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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 02/10/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 281/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 281/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Atessa il 11.10.1993 – CF , difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefania Antonelli
E
n. a Lanciano il 15.12.1983 – CF , difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Alessandro Orlando
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
IL TRIBUNALE - Vista la domanda congiunta ex artt.337-bis, 337-ter e ss. c.c. depositata il 10.6.2025;
- Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 16.9.2025 con le quali le parti hanno confermato la loro richiesta alle seguenti condizioni: Per_ 1) la SI.ra continuerà ad abitare insieme al figlio presso Parte_1
l'immobile sito LI (CH) alla Via Guarenna Nuova n. 121, di proprietà della SI.ra ; Parte_1
Per_ 2) il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione sita in LI (CH) alla Via Guarenna Nuova n. 121, di proprietà della SI.ra ; Parte_1
Per_ 3) il padre avrà il diritto di vedere e tenere con sé il minore nelle seguenti modalità: a) durante la settimana, nel giorno di mercoledì, dalle ore 17:00 fino alle ore 19:00; b) durante il fine settimana, alternativamente, il sabato o la domenica, dalle ore 15:30 alle ore 18:30 nel periodo invernale e dalle ore 16:30 alle ore 20.00 nel periodo estivo (in quest'ultimo caso con possibilità di cenare fuori l'abitazione materna quando le condizioni meteorologiche lo consentono, con conseguente posticipo dell'orario di rientro, il tutto previo accordo con la SI.ra . In entrambe le occasioni le visite dovranno Pt_1 svolgersi presso l'abitazione della SI.ra , con la possibilità – esclusivamente Pt_1 per le giornate di sabato o domenica - di condurre il bimbo presso il parco comunale di LI (CH), compatibilmente con le condizioni fisiche del minore e con le condizioni meteorologiche;
4) il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 15 Parte_2 Parte_1 del mese, la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_ minore;
5) la SI.ra continuerà a percepire per intero l'assegno unico per il Parte_1 Per_ figlio minore;
6) le parti contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che si dovranno sostenere nell'interesse del figlio, secondo i criteri individuati nelle linee guida elaborate dal CNF e recepite dal Tribunale di Lanciano (CH);
7) le parti hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro reciprocamente;
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra le parti non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Regolamenta la gestione di , figlio di e Parte_3 Parte_1 Parte_2 alle condizioni sottoscritte dalle parti da considerarsi parte integrante della sentenza;
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25.09.2025.
Il Presidente Estensore
Angela Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 281/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Atessa il 11.10.1993 – CF , difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefania Antonelli
E
n. a Lanciano il 15.12.1983 – CF , difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Alessandro Orlando
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
IL TRIBUNALE - Vista la domanda congiunta ex artt.337-bis, 337-ter e ss. c.c. depositata il 10.6.2025;
- Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 16.9.2025 con le quali le parti hanno confermato la loro richiesta alle seguenti condizioni: Per_ 1) la SI.ra continuerà ad abitare insieme al figlio presso Parte_1
l'immobile sito LI (CH) alla Via Guarenna Nuova n. 121, di proprietà della SI.ra ; Parte_1
Per_ 2) il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione sita in LI (CH) alla Via Guarenna Nuova n. 121, di proprietà della SI.ra ; Parte_1
Per_ 3) il padre avrà il diritto di vedere e tenere con sé il minore nelle seguenti modalità: a) durante la settimana, nel giorno di mercoledì, dalle ore 17:00 fino alle ore 19:00; b) durante il fine settimana, alternativamente, il sabato o la domenica, dalle ore 15:30 alle ore 18:30 nel periodo invernale e dalle ore 16:30 alle ore 20.00 nel periodo estivo (in quest'ultimo caso con possibilità di cenare fuori l'abitazione materna quando le condizioni meteorologiche lo consentono, con conseguente posticipo dell'orario di rientro, il tutto previo accordo con la SI.ra . In entrambe le occasioni le visite dovranno Pt_1 svolgersi presso l'abitazione della SI.ra , con la possibilità – esclusivamente Pt_1 per le giornate di sabato o domenica - di condurre il bimbo presso il parco comunale di LI (CH), compatibilmente con le condizioni fisiche del minore e con le condizioni meteorologiche;
4) il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 15 Parte_2 Parte_1 del mese, la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_ minore;
5) la SI.ra continuerà a percepire per intero l'assegno unico per il Parte_1 Per_ figlio minore;
6) le parti contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che si dovranno sostenere nell'interesse del figlio, secondo i criteri individuati nelle linee guida elaborate dal CNF e recepite dal Tribunale di Lanciano (CH);
7) le parti hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro reciprocamente;
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra le parti non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Regolamenta la gestione di , figlio di e Parte_3 Parte_1 Parte_2 alle condizioni sottoscritte dalle parti da considerarsi parte integrante della sentenza;
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25.09.2025.
Il Presidente Estensore
Angela Di Girolamo