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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 384/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente e Relatore BLASI LUCA MARIA, Giudice LEONE PAOLO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 68/2023 depositato il 05/01/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier 04100 Latina LT
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 660/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 2 e pubblicata il 08/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011102143 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ricorre contro accertamento IRPEF 2014 relativo al recupero delle ritenute alla fonte esposte in fatture relative alle prestazioni nei confronti di società che successivamente non provvedevano al versamento delle stesse sostenendo la mancanza di solidarietà nel rapporto sostituto/sostituito d'imposta nonché l'illegittimità dell'accertamento operato dopo la definizione di altro accertamento per la stessa annualità. La Commissione tributaria provinciale di Latina ha accolto il ricorso ritenendo l'applicabilità alla specie dei principi recati dalla sentenza 13378/19 delle sezioni unite della Corte di cassazione. Propone appello la Direzione Provinciale di Latina dell'agenzia delle entrate sostenendo che nella specie non possono trovare applicazione i principi recati dalla sentenza della Corte di cassazione 10378/2019 stante la piena consapevolezza del mancato versamento delle ritenute considerati i rapporti sostituto/sostituito. Resistente_1Si costituisce nel giudizio di appello il insistendo sulla mancanza di solidarietà delle obbligazioni tra sostituto e sostituito d'imposta anche alla luce della sentenza 10378/2019 riproponendo peraltro l'eccezione relativa all'illegittimità dell'accertamento ritenendo la natura tombale dell'intervenuta definizione del precedente accertamento sulla stessa annualità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accertamento in questione trae origine dall'attività ispettiva della Guardia di Finanza nei confronti di alcune cooperative nella quale veniva constatato che le stesse provvedevano al pagamento di ritenute e contributi tramite la compensazione in F24 di crediti erariali (prevalentemente IVA) creati in maniera artificiosa. La gestione amministrativa e contabile delle citate cooperative era concentrata presso lo studio professionale dei dottori Resistente_1, oggetto dell'accertamento in questione, e Nominativo_1, che di tale meccanismo devo quindi ritenersi a piena conoscenza. Si rileva, infatti, che nel caso qui esaminato la gestione amministrativa e contabile delle cooperative coinvolte nelle operazioni contestate fosse concentrata presso lo studio professionale dei dottori Resistente_1 e Nominativo_1 sua coniuge. Il contribuente, in qualità di libero professionista e nello svolgimento delle proprie mansioni (svolgendo prestazioni relative alla compilazione delle buste paga, alle buste paga per il servizio di elaborazione dati), ha emesso fatture nei confronti dei propri clienti (le società cooperative), in cui esponeva la ritenuta a titolo di acconto del 20%; il sostituto, pertanto, applicava la ritenuta trattenendo le somme corrispondenti, e il contribuente percepiva il proprio compenso al netto delle ritenute subite, appositamente certificate e poi portate in detrazione (art. 22, comma 1, lett. c) del TUIR). Poiché le ritenute subite sono risultate, condotte nei confronti di società cooperative (sostituto), illegittimamente compensate con crediti IVA inesistenti, l'Ufficio ha correttamente inteso recuperare l'importo delle ritenute nei confronti della medesima contribuente, già incisa, come soggetto coobbligato. Con la diretta conseguenza che le operazioni contestate sono del tutto inesistenti come rilevato dal pvc emesso dalla GdF. Questa circostanza a parere di questo Collegio fa venire meno la possibilità di applicare alla specie il principiorecato dalla sentenza n. 10378/2019 della Corte di Cassazione resa a Sezioni Unite con la quale è stato affermato che: “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 D.P.R. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”. Detto principio è stato, infatti, enucleato a tutela del sostituito che, ricevute le somme al netto delle ritenute, si trovava, comunque, in una situazione di buona fede. Sul punto si consideri come i giudici di legittimità abbiano ben distinto la fattispecie sottoposta a loro giudizio da quelle oggetto di altre pronunce con le quali le sezioni semplici avevano espresso un orientamento contrario a quello emerso dalla sentenza n. 10378/2019 evidenziando come in dette fattispecie ci si riferisse ad ipotesi in cui o le ritenute non erano state operate o le somme erano state erogate in nero. Operando detta distinzione è evidente come i giudici di legittimità abbiano voluto limitare la portata del principio alle ipotesi in cui il sostituito avesse subito la ritenuta nella convinzione che questa fosse poi successivamente versata. Nella specie, stanti i rapporti soprariportati emerge con chiarezza che il sostituito, attuale appellato, era ben consapevole che le ritenute operate non sarebbero state versate ed è quindi evidente come venga meno quella necessità di tutela che ha portato i giudici di legittimità ad elaborare il principio di diritto prima citato. Quanto all'ulteriore motivo di ricorso riproposto, relativo alla legittimità dell'accertamento anche in presenza di definizione di precedente accertamento per la stessa annualità si deve rilevare che a mente dell'art. 2 comma 4 d. lgs. 218/97 “La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, e dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante l'imposta sul valore aggiunto: a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire;
b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle società o nelle associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria;
d) se l'azione accertatrice è esercitata nei confronti delle società
o associazioni o dell'azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.” Nel caso di specie trova applicazione la lettera b) precedentemente esposta, infatti, l'accertamento precedente oggetto di definizione era di natura parziale emesso ai sensi dell'art.41 bis del DPR 600/73 e tale natura era addirittura esplicitata nella motivazione dell'accertamento in discussione e deve quindi essere statuita la piena legittimità dell'accertamento in accoglimento dell'appello proposto. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'ufficio. condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 3.000,00
