Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02222/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04538/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4538 del 2025, proposto da Ida Mazzei, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Grillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AS SE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla della sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. n. 336/2024, pubblicata il 29.01.2024 nel procedimento n. r.g. 4170/2018, notificata all’Amministrazione in data 02.02.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, e passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della A.S.L. di SE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. NG RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che parte ricorrente, rappresentante legale della gestione ereditaria della Farmacia IO IN, deceduto il 14.2.2025, ha agito innanzi a questo T.A.R. per l’esecuzione della sentenza n. 336/2024, pubblicata il 29 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di Santa Maria C.V. condannava l’A.S.L. di SE al pagamento in favore di IO IN della somma pari ad euro 49.055,96 oltre interessi legali, nonché alla refusione delle spese di lite;
Considerato che in data 21 ottobre 2025, come documentato in atti, l’A.S.L. di SE, con determinazione dirigenziale n. 14629, ha liquidato la sorta capitale (euro 49.055,96), provvedendo quindi al pagamento della stessa con il mandato n. 2528575 del 28.10.2025, quietanzato in data 03.11.2025, e successivamente, in data 26 ottobre 2025, con determinazione dirigenziale n. 16355 ha corrisposto gli interessi legali;
Considerato, con riguardo alle spese di lite, pari a € 7.308,92, che le medesime erano state già corrisposte con il mandato n.2507716 del 29 marzo 2024, quietanzato in data 09.04.2024, in esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 3000/2024 ( cfr . doc. 5 produzione della A.S.L.);
Considerato, altresì, che parte resistente in ragione dell’avvenuto, integrale adempimento chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto, sulla scorta di quanto rappresentato e documentato – senza contestazione sul punto – dall’A.S.L. di SE, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, avendo parte ricorrente conseguito integralmente il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso;
Ritenuto che le spese di giudizio debbano essere poste a carico della resistente P.A. in applicazione del canone della soccombenza virtuale, tenuto conto della tardività dell’adempimento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la resistente AS SE alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
NG RE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG RE | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO