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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/03/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
P.U. 33-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott. Andrea Amadei PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Cardona GIUDICE
Dott.ssa Martina Castaldo GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 33-1/2024 R.G. P.U. promosso da
), rappresentate e difese dall'avv. Consuelo Parte_1 C.F._1
Squillaci ed elettivamente domiciliata nello studio del medesimo in Bova Marina, Via Indipendenza, 6Domenico nei confronti di
, con sede in NC (RC) alla Via Marina n. 71 (c.f. e p.iva ), CP_1 P.IVA_1 iscritta nel Registro Imprese di Reggio Calabria al n. REA RC-167918, in persona dell'Amministratrice Giudiziaria e L.R. Avv. ata a Reggio Calabria il CP_2
28.06.1966 (c.f. ). C.F._2
******
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 16.12.2024, nei confronti di con sede in NC (RC) alla Via Marina CP_1
n. 71 (c.f. e p.iva ), iscritta nel Registro Imprese di Reggio Calabria al n. REA P.IVA_1
RC-167918, in persona dell'Amministratrice Giudiziaria e L.R. Avv. CP_2 nata a [...] il [...] (c.f. ), sottoposta a confisca C.F._2
1 di prevenzione definitiva nell'ambito del proc. N. 159/2013 RGMP Provv. n. 98/2016 del Tribunale di Reggio Calabria Sez. MP emesso il 18/05/2016 confermato dalla Corte di Appello di Reggio Calabria procedimento n. 24/2017 Decreto n. 40/2021, CP_3 divenuto definitivo con sentenza della Corte di Cassazione il 02/12/2021 e sottoposta a confisca penale definitiva nell'ambito del proc. N. 3369/2008 RGNR-DDA n. 3851/2009 RGIP-DDA del Tribunale di Reggio Calabria Sez. GIP emesso il 19.02.2013 confermato dalla Corte di Appello di Reggio Calabria procedimento n. 258/2017 RG sentenza 50/2018, divenuta definitivo con sentenza della Corte di Cassazione il 19.03.2019; ritenuta la competenza del Tribunale adito atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice;
considerato che
il credito della ricorrente pari ad euro 10.964,20 è stato già accertato dal Tribunale di Reggio Calabria con provvedimento del 24.04.2024; rilevato che la creditrice rende noto che le è stato negato l'accesso al fondo di garanzia in quanto l'I.N.P.S., non essendo stata provata la non assoggettabilità del datore di lavoro a procedura concorsuale, ha chiesto la produzione del decreto di reiezione sulla richiesta apertura di liquidazione giudiziale;
vista la motivazione per cui si è chiesta l'apertura della liquidazione giudiziale, la società debitrice regolarmente costituita, ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e per abuso di diritto e in quanto la società soggetta a confisca è completamente priva di attivo ( per cui all'apertura della procedura conseguirebbe una immediata chiusura per mancanza di attivo); rilevato, però, che non si condivide tale argomento in quanto la confisca non osta alla dichiarazione di fallimento della società che invece appare ammissibile anche in mancanza di attivo aggredibile da parte dei creditori sociali (sul punto Cass, 608/2017); preso atto, quindi, della ammissibilità del ricorso;
rilevato, inoltre, che la nel merito, si sofferma sullo stato di liquidazione in CP_1 cui si trova attualmente la società a seguito di confisca e acquisizione del patrimonio sociale da parte dello Stato e sottolinea come in tali ipotesi la valutazione del giudice, ai fini della sussistenza dello stato di insolvenza, debba essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (cd. insolvenza cd. "statica”), come nel caso in analisi;
ritenuto che
dagli dati in atti si rileva che il passivo della società (comprensivo del passivo a cui si è giunti in sede penale di verifica dello stato passivo) appare di circa 2.700.000,00 euro e che l'attivo considerato dalla resistente per la valutazione circa la sussistenza della
2 insolvenza “satica” si basa su voci non certe ma derivanti da calcoli ipotetici (compensazioni, partecipazioni in società confiscate); ritenuto che la resistente non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di non aver superato (nel periodo di riferimento) nessuna delle tre soglie dimensionali richiamate dall'articolo 121 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , con sede in NC CP_1
(RC) alla Via Marina n. 71 (c.f. e p.iva ), iscritta nel Registro Imprese di P.IVA_1
Reggio Calabria al n. REA RC-167918
NOMINA la dott.ssa Martina Castaldo Giudice Delegato per la procedura
NOMINA
Curatore la Dott.ssa nota all'ufficio, che alla luce dell'organizzazione dello Persona_1 studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
3 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 27 giugno 2025 alle ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
4 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Locri nella camera di consiglio del 05.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Martina Castaldo Dott. Andrea Amadei
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott. Andrea Amadei PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Cardona GIUDICE
Dott.ssa Martina Castaldo GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 33-1/2024 R.G. P.U. promosso da
), rappresentate e difese dall'avv. Consuelo Parte_1 C.F._1
Squillaci ed elettivamente domiciliata nello studio del medesimo in Bova Marina, Via Indipendenza, 6Domenico nei confronti di
, con sede in NC (RC) alla Via Marina n. 71 (c.f. e p.iva ), CP_1 P.IVA_1 iscritta nel Registro Imprese di Reggio Calabria al n. REA RC-167918, in persona dell'Amministratrice Giudiziaria e L.R. Avv. ata a Reggio Calabria il CP_2
28.06.1966 (c.f. ). C.F._2
******
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 16.12.2024, nei confronti di con sede in NC (RC) alla Via Marina CP_1
n. 71 (c.f. e p.iva ), iscritta nel Registro Imprese di Reggio Calabria al n. REA P.IVA_1
RC-167918, in persona dell'Amministratrice Giudiziaria e L.R. Avv. CP_2 nata a [...] il [...] (c.f. ), sottoposta a confisca C.F._2
1 di prevenzione definitiva nell'ambito del proc. N. 159/2013 RGMP Provv. n. 98/2016 del Tribunale di Reggio Calabria Sez. MP emesso il 18/05/2016 confermato dalla Corte di Appello di Reggio Calabria procedimento n. 24/2017 Decreto n. 40/2021, CP_3 divenuto definitivo con sentenza della Corte di Cassazione il 02/12/2021 e sottoposta a confisca penale definitiva nell'ambito del proc. N. 3369/2008 RGNR-DDA n. 3851/2009 RGIP-DDA del Tribunale di Reggio Calabria Sez. GIP emesso il 19.02.2013 confermato dalla Corte di Appello di Reggio Calabria procedimento n. 258/2017 RG sentenza 50/2018, divenuta definitivo con sentenza della Corte di Cassazione il 19.03.2019; ritenuta la competenza del Tribunale adito atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice;
considerato che
il credito della ricorrente pari ad euro 10.964,20 è stato già accertato dal Tribunale di Reggio Calabria con provvedimento del 24.04.2024; rilevato che la creditrice rende noto che le è stato negato l'accesso al fondo di garanzia in quanto l'I.N.P.S., non essendo stata provata la non assoggettabilità del datore di lavoro a procedura concorsuale, ha chiesto la produzione del decreto di reiezione sulla richiesta apertura di liquidazione giudiziale;
vista la motivazione per cui si è chiesta l'apertura della liquidazione giudiziale, la società debitrice regolarmente costituita, ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e per abuso di diritto e in quanto la società soggetta a confisca è completamente priva di attivo ( per cui all'apertura della procedura conseguirebbe una immediata chiusura per mancanza di attivo); rilevato, però, che non si condivide tale argomento in quanto la confisca non osta alla dichiarazione di fallimento della società che invece appare ammissibile anche in mancanza di attivo aggredibile da parte dei creditori sociali (sul punto Cass, 608/2017); preso atto, quindi, della ammissibilità del ricorso;
rilevato, inoltre, che la nel merito, si sofferma sullo stato di liquidazione in CP_1 cui si trova attualmente la società a seguito di confisca e acquisizione del patrimonio sociale da parte dello Stato e sottolinea come in tali ipotesi la valutazione del giudice, ai fini della sussistenza dello stato di insolvenza, debba essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (cd. insolvenza cd. "statica”), come nel caso in analisi;
ritenuto che
dagli dati in atti si rileva che il passivo della società (comprensivo del passivo a cui si è giunti in sede penale di verifica dello stato passivo) appare di circa 2.700.000,00 euro e che l'attivo considerato dalla resistente per la valutazione circa la sussistenza della
2 insolvenza “satica” si basa su voci non certe ma derivanti da calcoli ipotetici (compensazioni, partecipazioni in società confiscate); ritenuto che la resistente non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di non aver superato (nel periodo di riferimento) nessuna delle tre soglie dimensionali richiamate dall'articolo 121 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , con sede in NC CP_1
(RC) alla Via Marina n. 71 (c.f. e p.iva ), iscritta nel Registro Imprese di P.IVA_1
Reggio Calabria al n. REA RC-167918
NOMINA la dott.ssa Martina Castaldo Giudice Delegato per la procedura
NOMINA
Curatore la Dott.ssa nota all'ufficio, che alla luce dell'organizzazione dello Persona_1 studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
3 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 27 giugno 2025 alle ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
4 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Locri nella camera di consiglio del 05.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Martina Castaldo Dott. Andrea Amadei
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