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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/02/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16943/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 16943/2023
promosso da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SARDELLA Parte_1 C.F._1
SABRINA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GRECO SILVIA, CP C.F._2
presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“che l'Ill.mo Tribunale di Torino,
sentite le parti ove occorra, a modifica delle condizioni di divorzio pronunciato dal Tribunale di
Torino in data 25/11/2016 con sentenza n.5694/2016 tra i Sigg.ri e Parte_1 CP
, voglia
[...] - dichiarare cessato l'onere contributivo a carico del padre da corrispondersi alla Sig.ra CP
per il mantenimento del figlio maggiorenne .
[...] Persona_1
Si chiede che il Tribunale voglia ordinare alla resistente di produrre tutta la documentazione
attestante il proprio reddito e per ciò si intende: ultime buste paga, ultimi CUD, estratti conti bancari
e/o postali, estratti conti fondi monetari etc.. Si riserva l'indicazione di testi informati e di circostanze sulle quali dovranno essere sentiti a memoria difensiva avversaria cognita ma si indica sin d'ora a teste sui capi di prova sopra indicati, anteposta la locuzione “Vero che”, la Sig.ra , Testimone_1
residente in [...]”
Per parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinto ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA ISRUTTORIA
Ammettere per interpello e testi i seguenti capitoli di prova:
1.vero che nel 2010 cominciava a dare lezioni di musica presso la scuola Officina Persona_1
Musicale di Chieri ma il direttore della scuola interruppe dopo appena due settimane il rapporto di
lavoro in quanto non non venne ritenuto idoneo a svolgere le mansioni alle quali era stato Per_1
preposto;
2. vero che è sempre e solo la sig.ra la persona che accompagna il figlio CP Per_1
alle visite specialistiche, approfondisce la possibilità per lo stesso di accedere a percorsi terapeutici
e sostegni per lo studio, inoltrare domande di accertamenti di invalidità civile, handicap e
collocamento mirato;
3. vero che sia prima che dopo la diagnosi del Servizio regionale per i disturbi dello spettro autistico
in età adulta, il sig. tenne sempre un atteggiamento di rimprovero nei confronti del Parte_1
figlio;
A testi si indicano:
- , residente in [...]. Bardella 60 Parte_2
NEL MERITO
1) Rigettare la domanda di cessazione dell'onere contributivo a carico del sig. da Parte_1
corrispondersi alla sig.ra per il mantenimento del figlio maggiorenne CP Per_1 e per l'effetto confermare il contributo al mantenimento così come rivalutato secondo gli
[...]
indici Istat, quindi pari ad euro 292,24.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio per i seguenti”
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 5694 del 25/11/2016 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 3/10/2023 chiedeva al Tribunale la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio relativamente al contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne, Per_1
formulando in aggiunta istanze istruttorie.
In data 7/3/2024 si costituiva in giudizio la signora , la quale contestava la CP
richiesta di parte ricorrente in punto mantenimento, formulando altresì istanze istruttorie.
All'udienza del 15/4/2024 venivano sentite le parti personalmente ed il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo. I difensori richiamavano i propri atti e il giudice si riservava.
In data 9/5/2024 il Giudice delegato disponeva in ordine ai provvedimenti temporanei ed urgenti e rinviava il procedimento per la rimessione della causa al collegio per la decisione, concedendo alle parti termini ex art.189 c.p.c.
In data 22/9/2024 il difensore di parte resistente depositava foglio di precisazione conclusioni in cui chiedeva il rigetto della domanda di cessazione dell'onere contributivo a carico del sig.
[...]
da corrispondersi alla sig.ra per il mantenimento del figlio maggiorenne Pt_1 CP
, per l'effetto confermando il contributo al mantenimento disposto dal Tribunale di Persona_1
Torino con Sentenza n. 5694/2016, così come rivalutato secondo gli indici Istat, pari ad euro 292,24.
In data 24/9/2024 il difensore di parte ricorrente depositava foglio di precisazione conclusioni in cui chiedeva di non contribuire più al mantenimento del figlio . Per_1
All'udienza del 28/11/2024 il giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria.
Come già evidenziato nell'ordinanza dell'8.05.2024, dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta dalla signora emerge come il figlio , a seguito della valutazione del CP Per_1
Servizio Regionale per i Disturbi dello spettro Autistico in età adulta, sia risultato affetto da Disturbo dello spettro dell'Autismo con necessità di supporto (tipo 1 DSM 5). Tale diagnosi si è aggiunta alle patologie precedentemente diagnosticate, ossia la sindrome di Tourette in disturbo da fobia sociale in disturbo dell'umore ed esostosi, malattia genetica con necessità di multipli interventi chirurgici.
veniva preso in carico presso l'Unità Special Needs dell'Università in data 16.11.2022 dopo Per_1
aver presentato un certificato ASL attestante la necessità di attivazione di un servizio di tutorato, al fine di essere supportato nel relazionarsi con il corpo docente e nell'organizzazione della discussione della tesi, momento che risultava essere di particolare difficoltà di gestione per lui, per via delle sue caratteristiche.
, già in data 28.11.2023, veniva dichiarato portatore di handicap e invalido civile con Per_1
riduzione permanente della capacità lavorativa del 75%.
Tali disturbi ben possono aver giustificato, come già correttamente evidenziato dal giudice delegato nell'ordinanza sopra indicata, il ritardo del ragazzo nel conseguire la laurea in Design e
Comunicazione Visiva, comunque ottenuta in data 15.12.2023.
A ciò si aggiunga che con decreto in data 30.09.2024 il Tribunale di Torino ha omologato le indicazioni dell'ATP effettuato, riconoscendo che in capo ad “alla data della domanda Per_1
amministrativa del 07/04/2023 già sussistessero le condizioni di portatore di handicap in situazione
di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104/1992. Revisione 5 anni (07/2029)”.
Sulla tardività del deposito della suddetta documentazione, rileva il collegio che parte convenuta ha depositato il documento unitamente alla memoria del 24.10.2024, non appena avutane la disponibilità, di talché sullo stesso il ricorrente ben avrebbe potuto prendere posizione sia con la comparsa conclusionale del 28.10.2024, sia con la successiva memoria di replica del 11.11.2024.
Inoltre, rileva il collegio che il documento depositato unitamente alla memroia di parte convenuta del
24.10.2024 altro non fa che avvalorare la tesi da sempre sostenuta dalla signora CP
ovvero che non vi è prova dell'intervenuta autosufficienza di avendo le sue condizioni di Per_1
salute, in ogni caso gravi, influito sul ritardo nel conseguire la laurea (ottenuta comunque in data
15.12.2023).
La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio appariva dunque, infondata Per_1
già all'epoca del deposito del ricorso, così come lo è attualmente, alla luce del riconoscimento di handicap grave in capo allo stesso. L'art. 337 septies cod.civ., prevede infatti espressamente che ai figli portatori di handicap grave, ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104, si applichino integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA la domanda.
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. Parte_1 CP
147/22, per l'intero, in complessivi € 3800,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 16943/2023
promosso da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SARDELLA Parte_1 C.F._1
SABRINA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GRECO SILVIA, CP C.F._2
presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“che l'Ill.mo Tribunale di Torino,
sentite le parti ove occorra, a modifica delle condizioni di divorzio pronunciato dal Tribunale di
Torino in data 25/11/2016 con sentenza n.5694/2016 tra i Sigg.ri e Parte_1 CP
, voglia
[...] - dichiarare cessato l'onere contributivo a carico del padre da corrispondersi alla Sig.ra CP
per il mantenimento del figlio maggiorenne .
[...] Persona_1
Si chiede che il Tribunale voglia ordinare alla resistente di produrre tutta la documentazione
attestante il proprio reddito e per ciò si intende: ultime buste paga, ultimi CUD, estratti conti bancari
e/o postali, estratti conti fondi monetari etc.. Si riserva l'indicazione di testi informati e di circostanze sulle quali dovranno essere sentiti a memoria difensiva avversaria cognita ma si indica sin d'ora a teste sui capi di prova sopra indicati, anteposta la locuzione “Vero che”, la Sig.ra , Testimone_1
residente in [...]”
Per parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinto ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA ISRUTTORIA
Ammettere per interpello e testi i seguenti capitoli di prova:
1.vero che nel 2010 cominciava a dare lezioni di musica presso la scuola Officina Persona_1
Musicale di Chieri ma il direttore della scuola interruppe dopo appena due settimane il rapporto di
lavoro in quanto non non venne ritenuto idoneo a svolgere le mansioni alle quali era stato Per_1
preposto;
2. vero che è sempre e solo la sig.ra la persona che accompagna il figlio CP Per_1
alle visite specialistiche, approfondisce la possibilità per lo stesso di accedere a percorsi terapeutici
e sostegni per lo studio, inoltrare domande di accertamenti di invalidità civile, handicap e
collocamento mirato;
3. vero che sia prima che dopo la diagnosi del Servizio regionale per i disturbi dello spettro autistico
in età adulta, il sig. tenne sempre un atteggiamento di rimprovero nei confronti del Parte_1
figlio;
A testi si indicano:
- , residente in [...]. Bardella 60 Parte_2
NEL MERITO
1) Rigettare la domanda di cessazione dell'onere contributivo a carico del sig. da Parte_1
corrispondersi alla sig.ra per il mantenimento del figlio maggiorenne CP Per_1 e per l'effetto confermare il contributo al mantenimento così come rivalutato secondo gli
[...]
indici Istat, quindi pari ad euro 292,24.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio per i seguenti”
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 5694 del 25/11/2016 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 3/10/2023 chiedeva al Tribunale la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio relativamente al contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne, Per_1
formulando in aggiunta istanze istruttorie.
In data 7/3/2024 si costituiva in giudizio la signora , la quale contestava la CP
richiesta di parte ricorrente in punto mantenimento, formulando altresì istanze istruttorie.
All'udienza del 15/4/2024 venivano sentite le parti personalmente ed il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo. I difensori richiamavano i propri atti e il giudice si riservava.
In data 9/5/2024 il Giudice delegato disponeva in ordine ai provvedimenti temporanei ed urgenti e rinviava il procedimento per la rimessione della causa al collegio per la decisione, concedendo alle parti termini ex art.189 c.p.c.
In data 22/9/2024 il difensore di parte resistente depositava foglio di precisazione conclusioni in cui chiedeva il rigetto della domanda di cessazione dell'onere contributivo a carico del sig.
[...]
da corrispondersi alla sig.ra per il mantenimento del figlio maggiorenne Pt_1 CP
, per l'effetto confermando il contributo al mantenimento disposto dal Tribunale di Persona_1
Torino con Sentenza n. 5694/2016, così come rivalutato secondo gli indici Istat, pari ad euro 292,24.
In data 24/9/2024 il difensore di parte ricorrente depositava foglio di precisazione conclusioni in cui chiedeva di non contribuire più al mantenimento del figlio . Per_1
All'udienza del 28/11/2024 il giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria.
Come già evidenziato nell'ordinanza dell'8.05.2024, dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta dalla signora emerge come il figlio , a seguito della valutazione del CP Per_1
Servizio Regionale per i Disturbi dello spettro Autistico in età adulta, sia risultato affetto da Disturbo dello spettro dell'Autismo con necessità di supporto (tipo 1 DSM 5). Tale diagnosi si è aggiunta alle patologie precedentemente diagnosticate, ossia la sindrome di Tourette in disturbo da fobia sociale in disturbo dell'umore ed esostosi, malattia genetica con necessità di multipli interventi chirurgici.
veniva preso in carico presso l'Unità Special Needs dell'Università in data 16.11.2022 dopo Per_1
aver presentato un certificato ASL attestante la necessità di attivazione di un servizio di tutorato, al fine di essere supportato nel relazionarsi con il corpo docente e nell'organizzazione della discussione della tesi, momento che risultava essere di particolare difficoltà di gestione per lui, per via delle sue caratteristiche.
, già in data 28.11.2023, veniva dichiarato portatore di handicap e invalido civile con Per_1
riduzione permanente della capacità lavorativa del 75%.
Tali disturbi ben possono aver giustificato, come già correttamente evidenziato dal giudice delegato nell'ordinanza sopra indicata, il ritardo del ragazzo nel conseguire la laurea in Design e
Comunicazione Visiva, comunque ottenuta in data 15.12.2023.
A ciò si aggiunga che con decreto in data 30.09.2024 il Tribunale di Torino ha omologato le indicazioni dell'ATP effettuato, riconoscendo che in capo ad “alla data della domanda Per_1
amministrativa del 07/04/2023 già sussistessero le condizioni di portatore di handicap in situazione
di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104/1992. Revisione 5 anni (07/2029)”.
Sulla tardività del deposito della suddetta documentazione, rileva il collegio che parte convenuta ha depositato il documento unitamente alla memoria del 24.10.2024, non appena avutane la disponibilità, di talché sullo stesso il ricorrente ben avrebbe potuto prendere posizione sia con la comparsa conclusionale del 28.10.2024, sia con la successiva memoria di replica del 11.11.2024.
Inoltre, rileva il collegio che il documento depositato unitamente alla memroia di parte convenuta del
24.10.2024 altro non fa che avvalorare la tesi da sempre sostenuta dalla signora CP
ovvero che non vi è prova dell'intervenuta autosufficienza di avendo le sue condizioni di Per_1
salute, in ogni caso gravi, influito sul ritardo nel conseguire la laurea (ottenuta comunque in data
15.12.2023).
La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio appariva dunque, infondata Per_1
già all'epoca del deposito del ricorso, così come lo è attualmente, alla luce del riconoscimento di handicap grave in capo allo stesso. L'art. 337 septies cod.civ., prevede infatti espressamente che ai figli portatori di handicap grave, ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104, si applichino integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA la domanda.
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. Parte_1 CP
147/22, per l'intero, in complessivi € 3800,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento