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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14941 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1312/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1312/2021 promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1 Roma Via Poliziano, 27 presso lo studio degli Avv.ti Bruno Bassotti e Claudio Bernasconi, dai quali è rappresentato e difeso, come da procura in atti;
ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato e domiciliata ex lege presso gli uffici di questa in Roma, Via dei Portoghesi, 12 CONVENUTA
nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato e domiciliata ex lege presso gli uffici di questa in Roma, Via dei Portoghesi, 12
CONVENUTA OGGETTO: opposizione avverso cartelle di pagamento CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 28 maggio 2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 11.12.2020 il Sig. ha proposto Pt_1 opposizione ex art.615 c.p.c. per chiedere l'annullamento, previa concessione della sospensione dell'esecutività, delle seguenti cartelle di pagamento: n. 09720180107401073000, n. 09720190027457347000, n. 09720190181162386000, n. 0972020003105838000, tutte emesse dall'
[...]
su ruolo emesso dall' , per il Controparte_2 Controparte_1 mancato pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in Roma, Via Merulana, 264, scala B piano 2 int.
4. A fondamento dell'opposizione il Sig. deduceva che l'immobile in Pt_1 questione non era da lui occupato da svariati anni, e certamente da prima che l'Agenzia del Demanio chiedesse l'indennità di occupazione. In particolare rappresentava che in passato aveva detenuto, insieme ai propri genitori, l'appartamento in questione in forza di contratto di locazione del 21.10.2002 stipulato con la società e che solo in data 22.02.2016 in virtù di CP_3 lettera raccomandata inviata dall' tanto a lui quanto alla Controparte_1
1 locatrice, era venuto a conoscenza che l'appartamento era divenuto, a seguito di confisca ai danni di di proprietà dello Stato, al quale per l'effetto i canoni CP_3 dovevano essere corrisposti. Aggiungeva di aver rappresentato in numerose missive inviate all' CP_1 di essersi trasferito in un'altra abitazione dall'epoca del matrimonio,
[...] avvenuto in data 9.09.2006, e che nonostante il cambio di residenza fosse avvenuto successivamente, da quella data doveva considerarsi l'avvenuto trasferimento del proprio domicilio e dimora abituale. Alla luce di quanto esposto, dedotta la possibilità di impugnare le cartelle di pagamento in oggetto ai sensi dell'art.615 c.p.c. ed altresì che la richiesta di pagamento rateizzato dell'importo di cui alle cartelle non rappresentava acquiescenza alle stesse e pertanto non impediva l' impugnazione in oggetto, chiedeva in via preliminare dichiararsi la nullità della notifica telematica per mancata sottoscrizione digitale ed attestazione di conformità e nel merito l'annullamento delle medesime, previa sospensione. Si costituivano con unica comparsa dell'11.06.2021 l' e Controparte_1 l' le quali in via preliminare eccepivano l'improcedibilità e/o Controparte_2 l'inammissibilità dell'opposizione ex art.615 c.p.c. proposta, poiché ciascun ruolo emesso dall' era stato preceduto da due successive richieste Controparte_1 di pagamento così come previsto dall' art.1 comma 274 della L.n.311/04 e che la mancata impugnazione di tali provvedimenti aveva determinato il consolidamento della pretesa, residuando così la possibilità di impugnare le cartelle solo ed esclusivamente per vizi propri. In ordine al dedotto vizio di notifica,rappresentavano l'infondatezza della relativa eccezione, posto che la mancata apposizione di firma elettronica non inficia la validità dell'atto in notifica né la riconducibilità all'ente emittente. Quanto al merito deducevano l'infondatezza della domanda, non essendo revocabile in dubbio che l'immobile fosse di proprietà dello Stato, che fosse stato oggetto di contratto di locazione non risolto dalle parti se non con disdetta del febbraio 2016 e che lo stesso fosse ancora nel godimento dell'opponente, avendo egli concorso con soggetti terzi all'illegittima occupazione e non avendo mai ottemperato all'obbligo di restituzione dello stesso. Concessi i termini di cui all'art.183 6 comma c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Preliminarmente si osserva che va disattesa l'eccezione di nullità della notifica delle cartelle per la mancanza della firma digitale, in quanto secondo consolidata giurisprudenza l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, poiché la sua esistenza non dipende dalla sottoscrizione, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto (Cass. civ. Sez. V, Ord. n. 15/07/2024, n. 19327, Cass. civ., Sez. V, Ord. 26/09/2025, n. 26259). Del pari va respinta l'eccezione relativa alla mancata attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione, in quanto non configura una formalità prescritta dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e, pertanto, la notificazione risulta valida anche in assenza di tale attestazione (Cass. civ., Sez. V, Ord. 14/06/2025, n. 15903). Tanto premesso, l'opposizione deve ritenersi inammissibile, essendo ormai preclusa qualsiasi contestazione del diritto della parte istante a procedere ad
2 esecuzione per effetto della mancata impugnazione della prima o seconda richiesta di pagamento inviate ai sensi dell'art.1 co. 274 l.n.311 del 2004. Tale articolo così dispone: “274. Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell Controparte_1 ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali..." La richiesta di pagamento - sia la prima che la seconda - di cui all'art. 1, comma 274, L. 311/2004, pertanto, rappresenta l'atto con cui l'ente creditore comunica in modo formale e definito la sua pretesa per crediti diversi da quelli tributari o previdenziali, costituendo il titolo per la successiva iscrizione a ruolo. La ratio della norma dev'essere individuata nella volontà di “facilitare la riscossione dei crediti erariali da parte della ed, infatti, la stessa CP_1 prevede che le somme che risultano dovute alla P.A. creditrice siano richieste ai soggetti interessati due volte e, in caso di esito infruttuoso, decorsi novanta giorni dalla seconda notificazione, le stesse siano iscritte a ruolo;
sulla base del ruolo, poi, contenente il nome del debitore, la tipologia del credito e le somme dovute, viene formata la cartella di pagamento, oggetto di successiva notifica” (Cass. n. 13403/2022)"
“La normativa contenuta nella Legge finanziaria 2005, nella sostanza, estende il meccanismo della riscossione mediante ruolo alle somme spettanti all'erario per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato;
si tratta di un utilizzo che può avvenire a qualsiasi titolo, legittimo o meno, ed anche per le occupazioni di fatto;
in questi casi, la pubblica amministrazione determina la somma dovuta e la notifica due volte al soggetto interessato, il quale certamente può impugnare i criteri di determinazione della somma richiesta in pagamento nelle sedi competenti” (Cass. n. 13403/2022). Da ciò deriva che ogni vizio di legittimità e merito della pretesa dev'esser fatto valere “contro la prima o la seconda richiesta di pagamento e non contro l'atto di iscrizione a ruolo”, e che "la certezza, liquidità ed esigibilità della somma richiesta con l'iscrizione a ruolo derivano dal fatto che la richiesta di pagamento non è stata contestata" (Cass., 25 marzo 2016, n. 5956). Nel caso in esame, ritenuta la piena applicabilità della normativa summenzionata trattandosi della corresponsione di somme dovute per l'occupazione di alloggio pubblico, risulta agli atti che le cartelle impugnate sono state precedute dalla notifica delle richieste di pagamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 274, la seconda delle quali, peraltro, contenente l'indicazione della possibilità di proporre ricorso gerarchico o giurisdizionale entro trenta giorni dal ricevimento della stessa (all. n.15 parte attrice e all. dal n.4 al n.22 parti convenute). Parte attrice, pur riconoscendo l'avvenuta ricezione delle stesse, ma attribuendo loro valore di mera richiesta di pagamento stragiudiziale, non ha provveduto ad impugnarle nelle modalità sopraindicate, con ciò determinando il consolidamento della pretesa erariale. Pertanto, le ragioni di merito con le quali vengono contestate le cartelle esattoriali non sono più esaminabili, poiché attinenti a vicende anteriori alla formazione del titolo esecutivo, non essendo stato impugnato l'atto presupposto.
3 In tal senso, come già evidenziato, si esprime la Suprema Corte : “Anche volendo ipotizzare, infatti, in astratto, che l'Amministrazione si sia "arrogata l'esercizio di un potere che non aveva, cioè quello di liquidare unilateralmente in danno di un privato cittadino una somma che era assolutamente indeterminata ed indeterminabile sulla base di parametri normativi predeterminati" (così il ricorso alla p. 32), in quanto si tratterebbe, nell'assunto del ricorrente, di un credito non certo, né liquido, né esigibile, resta il fatto decisivo per cui tali eventuali vizi dovevano essere fatti valere contro la prima o la seconda richiesta di pagamento, e non contro l'atto di iscrizione a ruolo” (Cass., 25 marzo 2016, n. 5956). L'inammissibilità della domanda preclude l'esame del merito delle questioni poste da parte attrice. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: Dichiara inammissibile la domanda proposta dal Sig. che Parte_1 condanna alla refusione delle spese di lite a favore di ed Controparte_1
che liquida in complessivi euro 3.400,00, oltre Controparte_4 spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 28/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1312/2021 promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1 Roma Via Poliziano, 27 presso lo studio degli Avv.ti Bruno Bassotti e Claudio Bernasconi, dai quali è rappresentato e difeso, come da procura in atti;
ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato e domiciliata ex lege presso gli uffici di questa in Roma, Via dei Portoghesi, 12 CONVENUTA
nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato e domiciliata ex lege presso gli uffici di questa in Roma, Via dei Portoghesi, 12
CONVENUTA OGGETTO: opposizione avverso cartelle di pagamento CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 28 maggio 2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 11.12.2020 il Sig. ha proposto Pt_1 opposizione ex art.615 c.p.c. per chiedere l'annullamento, previa concessione della sospensione dell'esecutività, delle seguenti cartelle di pagamento: n. 09720180107401073000, n. 09720190027457347000, n. 09720190181162386000, n. 0972020003105838000, tutte emesse dall'
[...]
su ruolo emesso dall' , per il Controparte_2 Controparte_1 mancato pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in Roma, Via Merulana, 264, scala B piano 2 int.
4. A fondamento dell'opposizione il Sig. deduceva che l'immobile in Pt_1 questione non era da lui occupato da svariati anni, e certamente da prima che l'Agenzia del Demanio chiedesse l'indennità di occupazione. In particolare rappresentava che in passato aveva detenuto, insieme ai propri genitori, l'appartamento in questione in forza di contratto di locazione del 21.10.2002 stipulato con la società e che solo in data 22.02.2016 in virtù di CP_3 lettera raccomandata inviata dall' tanto a lui quanto alla Controparte_1
1 locatrice, era venuto a conoscenza che l'appartamento era divenuto, a seguito di confisca ai danni di di proprietà dello Stato, al quale per l'effetto i canoni CP_3 dovevano essere corrisposti. Aggiungeva di aver rappresentato in numerose missive inviate all' CP_1 di essersi trasferito in un'altra abitazione dall'epoca del matrimonio,
[...] avvenuto in data 9.09.2006, e che nonostante il cambio di residenza fosse avvenuto successivamente, da quella data doveva considerarsi l'avvenuto trasferimento del proprio domicilio e dimora abituale. Alla luce di quanto esposto, dedotta la possibilità di impugnare le cartelle di pagamento in oggetto ai sensi dell'art.615 c.p.c. ed altresì che la richiesta di pagamento rateizzato dell'importo di cui alle cartelle non rappresentava acquiescenza alle stesse e pertanto non impediva l' impugnazione in oggetto, chiedeva in via preliminare dichiararsi la nullità della notifica telematica per mancata sottoscrizione digitale ed attestazione di conformità e nel merito l'annullamento delle medesime, previa sospensione. Si costituivano con unica comparsa dell'11.06.2021 l' e Controparte_1 l' le quali in via preliminare eccepivano l'improcedibilità e/o Controparte_2 l'inammissibilità dell'opposizione ex art.615 c.p.c. proposta, poiché ciascun ruolo emesso dall' era stato preceduto da due successive richieste Controparte_1 di pagamento così come previsto dall' art.1 comma 274 della L.n.311/04 e che la mancata impugnazione di tali provvedimenti aveva determinato il consolidamento della pretesa, residuando così la possibilità di impugnare le cartelle solo ed esclusivamente per vizi propri. In ordine al dedotto vizio di notifica,rappresentavano l'infondatezza della relativa eccezione, posto che la mancata apposizione di firma elettronica non inficia la validità dell'atto in notifica né la riconducibilità all'ente emittente. Quanto al merito deducevano l'infondatezza della domanda, non essendo revocabile in dubbio che l'immobile fosse di proprietà dello Stato, che fosse stato oggetto di contratto di locazione non risolto dalle parti se non con disdetta del febbraio 2016 e che lo stesso fosse ancora nel godimento dell'opponente, avendo egli concorso con soggetti terzi all'illegittima occupazione e non avendo mai ottemperato all'obbligo di restituzione dello stesso. Concessi i termini di cui all'art.183 6 comma c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Preliminarmente si osserva che va disattesa l'eccezione di nullità della notifica delle cartelle per la mancanza della firma digitale, in quanto secondo consolidata giurisprudenza l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, poiché la sua esistenza non dipende dalla sottoscrizione, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto (Cass. civ. Sez. V, Ord. n. 15/07/2024, n. 19327, Cass. civ., Sez. V, Ord. 26/09/2025, n. 26259). Del pari va respinta l'eccezione relativa alla mancata attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione, in quanto non configura una formalità prescritta dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e, pertanto, la notificazione risulta valida anche in assenza di tale attestazione (Cass. civ., Sez. V, Ord. 14/06/2025, n. 15903). Tanto premesso, l'opposizione deve ritenersi inammissibile, essendo ormai preclusa qualsiasi contestazione del diritto della parte istante a procedere ad
2 esecuzione per effetto della mancata impugnazione della prima o seconda richiesta di pagamento inviate ai sensi dell'art.1 co. 274 l.n.311 del 2004. Tale articolo così dispone: “274. Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell Controparte_1 ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali..." La richiesta di pagamento - sia la prima che la seconda - di cui all'art. 1, comma 274, L. 311/2004, pertanto, rappresenta l'atto con cui l'ente creditore comunica in modo formale e definito la sua pretesa per crediti diversi da quelli tributari o previdenziali, costituendo il titolo per la successiva iscrizione a ruolo. La ratio della norma dev'essere individuata nella volontà di “facilitare la riscossione dei crediti erariali da parte della ed, infatti, la stessa CP_1 prevede che le somme che risultano dovute alla P.A. creditrice siano richieste ai soggetti interessati due volte e, in caso di esito infruttuoso, decorsi novanta giorni dalla seconda notificazione, le stesse siano iscritte a ruolo;
sulla base del ruolo, poi, contenente il nome del debitore, la tipologia del credito e le somme dovute, viene formata la cartella di pagamento, oggetto di successiva notifica” (Cass. n. 13403/2022)"
“La normativa contenuta nella Legge finanziaria 2005, nella sostanza, estende il meccanismo della riscossione mediante ruolo alle somme spettanti all'erario per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato;
si tratta di un utilizzo che può avvenire a qualsiasi titolo, legittimo o meno, ed anche per le occupazioni di fatto;
in questi casi, la pubblica amministrazione determina la somma dovuta e la notifica due volte al soggetto interessato, il quale certamente può impugnare i criteri di determinazione della somma richiesta in pagamento nelle sedi competenti” (Cass. n. 13403/2022). Da ciò deriva che ogni vizio di legittimità e merito della pretesa dev'esser fatto valere “contro la prima o la seconda richiesta di pagamento e non contro l'atto di iscrizione a ruolo”, e che "la certezza, liquidità ed esigibilità della somma richiesta con l'iscrizione a ruolo derivano dal fatto che la richiesta di pagamento non è stata contestata" (Cass., 25 marzo 2016, n. 5956). Nel caso in esame, ritenuta la piena applicabilità della normativa summenzionata trattandosi della corresponsione di somme dovute per l'occupazione di alloggio pubblico, risulta agli atti che le cartelle impugnate sono state precedute dalla notifica delle richieste di pagamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 274, la seconda delle quali, peraltro, contenente l'indicazione della possibilità di proporre ricorso gerarchico o giurisdizionale entro trenta giorni dal ricevimento della stessa (all. n.15 parte attrice e all. dal n.4 al n.22 parti convenute). Parte attrice, pur riconoscendo l'avvenuta ricezione delle stesse, ma attribuendo loro valore di mera richiesta di pagamento stragiudiziale, non ha provveduto ad impugnarle nelle modalità sopraindicate, con ciò determinando il consolidamento della pretesa erariale. Pertanto, le ragioni di merito con le quali vengono contestate le cartelle esattoriali non sono più esaminabili, poiché attinenti a vicende anteriori alla formazione del titolo esecutivo, non essendo stato impugnato l'atto presupposto.
3 In tal senso, come già evidenziato, si esprime la Suprema Corte : “Anche volendo ipotizzare, infatti, in astratto, che l'Amministrazione si sia "arrogata l'esercizio di un potere che non aveva, cioè quello di liquidare unilateralmente in danno di un privato cittadino una somma che era assolutamente indeterminata ed indeterminabile sulla base di parametri normativi predeterminati" (così il ricorso alla p. 32), in quanto si tratterebbe, nell'assunto del ricorrente, di un credito non certo, né liquido, né esigibile, resta il fatto decisivo per cui tali eventuali vizi dovevano essere fatti valere contro la prima o la seconda richiesta di pagamento, e non contro l'atto di iscrizione a ruolo” (Cass., 25 marzo 2016, n. 5956). L'inammissibilità della domanda preclude l'esame del merito delle questioni poste da parte attrice. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: Dichiara inammissibile la domanda proposta dal Sig. che Parte_1 condanna alla refusione delle spese di lite a favore di ed Controparte_1
che liquida in complessivi euro 3.400,00, oltre Controparte_4 spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 28/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
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