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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/03/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1867/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.SS Silvia Rizzuto Presidente
Dr.SS E. Tommasi di Vignano Giudice relatore
Dr.SS Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1867/2018
promoSS da:
(C.F. ), anche quale erede di Parte_1 C.F._1
(C.F. ) (deceduta il 13/02/21), con Persona_1 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. TOGNETTI CORRADO, presso il cui studio in VERONA
VIA DOMINUTTI 20 37135 ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._3
CASCELLA ENRICO, presso il cui studio in C.SO CAVOUR, 32 37121 VERONA ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
DI PARTE ATTRICE
pagina 1 di 13 1) Per le causali di cui in narrativa dell'atto di citazione dichiararsi la nullità e comunque disporsi l'annullamento e/o inefficacia del testamento datato 16 ottobre
2016 apparentemente redatto dalla SI.ra e pubblicato il 17 Persona_2 novembre 2017 innanzi al notaio di Verona. Persona_3
Conseguentemente dichiararsi la SI.ra non ha valido titolo per essere CP_1 proprietaria dell'appartamento con i seguenti dati catastali:
309 sub. 5 – Via San Vitale, n. civico 19/B, piano 1, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 5, Superficie Catastale Totale 111 metri quadri, Totale escluse aree scoperte 111 metri quadri, RCE 852,15 309 sub. 17 – Via San Vitale, n. civico 19/B, piano S1, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 8, metri quadri 12,
Superficie Catastale Totale 12 metri quadri, RCE 91,10.
Disporsi la trascrizione dell'emananda sentenza in Conservatoria esonerando il
Conservatore da ogni responsabilità.
2) Anche se del caso previa declaratoria della nullità della donazione, condannarsi la convenuta a restituire all'attrice tutti i gioielli e preziosi appartenenti alla SI.ra
, compresi quelli oggetto del sequestro conservativo. Persona_2
Condannarsi la convenuta, in caso di mancata restituzione spontanea, al risarcimento dei danni causati per l'importo che sarà determinato in corso di causa.
3) Respingersi la richiesta di nullità della notifica dell'atto di citazione e dei provvedimenti cautelari.
DI PARTE CONVENUTA
In via preliminare:
- previa dichiarazione di nullità della notifica dell'atto di citazione e dei ricorsi e provvedimenti relativi ai procedimenti cautelari avviati in corso di causa, disporsi la remissione in termini della convenuta.
Nel merito:
- Respingersi le domande tutte proposte contro la convenuta, con vittoria di spese e compensi, oltre percentuale del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del
4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla pagina 2 di 13 trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano
“…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n.
17145/06; Cass. Sez. 3, n. 22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2, n. 5241 del
04/03/11); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, poSS ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del
07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015); richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della
Corte d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo Presidente della Corte di CaSSzione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione, con il quale le attrici e hanno dedotto: i) Pt_1 Persona_1
di essere le nipoti nonché uniche eredi della SI.ra , Persona_2
nata a [...] il [...]; ii) che la SI.ra viveva nella sua Per_2
abitazione sita in Verona, Via San Vitale n. 19; iii) che, intorno al 2015, la
IG.ra assumeva alle proprie dipendenze la IG.ra Persona_2
, nata in [...] in data [...] (cfr. busta paga sub doc. 1); CP_1
iv) che la convenuta si trasferiva a vivere presso la SInora ivi Per_2
trasferendo la propria residenza anagrafica;
v) che la SInora Persona_2
trascorreva molto tempo con la IG.ra e, dopo qualche
[...] CP_1
pagina 3 di 13 tempo, dipendeva molto da quest'ultima, non solo fisicamente ma anche, e soprattutto, psicologicamente;
vi) che in data 29/10/17 decedeva la SI.ra
; vii) che le attrici, che erano a conoscenza che la Persona_2
de cuius aveva predisposto un testamento, apprendevano dalla convenuta che il testamento era nel suo possesso, unitamente a numerosi gioielli che la steSS assumeva esserle stati donati personalmente dalla de cuius e che pertanto non intendeva restituire. Su tali presupposti, le attrici hanno: 1) chiesto dichiararsi la nullità o l'annullamento o l'inefficacia del testamento datato 16/10/16 apparentemente redatto dalla IG.ra Persona_2
e pubblicato il 17/11/17 innanzi al notaio di
[...] Persona_3
Verona, denunciando “…l'incapacità della SI.ra Persona_2 della coscienza dei propri atti nonché l'incapacità di autodeterminarsi a causa delle fortissime suggestioni e captazioni operate dalla SI.ra ” CP_1
(cfr., atto di citazione, sub conclusioni); 2) chiesto condannarsi la convenuta a restituire i gioielli oggetto di sequestro giudiziario anche previo eventuale accertamento della nullità per difetto di forma pubblica degli atti di donazione dei gioielli che la convenuta steSS assume posti in essere dalla de cuius in proprio favore, con condanna della convenuta medesima, in caso di mancata restituzione in natura, al risarcimento del danno quantificato nel valore dei gioielli medesimi;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di risposta, con la quale la convenuta IG.ra , eccepita CP_1 preliminarmente la nullità della notificazione dell'atto di citazione eseguita presso l'abitazione della de cuius, ove la convenuta, pur ivi residente anagraficamente, non abitava più per esserne stata allontanata dalle stesse attrici dopo la morte della zia, ha integralmente contestato gli assunti attorei, chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree e deducendo in particolare: 1) che la de cuius , con la quale ella Persona_2
aveva strutturato un rapporto di affetto e stima, era perfettamente capace di intendere di volere al momento in cui ha predisposto il testamento oggetto di causa (cfr. doc. 6 attoreo), con il quale ha lasciato alla convenuta la proprietà dell'immobile sito in Verona via San Vitale 19/B; 2) che, in ogni caso, le attrici sono gravate dall'onere di dimostrare l'incapacità naturale pagina 4 di 13 della testatrice al momento della predisposizione dell'atto di ultima volontà;
3) che il desiderio di lasciare alla convenuta un appartamento è stato manifestato dalla de cuius anche personalmente al IO , il Per_3
quale, dopo la morte della steSS, ha proceduto alla pubblicazione del testamento;
4) che la convenuta ha titolo per ritenere i gioielli in CP_1
quanto fatti oggetto personalmente e spontaneamente dalla defunta di singole donazioni in proprio favore, pienamente valide anche in difetto di forma pubblica, trattandosi di regalie effettuate via via nel tempo e singolarmente, si dà risultare ciascuna di modico valore in relazione all'asseritamente ingentissimo patrimonio mobiliare e immobiliare della defunta;
osservato che, con provvedimento inaudita altera parte dep. 24/07/18, il giudice, su ricorso delle attrici dep. 11/07/18, ha disposto inaudita altera parte il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. 1 dei gioielli di cui agli elenchi sub doc.ti 2, 3, 4 e 5 allegati all'atto di citazione, che è poi stato eseguito in data
06/08/18 e, su istanza di parte attrice dep. 26/07/18, esteso in data 08/08/18 anche ai gioielli eventualmente contenuti nella cassetta di sicurezza intestata alla convenuta presso il Banco BPM di Verona (cfr. verbali di sequestro giudiziario in pari data, nel separato fascicolo del sequestro); osservato che, successivamente alle verifiche di regolarità della notifica del ricorso per sequestro, il sequestro giudiziario dei preziosi è stato confermato dal giudice con provvedimento in data 27/09/18, reso nella contumacia della convenuta/resistente (che, come detto, si è poi costituita tardivamente nella causa di merito); osservato che all'udienza del 04/05/21, il difensore di parte attrice ha dichiarato che in data 13/02/21 è deceduta l'attrice Persona_1
precisando di essersi già costituito in causa per , già attrice del Parte_1
presente giudizio, quale erede della defunta AR;
osservato che la causa è stata istruita documentalmente e con l'assunzione di testimonianze, escutendo in causa sia il notaio che ha proceduto alla 1 Un primo ricorso attoreo per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. è stato respinto dal giudice con provvedimento in data 13/04/18, per difetto dei presupposti di legge. pagina 5 di 13 pubblicazione del testamento oggetto di causa, sia il gioielliere titolare della ditta presso la quale la de cuius acquistava i preziosi;
rilevato, infine, che all'udienza del 15/03/22, sentite le parti, il giudice, revocata la nomina a custode dei gioielli sequestrati del Direttore del Banco
BPM e della Casa d'Aste Bolaffi, ha nominato custode di tutti i gioielli oggetto di sequestro l'attrice IG.ra e, su richiesta del CTU, ha Parte_1
autorizzato la certificazione dei gioielli medesimi presso il laboratorio accreditato LabiGem di Vicenza, contestualmente autorizzando a spese delle parti il trasporto dei gioielli presso il detto laboratorio vicentino;
così riepilogate sinteticamente le contrapposte posizioni delle parti e le principali vicende processuali;
ritenuto, in via preliminare, che vada respinta l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta per essere stata eseguita in luogo (l'abitazione della defunta nel quale la Per_2 CP_1
non dimorava dalla data della morte della de cuius per esserne stata allontanata proprio dalle stesse attrici;
rilevato, in iure, che: i) ai fini della determinazione del luogo ove eseguire la notificazione di un atto rileva, nei riguardi del notificante, la residenza anagrafica del destinatario e non, ove diversa, quella effettiva, tranne che il notificante conosca quest'ultima o abbia possibilità di conoscerla usando l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n 10248 del 02/10/91); ii) è valida la notificazione dell'atto giudiziario introduttivo del giudizio qualora eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario dell'atto stesso, in realtà dimorante stabilmente altrove, ove non poSS addebitarsi al notificante l'inosservanza dell'obbligo di ordinaria diligenza nell'accertamento dell'effettiva residenza del destinatario della notifica (cfr. Cass., sez. I
20/09/2007, n. 19473); osservato che, nel caso di specie, la convenuta: i) pur avendo lasciato l'abitazione ove conviveva con la de cuius subito dopo la morte di quest'ultima, non ha contestato di avere conservato presso l'abitazione medesima la propria residenza anagrafica;
ii) non ha fornito in causa alcuna prova di avere comunicato all'attrici l'indirizzo del luogo in cui aveva trasferito pagina 6 di 13 la propria dimora né che le stesse avessero altrimenti avuto conoscenza del luogo medesimo;
ritenuto, pertanto, che l'eccezione preliminare della convenuta vada respinta per infondatezza;
paSSndo al merito delle domande di parte attrice e ritenuta infondata la domanda attorea di nullità/annullamento/inefficacia del testamento oggetto di causa per pretesa incapacità naturale della de cuius; osservato che parte attrice ha sostenuto come “…la de cuius fosse comunque incapace di intendere e di volere al momento della redazione del documento e, comunque, gravemente captata e soggiogata dalla SI.ra
” (cfr. atto di citazione, pag. 5); CP_1
rilevato, a tale riguardo, che parte attrice non ha fornito alcuna prova né in ordine alla pretesa incapacità naturale della de cuius al momento della predisposizione del testamento contenente il lascito immobiliare alla convenuta (cfr. doc. 7 attoreo), né in ordine al preteso stato di soggezione della steSS nei confronti della convenuta;
osservato, quanto al primo profilo, che l'istruttoria testimoniale svolta in corso di causa ha consentito al contrario di accertare che, al momento della predisposizione del testamento, la IG.ra era lucida e Persona_2
consapevole delle sue azioni;
rilevato, infatti, che il teste Dr. , notaio che ha proceduto alla Testimone_1
pubblicazione del testamento su richiesta della convenuta, ha riferito all'udienza del 22/09/20 che “…che nell'autunno del 2016 la SInora mi aveva contattato per chiedermi informazioni per fare un atto di Per_2 donazione dell'appartamento alla ragazza che viveva con lei, . Io CP_1
le sconSIliai la donazione e le dissi che era preferibile fare un testamento con un legato dell'immobile. Mi sembra che mi dette un testamento già scritto di suo pugno che conteneva il lascito dell'appartamento alla e mi CP_1
sembra di ricordare che le dissi che la forma era corretta e che sarebbe stato valido. Non credo di aver conSIliato di dare copia o la medesima scheda testamentaria a qualcuno e comunque lei era in ottime condizioni e capace di relazionarsi ed esprimere la sua volontà” (cfr. verbale dell'udienza del
22/09/20);
pagina 7 di 13 ritenuto, pertanto, che, a fronte delle scarnissime deduzioni di parte attrice in ordine alla pretesa incapacità naturale della de cuius, deve ritenersi che le sopra riportate parole del notaio Dr. valgano a costituire prova Tes_1
sufficiente in causa non solo che la IG.ra fosse, al momento Per_2
della predisposizione del testamento, pienamente nel possesso delle proprie facoltà mentali e fosse, quindi, perfettamente in grado di esprimere la propria volontà, ma anche che precisa volontà della medesima fosse proprio quella di lasciare alla convenuta il bene immobile indicato nel testamento, come espreSSmente e liberamente manifestato nei confronti del notaio medesimo;
osservato, quanto al secondo profilo (pretesa condotta di circonvenzione da parte della convenuta in danno della IG.ra , che nessuna prova Per_2
è stata anche solo offerta da parte attrice per la dimostrazione del preteso stato di soggezione della de cuius alla convenuta sì da CP_1
compromettere la libera determinazione della volontà della prima a vantaggio della seconda;
osservato, pertanto, che la domanda attorea diretta all'accertamento della invalidità/inefficacia del testamento di cui al doc. 7 attoreo va respinta per integrale infondatezza;
paSSndo, a questo punto, alla domanda attorea relativa alla condanna della convenuta alla restituzione dei gioielli di cui è causa anche previa declaratoria di nullità per difetto di forma pubblica delle donazioni di gioielli che la convenuta assume fatte in proprio favore dalla de cuius; rilevato che la convenuta assume: i) di avere ricevuto i gioielli in forza di singole donazioni fatte dalla IG.ra in proprio favore Per_2
progressivamente nel tempo;
ii) che le donazioni sono state poste in essere mediante semplice traditio, senza alcuna formalità; ritenuta la parziale fondatezza della domanda attorea di nullità delle donazioni per difetto di forma pubblica;
richiamato il contenuto dell'art. 782 cpd.civ., secondo il quale la donazione deve essere fatta per atto pubblico sotto pena di nullità; rilevato che parte convenuta assume l'inapplicabilità alle donazioni di cui è causa dell'art. 782 cod.civ. per essersi asseritamente trattato di plurime donazioni di modico valore eseguite via via nel tempo, e come tali soggette a pagina 8 di 13 libertà di forme ai sensi dell'art. 783 cod.civ., rispetto alle quali il modico valore va affermato in rapporto all'ingentissimo patrimonio mobiliare e immobiliare della IG.ra tale da far ritenere che i singoli gesti Per_2
donativi non abbiano inciso in modo apprezzabile sulla capacità economica del donante (cfr. comparsa di risposta, pagg. 18 e ss.)2; osservato che, in corso di causa, è stata espletata CTU di stima dei gioielli fatti oggetto di sequestro da parte della CTU Dr.SS , la quale Persona_4
ha stimato i singoli preziosi calcolando sia il cd. valore di realizzo che il cd. valore al dettaglio di ciascuno di essi (cfr. CTU dep. 10/05/22); ritenuto, in primo luogo, che, al fine di apprezzare l'effettivo valore di ciascuno dei preziosi, debba farsi riferimento a quello che il CTU ha considerato valore di realizzo3, definendolo in termini di “…valorizzazione dei gioielli quale possibile conversione di un bene in denaro, nello specifico di beni "usati", senza considerare il costo dell'Iva in quanto trattasi eventualmente di una transazione economica tra privati e pertanto non soggetta all'imposta” (cfr.
CTU, pag. 3), tenuto conto che, nel caso di specie, i gioielli sono stati fatti oggetto di un 'negozio' tra privati e, in particolare, tra la de cuius IG.ra e la convenuta IG.ra , sicché, al fine di ottenere una Per_2 CP_1
stima il più possibile verosimile del valore dei gioielli scambiati tra i due indicati soggetti privati, non vi è ragione di conteggiare elementi tipici delle 2 Assume la convenuta, in particolare, che “La SI.ra , di antica nobiltà Persona_2 veronese, aveva grandi proprietà immobiliari e terriere, disponeva di rilevanti redditi e di mezzi liquidi, quadri, mobili, oggetti e gioielli di grande valore. (…) …per stabilire se un dono sia o meno di modico valore, bisogna utilizzare non solo un criterio oggettivo, ma anche un criterio soggettivo, che faccia riferimento cioè alle sostanze del donante, per valutare se il dono incida o meno sul patrimonio dello stesso, così che, per il rilievo e l'importanza che sul detto patrimonio lo stesso avrebbe, la forma solenne sarebbe richiesta per richiamare l'attenzione del donante sull'atto che intende compiere. Certamente è da escludere, nella fattispecie, a fronte del vastissimo patrimonio della SI.ra , Persona_2 dell'assenza di necessità economiche presenti o future, dell'assenza di discendenti o altri eredi legittimari, di parenti prossimi in stato di necessità, ed anche del rilevante numero e valore degli altri gioielli posseduti dalla donante, che i pur preziosi gioielli donati negli anni, con amore che si può certo definire materno e con riconoscenza, alla SI.ra , CP_1 necessitassero singolarmente di formalizzazione con atto pubblico.” (cfr. comparsa di risposta, pagg. 18 e ss.). 3 E non, invece, al “valore al dettaglio” che, secondo il CTU, attenendo ad uno scambio tra un commerciante professionista e un privato, “…prevede di prendere in considerazione il ricarico del commerciante (plusvalore dato dal deSIner, dalla manifattura specialmente se lavorato a mano, dall'incastonatura delle pietre, dalle pietre e dall'oro). Questa operazione economica comporta quindi una maggiorazione del 60/70% rispetto al valore di realizzo, prudenzialmente verrà considerato un 60% a cui bisogna aggiungere il costo dell'Iva al 22% (in quanto si tratterebbe di una attività commerciale che vende al privato)” (cfr. CTU, pag. 3, in fine). pagina 9 di 13 transazioni commerciali quali il ricarico del commerciante e l'imposta sul valore aggiunto;
osservato, in secondo luogo, che parte convenuta non ha dimostrato l'eccezionale entità di quello che definisce il vastissimo patrimonio (mobiliare e immobiliare) della SI.ra , tale da consentire di Persona_2
ritenere di modico valore - e, quindi, non soggette ad obblighi di forma - tutte, indistintamente, le donazioni di preziosi oggetto di causa;
osservato, quanto alla valorizzazione del patrimonio della de cuius, che un indice plausibile è rappresentato dall'ispezione ipotecaria in data 13/12/18
(cfr. doc. 27 della convenuta), dalla quale emerge la consistenza del patrimonio immobiliare della de cuius fatto oggetto di denuncia di successione, costituito da plurimi immobili in Verona e plurimi immobili
(soprattutto terreni) in Zevio;
rilevato che, a parte i preziosi oggetto di sequestro con il valore loro attribuito dal CTU (e quelli venduti tramite la Casa d'Aste: si veda infra), non sono acquisiti in atti elementi ulteriori per la valutazione della complessiva consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare della defunta IG.ra non essendo stati forniti elementi aggiuntivi né per la stima del Per_2 patrimonio immobiliare (non conoscendosi né l'esatta natura, né le dimensioni, né le condizioni di manutenzione di ciascun cespite immobiliare), né per la stima del patrimonio mobiliare (non essendo nota l'eventuale esistenza nella maSS ereditaria di prodotti finanziari, dossier titoli, libretti di deposito, depositi bancari, polizze, etc. o comunque di beni mobili di pregio, quali opere d'arte, mobili antichi o altri oggetti d'antiquariato); osservato in iure che, ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 cod.civ. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi eSS apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione (la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimeSS all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.): quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante, sicchè l'atto di liberalità, per essere considerato di pagina 10 di 13 modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante (cfr. ex plurimis Cass. n. ordin. n. 3858 del 17/02/20); rilevato che la CTU di stima dei gioielli oggetto di sequestro giudiziario ha evidenziato valori di realizzo dei singoli preziosi oscillanti tra € 34,41 (cfr. lotto
1, fedina sottile in oro giallo 18 carati, il gioiello di minor valore) e € 18.968,37
(cfr. lotto 16, anello in oro bianco con rubino e diamanti, il gioiello di maggior valore); ritenuto che, a fronte degli scarni elementi raccolti in causa in ordine alla complessiva valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare della defunta, tenuto conto del lascito immobiliare effettuato in favore della convenuta (che lascia presumere quantomeno una condizione di benessere economico), poSSno ragionevolmente considerarsi di modico valore poichè non incidenti in modo apprezzabile sul patrimonio del donante - e quindi non soggette ad obblighi di forma ma validamente effettuate con la sola traditio - le donazioni poste in essere dalla IG.ra in favore della Per_2 convenuta aventi ad oggetto gioielli aventi valore di realizzo fino a € 5.000,00
(cfr. CTU a firma della Dr.SS ); Per_4
osservato, sul punto della tempistica dei gesti donativi, che parte attrice non ha efficacemente contestato l'assunto della convenuta che i singoli gioielli siano stati consegnati dalla de cuius alla singolarmente ed in tempi CP_1
diversi; osservato, pertanto, che deve ritenersi legittima la ritenzione da parte della convenuta dei gioielli di cui ai lotti che la CTU indica con i nn. 1, 2, 3, 4, 5, 12,
13, mentre i gioielli di cui ai residui lotti, previo accertamento della nullità delle corrispondenti donazioni per difetto di forma pubblica, vanno restituiti all'eredità della IG.ra e, quindi, all'attrice nella Per_2 Parte_1
sua qualità di erede della de cuius; ritenuto, poi, che, sulla base di quanto sopra, vada accolta per quanto di ragione anche l'ulteriore domanda attorea diretta alla condanna della convenuta al risarcimento del danno per equivalente con riferimento ai due gioielli (rientranti tra quelli che la convenuta ha indicato come a lei donati dalla de cuius) che la IG.ra , prima dell'esecuzione del sequestro, ha CP_1 venduto tramite la Casa d'Aste Bolaffi;
pagina 11 di 13 osservato, invero, che parte attrice ha prodotto la missiva della Casa d'Aste in data 27/03/18 (cfr. doc. 8 unito al ricorso per sequestro giudiziario), dalla quale emerge che, su commissione della convenuta, la Casa d'Aste, nel corso dell'asta n. 205 del 20/03/18, ha aggiudicato a terzi compratori due gioielli, l'uno n. lotto 452 girocollo di diamanti al prezzo di aggiudicazione di €
19.000,00 (base d'asta € 14.000,00) e l'altro n. lotto 455 spilla in diamanti e smalto al prezzo di aggiudicazione di € 4.800,00 (base d'asta € 3.000,00); osservato che, sulla base del criterio sopra illustrato, deve ritenersi legittima la ritenzione (e quindi la vendita) da parte della convenuta della spilla in diamanti e smalto lotto n. 455, in quanto avente un valore inferiore a €
5000,00 (sia come base d'asta che come aggiudicazione) e, quindi, corrispondente a donazione di modico valore non soggetta ad obblighi di forma, mentre va, per contro, pagato all'attrice il controvalore del girocollo di diamanti lotto n. 452, in quanto stimato come base d'asta ed aggiudicato ad un valore superiore a € 5.000,00 e, quindi, corrispondente a donazione nulla per difetto di forma pubblica;
ritenuto, a tale riguardo, che oggetto della condanna restitutoria debba essere il valore indicato come base d'asta, e non già il prezzo effettivo di aggiudicazione, corrispondendo quest'ultimo non già al valore intrinseco del prezioso (più vicino a quello fiSSto quale base d'asta) bensì al prezzo finale determinato anche dalle concorrenti offerte d'asta dei soggetti partecipanti all'asta medesima;
osservato, pertanto, che, in parziale accoglimento della domanda attorea qui in esame, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 14.000,00, oltre ad interessi legali calcolati sull'importo via via rivalutato anno per anno dal 20/03/18 (data dell'asta di vendita n. 205 di cui alla missiva della Casa Aste Bolaffi, cit.) sino all'effettivo soddisfo;
osservato che, in considerazione della reciproca soccombenza, sussistano giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
pagina 12 di 13 1) respinge la domanda attorea di nullità/annullamento/inefficacia del testamento della IG.ra in data 16/10/16; Per_2
2) in parziale accoglimento della domanda attorea di nullità delle donazioni di gioielli effettuate dalla de cuius in favore della convenuta, dichiara la nullità per difetto di forma scritta delle donazioni aventi ad oggetto i gioielli di cui ai lotti nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 e 17 della CTU a firma Dr.SS , Per_4 disponendo, per l'effetto, la restituzione dei corrispondenti preziosi all'attrice;
3) in parziale accoglimento della domanda risarcitoria attorea, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di € 14.000,00, oltre ad interessi legali calcolati sull'importo via via rivalutato anno per anno dal 20/03/18 sino all'effettivo soddisfo;
4) revoca il sequestro giudiziario disposto con provvedimento in data 24/07/18
e confermato con provvedimento reso all'udienza del 27/09/18;
5) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, anche per la fase cautelare.
