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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 4617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4617 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 26/03/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18557 del RGAC dell'anno 2024, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'udienza di precisazione e contestuale discussione orale;
TRA
nato a [...] il [...] cf: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Margherita Rindi del Foro di Prato, C.F. con studio in C.F._2
prato via F. Ferrucci 232, come da mandato in calce al presente atto - si chiede invio comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica PEC: vvocati.prato.it , domiciliato in Roma Email_1
presso lo studio dell'avv. Elisa Neri via dei Gracchi 130 -00192 Roma
OPPONENTE
E
, P. IVA in persona del Presidente pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
del Consiglio di amministrazione, Sig. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea CP_2
Policari ( pec: ) e Mattia Paonessa C.F._3 Email_2
( , Pec: ), del Foro di Roma, ed C.F._4 Email_3
elettivamente domiciliata, in virtù di procura posta allegata al presente ricorso, presso il loro studio legale, in Roma, Viale G. Mazzini, n. 41, fax 0632651118;
OPPOSTA/CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: In via preliminare SOSPENDERE LA PROVVISORIA ESECUZIONE DEL
DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO: non solo il decreto è stato richiesto al Giudice incompetente per materia, ma risulta per tabulas come : -il credito dell' è un credito di natura Pt_1
alimentare; -ad oggi lo stesso non sa a quanto ammonti il suo credito , ma dalla busta paga relativa al mese di settembre 2023 allegata dalla stessa ricorrente , e secondo i conteggi di questa ,
1 al settembre 2023 il TFR dell' ammonta ad €. 9.530,55: secondo la stessa opposta quindi Pt_1
almeno a tale somma l' ha diritto secondo i conteggi della datrice;
-sempre da tale busta Pt_1
paga risulta come l' abbia maturato 570,93 ore di ferie non godute e 293,87 ore di Pt_1
permessi non goduti che pertanto gli dovevano essere liquidati al termine del rapporto: ad oggi il lavoratore non ha ricevuto le retribuzioni di cui all'ultima busta paga, né il TFR , né la liquidazione di tali ferie e permessi residui. Anche a prescindere dall'incompetenza funzionale che ha emesso il decreto quindi, nel merito non sarebbe conforme a giustizia sospendere il titolo esecutivo in favore della datrice di lavoro quando questa non ha corrisposto al dipendente le voci dalla stessa indicate nella busta paga relativa al mese di settembre 2023, che non è appunto neppure l'ultima risalendo alle dimissioni al mese successivo e che rappresentano credito alimentare. In accoglimento dell'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo perché emesso da
Giudice incompetente. Vinte le spese.
PER L'OPPOSTA/LA CONVENUTA: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e richiesta disattesa, In via preliminare: - Rigettare la richiesta di sospensiva della provvisoria esecutorietà avanzata da controparte poiché infondata per tutte le ragioni di cui in narrativa. Nel merito: - Respingere la presente opposizione, in quanto manifestamente infondata in fatto e diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto a confermare il Decreto Ingiuntivo opposto n.
3114/2024 del 7.03.2024 (r.g. 3488/2024) emesso da Tribunale di Roma;
Con vittoria di spese oltre, oltre accessori come per legge.
FATTO E DIRITTO
1. La società Cooperativa ha ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente CP_1
esecutivo n. 3114/2024 del 7.03.2024, notificato in uno con atto di precetto all'opponente in data
22.03.2024 per € 25.750,00 oltre accessori assumendo che l' attuale opponente, fosse Pt_1
socio lavoratore della cooperativa dal 20.05.2016 al 04.10.2023, data delle dimissioni volontarie del lavoratore. Assumeva, inoltre, che, nel corso del rapporto la aveva concesso CP_1 all'odierno opponente un prestito personale infruttifero per la somma complessiva di € 35.000,00, parzialmente restituito, in forma rateale, mediante trattenute mensili sulla busta paga, ma che, essendosi interrotto il rapporto di lavoro, nessuna ulteriore trattenuta era stata effettuata dopo la busta paga del mese di settembre 2023, “decadendo quindi il lavoratore dal beneficio del termine ex art. 1186 cc”.
