve precisarsi che il verbale in questione ha natura di atto pubblico dotato di fede privilegiata, per la speciale potestà certificativa di cui è investito il funzionario della MCTC che lo redige e la sua valenza probatoria in ordine ai fatti accertati.
In occasione della visita ispettiva, essendo stata rilevata un’anomalia delle apparecchiature, veniva adottato un provvedimento di sospensione cautelare, in contraddittorio con la parte, che sarebbe stata efficace fino al ripristino della funzionalità delle apparecchiature stesse. L’apparecchiatura veniva riparata il giorno successivo all’ispezione e, pertanto, cessava la sospensione cautelare.
Si condividono, dunque, le statuizioni del Tar, secondo cui: “ nessun rilievo in ultimo poteva assumere la circostanza che l’attività di revisione era stata oggetto di sospensione, una volta riscontrati i presupposti per la sua revoca, trattandosi per la sospensione medesima di misura meramente interlocutoria e cautelare, in attesa delle valutazioni definitive dell’Amministrazione sui fatti accertati ”.
In relazione alle altre carenze, una prima irregolarità riscontrata concerneva la circostanza che il sig. AC IE, all’atto del controllo della UMC, operava con le credenziali del sig. Di GI ES. Inoltre, venivano accertate ulteriori gravi negligenze, che risultano tutte verbalizzate (la
contraddittorietà degli esiti revisionali, le carenze per la prova giochi, nell’utilizzo del fonometro e nella prova fari, l’esito negativo della revisione straordinaria effettuata sui vari veicoli richiamati), che inducevano l’amministrazione a ritenere l’appellante non più affidabile al fine di proseguire l’attività di revisione dei veicoli.
Nella specie, risulta accertato, dunque, in seguito agli specifici controlli, che l’attività svolta dall’appellante fosse gravemente carente.
Deve, inoltre, darsi atto del pieno rispetto delle garanzie partecipative e del diritto di difesa dell’appellante medesima, come risulta dai numerosi atti difensivi depositati nel corso del procedimento, oltre che dall’audizione della stessa effettuata il 22 agosto 2024 (cfr. la documentazione versata in atti).
La determinazione del dirigente n. 601 del 22 ottobre 2024, di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione in questione è avvalorata, dunque, da riscontri oggettivi e circostanze di fatto attestate dalla documentazione versata in atti in maniera inequivocabile. Ne consegue che neppure: “ l’asserito mancato rispetto di termini procedimentali ” avrebbe potuto “ in ogni caso condurre, come emerso, ad un esito differente dalla revoca dell’autorizzazione e, quindi, ex art.21 octies, comma 2 della Legge n.241 del 1990, all’annullamento dello stesso provvedimento impugnato ”, come condivisibilmente statuito dalla sentenza impugnata.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata di reiezione del ricorso di primo grado.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata di reiezione del ricorso di primo grado.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della provincia di Pescara, che si liquidano in euro 3000, oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA IO LO TI, Presidente
ES Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
NA AD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AD | PA IO LO TI |
IL SEGRETARIO