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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/02/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. Roberto Pellecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n 6506 2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto prestazioni invalidi civili TRA
elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio legale dell'avv. SPENA DOMENICO ( ), da cui è C.F._2 rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciato su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso ed selettivamente domiciliato come da atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14-09-2024 esponeva che, in Parte_1 seguito a ricorso giurisdizionale, il giudice del lavoro, con decreto di omologa del 22-11-2021 le aveva riconosciuto il requisito sanitario della pensione di inabilità civile;
che, nonostante tale riconoscimento giudiziale, pur a seguito della notifica del decreto di omologa, gli organi amministrativi competenti non avevano provveduto all'erogazione della prestazione assistenziale.
Dedotta la persistenza dei requisiti sanitari e socio-economici, l'istante ha chiesto l'accertamento giudiziale del diritto alle prestazioni richieste nonchè il pagamento dei ratei scaduti, successivamente all'1-05-2017, oltre accessori. L' convenuto si è costituito in giudizio, opponendosi alla domanda di cui ha CP_1 eccepito l'improcedibilità e l'infondatezza.
Il giudice, acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, qui da intendersi integralmente trascritte, decideva la causa come da sentenza depositata in atti.
La domanda è fondata e va accolta, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile con decorrenza dall'1-05-2017. Gli stati patologici dell'istante sono quelli già accertati in sede di omologa.
Considerato che
– come risulta dalla documentazione versata in giudizio – ricorrono gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge, la domanda va accolta nei termini di cui sopra e l' convenuto condannato all'erogazione CP_1 della prestazione di assistenza suddetta ed al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti per il periodo successivo a quello già riconosciuto nel decreto di omologa. Sui ratei spettano altresì gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo all'insorgenza del diritto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
- Condanna l al pagamento in favore di ei ratei della CP_1 Parte_1 pensione di inabilità civile dall'01-05-2017 oltre interessi legali dal 121° giorno dalla maturazione del diritto al soddisfo;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€.1.200,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali con attribuzione all'Avv. Domenico Spena dichiaratosi anticipatario. Santa Maria Capua Vetere, data del deposito Il Giudice del lavoro Dott. Roberto Pellecchia
Il Giudice del Lavoro, dott. Roberto Pellecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n 6506 2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto prestazioni invalidi civili TRA
elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio legale dell'avv. SPENA DOMENICO ( ), da cui è C.F._2 rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciato su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso ed selettivamente domiciliato come da atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14-09-2024 esponeva che, in Parte_1 seguito a ricorso giurisdizionale, il giudice del lavoro, con decreto di omologa del 22-11-2021 le aveva riconosciuto il requisito sanitario della pensione di inabilità civile;
che, nonostante tale riconoscimento giudiziale, pur a seguito della notifica del decreto di omologa, gli organi amministrativi competenti non avevano provveduto all'erogazione della prestazione assistenziale.
Dedotta la persistenza dei requisiti sanitari e socio-economici, l'istante ha chiesto l'accertamento giudiziale del diritto alle prestazioni richieste nonchè il pagamento dei ratei scaduti, successivamente all'1-05-2017, oltre accessori. L' convenuto si è costituito in giudizio, opponendosi alla domanda di cui ha CP_1 eccepito l'improcedibilità e l'infondatezza.
Il giudice, acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, qui da intendersi integralmente trascritte, decideva la causa come da sentenza depositata in atti.
La domanda è fondata e va accolta, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile con decorrenza dall'1-05-2017. Gli stati patologici dell'istante sono quelli già accertati in sede di omologa.
Considerato che
– come risulta dalla documentazione versata in giudizio – ricorrono gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge, la domanda va accolta nei termini di cui sopra e l' convenuto condannato all'erogazione CP_1 della prestazione di assistenza suddetta ed al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti per il periodo successivo a quello già riconosciuto nel decreto di omologa. Sui ratei spettano altresì gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo all'insorgenza del diritto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
- Condanna l al pagamento in favore di ei ratei della CP_1 Parte_1 pensione di inabilità civile dall'01-05-2017 oltre interessi legali dal 121° giorno dalla maturazione del diritto al soddisfo;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€.1.200,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali con attribuzione all'Avv. Domenico Spena dichiaratosi anticipatario. Santa Maria Capua Vetere, data del deposito Il Giudice del lavoro Dott. Roberto Pellecchia