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente e Relatore BLASI LUCA MARIA, Giudice LEONE PAOLO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 68/2023 depositato il 05/01/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier 04100 Latina LT
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 660/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 2 e pubblicata il 08/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011102143 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ricorre contro accertamento IRPEF 2014 relativo al recupero delle ritenute alla fonte esposte in fatture relative alle prestazioni nei confronti di società che successivamente non provvedevano al versamento delle stesse sostenendo la mancanza di solidarietà nel rapporto sostituto/sostituito d'imposta nonché l'illegittimità dell'accertamento operato dopo la definizione di altro accertamento per la stessa annualità. La Commissione tributaria provinciale di Latina ha accolto il ricorso ritenendo l'applicabilità alla specie dei principi recati dalla sentenza 13378/19 delle sezioni unite della Corte di cassazione. Propone appello la Direzione Provinciale di Latina dell'agenzia delle entrate sostenendo che nella specie non possono trovare applicazione i principi recati dalla sentenza della Corte di cassazione 10378/2019 stante la piena consapevolezza del mancato versamento delle ritenute considerati i rapporti sostituto/sostituito. Resistente_1Si costituisce nel giudizio di appello il insistendo sulla mancanza di solidarietà delle obbligazioni tra sostituto e sostituito d'imposta anche alla luce della sentenza 10378/2019 riproponendo peraltro l'eccezione relativa all'illegittimità dell'accertamento ritenendo la natura tombale dell'intervenuta definizione del precedente accertamento sulla stessa annualità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accertamento in questione trae origine dall'attività ispettiva della Guardia di Finanza nei confronti di alcune cooperative nella quale veniva constatato che le stesse provvedevano al pagamento di ritenute e contributi tramite la compensazione in F24 di crediti erariali (prevalentemente IVA) creati in maniera artificiosa. La gestione amministrativa e contabile delle citate cooperative era concentrata presso lo studio professionale dei dottori Resistente_1, oggetto dell'accertamento in questione, e Nominativo_1, che di tale meccanismo devo quindi ritenersi a piena conoscenza. Si rileva, infatti, che nel caso qui esaminato la gestione amministrativa e contabile delle cooperative coinvolte nelle operazioni contestate fosse concentrata presso lo studio professionale dei dottori Resistente_1 e Nominativo_1 sua coniuge. Il contribuente, in qualità di libero professionista e nello svolgimento delle proprie mansioni (svolgendo prestazioni relative alla compilazione delle buste paga, alle buste paga per il servizio di elaborazione dati), ha emesso fatture nei confronti dei propri clienti (le società cooperative), in cui esponeva la ritenuta a titolo di acconto del 20%; il sostituto, pertanto, applicava la ritenuta trattenendo le somme corrispondenti, e il contribuente percepiva il proprio compenso al netto delle ritenute subite, appositamente certificate e poi portate in detrazione (art. 22, comma 1, lett. c) del TUIR). Poiché le ritenute subite sono risultate, condotte nei confronti di società cooperative (sostituto), illegittimamente compensate con crediti IVA inesistenti, l'Ufficio ha correttamente inteso recuperare l'importo delle ritenute nei confronti della medesima contribuente, già incisa, come soggetto coobbligato. Con la diretta conseguenza che le operazioni contestate sono del tutto inesistenti come rilevato dal pvc emesso dalla GdF. Questa circostanza a parere di questo Collegio fa venire meno la possibilità di applicare alla specie il principiorecato dalla sentenza n. 10378/2019 della Corte di Cassazione resa a Sezioni Unite con la quale è stato affermato che: “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 D.P.R. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”. Detto principio è stato, infatti, enucleato a tutela del sostituito che, ricevute le somme al netto delle ritenute, si trovava, comunque, in una situazione di buona fede. Sul punto si consideri come i giudici di legittimità abbiano ben distinto la fattispecie sottoposta a loro giudizio da quelle oggetto di altre pronunce con le quali le sezioni semplici avevano espresso un orientamento contrario a quello emerso dalla sentenza n. 10378/2019 evidenziando come in dette fattispecie ci si riferisse ad ipotesi in cui o le ritenute non erano state operate o le somme erano state erogate in nero. Operando detta distinzione è evidente come i giudici di legittimità abbiano voluto limitare la portata del principio alle ipotesi in cui il sostituito avesse subito la ritenuta nella convinzione che questa fosse poi successivamente versata. Nella specie, stanti i rapporti soprariportati emerge con chiarezza che il sostituito, attuale appellato, era ben consapevole che le ritenute operate non sarebbero state versate ed è quindi evidente come venga meno quella necessità di tutela che ha portato i giudici di legittimità ad elaborare il principio di diritto prima citato. Quanto all'ulteriore motivo di ricorso riproposto, relativo alla legittimità dell'accertamento anche in presenza di definizione di precedente accertamento per la stessa annualità si deve rilevare che a mente dell'art. 2 comma 4 d. lgs. 218/97 “La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, e dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante l'imposta sul valore aggiunto: a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire;
b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle società o nelle associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria;
d) se l'azione accertatrice è esercitata nei confronti delle società
o associazioni o dell'azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.” Nel caso di specie trova applicazione la lettera b) precedentemente esposta, infatti, l'accertamento precedente oggetto di definizione era di natura parziale emesso ai sensi dell'art.41 bis del DPR 600/73 e tale natura era addirittura esplicitata nella motivazione dell'accertamento in discussione e deve quindi essere statuita la piena legittimità dell'accertamento in accoglimento dell'appello proposto. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'ufficio. condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 3.000,00