Articolo 10 della Legge 30 novembre 1989, n. 386
Articolo 9Articolo 11
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19 dicembre 1989
Art. 10. 1. L'articolo 73 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 73. - 1. La regione e le province hanno facolta' di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza".
Entrata in vigore il 19 dicembre 1989
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