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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/03/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7215 /2023 RG
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Prima Civile, composto dai signori Magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento N. 7215/2023 R.G promosso con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 19/12/2023 da
, con l'avv. Finucci Elisa, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Finucci Elisa, come da mandato in atti;
CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
Conclusioni congiunte in ordine al divorzio
Per i ricorrenti: “pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
a Sant'Angelo di Piove il 21.05.1989 tra i sigg.ri e , trascritto Parte_1 CP_1
nei Registri degli Atti di Matrimonio al n. 8, parte II, serie A, anno 1989 presso il Comune di
Sant'Angelo di Piove, ordinando l'annotazione a margine della sentenza nei registri dello stato civile, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti;
2. Le spese del presente procedimento restano a carico della sig.ra ”. Pt_1
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 CP_1
21/05/1989 in Sant'Angelo di Piove di Sacco e trascritto nel relativo registro alla Parte II serie
A n.8 anno 1989.
1 Con riguardo alla domanda di separazione personale dei coniugi, l'udienza ex art.473 bis 51
c.p.c. si è tenuta il 20.3.2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.836/2024 pubblicata in data 19.4.2024, passata in giudicato.
Con ordinanza in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio e a tal fine è stata fissata l'udienza del 23.1.2025 in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Con note depositate per tale udienza le parti hanno confermato le conclusioni di cui al riscorso riportate in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza del 20.3.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 21/05/1989 in Parte_1 CP_1
Sant'Angelo di Piove di Sacco e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.8 anno 1989 del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
2
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Prima Civile, composto dai signori Magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento N. 7215/2023 R.G promosso con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 19/12/2023 da
, con l'avv. Finucci Elisa, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Finucci Elisa, come da mandato in atti;
CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
Conclusioni congiunte in ordine al divorzio
Per i ricorrenti: “pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
a Sant'Angelo di Piove il 21.05.1989 tra i sigg.ri e , trascritto Parte_1 CP_1
nei Registri degli Atti di Matrimonio al n. 8, parte II, serie A, anno 1989 presso il Comune di
Sant'Angelo di Piove, ordinando l'annotazione a margine della sentenza nei registri dello stato civile, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti;
2. Le spese del presente procedimento restano a carico della sig.ra ”. Pt_1
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 CP_1
21/05/1989 in Sant'Angelo di Piove di Sacco e trascritto nel relativo registro alla Parte II serie
A n.8 anno 1989.
1 Con riguardo alla domanda di separazione personale dei coniugi, l'udienza ex art.473 bis 51
c.p.c. si è tenuta il 20.3.2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.836/2024 pubblicata in data 19.4.2024, passata in giudicato.
Con ordinanza in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio e a tal fine è stata fissata l'udienza del 23.1.2025 in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Con note depositate per tale udienza le parti hanno confermato le conclusioni di cui al riscorso riportate in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza del 20.3.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 21/05/1989 in Parte_1 CP_1
Sant'Angelo di Piove di Sacco e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.8 anno 1989 del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
2