Sentenza 14 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/02/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01288/2025REG.PROV.COLL.
N. 10018/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di Registro Generale n. 10018 del 2022, proposto da Grafiche TI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rizzardo Del Giudice, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fortunato Francesco Mirigliani e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fortunato Francesco Mirigliani in Roma, via Tacito 41;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza ter ) n. 14914/2022, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il consigliere Stefano Filippini;
Uditi per le parti gli avvocati Rizzardo Del Giudice e Fortunato Mirigliani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla richiesta di annullamento dei seguenti atti:
- i provvedimenti GSE s.p.a. nn. P20170095415 e P20170095420 del 12 dicembre 2017, aventi ad oggetto la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 (II “Conto Energia”);
- gli atti tutti presupposti, connessi e conseguenti, in particolare, delle comunicazioni GSE dell’11 luglio 2017 n. P20170053769 e n. P20170053805, aventi ad oggetto le contestazioni poi recepite nei provvedimenti di decadenza ed altresì delle comunicazioni datate 24 gennaio 2018 con le quali è stato comunicato il codice PIN onde consentire a Grafiche TI s.p.a. l'accesso alle tariffe incentivanti di cui al III “Conto Energia” (ed in subordine al IV “Conto Energia”), ove dovessero ritenersi confermative dei provvedimenti 12 dicembre 2017;
- la “procedura” operativa per la gestione delle comunicazioni di fine lavori degli impianti fotovoltaici adottata da GSE e pubblicata nel sito della stessa il 12 novembre 2010, in attuazione della Legge n. 129/2010.
1.1. In sede di ricorso al T.a.r. per il Lazio, la società Grafiche TI s.p.a. (di seguito, anche solo TI o società), nell’impugnare i provvedimenti di decadenza dal regime incentivante di cui al DM 19 febbraio 2007 (Secondo Conto Energia), relativi alle due sezioni dell’impianto fotovoltaico sito in Crocetta del Montello (TV), di titolarità della stessa, in punto di fatto ha esposto:
- che l’impianto in questione è articolato in due sezioni, individuate con le sigle “sezione 01” e “sezione 02”, di potenza pari rispettivamente a 434,65 kW e a 133,83 kW, per “potenza di picco” complessiva di 568,49 kWp e una produzione lorda media annua di 615.000 kWh;
- di aver realizzato l’impianto, nelle due sezioni predette, nel secondo semestre del 2010, con il proposito di accedere al regime delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 19 febbraio 2007 in virtù dell’art. 1 septies della legge n. 129/2010, provvedendo a tal fine alle seguenti formalità: conseguimento da Terna, in data 17 dicembre 2010, dell’attestazione di adempimento degli obblighi informativi previsti dall’art. 5 Delibera AEEG 205/08; trasmissione al GSE, in pari data, delle schede tecniche di impianto per le due sezioni; trasmissione della comunicazione di fine lavori e asseverazione di fine lavori per entrambe le sezioni, rispettivamente in data 26 e 30 dicembre 2010;
- di aver formulato al GSE, nel giugno 2011, per le due sezioni, richiesta di ammissione alla tariffa incentivante, depositando contestualmente i certificati di collaudo, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti l’entrata in esercizio delle sezioni predette e i verbali di installazione dei contatori;
- che in data 10 gennaio e 20 marzo 2012 venivano poi sottoscritte le convezioni con il GSE;
- che nel febbraio 2016, il GSE aveva dato avvio a un procedimento di verifica e controllo dell’impianto, nell’ambito del quale, previo sopralluogo, era stato contestato alla società che da un raffronto tra le fotografie caricate sulla piattaforma informatica nel dicembre 2010 e quelle scattate successivamente in sede di controllo, era emersa la mancata installazione, alla data del 30 dicembre 2010, dell’interruttore generale comune ad entrambe le sezioni e che erano assenti, per la “sezione 02”, sempre alla data del 30 dicembre 2010, alcuni cavi collegati alle c.d. cassette di stringa, invece presenti nell’impianto (mentre altri due ulteriori rilievi, pure formulati dal GSE, venivano poi superati a seguito delle deduzioni della società);
- che la società, già in sede di osservazioni procedimentali, aveva ammesso che, per un mero errore materiale, era stata inserita in procedura una fotografia del quadro elettrico antecedente all’installazione dell’interruttore, al posto di una più recente, allegando a tal fine una foto, risalente al 18 dicembre 2010, riproducente l’impianto completo; con riguardo poi ai cavi collegati alle cassette di stringa, TI segnalava che gli stessi, non (ancora) presenti alla data di trasmissione delle fotografie nel dicembre 2010, costituivano semplicemente dei “cavi di segnale” relativi al sistema di supervisione e monitoraggio dell’impianto, non necessari al suo completamento;
- che tuttavia il GSE aveva adottato i provvedimenti in questione, comunicando per entrambe le sezioni dell’impianto la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 19 febbraio 2007, con invito a richiedere, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione suddetta, l’assegnazione del codice PIN per avviare la richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti di cui ai successivi Conti Energia, sussistendone i requisiti;
- che pertanto la società, pur con riserva di impugnazione dei provvedimenti di decadenza, aveva richiesto gli elementi suddetti in via prudenziale; alla richiesta faceva seguito l’invio delle comunicazioni di riscontro con assegnazione del codice PIN, le quali, per quanto detto, sono pure state impugnate.
1.2. Con il ricorso giurisdizionale, la società ha articolato due motivi di censura, anche sulla base delle risultanze di una perizia tecnica redatta da un tecnico dalla stessa incaricato nel giugno 2018, deducendo in particolare:
- con il primo motivo (rubricato “Violazione di legge con riferimento al disposto di cui all’art. 1-septies Legge 13 agosto 2010 n. 129, in relazione (e come integrato) dal d.m. 19 febbraio 2007 recante i criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dalla fonte solare in attuazione dell’art. 7 d.l. n. 387/2003; violazione e falsa applicazione della “procedura operativa” adottata dal GSE il 12 novembre 2010 in applicazione del sopra citato art. 1 septies legge 13 agosto 2010 n. 129; eccesso di potere per travisamento; difetto di istruttoria; illogicità e contraddittorietà grave e manifesta”), che la normativa di settore, a proposito del regime probatorio inerente alla dimostrazione dell’avvenuto completamento dell’impianto entro la data del 31 dicembre 2010, si fonderebbe sull’asseverazione del tecnico abilitato, senza alcuna fede privilegiata per i rilievi fotografici, la cui allegazione sarebbe altresì meramente facoltativa; nella specie, invece, il GSE avrebbe escluso ogni rilievo all’asseverazione prodotta, privilegiando il confronto tra due fotografie, delle quali, una non riconducibile al momento in cui i lavori di installazione dell’impianto furono completati, perché erroneamente caricata, l’altra raffigurante una situazione per nulla incompatibile con il completamento dell’impianto alla data normativamente prescritta, in quanto riferita non all’interruttore generale, bensì ad un dispositivo accessorio di motorizzazione dell’interruttore; secondo la perizia tecnica di parte, l’interruttore generale del quadro si troverebbe in posizione arretrata rispetto a detto dispositivo, pertanto l’interruttore non sarebbe immediatamente visibile; quanto ai cavi di stringa, la perizia dimostrerebbe che i cavi non presenti nella fotografia del dicembre 2010 costituirebbero semplicemente i conduttori del sistema di monitoraggio dell’impianto e non rappresenterebbero dunque un elemento costitutivo del sistema elettrico; mentre i cavi di stringa, apparentemente non visibili nella stessa fotografia, sarebbero stati invece già presenti, solamente provenienti dall’alto anziché dal basso;
- con il secondo motivo (rubricato “Violazione di legge con riferimento al disposto di cui all’art. 1 septies legge n. 129/2010 in relazione alle previsioni di cui al d.m. 19 febbraio 2007; violazione dei principi di cooperazione, giusto procedimento e di rispetto del contradditorio nell’ambito dei procedimenti di verificazione; violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa con riferimento ai precetti di cui all’art. 97 della Costituzione ed agli artt. 1, 3 e segg. legge n. 241/1990 s.m.i.; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà grave e manifesta”), si lamenta che il GSE ha effettuato il sopralluogo solo a distanza di molti anni, in spregio non solo alla previsione normativa dell’immediata e sollecita procedura di controllo, ma anche al doveroso affidamento del privato sull’operato della p.a.
1.3. La ricorrente, in via istruttoria, formulava anche istanza di accertamento dei presupposti fattuali da cui si è mosso il Gestore.
2. Il GSE si è costituito dinanzi al T.a.r., contestando il ricorso con memoria difensiva, senza tuttavia produrre in giudizio la documentazione tecnica e ispettiva, indisponibile a seguito di un notorio attacco informatico subito dallo stesso.
3. Con la sentenza in epigrafe indicata il primo giudice ha rigettato il ricorso, condannando la società alle spese di lite, sulla base del seguente ragionamento: premessi i riferimenti normativi per l’accesso al regime incentivante di cui alla legge n. 129/2010 e alle tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 (art. 1 septies del d.l. n. 105/2010, come convertito in legge n. 129/2010; procedura operativa per la gestione delle comunicazioni al GSE di fine lavori degli impianti fotovoltaici, del novembre 2012), si è affermata la necessità (discendente, quanto al “Secondo Conto Energia” dal combinato disposto dell’art. 5, comma 4, e dell’Allegato n. 4, punto n. 1, del d.m. 19 febbraio 2007), che l’istanza di concessione del contributo sia corredata da « almeno cinque fotografie su supporto informatico volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce »; la mancata dimostrazione della completa installazione dell’impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 2010 determina l’impossibilità di accesso agli incentivi; la produzione dei documenti necessari costituisce uno specifico onere procedurale posto a carico del soggetto responsabile, il cui mancato assolvimento determina, ex se , la decadenza dalla tariffa incentivante e non può essere opposto al Gestore”; la relazione asseverata della parte non ha portata probatoria privilegiata rispetto alle fotografie; la richiesta di produrre una documentazione fotografica dell’impianto ultimato, dalla quale si evinca una visione completa dell’impianto stesso e dei suoi principali componenti (moduli, inverter e trasformatori), assume carattere vincolante proprio perché, sul piano probatorio, costituisce l’unica modalità obiettiva per dimostrare la conclusione dei lavori alla data del 31.12.2010; in ossequio al principio di autoresponsabilità sotteso al regime di incentivazione per cui è controversia, è onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa; in ragione di quanto precisato, va esclusa la possibilità di integrare dopo la scadenza del termine l’iniziale documentazione fotografica (ossia “l’unica documentazione […] attestante visivamente lo stato dei luoghi in epoca anteriore al dies ad quem ).
3.1. Dunque, nel caso di specie, risultava pacifico -per ammissione della stessa ricorrente- che alla domanda di incentivi è stata allegata, per entrambe le sezioni, una fotografia non aggiornata all’effettivo stato dei luoghi, da ciò derivandone l’oggettiva impossibilità di accertare l’avvenuto completamento dell’installazione dell’impianto entro il termine di legge ; né la foto allegata in sede procedimentale (asseritamente risalente al 18 dicembre 2010) -in quanto tardivamente prodotta-, né la successiva perizia tecnica asseverata di parte -in quanto priva di portata probatoria privilegiata-, potevano superare la criticità rilevata dal Gestore.
3.2. Né poteva farsi questione di tardività della verifica del GSE, atteso che questi è titolare di un potere immanente di verifica della spettanza dei ridetti incentivi, potere la cui sussistenza è pienamente giustificata dalla mera pendenza del rapporto di incentivazione e che può essere esercitato per tutta la durata dello stesso; alcun affidamento legittimo e alcun atto di autotutela possono configurarsi in questo, come in casi simili, dove ad essere vagliati dall’amministrazione pubblica sono semplicemente, a posteriori, i requisiti di accesso al meccanismo incentivante.
3.3. L’istanza istruttoria doveva infine essere disattesa, non potendo la CTU a posteriori adempiere all’onere di dimostrare l’avvenuto completamento dell’impianto ad una certa data, anche in considerazione della presenza in atti (come allegato alla perizia di parte) della fotografia scattata in sede di sopralluogo, attestante il differente stato dei luoghi apprezzato dal Gestore.
4. Avverso tale decisione la società ha proposto il presente appello, affidandolo ai motivi di gravame che possono riassumersi nei termini seguenti:
4.1. Violazione dell’art. 46, comma 2, c.p.a., violazione dei principi di integrità ed effettività del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 39 c.p.a.; violazione del giusto processo ex art. 111 Cost.; la società ricorrente, in memoria di replica depositata il 23.9.2022, aveva eccepito che il GSE si è difeso con una semplice “memoria”, senza depositare il corredo documentale e istruttorio in forza del quale è stata pronunciata la decadenza; trattasi di contenzioso relativo a questioni di carattere prettamente tecnico-costruttivo dell’impianto, per cui era indispensabile acquisire già in primo grado (e si insiste per l’appello) la documentazione in questione.
4.2. Erroneità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 1 septies, legge n. 129/2010 in relazione alle integrazioni di cui al d.m. 19 febbraio 2007 – criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dalla fonte solare in attuazione dell’art. 7 d.l. n. 387/2003; violazione della “procedura operativa” adottata da GSE il 12 novembre 2010 ex art. 1 septies legge n. 129/2010; eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà grave e manifesta; si ripropone la questione della fede privilegiata che avrebbe la relazione asseverativa del tecnico di parte; le norme non fondano alcuna valenza probatoria privilegiata del “corredo fotografico” riferito alle condizioni dell’impianto fotovoltaico al 31 dicembre 2010: le fotografie possono avere solo valore “integrativo” rispetto a quello (privilegiato) riconosciuta alla “asseverazione”.
4.3. Errata valutazione del corredo probatorio offerto dalla società e immotivato rigetto dei conseguenti approfondimenti in sede di istruttoria tecnica; si insiste sulla richiesta di CTU con particolare riferimento alle questioni del “pezzo aggiuntivo” rilevato in sede ispettiva e della cassetta delle stringhe modificata dopo il 2010, fermo restando che l’impianto era già operativo e funzionante alla data del 31.10.2010.
5. Si è costituito in giudizio il GSE con memoria di stile, contrastando poi analiticamente il gravame con successiva memoria.
6. La parte appellante ha depositato successive memorie difensive e di replica, contrastando l’applicabilità alla fattispecie delle previsioni di cui al d.m. 31 gennaio 2014 (perché posteriore ai fatti di causa), insistendo sui propri assunti e sulle richieste istruttorie, compresa la CTU.
7. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 28.1.2025.
8. L’appello è infondato.
9. Giova, in punto di fatto, ribadire che sussiste discrasia nella rappresentazione dell’impianto di specie tra le fotografie caricate dalla società sul portale GSE nel dicembre 2010 e quelle successivamente scattate nel 2016, nel corso della verifica ispettiva; in particolare, nelle prime non era visibile l’interruttore generale posto all’interno del quadro elettrico, comune alle due sezioni.
9.1. E, allorquando, dopo l’effettuazione del sopralluogo, il GSE ha provveduto a comunicare alla società tale discrasia (e dunque che, alla data dichiarata di conclusione dei lavori, non risultava che l’impianto fosse completo dei suoi elementi essenziali), la società non ha contestato la discrepanza o affermato l’inidoneità dimostrativa delle proprie fotografie già inviate, ma ha dichiarato che la foto dell’impianto incompleto non sarebbe stata scattata -come previsto- alla conclusione dei lavori, bensì in epoca precedente; in sostanza, ha riconosciuto che la fotografia inviata in allegato alla procedura di richiesta dell’incentivo in questione non era idonea a dimostrare la completezza dell’impianto alla data del 31 dicembre 2010.
Ciò posto, per sanare la riconosciuta inadeguatezza dell’apporto fotografico fornito nel termine di legge, ha chiesto di poter integrare la documentazione fotografica già inoltrata con altra che, a suo dire, sarebbe stata scattata comunque in epoca antecedente alla scadenza in questione (in particolare, il 18 dicembre 2010). Richiesta disattesa prima dal Gestore, che ha pronunciato la decadenza dall’incentivo, poi giudicata infondata anche dal primo giudice.
9.2. Non può dunque accogliersi il primo motivo di appello, atteso che la documentazione sulla quale il GSE ha fondato il provvedimento di decadenza risulta non necessaria né dirimente, a fronte della pacifica risultanza di causa circa la discordanza tra le immagini trasmesse nel 2010 e quelle del sopralluogo del 2016 (queste ultime risultanti agli atti del T.a.r. perché prodotte in allegato alla perizia di parte del gennaio 2018 la quale, peraltro, nulla di specifico dice sullo stato dei luoghi rappresentato nella foto del 18 dicembre 2010).
10. Neppure il secondo motivo di appello può essere accolto.
Secondo consolidata e condivisa giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. II, n. 5248 del 2024 e n. 10817 del 2023), l’art. 1 septies del d.l. 8 luglio 2010, n. 105, inserito dalla legge di conversione 13 agosto 2010 n. 129, dispone, al comma 1, che le tariffe incentivanti del d.m. 19 febbraio 2007 (II Conto Energia) sono riconosciute ai soggetti che “nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale” abbiano soddisfatto le seguenti condizioni: a) abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico; b) entro il medesimo termine abbiano comunicato alle autorità competenti, tra cui il GSE, la fine dei lavori; c) l’impianto di cui sono responsabili sia entrato in esercizio entro il 30 giugno 2011.
10.1. Il rinvio ad opera del citato art 1 septies l. 129/2010 alla procedura indicata all’ art. 5 del d.m. 19 febbraio 2007 determina il cumulo degli adempimenti procedurali prescritti dal decreto c.d. Salva Alcoa con quelli previsti dal secondo conto energia, sicché, ai fini dell’ammissione allo speciale regime incentivante di cui alla legge n. 129/2010, è necessario ottemperare agli obblighi imposti da entrambe le normative di riferimento.
10.2. In particolare, l’art. 5 comma 4 del citato decreto prevede che “entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al soggetto attuatore la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio elencata nell’allegato 4, fatte salve integrazioni definite nel provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1”. La medesima disposizione ha cura di precisare che il mancato rispetto dei termini ivi indicati comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti.
10.3. L’allegato 4 del decreto sancisce che la documentazione finale di progetto deve essere corredata da elaborati grafici di dettaglio e da almeno cinque fotografie su supporto informatico volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell’impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce e a supportare quanto dichiarato ai sensi della lettera d) della sottostante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
10.4. La trasmissione della documentazione fotografica relativa all’impianto fotovoltaico ultimato in tutte le sue parti, sia strutturali che elettriche, è, quindi, espressamente prescritta dalla legge 129/2010 (c.d. Salva Alcoa) a mezzo del rinvio espresso all’art. 5 d.m. 19 febbraio 2007.
10.5. Come chiarito da questa Sezione, il legislatore ha assegnato valenza probatoria privilegiata alla documentazione fotografica, in quanto atta a consentire un agevole accertamento mediante riscontro visivo di quanto dichiarato dal soggetto responsabile in sede di richiesta di incentivo, esigenza probatoria che la documentazione a contenuto meramente dichiarativo non è parimenti in grado di soddisfare. Poiché la trasmissione della documentazione fotografica è prevista dallo stesso legislatore ai fini dell’ammissione al beneficio, essa non può essere surrogata, né dall’asseverazione del tecnico abilitato di cui al comma 1 bis dell’art. 1 septies l. 129/2010 - che costituisce una documentazione aggiuntiva e non sostitutiva rispetto quella prescritta dal secondo conto energia - né dalle prove documentali (dichiarazione della ditta installatrice, fatture e bonifico bancario relativi ai materiali di raccordo) che sono atipiche rispetto a quelle prescritte dalla disciplina di riferimento (Cons. Stato, Sez. II, n. 7105 del 20/07/2023).
10.6. L’allegazione di un completo e corretto dossier fotografico è necessaria, quindi, per comprovare l’effettiva conclusione dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2010, non essendo sufficiente a tal fine la dichiarazione di asseverazione di fine lavori, redatta dal tecnico abilitato, considerato che quest’ultima, provenendo dalla parte interessata, non può assumere una specifica rilevanza probatoria, ove non accompagnata da elementi oggettivamente idonei a dimostrare compiutamente la circostanza essenziale per l’attribuzione dei benefici (Cons. Stato sez. IV 24 dicembre 2019 n. 8803); elementi, questi ultimi, nella specie carenti.
10.7. Per giurisprudenza costante, inoltre, l’esecuzione degli adempimenti comunicativi previsti dalla norma in argomento ai fini dell’accesso al beneficio, che è onere dell’istante provare di avere posto in essere, lungi dal rappresentare un’irragionevole formalità, costituisce piuttosto lineare verifica, da parte dell’Amministrazione, della sussistenza dei presupposti normativamente previsti ai fini dell’applicazione di un particolare e più favorevole regime di contributi solo temporaneamente rilevante, dovendosi in caso contrario applicare un regime diverso, che prevede contributi analoghi ma meno favorevoli riferiti alle medesime finalità( cfr., ex multis , Cons. di Stato, sez. II 25 marzo 2022 n. 2195). In altri termini, la norma pone, quale condizione e requisito di accesso agli incentivi, non soltanto l’effettiva conclusione dei lavori entro la data del 31 dicembre 2010, ma anche l’intervenuto adempimento dell’onere formale di comunicazione della fine dei lavori all’Amministrazione competente, sicché l’omissione dello stesso nel termine perentorio del 31 dicembre 2010, riferita all’approntamento dell’impianto nella sua completezza, costituisce violazione di un obbligo di legge, che condiziona l’accesso agli incentivi. La fattispecie che si discosti da tale paradigma normativo, cioè, non consente l’erogazione degli incentivi e ne implica la decadenza (Cons. Stato, sez. II 9 gennaio 2023 n. 22).
10.8. Nel caso di specie, non è contestata la discordanza tra quanto rilevato in sede di sopralluogo e le fotografie allegate alla richiesta di incentivazione, sicché l’istante non ha adempiuto all’onere, su di esso gravante (cfr. Cons. Stato, sez. II ,25/08/2023 n. 7979), di dimostrare la sussistenza del requisito per l’ammissione all’incentivo costituito dalla conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010.
10.9. Per le ragioni sopra indicate il secondo motivo di appello deve essere respinto.
11. Del pari infondato è il terzo motivo di appello. Non possono infatti condividersi le censure in tema di mancato approfondimento istruttorio da parte del T.a.r., sia per le considerazioni sopra esposte in relazione alla rilevanza dirimente della documentazione tempestivamente trasmessa dalla parte interessata a beneficiare degli incentivi (atteso l’onere di dimostrare l’avvenuto completamento dell’impianto ad una certa data), sia perché, comunque, la CTU non potrebbe realisticamente offrire, a posteriori , la documentazione di quello che era lo stato di fatto dell’impianto al 31 dicembre 2010.
12. L’appello va dunque integralmente rigettato,
12.1. Ricorrono tuttavia giustificati motivi, attese le peculiarità del caso, per disporre la compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO