TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 13/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2233/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE
nella causa promossa da nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Cristina Carminati parte ricorrente contro
, nata in [...] il [...] CP1
(c.f. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Caterina Pacifici parte resistente e con l'intervento del curatore speciale dei minori avv. Cristina Pugnoli
e con l'intervento del Pubblico Ministero
1
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
1.All'origine della presente causa vi stanno i seguenti fatti:
1.1. (marito) e (moglie) hanno contratto Parte_1 CP1 matrimonio in Cremona l'8.3.2008; dalla loro unione sono nati il Per_1
Per_ Per_ 28.8.2009; , il 26.6.2011, e in Cremona, il 8.3.2019: è affetto Per_2 dalla nascita da un grave disturbo del neurosviluppo;
negli atti di causa è Per_ allegato che non sarebbe figlio biologico del Pavesi1;
1.2. la crisi di coppia iniziava a manifestarsi nel 2015, quando accadeva che più volte le Forze dell'Ordine venivano inviate presso la ex casa coniugale, per CP segnalazioni di condotte aggressive della verso il occasioni in cui Pt_1
CP la veniva trovata in stato di ebrezza (cfr. i docc. 13-20 ricorrente);
1.3. a fronte dell'ennesima segnalazione, ritenendo data una situazione di pregiudizio per i minori, il presso il Tribunale per i Controparte_2
Minorenni di Brescia chiedeva l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, nonché l'eventuale pronuncia di decadenza della CP
, dando così avvio al giudizio R.G.C.C 662/2019.
1.4. nell'ambito di questo giudizio, con decreto del 14.6.2019, il Tribunale per i
Minorenni inizialmente disponeva l'affido dei minori ai Servizi Sociali e il CP divieto per la di allontanarsi dall'abitazione familiare, se non accompagnata dal o da persona di fiducia;
successivamente, con decreto Pt_1 del 1.10.2019, accertato che nel nucleo familiare fossero date sempre più CP frequentemente delle critiche condotte della di aggressività verso il Pt_1
e di abuso di sostanze alcoliche, e che queste condotte spesso fossero tenute davanti ai minori, quel Tribunale disponeva l'allontanamento della madre dall'abitazione familiare e il divieto per la stessa di avvicinarsi ai luoghi
CP 1 La stessa ha ammesso tale circostanza in udienza davanti al Tribunale per i Minorenni escia, nell'ambito del processo R.G.C.C. 662/2019 (cfr. il doc. 4 ricorrente);
2 abitualmente frequentati dai figli minori e dal padre, dando avvio ad incontri fra madre e figli in forma protetta e dando incarico al Sert e al CPS per dare CP avvio ad un percorso a favore della (si veda questo decreto al doc. 5 ricorrente); CP
1.5. la partecipava con sufficiente impegno -con qualche discontinuità- agli incontri protetti con i figli ma, dopo un'iniziale adesione, lasciava il percorso avviato al Sert ed al CPS (cfr. il doc. 9 ricorrente);
1.6. stante la necessità di alcuni approfondimenti sul piano istruttorio, il
Tribunale per i Minorenni disponeva c.t.u. sul caso;
con relazione dell'aprile 2022, l'ausiliario nominato concludeva nel senso dell'opportunità di disporsi l'affido cd superesclusivo dei minori al padre e nel senso di darsi corso ad incontri ancora in forma protetta fra la madre e i figli, stante i sentimenti ambivalenti che i figli provavano nei confronti della stessa da un lato, l'affetto ed il piacere legati ai ricordi degli anni sereni della loro infanzia, dall'altro il timore di condotte incontrollate ed imprevedibili della madre, come quelle che avevano caratterizzato gli ultimi anni della vita familiare, sino al suo allontanamento da casa-; il c.t.u. concludeva altresì che la Per_ figura di riferimento per il piccolo fosse da individuarsi nella zia paterna la quale appariva investita del compito di seguire il nipote (si veda Per_4 la relazione del c.t.u. al doc. 8 ricorrente).
2.1. Poco dopo il deposito di questa c.t.u., con ricorso del 11.10.2022 il Pt_1 incardinava il presente giudizio di seperazione, chiedendo dichiararsi l'addebito della separazione, disporsi l'affido cd supersclusivo ed il collocamento dei figli presso di sé, e darsi corso ad incontri solo in forma protetta fra madre e figli2. CP
2.2. La si costituiva, eccependo in via preliminare l'incompetenza di questo Tribunale a statuire sul regime di affidamento dei minori, stante la pendenza del procedimento R.G.C.C. 662/2019, in subordine chiedendo disporsi il loro affido condiviso, con collocamento dei minori presso il padre, chiedendo il rigetto della domanda di addebito proposta ed avanzando domanda per un assegno di mantenimento a proprio favore.
2.3. Con ordinanza del 16.2.2023 si adottavano i provvedimenti provvisori del caso ex art. 708 cod. proc. civ., in particolare veniva disposto l'affido esclusivo ed il collocamento dei minori presso il padre.
2.4. Quasi contemporaneamente, con decreto del 3.1.2023, il Tribunale per i
Minorenni di Brescia definiva il giudizio R.G.C.C. 662/2019, revocando l'affido dei minori ai Servizi Sociali, disponendo l'affido cd superesclusivo dei minori al padre, con collocamento di LU presso la zia paterna e di e Per_1
presso il padre, con incontri protetti fra i minori e la madre, recependo Per_2 così le conclusioni del c.t.u.3
2.5. Adottata pronuncia parziale sullo status (con sentenza n. 231 del 2023), coinvolto anche nel presente giudizio il curatore speciale dei minori già nominato dal Tribunale per i Minorenni di Brescia, l'unica attività istruttoria che si rendeva necessario svolgere nel presente giudizio consisteva nel CP raccogliere aggiornamenti in ordine all'andamento degli incontri fra la ed i figli.
2.6. La causa era la trattenuta in decisione all'udienza del 9 maggio 2024.
3. Va rigettata l'eccezione di incompetenza di questo Tribunale sollevata dalla difesa della resistente: di là dal fatto che l'eccezione sia stata rinunciata all'udienza del 13.4.2023 -a fronte della definizione del giudizio R.G.C.C.
662/2019 davanti al Tribunale per i Minorenni con il decreto del 3.1.2023-,
l'eccezione comunque è infondata, stante il disposto dell'art. 38 disp. att. cod. civ.
4. Va accolta la domanda di addebito della separazione avanzata dalla difesa del
Pt_1
Questa difesa ha allegato che causa della fine della relazione fra le parti sarebbe CP stata la condotta di reiterate aggressioni e minacce posta in essere dalla a far data dal 2015, quando essa era sotto l'effetto dell'alcol, condotta che rappresenterebbe violazione del diritto fondamentale all'incolumità ed all'integrità fisica, diritto a cui deve darsi tutela anche nell'ambito familiare (cfr. il ricorso p. 5). Orbene, dai documenti di causa sono dati vari elementi di prova concordanti a suffragio del motivo di addebito dedotto, che sono:
- le dettagliate e concordi dichiarazioni rese dalla madre del ricorrente e della sorella sentite a s.i.t., a piena conferma del quadro di continue Per_4
CP aggressioni da parte della verso il figlio - fratello allegato dallo stesso
(questi verbali di s.i.t. si possono leggere al doc. 17 ricorrente);
- il dato che il sig. cittadino indiano dipendente dell'azienda Parte_2 agricola del in diverse occasioni, a distanza di anni, abbia dovuto Pt_1
CP chiamare le Forze di Polizia, vedendo la impugnare un coltello contro il
Pavesi, e minacciarlo (cfr. i verbali di intervento ai doc. 13 e 14 ricorrente), coltello che in una occasione veniva anche sequestrato (cfr. il doc. 13);
- il fatto che, nelle due occasioni in cui chiese l'intervento alle Forze dell'Ordine, a distanza di anni, il suddetto dichiarò che simili episodi si Pt_2 verificavano spesso (e non fossero accaduti isolo in quelle due occasioni: cfr. i verbali di s.i.t. rilasciate dal il 3.7.2017 e il 14.5.2019, ai doc. 13 e 14 Pt_2 ricorrente);
- la dichiarazione della sorella AR RO Pavesi, resa innanzi al Tribunale per i
Minorenni, di avere visto una volta il fratello con il labbro spaccato, perché a CP lui rotto dalla (cfr. il verbale al doc. 6 ricorrente); CP
-l'ammissione da parte della , fatta innanzi al Tribunale per i Minorenni, all'udienza 24.7.2019, di avere aggredito il marito con un coltello (ammissione riportata nel decreto di quel Tribunale del 1.10.2019, ammissione che determinò quella A.G. a disporre definitivamente l'allontanamento dalla casa coniugale della moglie);
- il fatto che, durante le sedute congiunte fra essa ed il davanti dal c.t.u. Pt_1 nominato dal Tribunale per i Minorenni, a fronte del narrato del di Pt_1
CP avere subito minacce di morte da parte della stessa, mai la negò tali propri agiti, solo limitandosi a minimizzare l'accaduto (cfr. i passaggi a p. 9 della relazione del c.t.u., al doc. 8 ricorrente).
Orbene, una condotta di aggressività fisica e verbale di un coniuge verso l'altro, tenuta in stato di ebrezza e reiterata nel tempo, già in astratto, secondo l'id quod plerumque accidit, è idonea a causare la rottura dell'armonia coniugale e a fare venire meno l'unione spirituale fra i coniugi.
5 CP Nel caso di specie, che questa condotta da parte della abbia concretamente causato la rottura della sua unione coniugale con il è Pt_1 provato e confermato dal fatto che nel 2017 il abbia infine denunciato la Pt_1
CP
, esasperato dalle minacce e dalle aggressioni subite (si veda questa denuncia al doc. 18 ricorrente, dovendo considerare che, quando un marito arriva a denunciare la propria moglie, è evidentemente data una irrimediabile frattura nell'unione coniugale).
In replica a questo quadro indiziario, la difesa della moglie non ha mai contestato ex art. 115 cod. proc. civ. le allegazioni del ricorrente in ordine ad CP una condotta minacciosa ed aggressiva della , ma ha cercato piuttosto di giustificarla, obiettando che “il sig. durante la convivenza e, Pt_1 successivamente, con la nascita dei figli, ha svelato un atteggiamento aggressivo nei confronti della donna, denigrandola per l'estrazione e la poca istruzione”
(così, p. 3 della memoria del 24.3.2023) e altresì che “il contesto in cui l'intero nucleo familiare viveva prima dell'allontanamento familiare era già compromesso a causa del comportamento di entrambi i coniugi”, perché “la sig.ra lamentava un totale disinteresse per la famiglia da parte del CP1 marito, il cui unico pensiero era di occuparsi della propria azienda” (così alla memoria n. 1 di parte resistente, p. 1): di questi argomenti difensivi, però la difesa non dedotto alcuna prova orale né fornito prova documentale.
5. In punto di regime della responsabilità genitoriale, va disposto l'affido cd superesclusivo dei minori al come già disposto dal Tribunale per i Pt_1
Minorenni di Brescia con il decreto del 3.1.2023.
Quella A.G., sulla base della c.t.u. disposta, pur rilevando un equivalente rapporto di profondo affetto delle parti verso i figli, osservava però come il avesse più che sufficienti ed adeguate capacità genitoriali, mentre Pt_1
CP analogo giudizio non potesse formularsi rispetto alla , la quale si mostrava figura fragile -che necessitava ancora di sostegno per acquisire maggior senso di responsabilità e di continuità nella relazione con i figli e che non collaborava CP adeguatamente con il CPS e con il nel percorso per il suo recupero dall'abuso di sostanze alcoliche- e ambivalente -che determinava nei minori contrastanti sentimenti, da un lato di affetto e dall'altro di timore per il riproporsi di comportamenti inadeguati da parte della genitrice, come quelli
6 tenuti a far data dal 2015, quando la sua dipendenza dell'alcool aveva assunto caratteri patologici ed aveva determinato il verificarsi di incresciose situazioni fra le mura domestiche, come detto-: alla luce di questi dati, quella A.G. disponeva l'affido cd superesclusivo dei minori al padre, ossia attribuiva al
Pavesi il potere di assumere le decisioni sia di ordinaria amministrazione sia di straordinaria amministrazione per i minori.
Questa statuizione va confermata in questa sede anche all'attualità: va dato atto CP di un certo impegno nel partecipare agli incontri protetti con i figli, stante il forte affetto che essa nutre verso di loro, ma si deve altresì prendere atto che CP nel corso del giudizio non sia emerso che la abbia completato il percorso di superamento delle sue fragilità e della sua ambivalenza agli occhi dei figli, né che la stessa sia costante nel far visita agli stessi, sicché non sono ancora date le condizioni per disporsi l'affido condiviso dei minori alla madre, come chiesto dalla sua difesa.
Rimangono logicamente fermi gli incarichi dati ai Servizi Sociali dal Tribunale per i Minorenni di Brescia con il suddetto decreto del 3.1.2023.
6. Vanno confermate in questa sede anche le statuizioni del Tribunale per i Per_ Minorenni di collocamento di e presso il padre e di presso Per_1 Per_2
Per_ la zia paterna: questa soluzione di collocamento di appare quella più Per_ opportuna, considerati i forti dubbi sulla paternità biologica del su Pt_1
Per_ considerato l'impegnativo carico assistenziale che richiede, che la zia paterna appare in grado di sostenere, come sta avvenendo da qualche anno a questa parte.
7. Va confermata anche la statuizione del Tribunale per i Minorenni di incontri fra madre e figli in forma protetta: la visione ambivalente della madre da parte dei figli rende opportuno che gli incontri proseguano con questa modalità.
8. Non va disposto alcun contributo al mantenimento dei figli da parte della CP
, perché il non ha avanzato domanda in tal senso, consapevole delle Pt_1 precarie condizioni economiche della quale lavora, ma in modo CP4 precario, ed ha un'altra figlia da mantenere, nata nel 2022 dal suo nuovo
7 partner-, intendendo esso provvedere a mantenerli da solo (cfr., in tal senso, p.
13 della comparsa conclusionale del ricorrente).
CP
9. Va rigettata la domanda della per un assegno di mantenimento, per quanto tempestiva4, quale conseguenza dell'accoglimento della domanda di addebito ad essa della separazione.
10. Le spese di lite vanno dichiarate compensate nella misura di 1/3, stante il carattere necessitato della causa sullo status; per il resto, va disposto che parte resistente rifonda parte ricorrente di 2/3 delle sue spese, essendo che sulle domande sul regime della responsabilità genitoriale e sull'addebito la resistente
è risultata soccombente.
Già operata la decurtazione per 1/3; considerata la semplicità della presente controversia, nella quale si sono affrontate questioni già ampliamente istruite e dibattute davanti al Tribunale per i Minorenni di Brescia;
operata la ulteriore decurtazione del 50% per la fase istruttoria, non avendo avuto luogo alcuna istruttoria orale, le spese a favore di parte ricorrente si liquidano in € 1709,80 per la fase di studio;
€ 1090,76 per la fase introduttiva;
€ 1899,45 per la fase istruttoria;
€ 2849,51 per la fase decisoria, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15 %.
Le spese vive da rimborsarsi sono pari ad € 98,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 2233 /
2022:
- dichiara la separazione addebitabile a;
CP1
- affida i minori nato a [...] il [...]; Persona_5 Per_6
nato a [...] il [...]; nato a [...]
[...] CP5
l'8.3.2019 al padre il quale potrà assumere sia le Parte_1 decisioni sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione per i minori;
alla madre spetta il diritto di vigilare sull'esercizio della CP1 genitorialità da parte del ai sensi dell'art. 337quater c. III cod. Pt_1 civ.;
- dispone il collocamento di e presso il padre;
dispone il Per_1 Per_2 collocamento di presso la zia paterna AR RO Pavesi;
Per_3
- dispone che la madre possa esercitare il suo diritto di visita verso i figli solo in forma protetta, in incontri organizzati dai Servizi Sociali;
- dispone darsi corso agli incarichi già affidati ai Servizi Sociali dal
Tribunale per i Minorenni di Brescia con decreto del 3.1.2023;
- dispone che i minori siano mantenuti nell'interezza dal padre;
- rigetta la domanda di parte resistente per un assegno di mantenimento
a proprio favore;
- dichiara compensate nella misura di 1/3 le spese di lite;
condanna parte resistente alla rifusione dei restante 2/3 delle spese di lite di parte ricorrente, che si liquidano -già operata la decurtazione per 1/3- in €
1709,80 per la fase di studio;
€ 1090,76 per la fase introduttiva;
€ 1899,45 per la fase istruttoria;
€ 2849,51 per la fase decisoria, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre ad € 98,00 per spese vive;
così deciso in Cremona, il 13.1.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
ai Servizi Sociali del Comune di Cremona
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Non chiedendo di porsi a carico della madre alcun contributo per il mantenimento dei, in quanto vi avrebbe provveduto esso da solo;
3 3 Questo decreto trovava ingresso nel presente giudizio solo dopo l'udienza presidenziale del 16.2.2023, ed esattamente veniva depositato da parte ricorrente con nota del 13.4.2023;
4 4 Non essendo accoglibile l'eccezione del ricorrente di tardività della domanda perché proposta per la prima volta dalla resistente nella propria memoria integrativa ex art. 709 c. III cod. proc. civ.: infatti la memoria integrativa è stata depositata dalla resistente nel termine concesso con l'ordinanza presidenziale (20 gg prima della prima udienza del 13.4.2023);
8