Così deciso in Verona, nella camera di conSIlio del 11/03/25
IL GIUDICE ESTENSORE
Dr.SS E. Tommasi di Vignano
IL PRESIDENTE
Dr.SS Silvia Rizzuto
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.SS Silvia Rizzuto Presidente
Dr.SS E. Tommasi di Vignano Giudice relatore
Dr.SS Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1867/2018
promoSS da:
(C.F. ), anche quale erede di Parte_1 C.F._1
(C.F. ) (deceduta il 13/02/21), con Persona_1 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. TOGNETTI CORRADO, presso il cui studio in VERONA
VIA DOMINUTTI 20 37135 ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._3
CASCELLA ENRICO, presso il cui studio in C.SO CAVOUR, 32 37121 VERONA ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
DI PARTE ATTRICE
pagina 1 di 13 1) Per le causali di cui in narrativa dell'atto di citazione dichiararsi la nullità e comunque disporsi l'annullamento e/o inefficacia del testamento datato 16 ottobre
2016 apparentemente redatto dalla SI.ra e pubblicato il 17 Persona_2 novembre 2017 innanzi al notaio di Verona. Persona_3
Conseguentemente dichiararsi la SI.ra non ha valido titolo per essere CP_1 proprietaria dell'appartamento con i seguenti dati catastali:
309 sub. 5 – Via San Vitale, n. civico 19/B, piano 1, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 5, Superficie Catastale Totale 111 metri quadri, Totale escluse aree scoperte 111 metri quadri, RCE 852,15 309 sub. 17 – Via San Vitale, n. civico 19/B, piano S1, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 8, metri quadri 12,
Superficie Catastale Totale 12 metri quadri, RCE 91,10.
Disporsi la trascrizione dell'emananda sentenza in Conservatoria esonerando il
Conservatore da ogni responsabilità.
2) Anche se del caso previa declaratoria della nullità della donazione, condannarsi la convenuta a restituire all'attrice tutti i gioielli e preziosi appartenenti alla SI.ra
, compresi quelli oggetto del sequestro conservativo. Persona_2
Condannarsi la convenuta, in caso di mancata restituzione spontanea, al risarcimento dei danni causati per l'importo che sarà determinato in corso di causa.
3) Respingersi la richiesta di nullità della notifica dell'atto di citazione e dei provvedimenti cautelari.
DI PARTE CONVENUTA
In via preliminare:
- previa dichiarazione di nullità della notifica dell'atto di citazione e dei ricorsi e provvedimenti relativi ai procedimenti cautelari avviati in corso di causa, disporsi la remissione in termini della convenuta.
Nel merito:
- Respingersi le domande tutte proposte contro la convenuta, con vittoria di spese e compensi, oltre percentuale del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del
4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla pagina 2 di 13 trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano
“…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n.
17145/06; Cass. Sez. 3, n. 22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2, n. 5241 del
04/03/11); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, poSS ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del
07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015); richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della
Corte d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo Presidente della Corte di CaSSzione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione, con il quale le attrici e hanno dedotto: i) Pt_1 Persona_1
di essere le nipoti nonché uniche eredi della SI.ra , Persona_2
nata a [...] il [...]; ii) che la SI.ra viveva nella sua Per_2
abitazione sita in Verona, Via San Vitale n. 19; iii) che, intorno al 2015, la
IG.ra assumeva alle proprie dipendenze la IG.ra Persona_2
, nata in [...] in data [...] (cfr. busta paga sub doc. 1); CP_1
iv) che la convenuta si trasferiva a vivere presso la SInora ivi Per_2
trasferendo la propria residenza anagrafica;
v) che la SInora Persona_2
trascorreva molto tempo con la IG.ra e, dopo qualche
[...] CP_1
pagina 3 di 13 tempo, dipendeva molto da quest'ultima, non solo fisicamente ma anche, e soprattutto, psicologicamente;
vi) che in data 29/10/17 decedeva la SI.ra
; vii) che le attrici, che erano a conoscenza che la Persona_2
de cuius aveva predisposto un testamento, apprendevano dalla convenuta che il testamento era nel suo possesso, unitamente a numerosi gioielli che la steSS assumeva esserle stati donati personalmente dalla de cuius e che pertanto non intendeva restituire. Su tali presupposti, le attrici hanno: 1) chiesto dichiararsi la nullità o l'annullamento o l'inefficacia del testamento datato 16/10/16 apparentemente redatto dalla IG.ra Persona_2
e pubblicato il 17/11/17 innanzi al notaio di
[...] Persona_3
Verona, denunciando “…l'incapacità della SI.ra Persona_2 della coscienza dei propri atti nonché l'incapacità di autodeterminarsi a causa delle fortissime suggestioni e captazioni operate dalla SI.ra ” CP_1
(cfr., atto di citazione, sub conclusioni); 2) chiesto condannarsi la convenuta a restituire i gioielli oggetto di sequestro giudiziario anche previo eventuale accertamento della nullità per difetto di forma pubblica degli atti di donazione dei gioielli che la convenuta steSS assume posti in essere dalla de cuius in proprio favore, con condanna della convenuta medesima, in caso di mancata restituzione in natura, al risarcimento del danno quantificato nel valore dei gioielli medesimi;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di risposta, con la quale la convenuta IG.ra , eccepita CP_1 preliminarmente la nullità della notificazione dell'atto di citazione eseguita presso l'abitazione della de cuius, ove la convenuta, pur ivi residente anagraficamente, non abitava più per esserne stata allontanata dalle stesse attrici dopo la morte della zia, ha integralmente contestato gli assunti attorei, chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree e deducendo in particolare: 1) che la de cuius , con la quale ella Persona_2
aveva strutturato un rapporto di affetto e stima, era perfettamente capace di intendere di volere al momento in cui ha predisposto il testamento oggetto di causa (cfr. doc. 6 attoreo), con il quale ha lasciato alla convenuta la proprietà dell'immobile sito in Verona via San Vitale 19/B; 2) che, in ogni caso, le attrici sono gravate dall'onere di dimostrare l'incapacità naturale pagina 4 di 13 della testatrice al momento della predisposizione dell'atto di ultima volontà;
