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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/06/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 6643/2020 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Azione ex art 843 cc;
accertamento di diritti reali, ed altro promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
con l'Avv. Enrico De Negri
CONTRO
CodiceFiscale_2
con gli avv. Marco Pasqualin e Marco Vicentini,
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'ATTORE
voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accertare e dichiarare il diritto dell'attore, ai sensi dell'art. 843 c.c., di accedere al fondo di proprietà del Sig. e per l'effetto, condannare il convenuto a consentire detto accesso CP_1
al dott. e alle maestranze specializzate incaricate, con ogni materiale e mezzo Parte_1
utile, al fine di provvedere alle opere di manutenzione necessarie e descritte in premessa e per tutto il tempo occorrente all'esecuzione delle stesse;
1 - condannare i convenuti a risarcire i danni subiti dal Sig. a causa del ritardo nei Parte_1
lavori, quantificato in Euro 3.280,00, per le causali di cui in narrativa, ovvero nella somma diversa,
maggiore o minore, valutata anche in via equitativa, che risulterà in corso di causa;
- Accertare e dichiarare che il muro portante dell'immobile del dott. posto al confine Parte_1
tra le proprietà delle parti in causa, ove sono state realizzate le opere del sig. descritte in CP_1
narrativa, è di proprietà esclusiva del dott. Parte_1
- Accertare e dichiarare la natura abusiva e comunque illecita delle opere realizzate dal convenuto sul confine ovest con la proprietà del dott. e descritte in narrativa, in quanto costruite Parte_1
in violazione delle distanze legali sia con riferimento al Codice civile che alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, che alla normativa urbanistica ed edilizia del Comune
di Vicenza;
- ordinare al convenuto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e la demolizione e/o l'arretramento di tutte le opere illegittime descritte in narrativa e per gli stessi fatti condannare il convenuto all'integrale risarcimento di tutti i danni arrecati all'attore, che sin d'ora si quantificano nella somma di Euro 3.000,00 all'anno, dalla data della costruzione all'abbattimento, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, salva la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia,
da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa;
- condannare il convenuto all'eliminazione di ogni altro abuso, lesivo dei diritti del dott.
[...]
che dovesse emergere in corso di causa;
Parte_1
- con rifusione di competenze e di spese di causa.
Per lo svolgimento dei lavori di cui al primo punto, come espresso nella memoria ex art. 183, n. 1,
sesto comma, c.p.c., depositata l'11.04.2022, si dovrà ricorrere non a un mezzo mobile dotato di cesta, che bloccherebbe il traffico sulla pubblica via, bensì a un modestissimo ponteggio, come da lay out agli atti (doc. 22 allegato alla memoria di parte attrice ora menzionata).
2 Si insiste, altresì, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie già formulate nelle memorie attoree ex art. 183, sesto comma, n. 1 e 2, c.p.c., richiesta dedotta all'udienza del 15.06.2023 e reiterata nelle note di replica depositate in data 29.06.2023; tali istanze sono da intendersi qui integralmente ritrascritte.
Inoltre, si insiste nel rigetto di tutte le istanze di prova avversarie.
Infine, si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove e/o diverse avanzate dal convenuto.
IL CONVENUTO:
I procuratori del signor previa dichiarazione di non accettare alcun contraddittorio su CP_1
eventuali domande nuove e/o diverse formulate da controparte, così precisano le proprie conclusioni
Ogni diversa e contraria eccezione, deduzione e conclusione respinta o disattesa,
1) nel merito, rigettarsi le domande formulate dall'attore, per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi, in quanto nulle ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., poiché
infondate sia in fatto sia in diritto e comunque prescritte, per le ragioni meglio formulate in sede di comparsa di costituzione e risposta;
2) nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di accesso al fondo ex art. 843 c.c. avanzata dall'attore, si chiede fin da ora che l'Ill.mo
Giudice determini e riconosca a favore dell'odierno convenuto un indennizzo, pari ad almeno Euro
250,00 per ciascun giorno di esecuzione dei lavori, ovvero alla diversa maggiore somma che sarà
ritenuta di giustizia;
3) in via riconvenzionale subordinata, accertarsi e dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale, a favore degli immobili censiti al Catasto Fabbricati, al Foglio 81, m.n. 112
subalterni 8 e 9 del Comune di Vicenza, ed a carico del fondo sito nel medesimo Comune,
individuato al Foglio 81 m.n. 578, delle servitù a mantenere i manufatti per cui è causa a distanza
3 inferiore a quella prevista da leggi e regolamenti locali, con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la trascrizione dell'emananda sentenza, nonché accertarsi e dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale, a favore del convenuto, della porzione di muro di proprietà
attorea su cui dovesse essere accertata la realizzazione della scala in calcestruzzo, dei solai, delle travi e del colmo in acciaio per cui è causa, con ogni conseguenza;
4) in ogni caso, spese e competenze di procuratore integralmente rifuse.
5) In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti, ed in particolare nelle memorie ex art. 183, VI co. nn. 2) e 3) c.p.c., non ammesse.
Si insiste, infine, per il rigetto di tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI.
In Vicenza, in via Pasi, sul lato “Sud” della strada, vi sono due edifici affiancati: quello che si trova più a “Est” (civici 36 e 38) appartiene a e quello che si trova più a “Ovest” Parte_1
(civico 34) appartiene a . CP_1
Il dante causa di fu il padre;
i danti causa di furono tali Parte_1 CP_2 CP_1
fratelli più indietro nel tempo gli edifici appartenevano ad un'unica proprietaria, tale CP_3
Persona_1
Nel 2020 introducendo la presente causa, ha citato in giudizio Parte_1 CP_1
per, da un lato, chiedere al Tribunale l'autorizzazione ex art 843 cc ad accedere nel fondo del convenuto, allo scopo di provvedere alla manutenzione del suo muro di “Sud-Ovest” (cioè proprio quello a confine), e, dall'altro, per far accertare che l' ha realizzato tutta una serie di opere CP_1
sul confine ovest con la proprietà dell'attore, e più esattamente appoggiandosi al muro portante dell'immobile del posto al confine, ed ancora (anzi: in via propedeutica) per far Parte_1
accertare anche che detto muro è di proprietà esclusiva di esso attore;
ed, infine, per sentir ordinare
4 la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e la demolizione e/o l'arretramento di tutte le opere illegittime fatte dall' CP_1
Il tutto, come meglio scritto nelle conclusioni in epigrafe.
L' costituendosi in giudizio, si è opposto all'accoglimento delle suddette domande, CP_1
concludendo a sua volta come in epigrafe.
In corso di causa è stata espletata una CTU, affidata dal Tribunale alla nota e stimata professionista arch. , la quale si è avvalsa della collaborazione di un ingegnere, . Persona_2 Persona_3
2. LA RELAZIONE DI CTU
Appare subito opportuno riassumere e riepilogare quali informazioni sono provenute dalla relazione peritale redatta dall'arch. con l'ausilio del collaboratore ing. . Per_2 Per_3
Ebbene, dalla relazione peritale è emerso che:
• nel 1959 il padre di ottenne dal Comune l'autorizzazione alla Persona_4 Pt_1
costruzione (previa demolizione del preesistente) e sopraelevazione del suo immobile;
• negli atti rilevanti dal punto di vista urbanistico, depositati in Comune, a corredo della pratica, il muro “Ovest”, per cui è causa, viene indicato e disegnato come di proprietà
esclusiva del richiedente;
• in un documento non firmato, ma prodotto dalla parte attrice (doc. 21), datato 26 giugno
1959, ed i confinanti dell'epoca, i fratelli raggiunsero Persona_4 CP_3
apparentemente un accordo (l'avverbio si giustifica proprio per la mancanza di qualsiasi
firma sul documento), nel senso che, sulla premessa che essi fossero proprietari di fabbricati
“costruiti in aderenza”, i fratelli accettavano l'apertura, da parte del vicino, di CP_3
alcuni fori nella parete ad Ovest in corrispondenza del vano scale (i fori esistono tuttora e
sono stati fotografati anche dal CTU);
5 • sempre nell'anno 1959, la raffigurazione catastale “attribuisce” graficamente il muro al
[...]
(pag. 13 della CTU) (è noto comunque che il Catasto, in Italia, non ha valenza di Parte_1
prova in ordine a natura e validità dei titoli di proprietà);
• nell'anno 2012, l' subentrando in una DIA intestata alla precedente proprietaria CP_1
iniziò lavori di ampliamento, sopraelevazione e manutenzione Controparte_4
straordinaria dell'immobile, di cui nel frattempo era divenuto proprietario;
• anche in questo caso, negli atti rilevanti dal punto di vista urbanistico, depositati in Comune,
a corredo della pratica dell' il muro “Ovest”, per cui è causa, non è indicato come in CP_1
comunione fra i due confinanti;
nella pratica edilizia si legge anche che “l'ampliamento (sul
lato che interessa questa causa) avverrà in aderenza alla parete cieca esistente”, senza che sia necessario l'assenso del proprietario confinante;
• una raffigurazione catastale dell'anno 1940 (per la quale vale la medesima precisazione fatta prima sulla valenza dei documenti catastali) non “attribuisce” graficamente il muro per cui è causa all'immobile oggi dell' (tuttavia si deve notare che all'epoca gli CP_1
immobili erano entrambi di una sola proprietaria, ; Persona_1
• sono state effettuate dal CTU e dall'ausiliario indagini parzialmente invasive all'interno del muro, con videoispezioni a mezzo di termo-igrografo ed analisi termografiche,
• sulla scorta di esse, il CTU, spiegando comunque che le proprie conclusioni sono da intendersi su un piano di “probabilità” anziché di “certezza” (diversamente, si sarebbero
dovute compiere importanti e notevoli demolizioni), ritiene che il muro per cui è contesa sia di esclusiva proprietà del in quanto esso è stato “trovato” all'interno del Parte_1
confine di proprietà dell'attore; peraltro anche la linea di confine è stata oggetto di indagine e ricerca, ed è stata determinata con rilievi metrici e con le citate indagini invasive svolte dall'ausiliario (pag. 20 della relazione); viceversa, il supposto muro “in aderenza” in
6 proprietà ex non è stato rinvenuto;
dal lato è presente un CP_3 Parte_1
“piovente”;
• risultano “innestate”, da parte dell' nel muro che la CTU ha definito di proprietà CP_1
esclusiva dell'attore, le seguenti opere: un rubinetto e le relative tubature, una scala interna ed il solaio (queste ultime due opere, con giudizio di “probabilità”), il colmo in acciaio, un vano caldaia (con caldaia e tubature), un aspiratore centralizzato, con i suoi tubi, una pensilina, un parapetto,
• risulta infine collocata a 14 cm dalla linea di confine la canna fumaria di scarico della condensa della caldaia;
• quanto poi alla condizione del muro per il quale il (nell'anno 2020, poco Parte_1
prima di iniziare la causa) aveva chiesto, ma non ottenuto, il consenso del vicino all'accesso sul fondo per svolgervi lavori di manutenzione, il CTU riferisce che tale muro presenta crepi superficiali, rattoppi di intonaco, normale usura dovuta alla vetustà, e necessita di un intervento generale di manutenzione.
Quanto alle parti del “report” di videoispezione dell'ausiliario ing. , sulle quali la CTU ha Per_3
“appoggiato” alcune sue conclusioni, si segnalano i seguenti passaggi:
• la pag. 6, in cui è riportato un “annegamento con malta della testa della trave in acciaio nella muratura della proprietà verosimilmente per una lunghezza di 15-20 cm”, Parte_1
• la pag. 7, in cui è riportato che “la struttura di sostegno del solaio (orditura primaria travi) e quella della scala in c.a. (trave in acciaio e soletta in cemento armato) sono con buona probabilità parzialmente annegate nella muratura portante di proprietà per Parte_1
una profondità variabile, ma che per le buone prassi costruttive potrebbe corrispondere a 20
cm”,
• la pag. 8, in cui si riporta che il sostegno per il solaio e la scala di accesso “avvenga principalmente tramite il muro portante”;
7 • la pag. 9, in cui è scritto che la trave di colmo penetra nel muro per circa 20 cm., e che risulta inoltre la presenza, sotto alla trave di colmo, di una putrella/piastra metallica orizzontale, a sostegno della stessa;
• la pag 12, in cui si riporta che in una videoispezione effettuata a piano terra è stato visibile all'interno dell'intercapedine un mattone pieno con sigillatura in malta verso la proprietà
CP_1
3. LE DOMANDE DI PARTE ATTRICE
Due sono essenzialmente le domande di parte attrice su cui il Tribunale è chiamato a decidere.
La prima riguarda il quesito se sussistevano, nel caso concreto, le condizioni perché l'attore invocasse a suo vantaggio il disposto dell'art. 843 cc, in base al quale “Il proprietario deve
permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al
fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune”.
A dire del il quale si avvale anche di una relazione del figlio, che è ingegnere (doc. Parte_1
8), egli aveva (ed ha tuttora) la necessità di accedere al fondo dell' per svolgere lavori di CP_1
manutenzione del muro di Sud-Ovest; si tratta del muro per il quale il CTU riferisce che presenta crepi superficiali, rattoppi di intonaco, normale usura dovuta alla vetustà, e che abbisogna di un intervento generale di manutenzione.
Ora, com'è noto, la norma va interpretata nel senso che l'accesso dev'essere necessario e dev'essere il solo modo che ha il confinante per effettuare la manutenzione del muro;
deve sussistere poi una relazione di proporzionalità fra il vantaggio del vicino e lo speculare pregiudizio del confinante.
In verità, da questo punto di vista, né la relazione sub doc. 8, né il doc 28, entrambi di parte attrice,
né, in parte qua, la relazione di CTU, offrono idonei o sufficienti elementi per poter affermare che tale accesso sia necessario, e sia l'unico modo a disposizione del per effettuare i Parte_1
lavori che egli ha in programma.
Pertanto, questa parte della domanda non può trovare accoglimento.
8 * * *
Quanto alla seconda domanda di parte attrice, è chiaro che essa trova la sua essenziale premessa nella tesi della natura esclusiva, in capo all'attore, del muro di cui si tratta.
In questo senso, parte attrice, negli scritti conclusionali, fa piena leva su tutte le risultanze che emergono dalla CTU dell'arch. , indicando che in tale perizia si trovano tutte le prove Per_2
necessarie rispetto a tale assunto di proprietà esclusiva.
Dal canto suo, il convenuto:
• ha cercato di dimostrare l'esistenza di due costruzioni in aderenza, muovendo dal testo dell'<> del giugno 1959 (sebbene non firmato, eppure prodotto in atti dal
, Parte_1
• ha dedotto che, allora, così ragionando, sarebbe applicabile l'art. 877 cc (“Il vicino, senza
chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in
aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente”), oppure,
eventualmente, la norma dell'art. 880 cc, in ordine alla presunzione (relativa) di comproprietà del muro che serve di divisione tra edifici, fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto1;
• ha lamentato che giammai delle prove invasive compiute in una causa civile da un CTU (che peraltro, alla pari con il suo ausiliario, si è sempre espresso in termini di probabilità e non certezze), ed, in senso lato, giammai una relazione di una perizia d'ufficio, potrebbero fornire la prova contraria di cui alla presunzione semplice appena menzionata, e ha richiamato in tal senso l'attuale “stato dell'arte” della giurisprudenza sul “modo” in cui potrebbe essere superata la menzionata presunzione relativa;
9 • ha negato che le risultanze catastali possano valere per l'individuazione dei titoli di proprietà;
• ha osservato che, paradossalmente, se nel 1959 vi sono tracce scritte a riguardo di due muri costruiti in aderenza, e se risulta che il abbia poi demolito il proprio, allora si Parte_1
dovrebbe affermare che l'unico muro rinvenuto durante la perizia è dell' CP_1
• ha dedotto che, avendo l' realizzato le sue opere nel 2012, è prescritto ogni CP_1
eventuale diritto risarcitorio in capo all'attore;
• ha avanzato, infine, delle domande di acquisto per usucapione: o rispetto ad una servitù a mantenere i manufatti per cui è causa a distanza inferiore a quella prevista da leggi e regolamenti locali, oppure rispetto ad un diritto di proprietà della porzione di muro di proprietà attorea su cui insistono le opere di esso convenuto.
* * *
In primo luogo, questo Giudice, per fare chiarezza sull'aspetto della presunzione relativa posta dall'art 880 cc, riporta qui, a titolo di esempio, una delle massime (ma sono davvero tante, e tutte
equivalenti) che confermano e consolidano l'orientamento esistente su tale questione (Trib. di
Messina, 10 maggio 2015, n. 1089, ma la sottolineatura è del sottoscritto): In tema di proprietà, il
muro che serve da divisione tra edifici o entità prediali omogenee si presume comune;
detta
presunzione di comunione del muro divisorio ha carattere relativo e spiega la sua piena operatività
fino a rendere irrilevante, nel caso di muro di separazione fra due edifici, l'eventuale anteriorità di
uno di questi rispetto all'altro, fino a prova contraria, atteso che essa non opera quando risulti che
il muro rientra nel dominio esclusivo di uno dei due confinanti, in forza di uno qualunque dei modi
di acquisto, originario o derivativo, della proprietà immobiliare;
pertanto, la presunzione anzidetta
è vinta anche dall'accertamento che il muro è stato costruito nella sua interezza su di una sola delle
aree contigue, con conseguente acquisto per accessione, salvi gli effetti di un titolo pattizio
10 successivamente intervenuto ovvero dell'usucapione [altrui] (così anche, essenzialmente: Trib.
Cagliari, 2154/2014 Cass., 50/2014 e Trib. L'Aquila, 772/2011).
Alla luce di questo orientamento, dal quale evidentemente non vi è ragione di discostarsi, la prima osservazione da fare è che “di per sé”, non ha fornito al Tribunale elementi Parte_1
per potersi affermare che il muro è di sua proprietà esclusiva “in forza di un titolo di acquisto,
originario o derivativo, della proprietà” del muro stesso.
L'unico atto prodotto, in proposito (atto di acquisto derivativo), è la denunzia di successione del
1973 (doc. 1), in forza del quale egli ereditò dal padre , deceduto nel 1972, l'immobile per CP_2
cui è causa;
è evidente, però, che quell'atto nulla dice a proposito del muro, sicché non è rilevante per questo particolare aspetto.
Né d'altra parte è stato dimostrato (o dedotto) alcunché rispetto ad un qualche acquisto del muro a titolo originario (per esempio, mediante usucapione – e non vi è dubbio che, per vincere la
presunzione di cui all'art 880 cc, la parte interessata doveva trasfondere una tale eventuale
deduzione e dimostrazione in un elemento specifico del thema decidendum).
Fra i vari modi di acquisto di una proprietà a titolo originario, però, esiste anche l'accessione (come sottolinea anche il ricordato orientamento giurisprudenziale consolidato), nel senso che la presunzione può essere vinta anche dall'accertamento che il muro è stato costruito nella sua interezza su di una sola delle aree confinanti (superficies solo cedit).
* * *
Ed è proprio a questo punto che l'interprete si trova di fronte la seguente (e non frequente)
situazione: esiste, effettivamente, agli atti di causa l'informazione che il muro per cui è causa ricade all'interno della proprietà (ragion per cui il muro dovrebbe risentire dell'effetto Parte_1
dell'<> alla proprietà ), eppure l'informazione non è stata fornita dalla parte attrice,
secondo l'onere probatorio che su essa gravava, ma è risultata esclusivamente dalle pagine della
11 perizia d'ufficio (e precisamente laddove sono descritte le ispezioni fatte grazie all'ausilio dell'ing.
, aventi ad oggetto anche la determinazione della linea di confine). Per_3
Come pure si è già detto, parte attrice vorrebbe avvalersi di tale “dato”, in quanto comunque acquisito alla causa;
parte convenuta invece ritiene che sia irrilevante, poiché “fornito” aliunde
rispetto alla parte che ne aveva l'onere.
Un attento esame della giurisprudenza che si è occupata della natura, della portata, e dei confini dell'onere della prova dà invero ragione alla tesi di parte convenuta.
Fra le pronunzie più recenti, Cass. civ., 2023, n. 31.974 spiegò che la CTU, sia che fosse
“deducente”, sia che fosse “percipiente”, non è qualificabile come mezzo di prova in senso proprio,
avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, aggiungendo poi che essa comporta il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall'onere probatorio e (da parte del Giudice)
dell'obbligo di motivare l'eventuale rigetto della relativa richiesta.
Nel 2025, mantenendo la stessa linea di pensiero, la Suprema Corte ha scritto (Cass. 2025, n.
8.498) che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, ragion per cui essa non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e la relativa richiesta può essere quindi rigettata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
“Parallelamente”, si è formato, prima, e consolidato, poi, quell'orientamento relativo ai limiti dell'acquisizione, da parte del CTU, di eventuali documenti non prodotti tempestivamente dalle parti, per il quale, fra le tante, si segnala, fra le ultime, Cass., 12.471/2025: il CTU può acquisire documenti necessari per rispondere ai quesiti sottopostigli, anche prescindendo dall'attività di
12 allegazione delle parti e dalle preclusioni istruttorie vigenti, a condizione che questi documenti non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è
onere delle parti provare (al principio fa eccezione solamente la CTU contabile, ex art. 198 cpc –
così Cass., 2025, n. 11.648).
Questo orientamento, evidentemente, finisce per essere una specificazione, un mero corollario, della giurisprudenza prima ricordata, poiché applica ad un singolo aspetto – l'acquisizione di documenti
da parte del CTU, che non può sostituire l'attività delle parti sui fatti principali posti a base della
domanda – il principio generale sulla “infungibilità” fra gli accertamenti del CTU e l'assolvimento delle parti del loro onere probatorio generale.
4. RIEPILOGO DELLE CONCLUSIONI
Quanto alla domanda ex art 843 cc, si è detto che non vi sono elementi per ritenere che essa possa essere accolta.
Quanto alla seconda serie di domande, aventi come presupposto la proprietà esclusiva del muro in capo al la soluzione appena descritta potrebbe sembrare inappagante, ma non deve Parte_1
apparire formalistica.
La giurisprudenza, come detto, è chiara nell'affermare che l'assolvimento dell'onere della prova, in capo alla parte, non può essere sostituito dall'acquisizione dei dati necessari, avvenuta aliunde, ed in particolare attraverso un'attività di indagine fatta dal CTU.
E nel caso di specie è stato il CTU ad accertare che il muro è costruito all'interno della proprietà del inducendo la configurabilità del principio dell'accessione, ma il dato non è Parte_1
provenuto dall'attore, il quale avrebbe potuto, ad esempio, impostare deduzioni e mezzi di prova rispetto a uno o più titoli derivativi nei quali comparisse il muro, oppure rispetto ad un titolo di acquisto a titolo originario, e magari proprio all'accessione, forse a mezzo di una propria previa perizia di parte che, con mezzi parzialmente invasivi, fosse giunta alle stesse “scoperte” fatte poi dalla CTU arch. con l'ausiliario ing. . Per_2 Per_3
13 D'altra parte, si noti, per completezza, che:
• il documento non firmato (doc. 21) del 26 giugno 1959 non giova all'attore, neppure applicando quel principio secondo cui chi produce in giudizio un documento non firmato sta manifestando l'intenzione di avvalersi dei suoi effetti: infatti la premessa del documento fu che i fabbricati confinanti fossero “costruiti in aderenza”,
• è pacifico che le raffigurazioni catastali in Italia non hanno valenza di prova in ordine a natura e validità dei titoli di proprietà.
Quanto alla posizione dell' costui aveva svolto deduzioni in contrasto con le pretese CP_1
avverse (che non devono qui avere ulteriore trattazione), ed anche delle domande riconvenzionali,
dirette ad accertare o l'acquisto per usucapione di una servitù a mantenere i manufatti per cui è
causa a distanza inferiore a quella prevista da leggi e regolamenti locali, o l'acquisto per usucapione di un diritto di proprietà della porzione di muro di proprietà attorea su cui insistono le opere di esso convenuto.
Queste ultime due domande – di fatto non coltivate – erano comunque infondate.
5. SPESE PROCESSUALI.
Vi sono giusti motivi perché le spese siano compensate fra le parti.
Non solo, infatti, vi è una reciproca soccombenza, manifestata dal rigetto delle domande dell'una e dell'altra parte, ma, alfine, la decisione sulla parte più “sostanziale” delle richieste di parte attrice è
scaturita – come ampiamente scritto – da un ragionamento che, pur corretto alla luce della giurisprudenza, ha “neutralizzato” degli esiti di CTU apparentemente favorevoli all'attore.
PER QUESTI MOTIVI
1. rigetta sia le domande dell'attore, sia le domande del convenuto,
2. compensa le spese processuali fra le parti;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle due parti per l'esatta metà,
con obbligo delle rifusioni e/o conguagli.
14 Vicenza, il 17 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Invece il “piovente”, cui pure fa cenno la relazione peritale, assume un rilievo solo nei casi di cui all'art. 881 cc, vale a dire rispetto al muro che fa da divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 6643/2020 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Azione ex art 843 cc;
accertamento di diritti reali, ed altro promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
con l'Avv. Enrico De Negri
CONTRO
CodiceFiscale_2
con gli avv. Marco Pasqualin e Marco Vicentini,
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'ATTORE
voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accertare e dichiarare il diritto dell'attore, ai sensi dell'art. 843 c.c., di accedere al fondo di proprietà del Sig. e per l'effetto, condannare il convenuto a consentire detto accesso CP_1
al dott. e alle maestranze specializzate incaricate, con ogni materiale e mezzo Parte_1
utile, al fine di provvedere alle opere di manutenzione necessarie e descritte in premessa e per tutto il tempo occorrente all'esecuzione delle stesse;
1 - condannare i convenuti a risarcire i danni subiti dal Sig. a causa del ritardo nei Parte_1
lavori, quantificato in Euro 3.280,00, per le causali di cui in narrativa, ovvero nella somma diversa,
maggiore o minore, valutata anche in via equitativa, che risulterà in corso di causa;
- Accertare e dichiarare che il muro portante dell'immobile del dott. posto al confine Parte_1
tra le proprietà delle parti in causa, ove sono state realizzate le opere del sig. descritte in CP_1
narrativa, è di proprietà esclusiva del dott. Parte_1
- Accertare e dichiarare la natura abusiva e comunque illecita delle opere realizzate dal convenuto sul confine ovest con la proprietà del dott. e descritte in narrativa, in quanto costruite Parte_1
in violazione delle distanze legali sia con riferimento al Codice civile che alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, che alla normativa urbanistica ed edilizia del Comune
di Vicenza;
- ordinare al convenuto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e la demolizione e/o l'arretramento di tutte le opere illegittime descritte in narrativa e per gli stessi fatti condannare il convenuto all'integrale risarcimento di tutti i danni arrecati all'attore, che sin d'ora si quantificano nella somma di Euro 3.000,00 all'anno, dalla data della costruzione all'abbattimento, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, salva la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia,
da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa;
- condannare il convenuto all'eliminazione di ogni altro abuso, lesivo dei diritti del dott.
[...]
che dovesse emergere in corso di causa;
Parte_1
- con rifusione di competenze e di spese di causa.
Per lo svolgimento dei lavori di cui al primo punto, come espresso nella memoria ex art. 183, n. 1,
sesto comma, c.p.c., depositata l'11.04.2022, si dovrà ricorrere non a un mezzo mobile dotato di cesta, che bloccherebbe il traffico sulla pubblica via, bensì a un modestissimo ponteggio, come da lay out agli atti (doc. 22 allegato alla memoria di parte attrice ora menzionata).
2 Si insiste, altresì, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie già formulate nelle memorie attoree ex art. 183, sesto comma, n. 1 e 2, c.p.c., richiesta dedotta all'udienza del 15.06.2023 e reiterata nelle note di replica depositate in data 29.06.2023; tali istanze sono da intendersi qui integralmente ritrascritte.
Inoltre, si insiste nel rigetto di tutte le istanze di prova avversarie.
Infine, si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove e/o diverse avanzate dal convenuto.
IL CONVENUTO:
I procuratori del signor previa dichiarazione di non accettare alcun contraddittorio su CP_1
eventuali domande nuove e/o diverse formulate da controparte, così precisano le proprie conclusioni
Ogni diversa e contraria eccezione, deduzione e conclusione respinta o disattesa,
1) nel merito, rigettarsi le domande formulate dall'attore, per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi, in quanto nulle ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., poiché
infondate sia in fatto sia in diritto e comunque prescritte, per le ragioni meglio formulate in sede di comparsa di costituzione e risposta;
2) nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di accesso al fondo ex art. 843 c.c. avanzata dall'attore, si chiede fin da ora che l'Ill.mo
Giudice determini e riconosca a favore dell'odierno convenuto un indennizzo, pari ad almeno Euro
250,00 per ciascun giorno di esecuzione dei lavori, ovvero alla diversa maggiore somma che sarà
ritenuta di giustizia;
3) in via riconvenzionale subordinata, accertarsi e dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale, a favore degli immobili censiti al Catasto Fabbricati, al Foglio 81, m.n. 112
subalterni 8 e 9 del Comune di Vicenza, ed a carico del fondo sito nel medesimo Comune,
individuato al Foglio 81 m.n. 578, delle servitù a mantenere i manufatti per cui è causa a distanza
3 inferiore a quella prevista da leggi e regolamenti locali, con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la trascrizione dell'emananda sentenza, nonché accertarsi e dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale, a favore del convenuto, della porzione di muro di proprietà
attorea su cui dovesse essere accertata la realizzazione della scala in calcestruzzo, dei solai, delle travi e del colmo in acciaio per cui è causa, con ogni conseguenza;
4) in ogni caso, spese e competenze di procuratore integralmente rifuse.
5) In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti, ed in particolare nelle memorie ex art. 183, VI co. nn. 2) e 3) c.p.c., non ammesse.
Si insiste, infine, per il rigetto di tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI.
In Vicenza, in via Pasi, sul lato “Sud” della strada, vi sono due edifici affiancati: quello che si trova più a “Est” (civici 36 e 38) appartiene a e quello che si trova più a “Ovest” Parte_1
(civico 34) appartiene a . CP_1
Il dante causa di fu il padre;
i danti causa di furono tali Parte_1 CP_2 CP_1
fratelli più indietro nel tempo gli edifici appartenevano ad un'unica proprietaria, tale CP_3
Persona_1
Nel 2020 introducendo la presente causa, ha citato in giudizio Parte_1 CP_1
per, da un lato, chiedere al Tribunale l'autorizzazione ex art 843 cc ad accedere nel fondo del convenuto, allo scopo di provvedere alla manutenzione del suo muro di “Sud-Ovest” (cioè proprio quello a confine), e, dall'altro, per far accertare che l' ha realizzato tutta una serie di opere CP_1
sul confine ovest con la proprietà dell'attore, e più esattamente appoggiandosi al muro portante dell'immobile del posto al confine, ed ancora (anzi: in via propedeutica) per far Parte_1
accertare anche che detto muro è di proprietà esclusiva di esso attore;
ed, infine, per sentir ordinare
4 la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e la demolizione e/o l'arretramento di tutte le opere illegittime fatte dall' CP_1
Il tutto, come meglio scritto nelle conclusioni in epigrafe.
L' costituendosi in giudizio, si è opposto all'accoglimento delle suddette domande, CP_1
concludendo a sua volta come in epigrafe.
In corso di causa è stata espletata una CTU, affidata dal Tribunale alla nota e stimata professionista arch. , la quale si è avvalsa della collaborazione di un ingegnere, . Persona_2 Persona_3
2. LA RELAZIONE DI CTU
Appare subito opportuno riassumere e riepilogare quali informazioni sono provenute dalla relazione peritale redatta dall'arch. con l'ausilio del collaboratore ing. . Per_2 Per_3
Ebbene, dalla relazione peritale è emerso che:
• nel 1959 il padre di ottenne dal Comune l'autorizzazione alla Persona_4 Pt_1
costruzione (previa demolizione del preesistente) e sopraelevazione del suo immobile;
• negli atti rilevanti dal punto di vista urbanistico, depositati in Comune, a corredo della pratica, il muro “Ovest”, per cui è causa, viene indicato e disegnato come di proprietà
esclusiva del richiedente;
• in un documento non firmato, ma prodotto dalla parte attrice (doc. 21), datato 26 giugno
1959, ed i confinanti dell'epoca, i fratelli raggiunsero Persona_4 CP_3
apparentemente un accordo (l'avverbio si giustifica proprio per la mancanza di qualsiasi
firma sul documento), nel senso che, sulla premessa che essi fossero proprietari di fabbricati
“costruiti in aderenza”, i fratelli accettavano l'apertura, da parte del vicino, di CP_3
alcuni fori nella parete ad Ovest in corrispondenza del vano scale (i fori esistono tuttora e
sono stati fotografati anche dal CTU);
5 • sempre nell'anno 1959, la raffigurazione catastale “attribuisce” graficamente il muro al
[...]
(pag. 13 della CTU) (è noto comunque che il Catasto, in Italia, non ha valenza di Parte_1
prova in ordine a natura e validità dei titoli di proprietà);
• nell'anno 2012, l' subentrando in una DIA intestata alla precedente proprietaria CP_1
iniziò lavori di ampliamento, sopraelevazione e manutenzione Controparte_4
straordinaria dell'immobile, di cui nel frattempo era divenuto proprietario;
• anche in questo caso, negli atti rilevanti dal punto di vista urbanistico, depositati in Comune,
a corredo della pratica dell' il muro “Ovest”, per cui è causa, non è indicato come in CP_1
comunione fra i due confinanti;
nella pratica edilizia si legge anche che “l'ampliamento (sul
lato che interessa questa causa) avverrà in aderenza alla parete cieca esistente”, senza che sia necessario l'assenso del proprietario confinante;
• una raffigurazione catastale dell'anno 1940 (per la quale vale la medesima precisazione fatta prima sulla valenza dei documenti catastali) non “attribuisce” graficamente il muro per cui è causa all'immobile oggi dell' (tuttavia si deve notare che all'epoca gli CP_1
immobili erano entrambi di una sola proprietaria, ; Persona_1
• sono state effettuate dal CTU e dall'ausiliario indagini parzialmente invasive all'interno del muro, con videoispezioni a mezzo di termo-igrografo ed analisi termografiche,
• sulla scorta di esse, il CTU, spiegando comunque che le proprie conclusioni sono da intendersi su un piano di “probabilità” anziché di “certezza” (diversamente, si sarebbero
dovute compiere importanti e notevoli demolizioni), ritiene che il muro per cui è contesa sia di esclusiva proprietà del in quanto esso è stato “trovato” all'interno del Parte_1
confine di proprietà dell'attore; peraltro anche la linea di confine è stata oggetto di indagine e ricerca, ed è stata determinata con rilievi metrici e con le citate indagini invasive svolte dall'ausiliario (pag. 20 della relazione); viceversa, il supposto muro “in aderenza” in
6 proprietà ex non è stato rinvenuto;
dal lato è presente un CP_3 Parte_1
“piovente”;
• risultano “innestate”, da parte dell' nel muro che la CTU ha definito di proprietà CP_1
esclusiva dell'attore, le seguenti opere: un rubinetto e le relative tubature, una scala interna ed il solaio (queste ultime due opere, con giudizio di “probabilità”), il colmo in acciaio, un vano caldaia (con caldaia e tubature), un aspiratore centralizzato, con i suoi tubi, una pensilina, un parapetto,
• risulta infine collocata a 14 cm dalla linea di confine la canna fumaria di scarico della condensa della caldaia;
• quanto poi alla condizione del muro per il quale il (nell'anno 2020, poco Parte_1
prima di iniziare la causa) aveva chiesto, ma non ottenuto, il consenso del vicino all'accesso sul fondo per svolgervi lavori di manutenzione, il CTU riferisce che tale muro presenta crepi superficiali, rattoppi di intonaco, normale usura dovuta alla vetustà, e necessita di un intervento generale di manutenzione.
Quanto alle parti del “report” di videoispezione dell'ausiliario ing. , sulle quali la CTU ha Per_3
“appoggiato” alcune sue conclusioni, si segnalano i seguenti passaggi:
• la pag. 6, in cui è riportato un “annegamento con malta della testa della trave in acciaio nella muratura della proprietà verosimilmente per una lunghezza di 15-20 cm”, Parte_1
• la pag. 7, in cui è riportato che “la struttura di sostegno del solaio (orditura primaria travi) e quella della scala in c.a. (trave in acciaio e soletta in cemento armato) sono con buona probabilità parzialmente annegate nella muratura portante di proprietà per Parte_1
una profondità variabile, ma che per le buone prassi costruttive potrebbe corrispondere a 20
cm”,
• la pag. 8, in cui si riporta che il sostegno per il solaio e la scala di accesso “avvenga principalmente tramite il muro portante”;
7 • la pag. 9, in cui è scritto che la trave di colmo penetra nel muro per circa 20 cm., e che risulta inoltre la presenza, sotto alla trave di colmo, di una putrella/piastra metallica orizzontale, a sostegno della stessa;
• la pag 12, in cui si riporta che in una videoispezione effettuata a piano terra è stato visibile all'interno dell'intercapedine un mattone pieno con sigillatura in malta verso la proprietà
CP_1
3. LE DOMANDE DI PARTE ATTRICE
Due sono essenzialmente le domande di parte attrice su cui il Tribunale è chiamato a decidere.
La prima riguarda il quesito se sussistevano, nel caso concreto, le condizioni perché l'attore invocasse a suo vantaggio il disposto dell'art. 843 cc, in base al quale “Il proprietario deve
permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al
fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune”.
A dire del il quale si avvale anche di una relazione del figlio, che è ingegnere (doc. Parte_1
8), egli aveva (ed ha tuttora) la necessità di accedere al fondo dell' per svolgere lavori di CP_1
manutenzione del muro di Sud-Ovest; si tratta del muro per il quale il CTU riferisce che presenta crepi superficiali, rattoppi di intonaco, normale usura dovuta alla vetustà, e che abbisogna di un intervento generale di manutenzione.
Ora, com'è noto, la norma va interpretata nel senso che l'accesso dev'essere necessario e dev'essere il solo modo che ha il confinante per effettuare la manutenzione del muro;
deve sussistere poi una relazione di proporzionalità fra il vantaggio del vicino e lo speculare pregiudizio del confinante.
In verità, da questo punto di vista, né la relazione sub doc. 8, né il doc 28, entrambi di parte attrice,
né, in parte qua, la relazione di CTU, offrono idonei o sufficienti elementi per poter affermare che tale accesso sia necessario, e sia l'unico modo a disposizione del per effettuare i Parte_1
lavori che egli ha in programma.
Pertanto, questa parte della domanda non può trovare accoglimento.
8 * * *
Quanto alla seconda domanda di parte attrice, è chiaro che essa trova la sua essenziale premessa nella tesi della natura esclusiva, in capo all'attore, del muro di cui si tratta.
In questo senso, parte attrice, negli scritti conclusionali, fa piena leva su tutte le risultanze che emergono dalla CTU dell'arch. , indicando che in tale perizia si trovano tutte le prove Per_2
necessarie rispetto a tale assunto di proprietà esclusiva.
Dal canto suo, il convenuto:
• ha cercato di dimostrare l'esistenza di due costruzioni in aderenza, muovendo dal testo dell'<> del giugno 1959 (sebbene non firmato, eppure prodotto in atti dal
, Parte_1
• ha dedotto che, allora, così ragionando, sarebbe applicabile l'art. 877 cc (“Il vicino, senza
chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in
aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente”), oppure,
eventualmente, la norma dell'art. 880 cc, in ordine alla presunzione (relativa) di comproprietà del muro che serve di divisione tra edifici, fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto1;
• ha lamentato che giammai delle prove invasive compiute in una causa civile da un CTU (che peraltro, alla pari con il suo ausiliario, si è sempre espresso in termini di probabilità e non certezze), ed, in senso lato, giammai una relazione di una perizia d'ufficio, potrebbero fornire la prova contraria di cui alla presunzione semplice appena menzionata, e ha richiamato in tal senso l'attuale “stato dell'arte” della giurisprudenza sul “modo” in cui potrebbe essere superata la menzionata presunzione relativa;
9 • ha negato che le risultanze catastali possano valere per l'individuazione dei titoli di proprietà;
• ha osservato che, paradossalmente, se nel 1959 vi sono tracce scritte a riguardo di due muri costruiti in aderenza, e se risulta che il abbia poi demolito il proprio, allora si Parte_1
dovrebbe affermare che l'unico muro rinvenuto durante la perizia è dell' CP_1
• ha dedotto che, avendo l' realizzato le sue opere nel 2012, è prescritto ogni CP_1
eventuale diritto risarcitorio in capo all'attore;
• ha avanzato, infine, delle domande di acquisto per usucapione: o rispetto ad una servitù a mantenere i manufatti per cui è causa a distanza inferiore a quella prevista da leggi e regolamenti locali, oppure rispetto ad un diritto di proprietà della porzione di muro di proprietà attorea su cui insistono le opere di esso convenuto.
* * *
In primo luogo, questo Giudice, per fare chiarezza sull'aspetto della presunzione relativa posta dall'art 880 cc, riporta qui, a titolo di esempio, una delle massime (ma sono davvero tante, e tutte
equivalenti) che confermano e consolidano l'orientamento esistente su tale questione (Trib. di
Messina, 10 maggio 2015, n. 1089, ma la sottolineatura è del sottoscritto): In tema di proprietà, il
muro che serve da divisione tra edifici o entità prediali omogenee si presume comune;
detta
presunzione di comunione del muro divisorio ha carattere relativo e spiega la sua piena operatività
fino a rendere irrilevante, nel caso di muro di separazione fra due edifici, l'eventuale anteriorità di
uno di questi rispetto all'altro, fino a prova contraria, atteso che essa non opera quando risulti che
il muro rientra nel dominio esclusivo di uno dei due confinanti, in forza di uno qualunque dei modi
di acquisto, originario o derivativo, della proprietà immobiliare;
pertanto, la presunzione anzidetta
è vinta anche dall'accertamento che il muro è stato costruito nella sua interezza su di una sola delle
aree contigue, con conseguente acquisto per accessione, salvi gli effetti di un titolo pattizio
10 successivamente intervenuto ovvero dell'usucapione [altrui] (così anche, essenzialmente: Trib.
Cagliari, 2154/2014 Cass., 50/2014 e Trib. L'Aquila, 772/2011).
Alla luce di questo orientamento, dal quale evidentemente non vi è ragione di discostarsi, la prima osservazione da fare è che “di per sé”, non ha fornito al Tribunale elementi Parte_1
per potersi affermare che il muro è di sua proprietà esclusiva “in forza di un titolo di acquisto,
originario o derivativo, della proprietà” del muro stesso.
L'unico atto prodotto, in proposito (atto di acquisto derivativo), è la denunzia di successione del
1973 (doc. 1), in forza del quale egli ereditò dal padre , deceduto nel 1972, l'immobile per CP_2
cui è causa;
è evidente, però, che quell'atto nulla dice a proposito del muro, sicché non è rilevante per questo particolare aspetto.
Né d'altra parte è stato dimostrato (o dedotto) alcunché rispetto ad un qualche acquisto del muro a titolo originario (per esempio, mediante usucapione – e non vi è dubbio che, per vincere la
presunzione di cui all'art 880 cc, la parte interessata doveva trasfondere una tale eventuale
deduzione e dimostrazione in un elemento specifico del thema decidendum).
Fra i vari modi di acquisto di una proprietà a titolo originario, però, esiste anche l'accessione (come sottolinea anche il ricordato orientamento giurisprudenziale consolidato), nel senso che la presunzione può essere vinta anche dall'accertamento che il muro è stato costruito nella sua interezza su di una sola delle aree confinanti (superficies solo cedit).
* * *
Ed è proprio a questo punto che l'interprete si trova di fronte la seguente (e non frequente)
situazione: esiste, effettivamente, agli atti di causa l'informazione che il muro per cui è causa ricade all'interno della proprietà (ragion per cui il muro dovrebbe risentire dell'effetto Parte_1
dell'<
secondo l'onere probatorio che su essa gravava, ma è risultata esclusivamente dalle pagine della
11 perizia d'ufficio (e precisamente laddove sono descritte le ispezioni fatte grazie all'ausilio dell'ing.
, aventi ad oggetto anche la determinazione della linea di confine). Per_3
Come pure si è già detto, parte attrice vorrebbe avvalersi di tale “dato”, in quanto comunque acquisito alla causa;
parte convenuta invece ritiene che sia irrilevante, poiché “fornito” aliunde
rispetto alla parte che ne aveva l'onere.
Un attento esame della giurisprudenza che si è occupata della natura, della portata, e dei confini dell'onere della prova dà invero ragione alla tesi di parte convenuta.
Fra le pronunzie più recenti, Cass. civ., 2023, n. 31.974 spiegò che la CTU, sia che fosse
“deducente”, sia che fosse “percipiente”, non è qualificabile come mezzo di prova in senso proprio,
avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, aggiungendo poi che essa comporta il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall'onere probatorio e (da parte del Giudice)
dell'obbligo di motivare l'eventuale rigetto della relativa richiesta.
Nel 2025, mantenendo la stessa linea di pensiero, la Suprema Corte ha scritto (Cass. 2025, n.
8.498) che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, ragion per cui essa non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e la relativa richiesta può essere quindi rigettata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
“Parallelamente”, si è formato, prima, e consolidato, poi, quell'orientamento relativo ai limiti dell'acquisizione, da parte del CTU, di eventuali documenti non prodotti tempestivamente dalle parti, per il quale, fra le tante, si segnala, fra le ultime, Cass., 12.471/2025: il CTU può acquisire documenti necessari per rispondere ai quesiti sottopostigli, anche prescindendo dall'attività di
12 allegazione delle parti e dalle preclusioni istruttorie vigenti, a condizione che questi documenti non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è
onere delle parti provare (al principio fa eccezione solamente la CTU contabile, ex art. 198 cpc –
così Cass., 2025, n. 11.648).
Questo orientamento, evidentemente, finisce per essere una specificazione, un mero corollario, della giurisprudenza prima ricordata, poiché applica ad un singolo aspetto – l'acquisizione di documenti
da parte del CTU, che non può sostituire l'attività delle parti sui fatti principali posti a base della
domanda – il principio generale sulla “infungibilità” fra gli accertamenti del CTU e l'assolvimento delle parti del loro onere probatorio generale.
4. RIEPILOGO DELLE CONCLUSIONI
Quanto alla domanda ex art 843 cc, si è detto che non vi sono elementi per ritenere che essa possa essere accolta.
Quanto alla seconda serie di domande, aventi come presupposto la proprietà esclusiva del muro in capo al la soluzione appena descritta potrebbe sembrare inappagante, ma non deve Parte_1
apparire formalistica.
La giurisprudenza, come detto, è chiara nell'affermare che l'assolvimento dell'onere della prova, in capo alla parte, non può essere sostituito dall'acquisizione dei dati necessari, avvenuta aliunde, ed in particolare attraverso un'attività di indagine fatta dal CTU.
E nel caso di specie è stato il CTU ad accertare che il muro è costruito all'interno della proprietà del inducendo la configurabilità del principio dell'accessione, ma il dato non è Parte_1
provenuto dall'attore, il quale avrebbe potuto, ad esempio, impostare deduzioni e mezzi di prova rispetto a uno o più titoli derivativi nei quali comparisse il muro, oppure rispetto ad un titolo di acquisto a titolo originario, e magari proprio all'accessione, forse a mezzo di una propria previa perizia di parte che, con mezzi parzialmente invasivi, fosse giunta alle stesse “scoperte” fatte poi dalla CTU arch. con l'ausiliario ing. . Per_2 Per_3
13 D'altra parte, si noti, per completezza, che:
• il documento non firmato (doc. 21) del 26 giugno 1959 non giova all'attore, neppure applicando quel principio secondo cui chi produce in giudizio un documento non firmato sta manifestando l'intenzione di avvalersi dei suoi effetti: infatti la premessa del documento fu che i fabbricati confinanti fossero “costruiti in aderenza”,
• è pacifico che le raffigurazioni catastali in Italia non hanno valenza di prova in ordine a natura e validità dei titoli di proprietà.
Quanto alla posizione dell' costui aveva svolto deduzioni in contrasto con le pretese CP_1
avverse (che non devono qui avere ulteriore trattazione), ed anche delle domande riconvenzionali,
dirette ad accertare o l'acquisto per usucapione di una servitù a mantenere i manufatti per cui è
causa a distanza inferiore a quella prevista da leggi e regolamenti locali, o l'acquisto per usucapione di un diritto di proprietà della porzione di muro di proprietà attorea su cui insistono le opere di esso convenuto.
Queste ultime due domande – di fatto non coltivate – erano comunque infondate.
5. SPESE PROCESSUALI.
Vi sono giusti motivi perché le spese siano compensate fra le parti.
Non solo, infatti, vi è una reciproca soccombenza, manifestata dal rigetto delle domande dell'una e dell'altra parte, ma, alfine, la decisione sulla parte più “sostanziale” delle richieste di parte attrice è
scaturita – come ampiamente scritto – da un ragionamento che, pur corretto alla luce della giurisprudenza, ha “neutralizzato” degli esiti di CTU apparentemente favorevoli all'attore.
PER QUESTI MOTIVI
1. rigetta sia le domande dell'attore, sia le domande del convenuto,
2. compensa le spese processuali fra le parti;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle due parti per l'esatta metà,
con obbligo delle rifusioni e/o conguagli.
14 Vicenza, il 17 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Invece il “piovente”, cui pure fa cenno la relazione peritale, assume un rilievo solo nei casi di cui all'art. 881 cc, vale a dire rispetto al muro che fa da divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti