Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/1999, n. 3626
CASS
Sentenza 13 aprile 1999

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L'obbligo della consegna immediata della cosa, che il promittente assuma nel contratto preliminare di vendita, non si configura come un'esecuzione anticipata del contratto definitivo, ma come una specifica ed autonoma obbligazione del preliminare stesso; sicché, ove totalmente o parzialmente inosservato, è regolato non già dalle specifiche disposizioni sulla compravendita, quali quelle riguardanti i termini e le condizioni dell'azione di garanzia per vizi (art. 1495 cod. civ.), bensì dalle norme generali in materia di inadempimento delle obbligazioni ed in particolare di vizi del bene consegnato, sicché l'acquirente, come qualsiasi creditore in genere, può domandare la risoluzione del contratto per inadempimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/1999, n. 3626
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3626
    Data del deposito : 13 aprile 1999

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