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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/06/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4441/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice di Verona, nella persona della dott.ssa Monica Attanasio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa portante il n. 4441 R.G., anno 2023, riservata per la decisione all'udienza del giorno 5 marzo 2025 promossa con atto di citazione notificato il 19 giugno 2023
DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Boscarini del foro di Verona
- OPPONENTI -
CONTRO
(P.Iva: ) CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Padovani del foro di Verona
- OPPOSTA –
IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni per l'opponente:
In via preliminare, non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n.
1367/2023 (emesso dal Tribunale di Verona, dott.ssa Camilla Fin, il 3.5.23 – RG n. 2704/2023) per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto, risultando dalla documentazione dimessa in atti pagina 1 di 11 l'assoluta infondatezza di quanto richiesto con il citato decreto ingiuntivo dalla società ricorrente ed essendo, in ogni caso, l'opposizione fondata su prova scritta.
Nel merito, dichiararsi illegittimo e comunque revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto n.
1367/2023 (emesso dal Tribunale di Verona, dott.ssa Camilla Fin, il 3.5.23 – RG n. 2704/2023), e dichiararsi, in ogni caso, che nulla è dovuto alla società da parte del sig. . CP_1 Parte_1
In via riconvenzionale:
- accertarsi le opere effettivamente svolte dalla società e conseguentemente CP_1
quantificarsi l'ammontare complessivo delle lavorazioni eseguite dalla stessa;
- accertarsi la difformità delle opere eseguite rispetto a quelle appaltate, dichiararsi la responsabilità della società per le predette difformità e, previa quantificazione CP_1
del minor valore delle opere svolte, ridursi il relativo corrispettivo;
- accertarsi la sussistenza dei vizi e difetti relativi alle opere eseguite dalla CP_1
dichiararsi la responsabilità della stessa per i predetti vizi e difetti e conseguentemente condannarsi la al pagamento del corrispettivo necessario all'eliminazione dei CP_1
medesimi nonché al risarcimento dei danni patiti e patendi subiti dal sig. , pari a Pt_1
€ 8.470,00, oltre ad € 8.676,36 (giusta voce 2 preventivi) per la reinstallazione del ponteggio necessario per l'esecuzione delle opere, oltre al costo del suo noleggio e/o nella maggior o minor somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia, anche a seguito di eventuale espletanda CTU, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
- condannarsi la restituzione dell'importo di € 14.305,64 (Iva esclusa), o alla maggior o minor somma che dovesse risultare di giustizia a seguito dell'espletanda CTU, dato dalla differenza tra l'importo già corrisposto di € 70.000 (Iva esclusa) ed € 55.694,36
(Iva esclusa), come risultante da perizia tecnica doc. 14;
In via istruttoria, conclude come in atti.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario spese generali,
CPA e IVA
Conclusioni per la convenuta opposta:
Respingere l'opposizione proposta da avverso al decreto ingiuntivo n. 1367/2023 Parte_1
D.I. - 2704/2023 R.G. in data 2-3.5.2023 del Tribunale di Verona, questo integralmente confermando.
pagina 2 di 11 Condannare comunque a pagare in favore della la somma di euro Parte_1 CP_1
15.328,70, oltre agli interessi di mora ex art. 1284 c.c. sino al saldo.
Respingere in ogni caso tutte le domande svolte da nei confronti della Parte_1 CP_1
siccome infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi d'avvocato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16 giugno 2023 ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1367/2023, con il quale il Tribunale di Verona gli ha intimato il pagamento della somma di € 15.328,70, oltre accessori e spese, in favore di a titolo di saldo del corrispettivo CP_1
di lavori eseguiti.
Con l'opposizione il sig. , oltre ad eccepire la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di Pt_1
motivazione, ha contestato:
- la presenza di vizi e difetti delle opere realizzate;
- la mancata esecuzione di alcuni lavori preventivati e l'addebito di costi non sostenuti dall'impresa o sostenuti in misura inferiore a quanto preventivato;
- l'esistenza di discrepanze tra il preventivo e la contabilità di fine lavori;
- l'addebito di costi e opere non oggetto né di preventivo né di accordo successivo tra le parti.
L'opponente ha quindi domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della controparte alla restituzione della somma di € 14.305,64, o della diversa somma ritenuta di giustizia, data dalla differenza tra l'importo già corrisposto di € 70.000 e quella di € 55.694,36 quantificata dal proprio perito ing. Persona_1
La convenuta, ritualmente costituitasi, eccepita in via preliminare la decadenza della controparte della garanzia, ai sensi dell'art. 1667 c.c., ha contrastato l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dal . Pt_1
Negata la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto la causa è stata istruita mediante assunzione di prove orali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, per essere quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 5 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 11 L'art. 1667, comma 2, c.c., dopo aver onerato il committente della denuncia dei vizi e delle difformità entro sessanta giorni dalla scoperta, ne esclude la necessità laddove l'appaltatore abbia riconosciuto gli uni o le altre. A tal fine, il riconoscimento non richiede formule sacramentali e può essere manifestato anche per fatti concludenti, né è necessario che l'appaltatore riconosca altresì una propria responsabilità
(cfr. Cass., 5 febbraio 2013, n. 2733), ovvero che il riconoscimento intervenga entro il termine di 60 giorni previsto per la rinuncia (v. Cass., 5 settembre 2000, n. 11672).
Nella specie, è documentale e pacifico che, dopo l'ultimazione dei lavori tra la metà e la fine di luglio
2022, con mails del 15 e 30 settembre 2022 l'attore ebbe a denunciare una serie di vizi e difetti, e che a seguito di ciò non ne contestò l'esistenza, ma manifestò al contrario la propria disponibilità CP_1
a compiere interventi di ripristino – alcuni dei quali poi effettivamente eseguiti, anche se non sempre a regola d'arte – (cfr. le mail dell'11 e 28 ottobre, nonché del 3, 9, 14, e 23 novembre 2022).
L'oggetto degli accertamenti compiuti dal C.t.u. è stato pertanto circoscritto ai vizi e difetti così riconosciuti da parte opposta, ed i costi per il ripristino dei lavori malamente eseguiti da o CP_1 per il minor valore dell'opera eseguita rispetto a quanto pattuito, sono stati quantificati dal geom. in complessivi € 7.366,00, di cui € 5.040,00 per i soli quest'ultima somma va CP_2 Parte_2 peraltro ridotta ad € 3.300,00, trattandosi di vizio meramente estetico visibile solo a distanza ravvicinata, e deve inoltre essere detratto l'importo di € 120,00 per il ripristino dei gradini della scala esterna (che il C.t.u. ha ritenuto di calcolare in quanto la loro “sistemazione” a cura di di CP_1
cui il aveva dato atto nella mail del 20 ottobre 2022, era stata malamente eseguita), giacché di Pt_1 tali vizi non si parla affatto nell'atto di citazione. La somma dovuta all'attore a titolo di risarcimento danni è dunque pari ad € 5.506,00.
Diversi dai vizi sono gli ulteriori addebiti mossi dall'opponente a molti dei quali in aperta CP_1 contraddizione con l'affermazione secondo la quale il non avrebbe mai accettato il preventivo Pt_1
redatto dalla opposta – affermazione peraltro inutile, nella misura in cui l'opponente non ha chiesto una rideterminazione del corrispettivo dell'appalto sulla base di prezzi unitari diversi da quelli indicati nel preventivo, ed anzi lamenta che per le opere in economia sia stato conteggiato un costo della manodopera di 30 euro all'ora in luogo di quello preventivato di 28 euro all'ora.
Per comodità espositiva, verrà di seguito utilizzato come base il prospetto riportato alle pagg. 17 e segg. della perizia dell'ing. indicando per ciascuna voce della contabilità di cantiere gli Per_1
importi dovuti o non dovuti a e le relative ragioni. CP_1
pagina 4 di 11 1 Impianto di cantiere
Ponteggi esterni di ser-
2 vizio e di sicurezza con teli antipolvere, etc.
3 Noleggio mensile
4 Demolizione dell'intonaco esterno esistente fino al vivo della muratura, ad esclusione della zona scivolo. Carico del materiale di risulta e trasporto in discarica autorizzata
Voce non contestata nell'an o nel quantum
€ 600
Voce non contestata nell'an o nel quantum
€ 8.676,36
I testi e
Tes_1 Tes_2
hanno dichiarato che il ponteggio esterno venne montato il 28/2/22 e
€ 4.200,00 smontato il 22/6/22, sì che è corretto il computo dell'impresa di tre mesi di noleggio
Le superfici interessate dalle operazioni di demolizione, rifacimento e tinteggiatura sono state quantificate dal C.t.u. in complessivi mq. 614,19,
compreso lo scivolo, e quindi in misura sostanzialmente
€ 9.000,00 corrispondente a quanto indicato dall'ing. Per_1
(circa 600 mq. oltre a 15 mq. per lo scivolo del garage), di cui possono pertanto recepirsi tutti i pagina 5 di 11 5 Rinzaffo sulla muratura esterna
6 Ripristino e stuccatura delle gronde
7 Realizzazione intonaco esterno a base calce esclusa zona scivolo
8 Realizzazione dei marcapiani attorno all'edificio calcoli delle spettanze dell'impresa per tali lavorazioni
Il C.t.u. ha chiarito che il rinzaffo è una fase dell'intonacatura consistente nella stesura
€ 7.200,00 di uno strato di malta su tutta la superficie di posa,
sì che è corretto riconoscere per tale lavorazione la medesima metratura dell'intonaco nuovo.
€ 2.000,00 Voce non contestata nell'an o nel quantum
Vedi la voce 4
€ 18.000,00
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno in precedenza accertato, il costo della lavorazione deve essere computato
€ 6.600,00 nella misura indicata da
Edile, realizzandosi diversamente una non giustificata locupletazio- ne in favore dell'attore pagina 6 di 11 9 Tinteggiature esterne
10 Smontaggio e rimontaggio pluviali esistenti, pulizia delle gronde
11 Realizzazione di scos-
Contr salina esterna di per copertura linee gas
12 Ponteggio di sicurezza per garage esterno
13 Tinteggiatura garage esterno
14 e Parte_3
tinteggiatu-ra pilastri rotondi della
Terrazza
15 Scrostatura e tinteggiatu-ra parapetti in ferro e muratura terrazza
Vedi la voce 4 € 9.000,00
I vizi lamentati dal-
l'attore non rientrano tra quelli riconosciuti dalla
€ 300,00 controparte e, se lo fossero stati, varrebbe quanto osservato per la voce 8
Voce non contestata nell'an o nel quantum
€ 250,00
Il teste ha
Tes_1
confermato che venne utilizzato un trabattello in luogo di un ponteggio, sì
che è dovuto all'impresa
€ 150,00 il minor importo quantificato dall'ing.
Per_1
€ 360,00 Voce non contestata nell'an o nel quantum
Come per la voce 8
€ 880,00
Come per la voce 8
€ 860,00
pagina 7 di 11 16 Sistemazione intonaci soffitto del piano terra terrazza e soffitto del ba-gno piano primo
17 Tinteggiatura soffitto del piano terra terrazza e soffitto del bagno piano primo
18 Scassi sulla muratura esterna per inserimento impianto elettrico e chiu-sura tracce
19 Mezzi meccanici
L'attore contesta la lavorazione relativa al soffitto del bagno perché
l'impresa non eseguì
alcun lavoro all'interno
€ 800,00 delle abitazioni, ma il teste ha riferito che
Tes_1
i lavori riguardarono un bagno esterno presente nell'edificio del condominio
Come per la voce 16
€ 400,00
L'esecuzione della lavorazione risulta provata in forza della
€ 300,00 testimonianza dello Tes_1
e della documentazione fotografica prodotta
A fronte della contestazione dell'attore della non riconducibilità della voce e ad una specifica lavorazione nulla è stato chiarito dalla convenuta pagina 8 di 11 20 Assistenza escavatore e posa pozzetti, posa linea scarico acque piovane, trasporto e scarico con camion gru
21 Armo e getto platea ascensore
22 Armo e getto platea ascensore, posa pozzetto della messa a terra ascensore e riempimento con ghiaione dello scavo eseguito
23 Armo e getto soglia ascensore piano terra in CLS compreso posa rete e disarmo, sistemazione soglia piano 2
24-27 Demolizione, rinzaffo, realizzazione e tinteggia-tura
I lavori sono stati con-
fermati dal teste
Tes_1
ma la quantificazione del
€ 3.189,50 costo della manodopera deve essere effettuata in base al preventivo (€ 28 all'ora)
La lavorazione è
contestata soltanto per il
€ 792,00 costo della manodopera, che va effettivamente quantificato in base al preventivo
Come per la voce 21
€ 1.008,00
Come per la voce 21
€ 168,00
Vedi la voce 4 per la quantificazione della superficie e la voce 8 per pagina 9 di 11 dell'intonaco dello scivolo
28 Demolizione canna fu- maria su coperture, com-preso realizzazione di ponteggio, intonacatura e rasatura di-n. 3 camino su copertura. Fornitura e posa di pietra per cappel-lo canna fumaria, sosti-tuzione di coppi amma-lorati o rotti forniti dal cliente
29 Fornitura e posa di ponteggio esterno di sicurezza per posa ascensore
30 Montaggio pensilina su locale retro, montaggio cancelletto in ferro giardino
TOTALE
€ 1.080,00 le considerazioni relative agli eventuali vizi
Voce non contestata nell'an o nel quantum
€ 600,00
La convenuta ha ammesso che, come affermato dall'attore, tale ponteggio venne fornito da altra impresa pagata dallo stesso committente
Non è stata fornita prova dell'esecuzione di tali lavori
€ 76.413,86
pagina 10 di 11 Il , pertanto, se da un lato ha diritto al risarcimento dei danni nella misura in precedenza Pt_1 indicata, dall'altro, avendo già corrisposto a la somma di € 70.000,00 (oltre Iva), deve CP_1 corrispondere a quest'ultima l'ulteriore somma di € 6.413,86, di talché, operata la compensazione, egli deve essere condannato al pagamento della residua somma di € 907,86, oltre all'Iva ed oltre agli interessi legali.
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite e di C.t.u.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Verona, nella causa portante il n. 4441/2023 R.G. promossa da
[...]
avverso definitivamente decidendo: Parte_1 CP_1
Accerta il diritto dell'opponente al risarcimento dei danni nella misura di € 5.506,00 nonché il diritto di parte opposta al pagamento della somma di € 6.413,86 a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti e, operata la compensazione, condanna l'opponente al pagamento della residua somma di € 907,86, oltre all'Iva ed oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al giorno del saldo effettivo.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Spese di lite e di C.t.u. interamente compensate.
Verona, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Monica Attanasio
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice di Verona, nella persona della dott.ssa Monica Attanasio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa portante il n. 4441 R.G., anno 2023, riservata per la decisione all'udienza del giorno 5 marzo 2025 promossa con atto di citazione notificato il 19 giugno 2023
DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Boscarini del foro di Verona
- OPPONENTI -
CONTRO
(P.Iva: ) CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Padovani del foro di Verona
- OPPOSTA –
IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni per l'opponente:
In via preliminare, non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n.
1367/2023 (emesso dal Tribunale di Verona, dott.ssa Camilla Fin, il 3.5.23 – RG n. 2704/2023) per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto, risultando dalla documentazione dimessa in atti pagina 1 di 11 l'assoluta infondatezza di quanto richiesto con il citato decreto ingiuntivo dalla società ricorrente ed essendo, in ogni caso, l'opposizione fondata su prova scritta.
Nel merito, dichiararsi illegittimo e comunque revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto n.
1367/2023 (emesso dal Tribunale di Verona, dott.ssa Camilla Fin, il 3.5.23 – RG n. 2704/2023), e dichiararsi, in ogni caso, che nulla è dovuto alla società da parte del sig. . CP_1 Parte_1
In via riconvenzionale:
- accertarsi le opere effettivamente svolte dalla società e conseguentemente CP_1
quantificarsi l'ammontare complessivo delle lavorazioni eseguite dalla stessa;
- accertarsi la difformità delle opere eseguite rispetto a quelle appaltate, dichiararsi la responsabilità della società per le predette difformità e, previa quantificazione CP_1
del minor valore delle opere svolte, ridursi il relativo corrispettivo;
- accertarsi la sussistenza dei vizi e difetti relativi alle opere eseguite dalla CP_1
dichiararsi la responsabilità della stessa per i predetti vizi e difetti e conseguentemente condannarsi la al pagamento del corrispettivo necessario all'eliminazione dei CP_1
medesimi nonché al risarcimento dei danni patiti e patendi subiti dal sig. , pari a Pt_1
€ 8.470,00, oltre ad € 8.676,36 (giusta voce 2 preventivi) per la reinstallazione del ponteggio necessario per l'esecuzione delle opere, oltre al costo del suo noleggio e/o nella maggior o minor somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia, anche a seguito di eventuale espletanda CTU, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
- condannarsi la restituzione dell'importo di € 14.305,64 (Iva esclusa), o alla maggior o minor somma che dovesse risultare di giustizia a seguito dell'espletanda CTU, dato dalla differenza tra l'importo già corrisposto di € 70.000 (Iva esclusa) ed € 55.694,36
(Iva esclusa), come risultante da perizia tecnica doc. 14;
In via istruttoria, conclude come in atti.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario spese generali,
CPA e IVA
Conclusioni per la convenuta opposta:
Respingere l'opposizione proposta da avverso al decreto ingiuntivo n. 1367/2023 Parte_1
D.I. - 2704/2023 R.G. in data 2-3.5.2023 del Tribunale di Verona, questo integralmente confermando.
pagina 2 di 11 Condannare comunque a pagare in favore della la somma di euro Parte_1 CP_1
15.328,70, oltre agli interessi di mora ex art. 1284 c.c. sino al saldo.
Respingere in ogni caso tutte le domande svolte da nei confronti della Parte_1 CP_1
siccome infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi d'avvocato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16 giugno 2023 ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1367/2023, con il quale il Tribunale di Verona gli ha intimato il pagamento della somma di € 15.328,70, oltre accessori e spese, in favore di a titolo di saldo del corrispettivo CP_1
di lavori eseguiti.
Con l'opposizione il sig. , oltre ad eccepire la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di Pt_1
motivazione, ha contestato:
- la presenza di vizi e difetti delle opere realizzate;
- la mancata esecuzione di alcuni lavori preventivati e l'addebito di costi non sostenuti dall'impresa o sostenuti in misura inferiore a quanto preventivato;
- l'esistenza di discrepanze tra il preventivo e la contabilità di fine lavori;
- l'addebito di costi e opere non oggetto né di preventivo né di accordo successivo tra le parti.
L'opponente ha quindi domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della controparte alla restituzione della somma di € 14.305,64, o della diversa somma ritenuta di giustizia, data dalla differenza tra l'importo già corrisposto di € 70.000 e quella di € 55.694,36 quantificata dal proprio perito ing. Persona_1
La convenuta, ritualmente costituitasi, eccepita in via preliminare la decadenza della controparte della garanzia, ai sensi dell'art. 1667 c.c., ha contrastato l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dal . Pt_1
Negata la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto la causa è stata istruita mediante assunzione di prove orali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, per essere quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 5 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 11 L'art. 1667, comma 2, c.c., dopo aver onerato il committente della denuncia dei vizi e delle difformità entro sessanta giorni dalla scoperta, ne esclude la necessità laddove l'appaltatore abbia riconosciuto gli uni o le altre. A tal fine, il riconoscimento non richiede formule sacramentali e può essere manifestato anche per fatti concludenti, né è necessario che l'appaltatore riconosca altresì una propria responsabilità
(cfr. Cass., 5 febbraio 2013, n. 2733), ovvero che il riconoscimento intervenga entro il termine di 60 giorni previsto per la rinuncia (v. Cass., 5 settembre 2000, n. 11672).
Nella specie, è documentale e pacifico che, dopo l'ultimazione dei lavori tra la metà e la fine di luglio
2022, con mails del 15 e 30 settembre 2022 l'attore ebbe a denunciare una serie di vizi e difetti, e che a seguito di ciò non ne contestò l'esistenza, ma manifestò al contrario la propria disponibilità CP_1
a compiere interventi di ripristino – alcuni dei quali poi effettivamente eseguiti, anche se non sempre a regola d'arte – (cfr. le mail dell'11 e 28 ottobre, nonché del 3, 9, 14, e 23 novembre 2022).
L'oggetto degli accertamenti compiuti dal C.t.u. è stato pertanto circoscritto ai vizi e difetti così riconosciuti da parte opposta, ed i costi per il ripristino dei lavori malamente eseguiti da o CP_1 per il minor valore dell'opera eseguita rispetto a quanto pattuito, sono stati quantificati dal geom. in complessivi € 7.366,00, di cui € 5.040,00 per i soli quest'ultima somma va CP_2 Parte_2 peraltro ridotta ad € 3.300,00, trattandosi di vizio meramente estetico visibile solo a distanza ravvicinata, e deve inoltre essere detratto l'importo di € 120,00 per il ripristino dei gradini della scala esterna (che il C.t.u. ha ritenuto di calcolare in quanto la loro “sistemazione” a cura di di CP_1
cui il aveva dato atto nella mail del 20 ottobre 2022, era stata malamente eseguita), giacché di Pt_1 tali vizi non si parla affatto nell'atto di citazione. La somma dovuta all'attore a titolo di risarcimento danni è dunque pari ad € 5.506,00.
Diversi dai vizi sono gli ulteriori addebiti mossi dall'opponente a molti dei quali in aperta CP_1 contraddizione con l'affermazione secondo la quale il non avrebbe mai accettato il preventivo Pt_1
redatto dalla opposta – affermazione peraltro inutile, nella misura in cui l'opponente non ha chiesto una rideterminazione del corrispettivo dell'appalto sulla base di prezzi unitari diversi da quelli indicati nel preventivo, ed anzi lamenta che per le opere in economia sia stato conteggiato un costo della manodopera di 30 euro all'ora in luogo di quello preventivato di 28 euro all'ora.
Per comodità espositiva, verrà di seguito utilizzato come base il prospetto riportato alle pagg. 17 e segg. della perizia dell'ing. indicando per ciascuna voce della contabilità di cantiere gli Per_1
importi dovuti o non dovuti a e le relative ragioni. CP_1
pagina 4 di 11 1 Impianto di cantiere
Ponteggi esterni di ser-
2 vizio e di sicurezza con teli antipolvere, etc.
3 Noleggio mensile
4 Demolizione dell'intonaco esterno esistente fino al vivo della muratura, ad esclusione della zona scivolo. Carico del materiale di risulta e trasporto in discarica autorizzata
Voce non contestata nell'an o nel quantum
€ 600
Voce non contestata nell'an o nel quantum
€ 8.676,36
I testi e
Tes_1 Tes_2
hanno dichiarato che il ponteggio esterno venne montato il 28/2/22 e
€ 4.200,00 smontato il 22/6/22, sì che è corretto il computo dell'impresa di tre mesi di noleggio
Le superfici interessate dalle operazioni di demolizione, rifacimento e tinteggiatura sono state quantificate dal C.t.u. in complessivi mq. 614,19,
compreso lo scivolo, e quindi in misura sostanzialmente
€ 9.000,00 corrispondente a quanto indicato dall'ing. Per_1
(circa 600 mq. oltre a 15 mq. per lo scivolo del garage), di cui possono pertanto recepirsi tutti i pagina 5 di 11 5 Rinzaffo sulla muratura esterna
6 Ripristino e stuccatura delle gronde
7 Realizzazione intonaco esterno a base calce esclusa zona scivolo
8 Realizzazione dei marcapiani attorno all'edificio calcoli delle spettanze dell'impresa per tali lavorazioni
Il C.t.u. ha chiarito che il rinzaffo è una fase dell'intonacatura consistente nella stesura
€ 7.200,00 di uno strato di malta su tutta la superficie di posa,
sì che è corretto riconoscere per tale lavorazione la medesima metratura dell'intonaco nuovo.
€ 2.000,00 Voce non contestata nell'an o nel quantum
Vedi la voce 4
€ 18.000,00
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno in precedenza accertato, il costo della lavorazione deve essere computato
€ 6.600,00 nella misura indicata da
Edile, realizzandosi diversamente una non giustificata locupletazio- ne in favore dell'attore pagina 6 di 11 9 Tinteggiature esterne
10 Smontaggio e rimontaggio pluviali esistenti, pulizia delle gronde
11 Realizzazione di scos-
Contr salina esterna di per copertura linee gas
12 Ponteggio di sicurezza per garage esterno
13 Tinteggiatura garage esterno
14 e Parte_3
tinteggiatu-ra pilastri rotondi della
Terrazza
15 Scrostatura e tinteggiatu-ra parapetti in ferro e muratura terrazza
Vedi la voce 4 € 9.000,00
I vizi lamentati dal-
l'attore non rientrano tra quelli riconosciuti dalla
€ 300,00 controparte e, se lo fossero stati, varrebbe quanto osservato per la voce 8
Voce non contestata nell'an o nel quantum
€ 250,00
Il teste ha
Tes_1
confermato che venne utilizzato un trabattello in luogo di un ponteggio, sì
che è dovuto all'impresa
€ 150,00 il minor importo quantificato dall'ing.
Per_1
€ 360,00 Voce non contestata nell'an o nel quantum
Come per la voce 8
€ 880,00
Come per la voce 8
€ 860,00
pagina 7 di 11 16 Sistemazione intonaci soffitto del piano terra terrazza e soffitto del ba-gno piano primo
17 Tinteggiatura soffitto del piano terra terrazza e soffitto del bagno piano primo
18 Scassi sulla muratura esterna per inserimento impianto elettrico e chiu-sura tracce
19 Mezzi meccanici
L'attore contesta la lavorazione relativa al soffitto del bagno perché
l'impresa non eseguì
alcun lavoro all'interno
€ 800,00 delle abitazioni, ma il teste ha riferito che
Tes_1
i lavori riguardarono un bagno esterno presente nell'edificio del condominio
Come per la voce 16
€ 400,00
L'esecuzione della lavorazione risulta provata in forza della
€ 300,00 testimonianza dello Tes_1
e della documentazione fotografica prodotta
A fronte della contestazione dell'attore della non riconducibilità della voce e ad una specifica lavorazione nulla è stato chiarito dalla convenuta pagina 8 di 11 20 Assistenza escavatore e posa pozzetti, posa linea scarico acque piovane, trasporto e scarico con camion gru
21 Armo e getto platea ascensore
22 Armo e getto platea ascensore, posa pozzetto della messa a terra ascensore e riempimento con ghiaione dello scavo eseguito
23 Armo e getto soglia ascensore piano terra in CLS compreso posa rete e disarmo, sistemazione soglia piano 2
24-27 Demolizione, rinzaffo, realizzazione e tinteggia-tura
I lavori sono stati con-
fermati dal teste
Tes_1
ma la quantificazione del
€ 3.189,50 costo della manodopera deve essere effettuata in base al preventivo (€ 28 all'ora)
La lavorazione è
contestata soltanto per il
€ 792,00 costo della manodopera, che va effettivamente quantificato in base al preventivo
Come per la voce 21
€ 1.008,00
Come per la voce 21
€ 168,00
Vedi la voce 4 per la quantificazione della superficie e la voce 8 per pagina 9 di 11 dell'intonaco dello scivolo
28 Demolizione canna fu- maria su coperture, com-preso realizzazione di ponteggio, intonacatura e rasatura di-n. 3 camino su copertura. Fornitura e posa di pietra per cappel-lo canna fumaria, sosti-tuzione di coppi amma-lorati o rotti forniti dal cliente
29 Fornitura e posa di ponteggio esterno di sicurezza per posa ascensore
30 Montaggio pensilina su locale retro, montaggio cancelletto in ferro giardino
TOTALE
€ 1.080,00 le considerazioni relative agli eventuali vizi
Voce non contestata nell'an o nel quantum
€ 600,00
La convenuta ha ammesso che, come affermato dall'attore, tale ponteggio venne fornito da altra impresa pagata dallo stesso committente
Non è stata fornita prova dell'esecuzione di tali lavori
€ 76.413,86
pagina 10 di 11 Il , pertanto, se da un lato ha diritto al risarcimento dei danni nella misura in precedenza Pt_1 indicata, dall'altro, avendo già corrisposto a la somma di € 70.000,00 (oltre Iva), deve CP_1 corrispondere a quest'ultima l'ulteriore somma di € 6.413,86, di talché, operata la compensazione, egli deve essere condannato al pagamento della residua somma di € 907,86, oltre all'Iva ed oltre agli interessi legali.
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite e di C.t.u.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Verona, nella causa portante il n. 4441/2023 R.G. promossa da
[...]
avverso definitivamente decidendo: Parte_1 CP_1
Accerta il diritto dell'opponente al risarcimento dei danni nella misura di € 5.506,00 nonché il diritto di parte opposta al pagamento della somma di € 6.413,86 a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti e, operata la compensazione, condanna l'opponente al pagamento della residua somma di € 907,86, oltre all'Iva ed oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al giorno del saldo effettivo.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Spese di lite e di C.t.u. interamente compensate.
Verona, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Monica Attanasio
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