Art. 7. Norme finanziarie 1. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1989 e 1990 ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e degli articoli 12 , 13 , 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253 , non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1990, possono esserlo nell'anno 1991.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 16, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 253 , prevista per i bacini di rilievo nazionale e per il bacino sperimentale ad essi ad ogni effetto parificato ai sensi dell'articolo 8 della stessa legge, e' integrata di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e seguenti. Al predetto onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6875 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183 .
3. Per i progetti ambientali, finanziati a norma del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 , il Ministro dell'ambiente puo' autorizzare, nell'ambito dei mutui concessi a ciascun progetto e delle risorse previste dagli articoli 1, 1-bis, 1- ter dello stesso decreto-legge, una diversa utilizzazione resa necessaria dalle modifiche richieste da piani regionali o nazionali di settore, anche attraverso le intese di programma di cui all' articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305 .
Note all'art. 7.
- Il testo degli articoli 24 , 30 e 31 della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e' il seguente:
"Art. 24 (Personale). - 1. In relazione alle esigenze determinate dall'applicazione della presente legge, con la procedura di cui all'art. 9, comma 9, ed entro gli stessi termini ivi previsti, si procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei lavori pubblici.
2. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 10 miliardi per il 1989, 15 miliardi per il 1990, 25 miliardi per il 1991 e 40 miliardi per il 1992. Alla effettiva copertura delle dotazioni organiche in aumento si fa luogo alle scadenze stabilite con decreto del Ministro del tesoro, in conformita' alle previsioni di spesa indi- cate nel presente comma".
"Art. 30 (Bacino regionale pilota). - 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, individua il bacino regionale in cui, per le particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle acque, procedere alla predisposizione del piano di bacino, come previsto dalla presente legge, gia' con riferimento agli interventi da effettuare nel triennio 1989-1991, sperimentando in tale sede la prima formulazione delle normative tecniche di cui all'art. 2, dei metodi e dei criteri di cui all'art. 17 e delle modalita' di coordinamento con i piani di risanamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti previsti dalle disposizioni vigenti. Limitatamente all'ambito territoriale del bacino predetto, e inoltre autorizzato il recepimento anticipato, rispetto al restante territorio nazionale, delle direttive comunitarie rilevanti rispetto alle finalita' della presente legge.
2. Il Comitato dei ministri di cui all'art. 4, formula le opportune direttive per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 1, stabilendo tempi e modalita' della sperimentazione, e costituisce uno speciale comitato di bacino composto pariteticamente da membri designati dalla regione e dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali ed ambientali e per il coordinamento della protezione civile.
Al termine della sperimentazione, il predetto comitato di bacino trasmette una relazione sull'attivita', sui risultati e sulle indicazioni emerse al Comitato nazionale per la difesa del suolo ed al Comitato dei ministri di cui all'art. 4.
3. Per il finanziamento degli studi, progetti ed opere necessari all'attuazione delle finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi. La somma predetta, iscritta negli stati di previsione del Ministro del tesoro per il 1989, 1990 e 1991 in ragione di lire 20 miliardi annui, e' ripartita dal Comitato dei ministri di cui all'art. 4, sentita la regione interessata. Eventuali ulteriori fabbisogni possono essere indicati dalla regione competente su proposta del comitato di bacino di cui al comma 2 nello schema adottato in base alle disposizioni dell'art. 31".
"Art. 31 (Schemi previsionali e programmatici). - 1.
Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono costituite le Autorita' dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.
2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:
a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;
b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;
c) gli interventi piu' urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorita' in base ai criteri integrati dell'incolumita' delle popolazioni e del danno incombente nonche' dell'organica sistemazione;
d) le modalita' di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;
e) i fabbisogni finanziari.
3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.
4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei Ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.
6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno e' concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi".
- Il testo degli articoli 8 , 12 , 13 , 14 , 15 e 16 della legge n. 253/1990 (Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183 , recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e' il seguente:
"Art. 8. - 1. Lo speciale comitato di bacino previsto dall' art. 30, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183 , ferma restando la composizione paritetica gia' fissata dalla stessa disposizione, e' costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 4, comma 2, della medesima legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al bacino sperimentale di cui all' art. 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , si applicano, per tutta la durata della sperimentazione, le disposizioni in materia di funzioni, di organi e di interventi relativi ai bacini di cui all'art. 12 della medesima legge. Il comitato istituzionale e' integrato secondo la normativa regionale in materia. Resta ferma la competenza della regione per quanto riguarda l'approvazione del piano di bacino".
"Art. 12. - 1. Fermo restando quanto disposto dall' art. 23, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183 , il Ministro dei lavori pubblici, nella fase di prima applicazione della medesima legge e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze di ricerca, di elaborazione e di studio connesse con l'attuazione della citata legge n. 183 del 1989 , ivi incluse quelle relative alla predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, puo' avvalersi, mediante apposite convenzioni, delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari e di ricerca, di organizzazioni tecnico- professionali operanti nel settore, nonche' conferire incarichi di consulenza ad esperti di comprovata esperienza e qualificazione nella materia.
2. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991".
"Art. 13. - 1. Il segretario generale di cui all' art. 12, comma 2, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183 , presta la propria attivita' a tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, e' collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e suc- cessive modificazioni. Per i professori universitari e' disposto il collocamento in aspettativa con assegni, mantenendo il diritto di opzione previsto dall' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
2. Il rapporto di lavoro del segretario generale e' disciplinato da un contratto di diritto privato, che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso, da commisurarsi al livello di responsabilita' ricoperto e alle caratteristiche peculiari di ciascuna autorita' di bacino di rilievo nazionale.
3. Il trattamento economico complessivo del segretario generale e' stabilito con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, tenuto conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna autorita' di bacino.
4. Il segretario generale puo' affidare, in caso di assenza od impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico.
5. La legge regionale puo' uniformare la disciplina delle autorita' di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa annua di lire 1.200 milioni a decorrere dal 1990.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche al segretario generale dell'autorita' per l'Adriatico di cui all' art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 57 .
8. Per le finalita' di cui al comma 7 e' autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni a decorrere dal 1990".
"Art. 14. - 1. Ai componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e a quelli dei comitati tecnici delle autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui all' art. 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , competono gettoni di presenza per la partecipazione alle giornate di seduta nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.
Ai predetti componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e dei comitati tecnici delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, nonche' ai rappresentanti delle amministrazioni statali presso i comitati tecnici di bacino costituiti dalle regioni ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 183 del 1989 , competono altresi' il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, secondo le disposizioni previste per i dipendenti della pubblica amministrazione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa annua di lire 900 milioni a decorrere dal 1990.
3. La legge regionale puo' uniformare la disciplina delle autorita' di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'autorita' per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57 ".
"Art. 15. - 1. Allo scopo di assicurare le piu' idonee dotazioni logistiche e strumentali per lo sviluppo della propria attivita', gli organi statali centrali e decentrati della difesa del suolo possono procedere ad acquisire i mezzi, le attrezzature ed i materiali conoscitivi ritenuti necessari, nonche' all'eventuale locazione di locali e a provvedere alle relative opere di sistemazione logistica e funzionale.
2. Ciascuna autorita' di bacino di rilievo nazionale adotta, con delibera del comitato istituzionale su proposta del segretario generale, un regolamento di amministrazione e contabilita', sulla base di principi di autonomia gestionale.
3. Il regolamento adottato e' trasmesso dal segretario generale, entro cinque giorni, ai Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e del tesoro.
4. Il regolamento acquista efficacia con l'approvazione mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro; o, comunque, con il decorso di sessanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 3, in assenza di motivati rilievi dei Ministri stessi. In presenza, invece, di motivati rilievi, si applica la procedura di cui all' art. 29, sesto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 .
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa annua complessiva di lire 2.000 milioni a decorrere dal 1990.
6. Il segretario generale rende al Ministro dei lavori pubblici il conto delle somme accreditate entro il mese di marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalita' per l'accreditamento dei fondi e la loro rendicontazione.
7. La legge regionale puo' uniformare la disciplina delle autorita' di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al segretario generale dell'autorita' per l'Adriatico di cui alla legge 19 maggio 1990, n. 57 ".
"Art. 16. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all' art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e' fissata la dotazione organica del personale di ciascuna autorita' di bacino di rilievo nazionale. Con la stessa procedura e' approvata ogni successiva variazione.
2. Fino alla durata di emanazione del decreto di cui al comma 1 e comunque solo a partire dal 1 gennaio 1991, ciascun comitato istituzionale delle autorita' di bacino di rilievo nazionale fissa, su proposta del segretario generale, la propria pianta organica del personale con annesso regolamento entro il limite di quaranta unita', elevato a sessanta per l'autorita' di bacino del Po.
3. In sede di prima applicazione del presente articolo le amministrazioni rappresentate nell'autorita' di bacino, ivi incluso il Ministero dei lavori pubblici, ovvero altre amministrazioni, enti pubblici anche economici, universita' e servizi tecnici nazionali, sono tenuti ad adottare provvedimenti di distacco o di comando di personale appartenente ai profili professionali ed alle qualifiche funzionali occorrenti alla copertura dei posti di contingente di cui al comma 2. Alle unita' di personale di cui al presente comma, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, viene corrisposta una indennita' commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attivita' da svolgere nella misura da determinare con il decreto di cui all'art. 10, comma 2.
4. Il trattamento economico del personale di cui al comma 3 resta a carico delle amministrazioni di appartenenza.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dal 1 gennaio 1991, si provvede per gli anni 1991 e 1992 mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento 'Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente', iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990".
- Il testo degli articoli 1 , 1- bis e 1- ter del D.L. n. 361/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti) e' il seguente:
"Art. 1. - 1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunita' montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonche' per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato.
2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche gia' fornite dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , risultano da finanziare con priorita'. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275 miliardi.
Art. 1-bis. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 presentano alle regioni i progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalita' di attuazione dei lavori nonche' dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto ambientale.
2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneita' delle soluzioni proposte e delle loro compatibilita' ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonche' l'efficienza della gestione e la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti.
3. Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorita'.
4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni, fino ad un importo complessivo massimo di 650 miliardi di lire, assicurando priorita' ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai progetti ammessi al finanziamento.
Art. 1-ter. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell' art. 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , per le finalita' del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'art. 3, comma 1.
2. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che e' effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.
3. I soggetti, di cui al comma 1 dell'art. 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'art. 3-bis.
4. Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorita'".
- Il testo dell' art. 4 della legge n. 305/1989 (Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente) e' il seguente:
"Art. 4 (Attuazione concertata del programma). - 1. Per l'attuazione del programma, il Ministro dell'ambiente promuove la conclusione di intese programmatiche con le singole regioni e province autonome, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare, l'intesa definisce gli interventi da realizzare nel triennio indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione ed eventualmente degli enti locali, nonche' le modalita' di coordinamento ed integrazione delle procedure.
2. Qualora l'attuazione del programma triennale richieda l'iniziativa integrata e coordinata di piu' amministrazioni o enti pubblici, anche economici o ad ordinamento autonomo, il Ministro dell'ambiente propone la conclusione fra i soggetti interessati di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, individuando il soggetto al quale e' affidato il coordinamento della gestione del programma. L'accordo definisce altresi' le integrazioni ed il coordinamento procedurale delle attivita' dei singoli soggetti competenti necessari per la realizzazione del programma nonche' le modalita' di controllo del rispetto della sua attuazione.
3. L'accordo determina, in particolare, i tempi e le modalita' di attuazione degli interventi ed il loro finanziamento, nonche' i criteri per la gestione delle opere. L'accordo prevede, altresi', interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, dichiarate sulla base di apposito procedimento di messa in mora, e procedimenti di arbitrato rituale. L'accordo e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle proce- dure sostitutive stabilite, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento".
2. L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 16, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 253 , prevista per i bacini di rilievo nazionale e per il bacino sperimentale ad essi ad ogni effetto parificato ai sensi dell'articolo 8 della stessa legge, e' integrata di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e seguenti. Al predetto onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6875 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183 .
3. Per i progetti ambientali, finanziati a norma del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 , il Ministro dell'ambiente puo' autorizzare, nell'ambito dei mutui concessi a ciascun progetto e delle risorse previste dagli articoli 1, 1-bis, 1- ter dello stesso decreto-legge, una diversa utilizzazione resa necessaria dalle modifiche richieste da piani regionali o nazionali di settore, anche attraverso le intese di programma di cui all' articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305 .
Note all'art. 7.
- Il testo degli articoli 24 , 30 e 31 della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e' il seguente:
"Art. 24 (Personale). - 1. In relazione alle esigenze determinate dall'applicazione della presente legge, con la procedura di cui all'art. 9, comma 9, ed entro gli stessi termini ivi previsti, si procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei lavori pubblici.
2. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 10 miliardi per il 1989, 15 miliardi per il 1990, 25 miliardi per il 1991 e 40 miliardi per il 1992. Alla effettiva copertura delle dotazioni organiche in aumento si fa luogo alle scadenze stabilite con decreto del Ministro del tesoro, in conformita' alle previsioni di spesa indi- cate nel presente comma".
"Art. 30 (Bacino regionale pilota). - 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, individua il bacino regionale in cui, per le particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle acque, procedere alla predisposizione del piano di bacino, come previsto dalla presente legge, gia' con riferimento agli interventi da effettuare nel triennio 1989-1991, sperimentando in tale sede la prima formulazione delle normative tecniche di cui all'art. 2, dei metodi e dei criteri di cui all'art. 17 e delle modalita' di coordinamento con i piani di risanamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti previsti dalle disposizioni vigenti. Limitatamente all'ambito territoriale del bacino predetto, e inoltre autorizzato il recepimento anticipato, rispetto al restante territorio nazionale, delle direttive comunitarie rilevanti rispetto alle finalita' della presente legge.
2. Il Comitato dei ministri di cui all'art. 4, formula le opportune direttive per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 1, stabilendo tempi e modalita' della sperimentazione, e costituisce uno speciale comitato di bacino composto pariteticamente da membri designati dalla regione e dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali ed ambientali e per il coordinamento della protezione civile.
Al termine della sperimentazione, il predetto comitato di bacino trasmette una relazione sull'attivita', sui risultati e sulle indicazioni emerse al Comitato nazionale per la difesa del suolo ed al Comitato dei ministri di cui all'art. 4.
3. Per il finanziamento degli studi, progetti ed opere necessari all'attuazione delle finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi. La somma predetta, iscritta negli stati di previsione del Ministro del tesoro per il 1989, 1990 e 1991 in ragione di lire 20 miliardi annui, e' ripartita dal Comitato dei ministri di cui all'art. 4, sentita la regione interessata. Eventuali ulteriori fabbisogni possono essere indicati dalla regione competente su proposta del comitato di bacino di cui al comma 2 nello schema adottato in base alle disposizioni dell'art. 31".
"Art. 31 (Schemi previsionali e programmatici). - 1.
Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono costituite le Autorita' dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.
2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:
a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;
b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;
c) gli interventi piu' urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorita' in base ai criteri integrati dell'incolumita' delle popolazioni e del danno incombente nonche' dell'organica sistemazione;
d) le modalita' di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;
e) i fabbisogni finanziari.
3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.
4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei Ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.
6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno e' concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi".
- Il testo degli articoli 8 , 12 , 13 , 14 , 15 e 16 della legge n. 253/1990 (Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183 , recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e' il seguente:
"Art. 8. - 1. Lo speciale comitato di bacino previsto dall' art. 30, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183 , ferma restando la composizione paritetica gia' fissata dalla stessa disposizione, e' costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 4, comma 2, della medesima legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al bacino sperimentale di cui all' art. 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , si applicano, per tutta la durata della sperimentazione, le disposizioni in materia di funzioni, di organi e di interventi relativi ai bacini di cui all'art. 12 della medesima legge. Il comitato istituzionale e' integrato secondo la normativa regionale in materia. Resta ferma la competenza della regione per quanto riguarda l'approvazione del piano di bacino".
"Art. 12. - 1. Fermo restando quanto disposto dall' art. 23, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183 , il Ministro dei lavori pubblici, nella fase di prima applicazione della medesima legge e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze di ricerca, di elaborazione e di studio connesse con l'attuazione della citata legge n. 183 del 1989 , ivi incluse quelle relative alla predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, puo' avvalersi, mediante apposite convenzioni, delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari e di ricerca, di organizzazioni tecnico- professionali operanti nel settore, nonche' conferire incarichi di consulenza ad esperti di comprovata esperienza e qualificazione nella materia.
2. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991".
"Art. 13. - 1. Il segretario generale di cui all' art. 12, comma 2, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183 , presta la propria attivita' a tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, e' collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e suc- cessive modificazioni. Per i professori universitari e' disposto il collocamento in aspettativa con assegni, mantenendo il diritto di opzione previsto dall' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
2. Il rapporto di lavoro del segretario generale e' disciplinato da un contratto di diritto privato, che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso, da commisurarsi al livello di responsabilita' ricoperto e alle caratteristiche peculiari di ciascuna autorita' di bacino di rilievo nazionale.
3. Il trattamento economico complessivo del segretario generale e' stabilito con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, tenuto conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna autorita' di bacino.
4. Il segretario generale puo' affidare, in caso di assenza od impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico.
5. La legge regionale puo' uniformare la disciplina delle autorita' di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa annua di lire 1.200 milioni a decorrere dal 1990.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche al segretario generale dell'autorita' per l'Adriatico di cui all' art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 57 .
8. Per le finalita' di cui al comma 7 e' autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni a decorrere dal 1990".
"Art. 14. - 1. Ai componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e a quelli dei comitati tecnici delle autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui all' art. 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , competono gettoni di presenza per la partecipazione alle giornate di seduta nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.
Ai predetti componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e dei comitati tecnici delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, nonche' ai rappresentanti delle amministrazioni statali presso i comitati tecnici di bacino costituiti dalle regioni ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 183 del 1989 , competono altresi' il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, secondo le disposizioni previste per i dipendenti della pubblica amministrazione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa annua di lire 900 milioni a decorrere dal 1990.
3. La legge regionale puo' uniformare la disciplina delle autorita' di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'autorita' per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57 ".
"Art. 15. - 1. Allo scopo di assicurare le piu' idonee dotazioni logistiche e strumentali per lo sviluppo della propria attivita', gli organi statali centrali e decentrati della difesa del suolo possono procedere ad acquisire i mezzi, le attrezzature ed i materiali conoscitivi ritenuti necessari, nonche' all'eventuale locazione di locali e a provvedere alle relative opere di sistemazione logistica e funzionale.
2. Ciascuna autorita' di bacino di rilievo nazionale adotta, con delibera del comitato istituzionale su proposta del segretario generale, un regolamento di amministrazione e contabilita', sulla base di principi di autonomia gestionale.
3. Il regolamento adottato e' trasmesso dal segretario generale, entro cinque giorni, ai Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e del tesoro.
4. Il regolamento acquista efficacia con l'approvazione mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro; o, comunque, con il decorso di sessanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 3, in assenza di motivati rilievi dei Ministri stessi. In presenza, invece, di motivati rilievi, si applica la procedura di cui all' art. 29, sesto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 .
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa annua complessiva di lire 2.000 milioni a decorrere dal 1990.
6. Il segretario generale rende al Ministro dei lavori pubblici il conto delle somme accreditate entro il mese di marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalita' per l'accreditamento dei fondi e la loro rendicontazione.
7. La legge regionale puo' uniformare la disciplina delle autorita' di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al segretario generale dell'autorita' per l'Adriatico di cui alla legge 19 maggio 1990, n. 57 ".
"Art. 16. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all' art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e' fissata la dotazione organica del personale di ciascuna autorita' di bacino di rilievo nazionale. Con la stessa procedura e' approvata ogni successiva variazione.
2. Fino alla durata di emanazione del decreto di cui al comma 1 e comunque solo a partire dal 1 gennaio 1991, ciascun comitato istituzionale delle autorita' di bacino di rilievo nazionale fissa, su proposta del segretario generale, la propria pianta organica del personale con annesso regolamento entro il limite di quaranta unita', elevato a sessanta per l'autorita' di bacino del Po.
3. In sede di prima applicazione del presente articolo le amministrazioni rappresentate nell'autorita' di bacino, ivi incluso il Ministero dei lavori pubblici, ovvero altre amministrazioni, enti pubblici anche economici, universita' e servizi tecnici nazionali, sono tenuti ad adottare provvedimenti di distacco o di comando di personale appartenente ai profili professionali ed alle qualifiche funzionali occorrenti alla copertura dei posti di contingente di cui al comma 2. Alle unita' di personale di cui al presente comma, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, viene corrisposta una indennita' commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attivita' da svolgere nella misura da determinare con il decreto di cui all'art. 10, comma 2.
4. Il trattamento economico del personale di cui al comma 3 resta a carico delle amministrazioni di appartenenza.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dal 1 gennaio 1991, si provvede per gli anni 1991 e 1992 mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento 'Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente', iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990".
- Il testo degli articoli 1 , 1- bis e 1- ter del D.L. n. 361/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti) e' il seguente:
"Art. 1. - 1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunita' montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonche' per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato.
2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche gia' fornite dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , risultano da finanziare con priorita'. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275 miliardi.
Art. 1-bis. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 presentano alle regioni i progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalita' di attuazione dei lavori nonche' dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto ambientale.
2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneita' delle soluzioni proposte e delle loro compatibilita' ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonche' l'efficienza della gestione e la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti.
3. Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorita'.
4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni, fino ad un importo complessivo massimo di 650 miliardi di lire, assicurando priorita' ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai progetti ammessi al finanziamento.
Art. 1-ter. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell' art. 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , per le finalita' del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'art. 3, comma 1.
2. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che e' effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.
3. I soggetti, di cui al comma 1 dell'art. 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'art. 3-bis.
4. Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorita'".
- Il testo dell' art. 4 della legge n. 305/1989 (Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente) e' il seguente:
"Art. 4 (Attuazione concertata del programma). - 1. Per l'attuazione del programma, il Ministro dell'ambiente promuove la conclusione di intese programmatiche con le singole regioni e province autonome, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare, l'intesa definisce gli interventi da realizzare nel triennio indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione ed eventualmente degli enti locali, nonche' le modalita' di coordinamento ed integrazione delle procedure.
2. Qualora l'attuazione del programma triennale richieda l'iniziativa integrata e coordinata di piu' amministrazioni o enti pubblici, anche economici o ad ordinamento autonomo, il Ministro dell'ambiente propone la conclusione fra i soggetti interessati di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, individuando il soggetto al quale e' affidato il coordinamento della gestione del programma. L'accordo definisce altresi' le integrazioni ed il coordinamento procedurale delle attivita' dei singoli soggetti competenti necessari per la realizzazione del programma nonche' le modalita' di controllo del rispetto della sua attuazione.
3. L'accordo determina, in particolare, i tempi e le modalita' di attuazione degli interventi ed il loro finanziamento, nonche' i criteri per la gestione delle opere. L'accordo prevede, altresi', interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, dichiarate sulla base di apposito procedimento di messa in mora, e procedimenti di arbitrato rituale. L'accordo e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle proce- dure sostitutive stabilite, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento".