Art. 10. 1. L'articolo 73 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 73. - 1. La regione e le province hanno facolta' di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza".
"Art. 73. - 1. La regione e le province hanno facolta' di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza".