Sentenza 13 aprile 1999
Massime • 1
L'obbligo della consegna immediata della cosa, che il promittente assuma nel contratto preliminare di vendita, non si configura come un'esecuzione anticipata del contratto definitivo, ma come una specifica ed autonoma obbligazione del preliminare stesso; sicché, ove totalmente o parzialmente inosservato, è regolato non già dalle specifiche disposizioni sulla compravendita, quali quelle riguardanti i termini e le condizioni dell'azione di garanzia per vizi (art. 1495 cod. civ.), bensì dalle norme generali in materia di inadempimento delle obbligazioni ed in particolare di vizi del bene consegnato, sicché l'acquirente, come qualsiasi creditore in genere, può domandare la risoluzione del contratto per inadempimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/1999, n. 3626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3626 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente
Dott. Mario SPADONE Consigliere
Dott. Ugo RIGGIO Consigliere
Dott. Giuseppe BOSELLI Cons. relatore
Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
I.C.B. Impresa Costruzioni Baldesi, s.r.l. con sede in Roma, in persona dell'amministratore unico Massimo Baldesi, elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria, 332 presso l'avv. Giuseppe de Majo, che la rappresenta e difende, con l'avv. Antonio de Majo, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI IO CO, elettivamente domiciliata in Roma, via Ferdinando Innocenti, 32 presso il dr. Mariano Mario, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Guida giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso n. 69/96 del 22.05.96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/99 dal Relatore Cons. dott. Giuseppe Boselli;
udito l'avv. Antonio Guida, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Di RI CO, premesso che la s.r.l. Aries 1973 le aveva promesso in vendita un appartamento in Campobasso effettuandone la consegna senza eliminare le infiltrazioni di acqua ed altri vizi che lo rendevano inabitabile, la conveniva avanti al tribunale di Campobasso chiedendo, tra l'altro, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della stessa promittente venditrice, con condanna alla restituzione del prezzo anticipato e al risarcimento del danno.
La convenuta, costituitasi, eccepiva, tra l'altro, che le infiltrazioni erano note alla promissaria e concludeva per il rigetto della domanda.
Il tribunale, con sentenza 17.06.1993, risolveva il contratto preliminare condannando la promittente venditrice alla restituzione dell'anticipo di prezzo percepito, oltre interessi, ed al risarcimento del danno in lire 25.000.000.
La corte di appello di Campobasso, pronunciando, con sentenza 22.05.1996, sull'appello principale della società I.C.B., quale società incorporante della Aries, e sull'impugnazione incidentale della Di RI, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava la predetta società a corrispondere gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. La corte del merito escludeva il vizio di ultrapetizione dell'impugnata sentenza e ravvisava inadempimento della promittente venditrice nella consegna anticipata dell'immobile, oltre che privo di certificato di abitabilità, pure affetto da vizi che lo rendevano inabitabile.
Contro la sentenza la società I.C.B. ricorre per cassazione con cinque motivi.
Di RI CO resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente lamenta che la corte d'appello non abbia rilevato il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado e sia incorsa essa stessa in ultrapetizione risolvendo il contratto per la mancanza del certificato di abitabilità dell'immobile promesso in vendita, mentre a fondamento della domanda erano stati addotti "gravi difetti e carenze tecniche" del bene;
deduce, inoltre, che la corte di appello ha, comunque, errato nel ravvisare inadempimento della promittente venditrice nel ritardo del rilascio del certificato di abitabilità che, per contro, fu "ottenuto" nel termine pattuito per la stipula del contratto definitivo.
Non è fondato.
L'impugnata sentenza ha disposto la risoluzione del contratto preliminare di vendita, stipulato dalle parti, per inadempimento della promittente venditrice, ravvisato, oltre che nel ritardo del conseguimento del cerificato di abitabilità, nell'esistenza di un grave vizio dell'immobile - per infiltrazioni di acqua - tale da renderlo inabitabile, così attenendosi alla domanda di risoluzione del contratto proposta dalla Di RI in primo grado e riproposta in appello, proprio sulla base del predetto vizio del bene. L'ulteriore profilo di censura, proposto con riguardo alla valutazione dell'inadempimento per ritardo nel rilascio del certificato di abitabilità, deve ritenersi irrilevante essendo sufficiente a giustificare l'impugnata sentenza, sul punto (come si dirà appresso), la distinta e autonoma valutazione dell'inadempimento della promittente venditrice per i vizi del bene anticipatamente consegnato.
Con il secondo motivo, denunciando, violazione dell'art. 1455 c.c., la ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere risolto il contratto per inadempimento della promittente venditrice benché tale inadempimento fosse di scarsa importanza, i vizi dell'immobile essendo eliminabili con spesa "ridotta rispetto all'ammontare del prezzo pattuito" e la eliminazione dei medesimi dovesse, comunque, avvenire, non essendo stato previsto un termine nel preliminare, alla stipula del contratto definitivo, cui però le parti non addivennero. Con il terzo e quarto motivo, intimamente connessi, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente lamenta che la corte di appello si sia limitata a "richiamare le risultanze della espletata C.T.U., nonché la analitica esposizione sul punto effettuata dal primo giudice" a sostegno della ritenuta gravità dei vizi dell'immobile, benché il consulente tecnico avesse evidenziato la completa eliminabilità dei vizi.
I motivi, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
Allorché, in sede di preliminare di vendita, il promittente venditore si obbliga a consegnare il bene in un momento anteriore a quello della stipula del contratto definitivo, egli assume l'obbligo di adempiere esattamente la propria prestazione e, quindi, di consegnare un bene esente da difetti e da irregolarità giuridiche, così che il promittente compratore, se non può avvalersi della disciplina relativa alla garanzia per vizi della cosa venduta (la consegna immediata della cosa promessa in vendita non configurando un'esecuzione anticipata del futuro contratto definitivo) ben può, come qualsiasi creditore chiedere, in caso di inadempimento (per difetti del bene consegnato, od altro) la risoluzione del contratto (cfr. nn. 3560/77, 2268/80, 4562/82). Nella corretta applicazione di tali principi, pertanto, la corte del merito, accertato che l'appartamento, di cui la promittente venditrice aveva effettuato immediata consegna, presentava infiltrazioni di acqua che la promittente stessa non aveva provveduto ad eliminare, nonostante obbligazione assunta in preliminare, ha accolto la domanda di risoluzione del contratto preliminare proposta dalla promissaria per detto titolo.
Quanto, poi, all'importanza dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto (art. 1455 c.c.), la stessa è stata valutata dalla corte del merito con riguardo alla gravità del vizio (tale da rendere inabitabile l'appartamento) ed alla previsione espressa (in preliminare) dell'impegno della promittente venditrice (rimasto inadempiuto) di provvedere alla eliminazione, mentre non può considerarsi acritica la adesione alle risultanze di consulenza tecnica in quanto integrata dalla valutazione delle deduzioni di parte (che aveva prospettato "carenze strutturali dell'intero stabile" quale causa delle infiltrazioni idriche). La sentenza impugnata si regge, quindi, su motivazione adeguata, esente da vizi logici ed errori di diritto.
Con il quinto motivo, denunciando violazione dell'art. 345 c.p.c., la ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere accolto l'appello incidentale di controparte in punto alla debenza degli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, benché con detta impugnazione sia stata proposta una domanda nuova essendosi controparte limitata a domandare, in primo grado, "il risarcimento dei danni tutti arrecati all'istante", ma non anche gli interessi sulla somma pretesa a tale titolo.
Non è fondato.
La domanda di risarcimento di "tutti i danni subiti", proposta dall'intimata, deve ritenersi comprensiva degli interessi, questi essendo una componente del danno risarcibile.
Al rigetto del ricorso consegue, per il criterio della soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo procedimento.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo procedimento che liquida, quanto alle spese vive in lire 178.850, oltre lire 3.000.000 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 1999