2 2. L' infatti, risultava dunque aver restituito, in forma rateale, il minor importo di € Pt_1
9.250,00, mediante l'autorizzazione alla trattenuta sulla propria busta paga di euro 500,00 mese dal gennaio 2022 (esclusi i mesi di novembre e dicembre 2022) sino al mese di settembre 2023 (escluso il mese di maggio 2023), precisando che nel mese di aprile 2023 era stata restituita la somma di €
750,00, come da buste paga allegate nel fascicolo monitorio (cfr. doc. 5), interrompendo ogni forma di pagamento all'esito delle dimissioni da lavoratore avvenute in data 4.10.2023.
3. Per recuperare, dunque, il residuo ammontare, la cooperativa agiva mediante decreto ingiuntivo contro l' per l'intero debito residuo, corrispondente alla somma ingiunta. La ricorrente Pt_1
otteneva inoltre la provvisoria esecuzione del decreto allegando una lettera dell'Imbimbo con la quale lo stesso dava atto di aver ricevuto tale prestito.
4. È, quindi, secondo quanto riportato da ambedue le parti, circostanza pacifica che l'istante abbia rassegnato dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro in data 04.10.2023 e lo è altresì anche il fatto, come ammesso dall' con la sua lettera prodotta sub doc. 9 dall'opposta, che questo Pt_1
aveva ottenuto dalla datrice di lavoro un prestito infruttifero da restituire mensilmente mediante trattenute sulla busta paga. La medesima lettera dimostrava, inoltre, la volontà da parte dell' di conoscere l'esatto ammontare del debito residuo, chiedendo altresì la possibilità di Pt_1
compensare detta somma con i crediti nei confronti del datore, dati dal TFR e dalle ferie rimaste impagate.
5. Tale richiesta e le sollecitazioni successive rimanevano, comunque, prive di qualsiasi riscontro da parte della fino al momento della comparsa di risposta. CP_1
6. Per di più, l' decideva, in fase di opposizione al decreto ingiuntivo, di non proporre Pt_1
domanda riconvenzionale per la compensazione, data la proposta eccezione di incompetenza del presente Tribunale Ordinario, reiterata anche durante l'udienza del 3.10.2024. In tale sede, parte opposta faceva presente che i reciproci debiti non sono tra loro compensabili in applicazione dell'art. 1246 n. 3 c.c., perché classificati, dunque, come “impignorabili”, aggiungendo inoltre che l'ultima busta paga non era stata ancora corrisposta per problemi di liquidità della CP_1
7. In ordine all'eccezione di incompetenza, parte opponente rilevava che il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere proposto dinanzi al Tribunale del lavoro, vista e considerata la natura del rapporto di dipendenza tra l' e la e il fatto che il mutuo, a suo dire, rientrasse Pt_1 CP_1
in un benefit nato dal suddetto rapporto. Al contrario, la specificava che il rapporto di CP_1
mutuo non veniva instaurato tra le parti come fringe benefit nato dal rapporto di lavoro dipendente, bensì in virtù di rapporto sociale, ad in quanto socio della cooperativa, e non dipendente Pt_1
della stessa, come anche dimostrerebbero i bonifici accreditanti il mutuo, depositati nel fascicolo
3 monitorio. Parte opposta dichiarava, inoltre, che il metodo di rimborso tramite addebito su busta paga era stato concesso esclusivamente per agevolare la restituzione dell'ammontare da parte di
Pt_1
8. Pertanto, non essendo l'obbligazione nata in [...] rapporto di dipendenza di parte opponente nei confronti della Società non può qualificarsi come rientrante nella CP_1
competenza tabellare del Giudice del lavoro, può ritenersi che il presente giudice sia stato correttamente adito.
9. Nel merito, invece, del mancato pagamento della busta paga e TFR da parte del datore di lavoro,
è altresì vero, come da quest'ultimo eccepito, che la questione rientra nelle materie di competenza del Giudice del lavoro. È anche vero, tuttavia, che anche il Giudice ordinario, se espressamente investito della domanda riconvenzionale relativa alla compensazione delle spese, avrebbe potuto decidere nel merito senza necessariamente rimandare la questione al giudice normalmente preposto per competenza tabellare, senza che la stessa fosse invalida. Ad ogni modo, non è questo il caso, visto e considerato che la domanda non solo non è stata posta, ma parte opponente espressamente ha dichiarato di non volerla porre nel corrente giudizio.
10. Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
11. Stante il comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla pacifica ammissione dell'opposto di non aver provveduto alla liquidazione delle FNG e del TFR, le spese possono andare compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
3114/2024, emesso da codesto Tribunale in data 7.03.2024; compensa le spese.
Roma, lì 26/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18557 del RGAC dell'anno 2024, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'udienza di precisazione e contestuale discussione orale;
TRA
nato a [...] il [...] cf: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Margherita Rindi del Foro di Prato, C.F. con studio in C.F._2
prato via F. Ferrucci 232, come da mandato in calce al presente atto - si chiede invio comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica PEC: vvocati.prato.it , domiciliato in Roma Email_1
presso lo studio dell'avv. Elisa Neri via dei Gracchi 130 -00192 Roma
OPPONENTE
E
, P. IVA in persona del Presidente pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
del Consiglio di amministrazione, Sig. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea CP_2
Policari ( pec: ) e Mattia Paonessa C.F._3 Email_2
( , Pec: ), del Foro di Roma, ed C.F._4 Email_3
elettivamente domiciliata, in virtù di procura posta allegata al presente ricorso, presso il loro studio legale, in Roma, Viale G. Mazzini, n. 41, fax 0632651118;
OPPOSTA/CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: In via preliminare SOSPENDERE LA PROVVISORIA ESECUZIONE DEL
DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO: non solo il decreto è stato richiesto al Giudice incompetente per materia, ma risulta per tabulas come : -il credito dell' è un credito di natura Pt_1
alimentare; -ad oggi lo stesso non sa a quanto ammonti il suo credito , ma dalla busta paga relativa al mese di settembre 2023 allegata dalla stessa ricorrente , e secondo i conteggi di questa ,
1 al settembre 2023 il TFR dell' ammonta ad €. 9.530,55: secondo la stessa opposta quindi Pt_1
almeno a tale somma l' ha diritto secondo i conteggi della datrice;
-sempre da tale busta Pt_1
paga risulta come l' abbia maturato 570,93 ore di ferie non godute e 293,87 ore di Pt_1
permessi non goduti che pertanto gli dovevano essere liquidati al termine del rapporto: ad oggi il lavoratore non ha ricevuto le retribuzioni di cui all'ultima busta paga, né il TFR , né la liquidazione di tali ferie e permessi residui. Anche a prescindere dall'incompetenza funzionale che ha emesso il decreto quindi, nel merito non sarebbe conforme a giustizia sospendere il titolo esecutivo in favore della datrice di lavoro quando questa non ha corrisposto al dipendente le voci dalla stessa indicate nella busta paga relativa al mese di settembre 2023, che non è appunto neppure l'ultima risalendo alle dimissioni al mese successivo e che rappresentano credito alimentare. In accoglimento dell'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo perché emesso da
Giudice incompetente. Vinte le spese.
PER L'OPPOSTA/LA CONVENUTA: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e richiesta disattesa, In via preliminare: - Rigettare la richiesta di sospensiva della provvisoria esecutorietà avanzata da controparte poiché infondata per tutte le ragioni di cui in narrativa. Nel merito: - Respingere la presente opposizione, in quanto manifestamente infondata in fatto e diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto a confermare il Decreto Ingiuntivo opposto n.
3114/2024 del 7.03.2024 (r.g. 3488/2024) emesso da Tribunale di Roma;
Con vittoria di spese oltre, oltre accessori come per legge.
FATTO E DIRITTO
1. La società Cooperativa ha ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente CP_1
esecutivo n. 3114/2024 del 7.03.2024, notificato in uno con atto di precetto all'opponente in data
22.03.2024 per € 25.750,00 oltre accessori assumendo che l' attuale opponente, fosse Pt_1
socio lavoratore della cooperativa dal 20.05.2016 al 04.10.2023, data delle dimissioni volontarie del lavoratore. Assumeva, inoltre, che, nel corso del rapporto la aveva concesso CP_1 all'odierno opponente un prestito personale infruttifero per la somma complessiva di € 35.000,00, parzialmente restituito, in forma rateale, mediante trattenute mensili sulla busta paga, ma che, essendosi interrotto il rapporto di lavoro, nessuna ulteriore trattenuta era stata effettuata dopo la busta paga del mese di settembre 2023, “decadendo quindi il lavoratore dal beneficio del termine ex art. 1186 cc”.
2 2. L' infatti, risultava dunque aver restituito, in forma rateale, il minor importo di € Pt_1
9.250,00, mediante l'autorizzazione alla trattenuta sulla propria busta paga di euro 500,00 mese dal gennaio 2022 (esclusi i mesi di novembre e dicembre 2022) sino al mese di settembre 2023 (escluso il mese di maggio 2023), precisando che nel mese di aprile 2023 era stata restituita la somma di €
750,00, come da buste paga allegate nel fascicolo monitorio (cfr. doc. 5), interrompendo ogni forma di pagamento all'esito delle dimissioni da lavoratore avvenute in data 4.10.2023.
3. Per recuperare, dunque, il residuo ammontare, la cooperativa agiva mediante decreto ingiuntivo contro l' per l'intero debito residuo, corrispondente alla somma ingiunta. La ricorrente Pt_1
otteneva inoltre la provvisoria esecuzione del decreto allegando una lettera dell'Imbimbo con la quale lo stesso dava atto di aver ricevuto tale prestito.
4. È, quindi, secondo quanto riportato da ambedue le parti, circostanza pacifica che l'istante abbia rassegnato dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro in data 04.10.2023 e lo è altresì anche il fatto, come ammesso dall' con la sua lettera prodotta sub doc. 9 dall'opposta, che questo Pt_1
aveva ottenuto dalla datrice di lavoro un prestito infruttifero da restituire mensilmente mediante trattenute sulla busta paga. La medesima lettera dimostrava, inoltre, la volontà da parte dell' di conoscere l'esatto ammontare del debito residuo, chiedendo altresì la possibilità di Pt_1
compensare detta somma con i crediti nei confronti del datore, dati dal TFR e dalle ferie rimaste impagate.
5. Tale richiesta e le sollecitazioni successive rimanevano, comunque, prive di qualsiasi riscontro da parte della fino al momento della comparsa di risposta. CP_1
6. Per di più, l' decideva, in fase di opposizione al decreto ingiuntivo, di non proporre Pt_1
domanda riconvenzionale per la compensazione, data la proposta eccezione di incompetenza del presente Tribunale Ordinario, reiterata anche durante l'udienza del 3.10.2024. In tale sede, parte opposta faceva presente che i reciproci debiti non sono tra loro compensabili in applicazione dell'art. 1246 n. 3 c.c., perché classificati, dunque, come “impignorabili”, aggiungendo inoltre che l'ultima busta paga non era stata ancora corrisposta per problemi di liquidità della CP_1
7. In ordine all'eccezione di incompetenza, parte opponente rilevava che il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere proposto dinanzi al Tribunale del lavoro, vista e considerata la natura del rapporto di dipendenza tra l' e la e il fatto che il mutuo, a suo dire, rientrasse Pt_1 CP_1
in un benefit nato dal suddetto rapporto. Al contrario, la specificava che il rapporto di CP_1
mutuo non veniva instaurato tra le parti come fringe benefit nato dal rapporto di lavoro dipendente, bensì in virtù di rapporto sociale, ad in quanto socio della cooperativa, e non dipendente Pt_1
della stessa, come anche dimostrerebbero i bonifici accreditanti il mutuo, depositati nel fascicolo
3 monitorio. Parte opposta dichiarava, inoltre, che il metodo di rimborso tramite addebito su busta paga era stato concesso esclusivamente per agevolare la restituzione dell'ammontare da parte di
Pt_1
8. Pertanto, non essendo l'obbligazione nata in [...] rapporto di dipendenza di parte opponente nei confronti della Società non può qualificarsi come rientrante nella CP_1
competenza tabellare del Giudice del lavoro, può ritenersi che il presente giudice sia stato correttamente adito.
9. Nel merito, invece, del mancato pagamento della busta paga e TFR da parte del datore di lavoro,
è altresì vero, come da quest'ultimo eccepito, che la questione rientra nelle materie di competenza del Giudice del lavoro. È anche vero, tuttavia, che anche il Giudice ordinario, se espressamente investito della domanda riconvenzionale relativa alla compensazione delle spese, avrebbe potuto decidere nel merito senza necessariamente rimandare la questione al giudice normalmente preposto per competenza tabellare, senza che la stessa fosse invalida. Ad ogni modo, non è questo il caso, visto e considerato che la domanda non solo non è stata posta, ma parte opponente espressamente ha dichiarato di non volerla porre nel corrente giudizio.
10. Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
11. Stante il comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla pacifica ammissione dell'opposto di non aver provveduto alla liquidazione delle FNG e del TFR, le spese possono andare compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
3114/2024, emesso da codesto Tribunale in data 7.03.2024; compensa le spese.
Roma, lì 26/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo
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