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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/09/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1193/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta esperita nella data del 23.9.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa TRA
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, Parte_1 elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Piazza Luigi Razza, n. 25, presso lo studio del'avv. Alessio Giuseppe Colistra, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Luigi Matrundola (PEC: ) e Email_1
Francesco Carugno (PEC: ). Email_2
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Obbligo contributivo e contratti di appalto illeciti. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 24/05/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità: del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione Co congiunto dell' ed , sede di Roma n. 2023003905/DDL del 10.5.2024; della diffida ad CP_1 adempiere emessa dall (prot. n. 7009.16/05/2024.0270521); prospetto di regolarizzazione CP_1 contributiva;
emessi il 10.5.2024, all'esito dell'esperimento degli accertamenti ispettivi condotti nel periodo intercorrente fra il 1.6.2018 e il 31.7.2019, in ragione dei quali sarebbe emersa un'irregolare contrattazione di appalti e improprie compensazioni di crediti fiscali con debiti previdenziali, dapprima tra la società ricorrente e “ ” e l'affidataria Parte_2
“Superbianco Service Soc. Coop. a.r.l.” e, successivamente, fra la società ricorrente ed il “ Parte_2
[..
[...] e l'affidataria “Mar . Coop. a.r.l.”. Parte ricorrente deduceva l'omesso CP_3 CP_4 esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, stante la certificazione del contratto di appalto e la regolarità dei rapporti di appalto, tali da definire la loro genuinità. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o improcedibilità e/o l'improponibilità ovvero l'illegittimità e, comunque, l'inefficacia totale nel merito del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione a firma congiunta dell ed sede di Roma n. 2023003905/DDL, del CP_1 CP_2
10.05.2024 e di ogni altro atto a quest'ultimo presupposto, consequenziale e connesso, ancorché ignoto e non notificato, per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di certificazione in presenza di contratto d'appalto certificato ex artt. 79 e ss. d.lgs 276/2003; ancora in via pregiudiziale, per le motivazioni di cui al II paragrafo del presente ricorso, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del su indicato Verbale Unico di Accertamento e Notificazione, per esser stato formato e notificato da Sede territorialmente incompetente;
sempre in via pregiudiziale, CP_1 per tutte le motivazioni diffusamente esposte nel corpo del III paragrafo del presente ricorso, accertare e dichiarare che nessuna somma di cui all'impugnato verbale unico di accertamento e notificazione è dovuta, in quanto atto nullo e/o annullabile per difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse all'azione in capo all'Ente previdenziale, di cui parimenti si chiede l'accertamento e declaratoria giudiziale;
in via preliminare, accertare e dichiarare l'annullamento e/o la nullità per illegittimità dell'impugnato verbale, e delle relative pretese impositive tutte, nessuna esclusa, per decadenza dalla pretesa impositiva a seguito di violazione dei termini perentori ex art. 14, legge n. 689/1981, nonché accertare e dichiarare, in tutto o in parte, l'inesigibilità dei crediti previdenziali ex adverso pretesi, per intervenuta prescrizione degli stessi;
nel merito, accertare e dichiarare che in capo a non grava alcun obbligo, né diretto né, tanto Parte_1 meno, a titolo di responsabilità solidale, sia esso di natura contributiva, assicurativa, previdenziale, fiscale, erariale, civile e comunque amministrativa, relativamente alle contestazioni di cui al citato Verbale Unico di Accertamento e Notificazione e di ogni atto a questo presupposto, collegato oppure anche connesso e, per l'effetto, annullare integralmente il predetto Verbale Unico di Accertamento e Notificazione dichiarando che nulla è dovuto dall'odierna Società ricorrente;
con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge ex DM 55/2014 e s.m.i.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'esito dell'esperita trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese contributive emerse Co dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione congiunto e n. 2023003905/DDL del CP_1
10.5.2024, di importo pari a 324.191,90€, specie in ragione del mancato esperimento del Tentativo Obbligatorio di Conciliazione presso la Commissione certificazione, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 27/2003. 3. Il contratto di appalto, ritento non genuino ed illecito dall'Ente previdenziale, all'esito dell'accertamento ispettivo condotto presso la società ricorrente il 1.6.2023, dalle cui risultanze, confluite nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione contestato, emerge che: “Tenuto conto delle dichiarazioni acquisite e della documentazione esaminata, nonché degli esiti dell'attività di P.G. svolta dalla GdF, è stato accertato che le società/cooperative suddette sono state costituite in
2 maniera del tutto fittizia. Tale circostanza è stata ampiamente confermata da quanto dichiarato dai lavoratori che, rispondendo alla convocazione degli scriventi, hanno affermato di aver lavorato presso l'azienda utilizzatrice e di non aver mai conosciuto persone responsabili della
[...] ovvero della Mar Giallo Soc. Coop. La loro attività lavorativa è stata sempre diretta ed CP_5 organizzata dai responsabili della società appaltante presso la struttura (Capovaticano Resort Thalasso Spa) con l'impiego dei mezzi messi a loro disposizione dalla stessa. I colloqui, prima CP_6 dell'istaurazione del rapporto di lavoro, sono stati sostenuti direttamente con la proprietà o l'amministrazione della struttura alberghiera. Dall'esame delle dichiarazioni rese dai lavoratori è emerso, infatti, che il potere direttivo ed organizzativo nei confronti dei dipendenti delle appaltatrici è stato, nella sostanza, affidato completamente alla committente (utilizzatrice del servizio). Alcuni di loro, infatti, hanno dichiarato che all'interno della struttura non era presente alcun responsabile delle due Società e di non conoscere neppure l'ubicazione della sede delle stesse. Guardando al complessivo assetto giuridico e organizzativo che le parti si sono date, con la sottoscrizione dei contratti sopra indicati, e tenuto conto di quanto accertato in sede di verifica ispettiva, lo stesso non può essere considerato un appalto di servizi, così come disciplinato dagli artt.1655 e ss. c.c. e dal novellato art. 29 del d.Lgs. 276/2003, poiché completamente privo del requisiti minimi essenziali previsti per tale fattispecie ed enucleati dalla norma stessa: “l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o un servizio verso un corrispettivo in danaro”; ed ancora: “l'appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto” (art. 29, cit., 1 comma). Appare evidente, infatti, come le società affidatarie (pseudo sub-appaltatrici) anziché assumere su di loro la gestione a proprio rischio di un'opera o di un servizio, si siano limitate ad una mera fornitura di manodopera in favore della (pseudo committente), Parte_1 manodopera selezionata dalla stessa committente. Dalle dichiarazioni è emerso che il potere direttivo ed organizzativo nei confronti dei dipendenti delle appaltatrici/affidatarie è stato, di fatto, affidato completamente alla committente (utilizzatrice del servizio). Nella fattispecie concreta, così come esaminata nel corso dell'accertamento, è stato riscontrato un inserimento stabile dei dipendenti nel contesto organizzativo della pseudo committente per lo svolgimento di prestazioni lavorative che appartengono alle mansioni tipiche dell'attività esercitata dalla Società (gestione di alberghi e strutture simili). Diversamente da quanto previsto dal contratto di appalto, è stato rilevato che all'interno dell'azienda non è mai stato presente alcun rappresentante della cooperativa (assenza in loco di rappresentanti delle cooperative e nessuna conoscenza delle stesse da parte dei lavoratori). Nello svolgimento della propria attività lavorativa, come dedotto in contratto, il personale impiegato ha sempre utilizzato le attrezzature e gli strumenti messi a disposizione dalla stessa Società. Circostanza che non poteva essere diversa in quanto, come accertato a seguito dell'attività di P.G. svolta dalla GdF, il il , avevano Parte_2 Controparte_7 la proprietà dei “mezzi di produzione” necessari all'esecuzione dell'appalto. Quanto emerso in merito all'impiego del personale nell'esecuzione dell'appalto, non ha in alcun modo dimostrato l'esistenza di quel “rischio d'impresa” e “autonomia organizzativa/imprenditoriale” necessario affinché un contratto di appalto possa considerarsi genuino. Nel caso in esame, è stato accertato che le Società affidatarie sono carenti di quella “soglia minima di imprenditorialità” intesa in termini di adeguatezza della struttura imprenditoriale ovvero, nel caso in cui l'appaltatore utilizzi mezzi di proprietà dell'appaltante, di capacità di organizzazione e regolazione dei fattori produttivi attraverso la propria dotazione strumentale con assunzione del relativo costo. In tale accezione deve
3 potersi leggere quel “rischio di impresa” specificatamente richiamato dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 al fine di evitare che il comportamento dell'appaltatore si riduca ad una semplice fornitura di manodopera, come avvenuto nel caso di specie, senza che lo stesso assuma su di sé il rischio economico in merito alla realizzazione del servizio dedotto in contratto poiché, tale rischio deve potersi interpretare come rischio della gestione dell'intera attività lavorativa valutata nel suo complesso. Nella fattispecie, inoltre, il rischio d'impresa non può limitarsi ad essere inteso come l'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio economico legato esclusivamente alla copertura dei costi necessari alla realizzazione dell'opera o servizio con il corrispettivo dovuto dal committente. La gestione dell'attività lavorativa comporta, di conseguenza, che l'appaltatore sia effettivamente in grado di esercitare autonomamente sui propri dipendenti il potere direttivo organizzativo senza che residui in capo alla committente alcuna possibilità di controllo in ordine alla esecuzione del servizio. In sostanza, tale potere non può ridursi ad una mera organizzazione amministrativa del rapporto di lavoro con il dipendente (gestione ferie e permessi, pagamento delle retribuzioni, ecc.) difettando qualsiasi ingerenza in ordine alle modalità operative di esecuzione della prestazione. Del resto, la mancanza in loco di qualsiasi preposto delle società appaltatrici conferma quanto dichiarato dai lavoratori giacché, al di là delle previsioni contrattuali, tale potere organizzativo è stato, di fatto, direttamente esercitato dalle pseudo committenti, senza che vi sia stata da parte dell'appaltatrice una reale organizzazione dell'intera prestazione o del servizio, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo e senza assunzione di alcun rischio economico nella esecuzione dei lavori appaltati. Quanto sopra esposto trova conferma con quanto già accertato dall'attività di P.G. svolta dalla dalla quale, come ricordato in premessa, è emerso che le CP_8 suddette cooperative/consorzi/società affidatarie appartengono ad un complesso di aziende caratterizzate da “inesistenza di adeguate strutture aziendali “e “mancanza di disponibilità finanziarie”. In relazione all'attività ispettiva svolta dalla GdF nei confronti delle società coinvolte nel sistema di frode, dai controlli fiscali effettuati nei loro confronti, sono state accertate infedeli dichiarazioni IVA con l'indicazione di “Operazioni passive fittizie con indebite compensazioni di crediti relativi agli anni 2017 e 2018”. Per quanto riguarda la forza lavoro è emerso che i rapporti di lavoro, comunicati al Centro per l'Impiego da parte delle cooperative/consorzi/società affidatarie, sono stati formalmente costituiti al solo scopo di utilizzare indebite compensazioni di somme, dovute a titolo di imposta, derivanti da infedeli dichiarazioni IVA, come già ribadito. Tali importi sono stati impiegati per la copertura dei contributi previdenziali dovuti per il personale formalmente in carico ma di fatto utilizzati dai “terzi beneficiari”. Sulla base di quanto accertato, i suddetti “contratti di appalto” devono ritenersi non in quanto non sussistono i presupposti di legge (sopra richiamati) individuati dall'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 e per la totale assenza del soggetto “appaltatore” che, come detto, è risultato del tutto fittizio. L'impiego dei dipendenti oggetto della presente verifica, di fatto, si configura in una forma di somministrazione di lavoro irregolare, di cui all'art. 27 del D.lgs. 276/2003, in quanto posta in essere da un soggetto (pseudo appaltatore) non rispondente ai requisiti disciplinati dagli artt. 4 e 5 del medesimo D.Lgs. Sotto il profilo previdenziale si richiama quanto contenuto nella circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 10/2018 in tema di obbligazione contributiva in presenza di contratto di appalto illecito, come nel caso in specie. Sul piano del recupero contributivo vale il principio secondo cui “l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo” (Cass.Sent. n. 20/2016 e n. 463/2012) con la conseguenza che sotto il profilo pubblicistico, una volta acclarato che la prestazione di lavoro è resa in favore dell'utilizzatore (pseudo committente), che si configura quale datore di lavoro di fatto, le obbligazioni contributive gravano per intero su quest'ultimo. Per quanto sopra esposto, con il presente verbale si provvede ad addebitare nei confronti della
[...]
[..
[...] (pseudo committente) la contribuzione dovuta sulla base delle retribuzioni che la CP_9
ER SOC. OO E LA MA LL SOC. OO (pseudo appaltatrici) hanno dichiarato con l'invio dei flussi Uni-eMens trasmessi. L'addebito riguarda il periodo di paga dal 01/06/2018 al 31/07/2019, tenuto conto dei termini prescrizionali relativi agli adempimenti previdenziali (D.L. 18/2020 - conv. L. 27/2020 e D.L. 183/2020), così come dettagliato nell'allegato Prospetto di Regolarizzazione Contributiva. Sarà cura del competente settore della sede di ROMA Flaminio, che ha in carico la posizione della della sede di TRAPANI, che ha in carico Controparte_5 la posizione della verificare la sussistenza di Controparte_10 eventuali versamenti contributivi per il periodo in esame che potranno essere portati in compensazione del debito accertato con il presente verbale. Tenuto conto della certificazione di cui all'articolo 24 del D.lgs. 276/2003 richiamata in premessa, si avverte che l'efficacia del disconoscimento della genuinità dell'appalto è condizionata al positivo espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Commissione di certificazione oppure, in caso di esito negativo, all'utile proposizione delle impugnazioni previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 276/03.”, secondo quanto documentato dalla parte ricorrente (all. 8), è stato certificato il 3.7.2019, dinnanzi alla Commissione di certificazione istituita presso la fondazione Marco Biagi.
4. L'art. 80, al comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 276/2003 stabiliscono che “Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa” ed il successivo comma 4 prevede che:
“Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e
3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile”..
4.1. Nel caso di specie – poiché ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003 le parti e i terzi, laddove volessero opporre il certificato per errore di qualificazione del contratto o una difformità tra programma negoziale certificato e la successiva attuazione o vizi del consenso, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione – l'Ente previdenziale deve considerarsi “soggetto terzo” portatore di interesse pubblico, che prima di emettere qualunque atto (tra cui la diffida ad adempiere all'obbligo contributivo) diretto ad incidere sui rapporti contrattuali certificati, deve preventivamente esperire il tentativo di conciliazione.
5. Il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinnanzi all'Ente certificatore, provoca, pertanto, la nullità di ogni pretesa previdenziale.
6. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso deve accogliersi e parte ricorrente non è tenuta a versare alcunché.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
5 - accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara l'illegittimità del Verbale Unico di Accertamento Co e Notificazione congiunto dell' ed , sede di Roma n. 2023003905/DDL del CP_1
10.5.2024, per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di certificazione;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.300,00€, oltre CP_1 accessori di legge, da corrispondere in favore di parte ricorrente.
Vibo Valentia, 24/09/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta esperita nella data del 23.9.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa TRA
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, Parte_1 elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Piazza Luigi Razza, n. 25, presso lo studio del'avv. Alessio Giuseppe Colistra, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Luigi Matrundola (PEC: ) e Email_1
Francesco Carugno (PEC: ). Email_2
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Obbligo contributivo e contratti di appalto illeciti. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 24/05/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità: del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione Co congiunto dell' ed , sede di Roma n. 2023003905/DDL del 10.5.2024; della diffida ad CP_1 adempiere emessa dall (prot. n. 7009.16/05/2024.0270521); prospetto di regolarizzazione CP_1 contributiva;
emessi il 10.5.2024, all'esito dell'esperimento degli accertamenti ispettivi condotti nel periodo intercorrente fra il 1.6.2018 e il 31.7.2019, in ragione dei quali sarebbe emersa un'irregolare contrattazione di appalti e improprie compensazioni di crediti fiscali con debiti previdenziali, dapprima tra la società ricorrente e “ ” e l'affidataria Parte_2
“Superbianco Service Soc. Coop. a.r.l.” e, successivamente, fra la società ricorrente ed il “ Parte_2
[..
[...] e l'affidataria “Mar . Coop. a.r.l.”. Parte ricorrente deduceva l'omesso CP_3 CP_4 esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, stante la certificazione del contratto di appalto e la regolarità dei rapporti di appalto, tali da definire la loro genuinità. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o improcedibilità e/o l'improponibilità ovvero l'illegittimità e, comunque, l'inefficacia totale nel merito del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione a firma congiunta dell ed sede di Roma n. 2023003905/DDL, del CP_1 CP_2
10.05.2024 e di ogni altro atto a quest'ultimo presupposto, consequenziale e connesso, ancorché ignoto e non notificato, per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di certificazione in presenza di contratto d'appalto certificato ex artt. 79 e ss. d.lgs 276/2003; ancora in via pregiudiziale, per le motivazioni di cui al II paragrafo del presente ricorso, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del su indicato Verbale Unico di Accertamento e Notificazione, per esser stato formato e notificato da Sede territorialmente incompetente;
sempre in via pregiudiziale, CP_1 per tutte le motivazioni diffusamente esposte nel corpo del III paragrafo del presente ricorso, accertare e dichiarare che nessuna somma di cui all'impugnato verbale unico di accertamento e notificazione è dovuta, in quanto atto nullo e/o annullabile per difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse all'azione in capo all'Ente previdenziale, di cui parimenti si chiede l'accertamento e declaratoria giudiziale;
in via preliminare, accertare e dichiarare l'annullamento e/o la nullità per illegittimità dell'impugnato verbale, e delle relative pretese impositive tutte, nessuna esclusa, per decadenza dalla pretesa impositiva a seguito di violazione dei termini perentori ex art. 14, legge n. 689/1981, nonché accertare e dichiarare, in tutto o in parte, l'inesigibilità dei crediti previdenziali ex adverso pretesi, per intervenuta prescrizione degli stessi;
nel merito, accertare e dichiarare che in capo a non grava alcun obbligo, né diretto né, tanto Parte_1 meno, a titolo di responsabilità solidale, sia esso di natura contributiva, assicurativa, previdenziale, fiscale, erariale, civile e comunque amministrativa, relativamente alle contestazioni di cui al citato Verbale Unico di Accertamento e Notificazione e di ogni atto a questo presupposto, collegato oppure anche connesso e, per l'effetto, annullare integralmente il predetto Verbale Unico di Accertamento e Notificazione dichiarando che nulla è dovuto dall'odierna Società ricorrente;
con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge ex DM 55/2014 e s.m.i.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'esito dell'esperita trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese contributive emerse Co dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione congiunto e n. 2023003905/DDL del CP_1
10.5.2024, di importo pari a 324.191,90€, specie in ragione del mancato esperimento del Tentativo Obbligatorio di Conciliazione presso la Commissione certificazione, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 27/2003. 3. Il contratto di appalto, ritento non genuino ed illecito dall'Ente previdenziale, all'esito dell'accertamento ispettivo condotto presso la società ricorrente il 1.6.2023, dalle cui risultanze, confluite nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione contestato, emerge che: “Tenuto conto delle dichiarazioni acquisite e della documentazione esaminata, nonché degli esiti dell'attività di P.G. svolta dalla GdF, è stato accertato che le società/cooperative suddette sono state costituite in
2 maniera del tutto fittizia. Tale circostanza è stata ampiamente confermata da quanto dichiarato dai lavoratori che, rispondendo alla convocazione degli scriventi, hanno affermato di aver lavorato presso l'azienda utilizzatrice e di non aver mai conosciuto persone responsabili della
[...] ovvero della Mar Giallo Soc. Coop. La loro attività lavorativa è stata sempre diretta ed CP_5 organizzata dai responsabili della società appaltante presso la struttura (Capovaticano Resort Thalasso Spa) con l'impiego dei mezzi messi a loro disposizione dalla stessa. I colloqui, prima CP_6 dell'istaurazione del rapporto di lavoro, sono stati sostenuti direttamente con la proprietà o l'amministrazione della struttura alberghiera. Dall'esame delle dichiarazioni rese dai lavoratori è emerso, infatti, che il potere direttivo ed organizzativo nei confronti dei dipendenti delle appaltatrici è stato, nella sostanza, affidato completamente alla committente (utilizzatrice del servizio). Alcuni di loro, infatti, hanno dichiarato che all'interno della struttura non era presente alcun responsabile delle due Società e di non conoscere neppure l'ubicazione della sede delle stesse. Guardando al complessivo assetto giuridico e organizzativo che le parti si sono date, con la sottoscrizione dei contratti sopra indicati, e tenuto conto di quanto accertato in sede di verifica ispettiva, lo stesso non può essere considerato un appalto di servizi, così come disciplinato dagli artt.1655 e ss. c.c. e dal novellato art. 29 del d.Lgs. 276/2003, poiché completamente privo del requisiti minimi essenziali previsti per tale fattispecie ed enucleati dalla norma stessa: “l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o un servizio verso un corrispettivo in danaro”; ed ancora: “l'appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto” (art. 29, cit., 1 comma). Appare evidente, infatti, come le società affidatarie (pseudo sub-appaltatrici) anziché assumere su di loro la gestione a proprio rischio di un'opera o di un servizio, si siano limitate ad una mera fornitura di manodopera in favore della (pseudo committente), Parte_1 manodopera selezionata dalla stessa committente. Dalle dichiarazioni è emerso che il potere direttivo ed organizzativo nei confronti dei dipendenti delle appaltatrici/affidatarie è stato, di fatto, affidato completamente alla committente (utilizzatrice del servizio). Nella fattispecie concreta, così come esaminata nel corso dell'accertamento, è stato riscontrato un inserimento stabile dei dipendenti nel contesto organizzativo della pseudo committente per lo svolgimento di prestazioni lavorative che appartengono alle mansioni tipiche dell'attività esercitata dalla Società (gestione di alberghi e strutture simili). Diversamente da quanto previsto dal contratto di appalto, è stato rilevato che all'interno dell'azienda non è mai stato presente alcun rappresentante della cooperativa (assenza in loco di rappresentanti delle cooperative e nessuna conoscenza delle stesse da parte dei lavoratori). Nello svolgimento della propria attività lavorativa, come dedotto in contratto, il personale impiegato ha sempre utilizzato le attrezzature e gli strumenti messi a disposizione dalla stessa Società. Circostanza che non poteva essere diversa in quanto, come accertato a seguito dell'attività di P.G. svolta dalla GdF, il il , avevano Parte_2 Controparte_7 la proprietà dei “mezzi di produzione” necessari all'esecuzione dell'appalto. Quanto emerso in merito all'impiego del personale nell'esecuzione dell'appalto, non ha in alcun modo dimostrato l'esistenza di quel “rischio d'impresa” e “autonomia organizzativa/imprenditoriale” necessario affinché un contratto di appalto possa considerarsi genuino. Nel caso in esame, è stato accertato che le Società affidatarie sono carenti di quella “soglia minima di imprenditorialità” intesa in termini di adeguatezza della struttura imprenditoriale ovvero, nel caso in cui l'appaltatore utilizzi mezzi di proprietà dell'appaltante, di capacità di organizzazione e regolazione dei fattori produttivi attraverso la propria dotazione strumentale con assunzione del relativo costo. In tale accezione deve
3 potersi leggere quel “rischio di impresa” specificatamente richiamato dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 al fine di evitare che il comportamento dell'appaltatore si riduca ad una semplice fornitura di manodopera, come avvenuto nel caso di specie, senza che lo stesso assuma su di sé il rischio economico in merito alla realizzazione del servizio dedotto in contratto poiché, tale rischio deve potersi interpretare come rischio della gestione dell'intera attività lavorativa valutata nel suo complesso. Nella fattispecie, inoltre, il rischio d'impresa non può limitarsi ad essere inteso come l'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio economico legato esclusivamente alla copertura dei costi necessari alla realizzazione dell'opera o servizio con il corrispettivo dovuto dal committente. La gestione dell'attività lavorativa comporta, di conseguenza, che l'appaltatore sia effettivamente in grado di esercitare autonomamente sui propri dipendenti il potere direttivo organizzativo senza che residui in capo alla committente alcuna possibilità di controllo in ordine alla esecuzione del servizio. In sostanza, tale potere non può ridursi ad una mera organizzazione amministrativa del rapporto di lavoro con il dipendente (gestione ferie e permessi, pagamento delle retribuzioni, ecc.) difettando qualsiasi ingerenza in ordine alle modalità operative di esecuzione della prestazione. Del resto, la mancanza in loco di qualsiasi preposto delle società appaltatrici conferma quanto dichiarato dai lavoratori giacché, al di là delle previsioni contrattuali, tale potere organizzativo è stato, di fatto, direttamente esercitato dalle pseudo committenti, senza che vi sia stata da parte dell'appaltatrice una reale organizzazione dell'intera prestazione o del servizio, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo e senza assunzione di alcun rischio economico nella esecuzione dei lavori appaltati. Quanto sopra esposto trova conferma con quanto già accertato dall'attività di P.G. svolta dalla dalla quale, come ricordato in premessa, è emerso che le CP_8 suddette cooperative/consorzi/società affidatarie appartengono ad un complesso di aziende caratterizzate da “inesistenza di adeguate strutture aziendali “e “mancanza di disponibilità finanziarie”. In relazione all'attività ispettiva svolta dalla GdF nei confronti delle società coinvolte nel sistema di frode, dai controlli fiscali effettuati nei loro confronti, sono state accertate infedeli dichiarazioni IVA con l'indicazione di “Operazioni passive fittizie con indebite compensazioni di crediti relativi agli anni 2017 e 2018”. Per quanto riguarda la forza lavoro è emerso che i rapporti di lavoro, comunicati al Centro per l'Impiego da parte delle cooperative/consorzi/società affidatarie, sono stati formalmente costituiti al solo scopo di utilizzare indebite compensazioni di somme, dovute a titolo di imposta, derivanti da infedeli dichiarazioni IVA, come già ribadito. Tali importi sono stati impiegati per la copertura dei contributi previdenziali dovuti per il personale formalmente in carico ma di fatto utilizzati dai “terzi beneficiari”. Sulla base di quanto accertato, i suddetti “contratti di appalto” devono ritenersi non in quanto non sussistono i presupposti di legge (sopra richiamati) individuati dall'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 e per la totale assenza del soggetto “appaltatore” che, come detto, è risultato del tutto fittizio. L'impiego dei dipendenti oggetto della presente verifica, di fatto, si configura in una forma di somministrazione di lavoro irregolare, di cui all'art. 27 del D.lgs. 276/2003, in quanto posta in essere da un soggetto (pseudo appaltatore) non rispondente ai requisiti disciplinati dagli artt. 4 e 5 del medesimo D.Lgs. Sotto il profilo previdenziale si richiama quanto contenuto nella circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 10/2018 in tema di obbligazione contributiva in presenza di contratto di appalto illecito, come nel caso in specie. Sul piano del recupero contributivo vale il principio secondo cui “l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo” (Cass.Sent. n. 20/2016 e n. 463/2012) con la conseguenza che sotto il profilo pubblicistico, una volta acclarato che la prestazione di lavoro è resa in favore dell'utilizzatore (pseudo committente), che si configura quale datore di lavoro di fatto, le obbligazioni contributive gravano per intero su quest'ultimo. Per quanto sopra esposto, con il presente verbale si provvede ad addebitare nei confronti della
[...]
[..
[...] (pseudo committente) la contribuzione dovuta sulla base delle retribuzioni che la CP_9
ER SOC. OO E LA MA LL SOC. OO (pseudo appaltatrici) hanno dichiarato con l'invio dei flussi Uni-eMens trasmessi. L'addebito riguarda il periodo di paga dal 01/06/2018 al 31/07/2019, tenuto conto dei termini prescrizionali relativi agli adempimenti previdenziali (D.L. 18/2020 - conv. L. 27/2020 e D.L. 183/2020), così come dettagliato nell'allegato Prospetto di Regolarizzazione Contributiva. Sarà cura del competente settore della sede di ROMA Flaminio, che ha in carico la posizione della della sede di TRAPANI, che ha in carico Controparte_5 la posizione della verificare la sussistenza di Controparte_10 eventuali versamenti contributivi per il periodo in esame che potranno essere portati in compensazione del debito accertato con il presente verbale. Tenuto conto della certificazione di cui all'articolo 24 del D.lgs. 276/2003 richiamata in premessa, si avverte che l'efficacia del disconoscimento della genuinità dell'appalto è condizionata al positivo espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Commissione di certificazione oppure, in caso di esito negativo, all'utile proposizione delle impugnazioni previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 276/03.”, secondo quanto documentato dalla parte ricorrente (all. 8), è stato certificato il 3.7.2019, dinnanzi alla Commissione di certificazione istituita presso la fondazione Marco Biagi.
4. L'art. 80, al comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 276/2003 stabiliscono che “Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa” ed il successivo comma 4 prevede che:
“Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e
3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile”..
4.1. Nel caso di specie – poiché ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003 le parti e i terzi, laddove volessero opporre il certificato per errore di qualificazione del contratto o una difformità tra programma negoziale certificato e la successiva attuazione o vizi del consenso, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione – l'Ente previdenziale deve considerarsi “soggetto terzo” portatore di interesse pubblico, che prima di emettere qualunque atto (tra cui la diffida ad adempiere all'obbligo contributivo) diretto ad incidere sui rapporti contrattuali certificati, deve preventivamente esperire il tentativo di conciliazione.
5. Il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinnanzi all'Ente certificatore, provoca, pertanto, la nullità di ogni pretesa previdenziale.
6. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso deve accogliersi e parte ricorrente non è tenuta a versare alcunché.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
5 - accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara l'illegittimità del Verbale Unico di Accertamento Co e Notificazione congiunto dell' ed , sede di Roma n. 2023003905/DDL del CP_1
10.5.2024, per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di certificazione;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.300,00€, oltre CP_1 accessori di legge, da corrispondere in favore di parte ricorrente.
Vibo Valentia, 24/09/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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