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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/09/2025, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1590/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – contratto di appalto TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Carratù Parte_1
e Giuseppe Pagliocca, come da procura in atti;
APPELLANTE E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bisogno, Controparte_1 come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.07.2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato , quale Parte_1 titolare dell'omonima impresa edile individuale, faceva appello alla sentenza n. 1946/2015 del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, la quale aveva accolto l'opposizione proposta in primo grado da avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 531/2013, revocando il decreto stesso e condannando l'opposto alla refusione delle spese di lite. Deduceva a motivi di Parte_1 appello l'erronea valutazione dei fatti non contestati e delle prove acquisite in primo grado, l'erronea e falsa applicazione delle norme che regola il governo delle spese per mancata compensazione delle stesse per soccombenza reciproca (per rigetto della domanda riconvenzionale della ), CP_1
l'insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione e segnatamente la mancata considerazione che le fatture emesse dall'appaltatore per i Pt_1 lavori svolti in favore della non erano state dalla stessa mai CP_1 contestate. Chiedeva, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza ed il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 rigetto dell'opposizione proposta in primo grado dalla , con conferma CP_1 del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio o quanto meno con la compensazione delle spese processuali di primo grado. Costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. e nel merito il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata decisione, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'appello è in parte fondato e va accolto solo riguardo alla mancata compensazione delle spese del giudizio di primo grado per reciproca soccombenza, segnatamente per mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di pari valore proposta dalla in aggiunta CP_1 all'opposizione al decreto ingiuntivo rigettato. Va disattesa in via preliminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l' ne ha sufficientemente indicato i motivi in Pt_1 fatto e in diritto e le parti della sentenza da riformare, tanto è vero che l'appellata si è difesa in modo completo. Nel merito va rilevato che il decreto ingiuntivo n. 531/13 emesso dall'Ufficio del GdP di Cava de' Tirreni in favore del sig. , Parte_1 per l'importo di euro 5.000,00 oltre accessori e spese di giustizia, si basava sulla mera presentazione di n. 2 fatture emesse per complessivi euro 36.300,00 che, a dire dell'opposto intimante, costituiva l'importo delle opere appaltate, come concordato tra le parti. In particolare le fatture erano la n. 4 del 30.11.2011 di acconto per euro 7.150,00 e la fattura n. 3 del 3.09.2012 di per euro 29.150,00 a saldo. I lavori erano relativi alla ristrutturazione dell'immobile della giusto permesso a costruire n. 2384 Controparte_1 del 31.03.2011 e per essi, secondo la versione dell'opposto appellante, egli avrebbe ricevuto vari acconti per soli complessivi euro 31.150,00. A motivi dell'opposizione, la aveva dedotto in primo grado di aver Controparte_1 integralmente pagato i lavori commissionati all' , vale a dire la Pt_1 somma corrispondente ai lavori effettivamente eseguiti dall'impresa, rilevando di avere contestato le fatture poste a base del monitorio opposto e, in ogni caso, lamentando la cattiva esecuzione di parte delle opere, che avevano causato fenomeni di infiltrazioni ed umidità nella propria abitazione. Infatti, l'opponente aveva spiegato in primo grado anche domanda CP_1 riconvenzionale per ottenere il pagamento di una somma contenuta nei limiti
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 di euro 5.200,00, necessaria per l'eliminazione dei vizi ed il ripristino delle opere. Nel corso dell'istruttoria, venivano escussi i testimoni prodotti dalle due opposte parti in causa ed acquisita anche la documentazione fiscale della ditta opposta. Risulta corretta la motivazione del giudice di prime cure, ove ha ritenuto che le fatture, documenti fiscali di provezienza unilaterale, erano state contestate dall'opponente, per cui da sole non potevano avere valenza probatoria, incombendo in capo all'opposto l'assolvimento di una più rigorosa prova del credito nel giudizio di opposizione. Invero, effettivamente, il creditore opposto, non risulta aver fornito in primo grado una prova sufficiente del residuo credito, non producendo un contratto scritto, né un computo metrico comprovante le singole categorie di lavori realizzate, né provando in altro modo un accordo verbale tra le parti sul prezzo da pagare o sui modi per determinarlo. In pratica l'opposto non ebbe a fornire in primo grado alcuna prova che giustificasse la maggior somma richiesta rispetto a quella incassata. Inoltre le fatture prodotte in monitorio, contestate dall'opponente anche con richiesta al GdP di ordinare il deposito in CP_1 atti della dichiarazione IVA dell'ultimo trimestre 2012 e della dichiarazione dei redditi della ditta , non sono state accompagnate dalla Parte_1 prova delle categorie di lavori fatti e dei prezzi concordati per ciascuna di esse o a corpo. Sul punto è risultata insufficiente e non convincente anche la prova testimoniale. Dai testi escussi in giudizio ( , , Testimone_1 Testimone_2
, , , ) è Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 emerso che - contrariamente da quanto sostenuto dall'opposto appellante – alcune categorie di lavori (pavimentazione, impianti elettrici, pitturazione e tettoia esterna) non furono eseguti dalla , essendo stati eseguiti Parte_2 in economia da altre ditte e prestatori d'opera. In particolare, circa gli accordi intercorsi tra le parti sul prezzo da pagare, le tetimonianze addotte dall'opposto appellante sono risultate poco attendibili e contraddittorie, in quanto il padre del titolare della ditta , sig. , Parte_1 Testimone_5 sul punto risulta aver reso dichiarazioni non coerenti e inconciliabili: dopo aver riferito di essere stato a conoscenza dell'importo dei lavori concordato per essere stato presente con il figlio quando quesi si accordò Parte_1 con la committente dinanzi al direttore dei lavori, poi, a seguito di CP_1 successiva domanda, riferì che il direttore dei lavori geom. Tes_6
non era a conoscenza del prezzo in quanto non presente quando le
[...] parti lo avevano concordato. La stessa ctu per la determinazione dei lavori
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 eseguiti, dei vizi lamentati ed il relativo prezzo effettivamente dovuto dalla committente, non solo fu correttamente ritenuta inutile dal GdP per carenza di prova dei fatti essenziali costitutivi della domanda dell'imprenditore, ma la difesa dell' si oppose alla nomina di un ausiliare. Pt_1
Va, invece, accolto il motivo di appello riguardo alla mancata compensazione delle spese processuali di primo grado, atteso che appare non giusta la condanna dell' alla refusione delle spese di lite, Parte_1 liquidate dal GdP in euro 1.400,00 ed in euro 76,00 per esborsi, oltre il 15% spese generali oltre iva e cpa con distrazione ex art 93 cpc.. Invero se l' non ebbe a provare il suo credito residuo azionato in monitorio per Pt_1 euro 5.000,00, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, è pure vero che il giudice di prime cure non accolse la domanda riconvenzionale della proposta per euro 5.200,00 per presunti vizi delle opere appaltate. CP_1
Sussistendo un'ipotesi tipica di pari soccombenza reciproca, il giudice di prime cure avrebbe dovuto compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. Sussistono evidenti ragioni (soccombenza reciproca anche in grado di appello) per compensare tra le parti anche le spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dispone la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio di primo grado
2) Conferma per il resto l'impugnata sentenza
3) Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello. Così deciso in data 23.09.2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4