Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/05/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3426/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice dott.ssa Veronica Zanin Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3426/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BARBERO FEDERICA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. PICCHIO MARCELLO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“• dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Novara in data 08.09.2007, atto di matrimonio n. 122, Parte I, Anno 2007, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Novara, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
• disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
• disporre la perdita del cognome “ ” per la moglie;
Pt_1
Pag. 1
• la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre nell'abitazione coniugale sita in Novara, Via Fregonara n. 14.
Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
Per_
• tenuto conto dell'età di , ormai quindicenne, quest'ultima avrà la possibilità di liberamente poter scegliere quando stare unitamente al padre, così lasciando alla piena autonomia delle parti e al loro buon senso, nel rispetto del principio di alternanza, il diritto di tenere con sé la figlia e la migliore gestione di quest'ultima; Per_
• i genitori concorreranno al mantenimento ordinario della figlia impegnandosi a sostenerne direttamente i costi e le ordinarie spese di vita ogni qualvolta la ragazza sarà presso di loro. Pertanto, diversamente da quanto concordato in sede di separazione, il signor Pt_1 non sarà tenuto, a decorrere dalla sottoscrizione della presente, a corrispondere alcuna somma mensile alla SI.ra ; CP_1
• i signori e concorreranno al 50% alle spese straordinarie sostenute Pt_1 CP_1 Per_ nell'interesse di , purché previamente concordate;
• i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
• alla NO rimarrà assegnata la casa coniugale sita in Novara alla Via Fregonara CP_1 Per_ n. 14 sin tanto che ivi risiederà e stabilmente vivrà con;
• la NO si accolla la rata del mutuo ipotecario contratto con per CP_1 Parte_2
l'acquisto della casa coniugale, in comproprietà con il signor , con rata mensile pari a Pt_1
415,00 Euro;
• il sig. si accolla la rata del finanziamento contratto con nel 2021, con Pt_1 Parte_2 rata mensile pari ad €. 427,00 Euro per spese di ristrutturazione della casa coniugale ed acquisto dell'autovettura intestata alla ed a lei esclusivamente in uso;
CP_1
• la NO si impegna a versare al signor l'importo pari ad euro 20.000,00 CP_1 Pt_1
(ventimila//00). Liquidata tale somma, il signor si impegnerà a trasferire alla NO Pt_1
la propria quota di proprietà dell'immobile di Via Fregonara 14; i costi di tale CP_1 operazione saranno integralmente a carico della NO;
CP_1
• le parti si dichiarano economicamente autosufficienti;
• spese di lite compensate.”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 e , hanno contratto matrimonio civile in Novara in data Parte_1 Controparte_1
08.09.2007 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 122 parte
I, anno 2007. Per_ Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (07.11.2008) minorenne.
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Novara in data 08.09.2007 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 122 parte I, anno 2007;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 29/4/2025
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Veronica Zanin
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