3) che il desiderio di lasciare alla convenuta un appartamento è stato manifestato dalla de cuius anche personalmente al IO , il Per_3
quale, dopo la morte della steSS, ha proceduto alla pubblicazione del testamento;
4) che la convenuta ha titolo per ritenere i gioielli in CP_1
quanto fatti oggetto personalmente e spontaneamente dalla defunta di singole donazioni in proprio favore, pienamente valide anche in difetto di forma pubblica, trattandosi di regalie effettuate via via nel tempo e singolarmente, si dà risultare ciascuna di modico valore in relazione all'asseritamente ingentissimo patrimonio mobiliare e immobiliare della defunta;
osservato che, con provvedimento inaudita altera parte dep. 24/07/18, il giudice, su ricorso delle attrici dep. 11/07/18, ha disposto inaudita altera parte il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. 1 dei gioielli di cui agli elenchi sub doc.ti 2, 3, 4 e 5 allegati all'atto di citazione, che è poi stato eseguito in data
06/08/18 e, su istanza di parte attrice dep. 26/07/18, esteso in data 08/08/18 anche ai gioielli eventualmente contenuti nella cassetta di sicurezza intestata alla convenuta presso il Banco BPM di Verona (cfr. verbali di sequestro giudiziario in pari data, nel separato fascicolo del sequestro); osservato che, successivamente alle verifiche di regolarità della notifica del ricorso per sequestro, il sequestro giudiziario dei preziosi è stato confermato dal giudice con provvedimento in data 27/09/18, reso nella contumacia della convenuta/resistente (che, come detto, si è poi costituita tardivamente nella causa di merito); osservato che all'udienza del 04/05/21, il difensore di parte attrice ha dichiarato che in data 13/02/21 è deceduta l'attrice Persona_1
precisando di essersi già costituito in causa per , già attrice del Parte_1
presente giudizio, quale erede della defunta AR;
osservato che la causa è stata istruita documentalmente e con l'assunzione di testimonianze, escutendo in causa sia il notaio che ha proceduto alla 1 Un primo ricorso attoreo per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. è stato respinto dal giudice con provvedimento in data 13/04/18, per difetto dei presupposti di legge. pagina 5 di 13 pubblicazione del testamento oggetto di causa, sia il gioielliere titolare della ditta presso la quale la de cuius acquistava i preziosi;
rilevato, infine, che all'udienza del 15/03/22, sentite le parti, il giudice, revocata la nomina a custode dei gioielli sequestrati del Direttore del Banco
BPM e della Casa d'Aste Bolaffi, ha nominato custode di tutti i gioielli oggetto di sequestro l'attrice IG.ra e, su richiesta del CTU, ha Parte_1
autorizzato la certificazione dei gioielli medesimi presso il laboratorio accreditato LabiGem di Vicenza, contestualmente autorizzando a spese delle parti il trasporto dei gioielli presso il detto laboratorio vicentino;
così riepilogate sinteticamente le contrapposte posizioni delle parti e le principali vicende processuali;
ritenuto, in via preliminare, che vada respinta l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta per essere stata eseguita in luogo (l'abitazione della defunta nel quale la Per_2 CP_1
non dimorava dalla data della morte della de cuius per esserne stata allontanata proprio dalle stesse attrici;
rilevato, in iure, che: i) ai fini della determinazione del luogo ove eseguire la notificazione di un atto rileva, nei riguardi del notificante, la residenza anagrafica del destinatario e non, ove diversa, quella effettiva, tranne che il notificante conosca quest'ultima o abbia possibilità di conoscerla usando l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n 10248 del 02/10/91); ii) è valida la notificazione dell'atto giudiziario introduttivo del giudizio qualora eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario dell'atto stesso, in realtà dimorante stabilmente altrove, ove non poSS addebitarsi al notificante l'inosservanza dell'obbligo di ordinaria diligenza nell'accertamento dell'effettiva residenza del destinatario della notifica (cfr. Cass., sez. I
20/09/2007, n. 19473); osservato che, nel caso di specie, la convenuta: i) pur avendo lasciato l'abitazione ove conviveva con la de cuius subito dopo la morte di quest'ultima, non ha contestato di avere conservato presso l'abitazione medesima la propria residenza anagrafica;
ii) non ha fornito in causa alcuna prova di avere comunicato all'attrici l'indirizzo del luogo in cui aveva trasferito pagina 6 di 13 la propria dimora né che le stesse avessero altrimenti avuto conoscenza del luogo medesimo;
ritenuto, pertanto, che l'eccezione preliminare della convenuta vada respinta per infondatezza;
paSSndo al merito delle domande di parte attrice e ritenuta infondata la domanda attorea di nullità/annullamento/inefficacia del testamento oggetto di causa per pretesa incapacità naturale della de cuius; osservato che parte attrice ha sostenuto come “…la de cuius fosse comunque incapace di intendere e di volere al momento della redazione del documento e, comunque, gravemente captata e soggiogata dalla SI.ra
” (cfr. atto di citazione, pag. 5); CP_1
rilevato, a tale riguardo, che parte attrice non ha fornito alcuna prova né in ordine alla pretesa incapacità naturale della de cuius al momento della predisposizione del testamento contenente il lascito immobiliare alla convenuta (cfr. doc. 7 attoreo), né in ordine al preteso stato di soggezione della steSS nei confronti della convenuta;
osservato, quanto al primo profilo, che l'istruttoria testimoniale svolta in corso di causa ha consentito al contrario di accertare che, al momento della predisposizione del testamento, la IG.ra era lucida e Persona_2
consapevole delle sue azioni;
rilevato, infatti, che il teste Dr. , notaio che ha proceduto alla Testimone_1
pubblicazione del testamento su richiesta della convenuta, ha riferito all'udienza del 22/09/20 che “…che nell'autunno del 2016 la SInora mi aveva contattato per chiedermi informazioni per fare un atto di Per_2 donazione dell'appartamento alla ragazza che viveva con lei, . Io CP_1
le sconSIliai la donazione e le dissi che era preferibile fare un testamento con un legato dell'immobile. Mi sembra che mi dette un testamento già scritto di suo pugno che conteneva il lascito dell'appartamento alla e mi CP_1
sembra di ricordare che le dissi che la forma era corretta e che sarebbe stato valido. Non credo di aver conSIliato di dare copia o la medesima scheda testamentaria a qualcuno e comunque lei era in ottime condizioni e capace di relazionarsi ed esprimere la sua volontà” (cfr. verbale dell'udienza del
22/09/20);
pagina 7 di 13 ritenuto, pertanto, che, a fronte delle scarnissime deduzioni di parte attrice in ordine alla pretesa incapacità naturale della de cuius, deve ritenersi che le sopra riportate parole del notaio Dr. valgano a costituire prova Tes_1
sufficiente in causa non solo che la IG.ra fosse, al momento Per_2
della predisposizione del testamento, pienamente nel possesso delle proprie facoltà mentali e fosse, quindi, perfettamente in grado di esprimere la propria volontà, ma anche che precisa volontà della medesima fosse proprio quella di lasciare alla convenuta il bene immobile indicato nel testamento, come espreSSmente e liberamente manifestato nei confronti del notaio medesimo;
osservato, quanto al secondo profilo (pretesa condotta di circonvenzione da parte della convenuta in danno della IG.ra , che nessuna prova Per_2
è stata anche solo offerta da parte attrice per la dimostrazione del preteso stato di soggezione della de cuius alla convenuta sì da CP_1
compromettere la libera determinazione della volontà della prima a vantaggio della seconda;
osservato, pertanto, che la domanda attorea diretta all'accertamento della invalidità/inefficacia del testamento di cui al doc. 7 attoreo va respinta per integrale infondatezza;
paSSndo, a questo punto, alla domanda attorea relativa alla condanna della convenuta alla restituzione dei gioielli di cui è causa anche previa declaratoria di nullità per difetto di forma pubblica delle donazioni di gioielli che la convenuta assume fatte in proprio favore dalla de cuius; rilevato che la convenuta assume: i) di avere ricevuto i gioielli in forza di singole donazioni fatte dalla IG.ra in proprio favore Per_2
progressivamente nel tempo;
ii) che le donazioni sono state poste in essere mediante semplice traditio, senza alcuna formalità; ritenuta la parziale fondatezza della domanda attorea di nullità delle donazioni per difetto di forma pubblica;
richiamato il contenuto dell'art. 782 cpd.civ., secondo il quale la donazione deve essere fatta per atto pubblico sotto pena di nullità; rilevato che parte convenuta assume l'inapplicabilità alle donazioni di cui è causa dell'art. 782 cod.civ. per essersi asseritamente trattato di plurime donazioni di modico valore eseguite via via nel tempo, e come tali soggette a pagina 8 di 13 libertà di forme ai sensi dell'art. 783 cod.civ., rispetto alle quali il modico valore va affermato in rapporto all'ingentissimo patrimonio mobiliare e immobiliare della IG.ra tale da far ritenere che i singoli gesti Per_2
donativi non abbiano inciso in modo apprezzabile sulla capacità economica del donante (cfr. comparsa di risposta, pagg. 18 e ss.)2; osservato che, in corso di causa, è stata espletata CTU di stima dei gioielli fatti oggetto di sequestro da parte della CTU Dr.SS , la quale Persona_4
ha stimato i singoli preziosi calcolando sia il cd. valore di realizzo che il cd. valore al dettaglio di ciascuno di essi (cfr. CTU dep. 10/05/22); ritenuto, in primo luogo, che, al fine di apprezzare l'effettivo valore di ciascuno dei preziosi, debba farsi riferimento a quello che il CTU ha considerato valore di realizzo3, definendolo in termini di “…valorizzazione dei gioielli quale possibile conversione di un bene in denaro, nello specifico di beni "usati", senza considerare il costo dell'Iva in quanto trattasi eventualmente di una transazione economica tra privati e pertanto non soggetta all'imposta” (cfr.
CTU, pag. 3), tenuto conto che, nel caso di specie, i gioielli sono stati fatti oggetto di un 'negozio' tra privati e, in particolare, tra la de cuius IG.ra e la convenuta IG.ra , sicché, al fine di ottenere una Per_2 CP_1
stima il più possibile verosimile del valore dei gioielli scambiati tra i due indicati soggetti privati, non vi è ragione di conteggiare elementi tipici delle 2 Assume la convenuta, in particolare, che “La SI.ra , di antica nobiltà Persona_2 veronese, aveva grandi proprietà immobiliari e terriere, disponeva di rilevanti redditi e di mezzi liquidi, quadri, mobili, oggetti e gioielli di grande valore. (…) …per stabilire se un dono sia o meno di modico valore, bisogna utilizzare non solo un criterio oggettivo, ma anche un criterio soggettivo, che faccia riferimento cioè alle sostanze del donante, per valutare se il dono incida o meno sul patrimonio dello stesso, così che, per il rilievo e l'importanza che sul detto patrimonio lo stesso avrebbe, la forma solenne sarebbe richiesta per richiamare l'attenzione del donante sull'atto che intende compiere. Certamente è da escludere, nella fattispecie, a fronte del vastissimo patrimonio della SI.ra , Persona_2 dell'assenza di necessità economiche presenti o future, dell'assenza di discendenti o altri eredi legittimari, di parenti prossimi in stato di necessità, ed anche del rilevante numero e valore degli altri gioielli posseduti dalla donante, che i pur preziosi gioielli donati negli anni, con amore che si può certo definire materno e con riconoscenza, alla SI.ra , CP_1 necessitassero singolarmente di formalizzazione con atto pubblico.” (cfr. comparsa di risposta, pagg. 18 e ss.). 3 E non, invece, al “valore al dettaglio” che, secondo il CTU, attenendo ad uno scambio tra un commerciante professionista e un privato, “…prevede di prendere in considerazione il ricarico del commerciante (plusvalore dato dal deSIner, dalla manifattura specialmente se lavorato a mano, dall'incastonatura delle pietre, dalle pietre e dall'oro). Questa operazione economica comporta quindi una maggiorazione del 60/70% rispetto al valore di realizzo, prudenzialmente verrà considerato un 60% a cui bisogna aggiungere il costo dell'Iva al 22% (in quanto si tratterebbe di una attività commerciale che vende al privato)” (cfr. CTU, pag. 3, in fine). pagina 9 di 13 transazioni commerciali quali il ricarico del commerciante e l'imposta sul valore aggiunto;
osservato, in secondo luogo, che parte convenuta non ha dimostrato l'eccezionale entità di quello che definisce il vastissimo patrimonio (mobiliare e immobiliare) della SI.ra , tale da consentire di Persona_2
ritenere di modico valore - e, quindi, non soggette ad obblighi di forma - tutte, indistintamente, le donazioni di preziosi oggetto di causa;
osservato, quanto alla valorizzazione del patrimonio della de cuius, che un indice plausibile è rappresentato dall'ispezione ipotecaria in data 13/12/18
(cfr. doc. 27 della convenuta), dalla quale emerge la consistenza del patrimonio immobiliare della de cuius fatto oggetto di denuncia di successione, costituito da plurimi immobili in Verona e plurimi immobili
(soprattutto terreni) in Zevio;
rilevato che, a parte i preziosi oggetto di sequestro con il valore loro attribuito dal CTU (e quelli venduti tramite la Casa d'Aste: si veda infra), non sono acquisiti in atti elementi ulteriori per la valutazione della complessiva consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare della defunta IG.ra non essendo stati forniti elementi aggiuntivi né per la stima del Per_2 patrimonio immobiliare (non conoscendosi né l'esatta natura, né le dimensioni, né le condizioni di manutenzione di ciascun cespite immobiliare), né per la stima del patrimonio mobiliare (non essendo nota l'eventuale esistenza nella maSS ereditaria di prodotti finanziari, dossier titoli, libretti di deposito, depositi bancari, polizze, etc. o comunque di beni mobili di pregio, quali opere d'arte, mobili antichi o altri oggetti d'antiquariato); osservato in iure che, ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 cod.civ. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi eSS apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione (la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimeSS all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.): quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante, sicchè l'atto di liberalità, per essere considerato di pagina 10 di 13 modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante (cfr. ex plurimis Cass. n. ordin. n. 3858 del 17/02/20); rilevato che la CTU di stima dei gioielli oggetto di sequestro giudiziario ha evidenziato valori di realizzo dei singoli preziosi oscillanti tra € 34,41 (cfr. lotto
1, fedina sottile in oro giallo 18 carati, il gioiello di minor valore) e € 18.968,37
(cfr. lotto 16, anello in oro bianco con rubino e diamanti, il gioiello di maggior valore); ritenuto che, a fronte degli scarni elementi raccolti in causa in ordine alla complessiva valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare della defunta, tenuto conto del lascito immobiliare effettuato in favore della convenuta (che lascia presumere quantomeno una condizione di benessere economico), poSSno ragionevolmente considerarsi di modico valore poichè non incidenti in modo apprezzabile sul patrimonio del donante - e quindi non soggette ad obblighi di forma ma validamente effettuate con la sola traditio - le donazioni poste in essere dalla IG.ra in favore della Per_2 convenuta aventi ad oggetto gioielli aventi valore di realizzo fino a € 5.000,00
(cfr. CTU a firma della Dr.SS ); Per_4
osservato, sul punto della tempistica dei gesti donativi, che parte attrice non ha efficacemente contestato l'assunto della convenuta che i singoli gioielli siano stati consegnati dalla de cuius alla singolarmente ed in tempi CP_1
diversi; osservato, pertanto, che deve ritenersi legittima la ritenzione da parte della convenuta dei gioielli di cui ai lotti che la CTU indica con i nn. 1, 2, 3, 4, 5, 12,
13, mentre i gioielli di cui ai residui lotti, previo accertamento della nullità delle corrispondenti donazioni per difetto di forma pubblica, vanno restituiti all'eredità della IG.ra e, quindi, all'attrice nella Per_2 Parte_1
sua qualità di erede della de cuius; ritenuto, poi, che, sulla base di quanto sopra, vada accolta per quanto di ragione anche l'ulteriore domanda attorea diretta alla condanna della convenuta al risarcimento del danno per equivalente con riferimento ai due gioielli (rientranti tra quelli che la convenuta ha indicato come a lei donati dalla de cuius) che la IG.ra , prima dell'esecuzione del sequestro, ha CP_1 venduto tramite la Casa d'Aste Bolaffi;
pagina 11 di 13 osservato, invero, che parte attrice ha prodotto la missiva della Casa d'Aste in data 27/03/18 (cfr. doc. 8 unito al ricorso per sequestro giudiziario), dalla quale emerge che, su commissione della convenuta, la Casa d'Aste, nel corso dell'asta n. 205 del 20/03/18, ha aggiudicato a terzi compratori due gioielli, l'uno n. lotto 452 girocollo di diamanti al prezzo di aggiudicazione di €
19.000,00 (base d'asta € 14.000,00) e l'altro n. lotto 455 spilla in diamanti e smalto al prezzo di aggiudicazione di € 4.800,00 (base d'asta € 3.000,00); osservato che, sulla base del criterio sopra illustrato, deve ritenersi legittima la ritenzione (e quindi la vendita) da parte della convenuta della spilla in diamanti e smalto lotto n. 455, in quanto avente un valore inferiore a €
5000,00 (sia come base d'asta che come aggiudicazione) e, quindi, corrispondente a donazione di modico valore non soggetta ad obblighi di forma, mentre va, per contro, pagato all'attrice il controvalore del girocollo di diamanti lotto n. 452, in quanto stimato come base d'asta ed aggiudicato ad un valore superiore a € 5.000,00 e, quindi, corrispondente a donazione nulla per difetto di forma pubblica;
ritenuto, a tale riguardo, che oggetto della condanna restitutoria debba essere il valore indicato come base d'asta, e non già il prezzo effettivo di aggiudicazione, corrispondendo quest'ultimo non già al valore intrinseco del prezioso (più vicino a quello fiSSto quale base d'asta) bensì al prezzo finale determinato anche dalle concorrenti offerte d'asta dei soggetti partecipanti all'asta medesima;
osservato, pertanto, che, in parziale accoglimento della domanda attorea qui in esame, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 14.000,00, oltre ad interessi legali calcolati sull'importo via via rivalutato anno per anno dal 20/03/18 (data dell'asta di vendita n. 205 di cui alla missiva della Casa Aste Bolaffi, cit.) sino all'effettivo soddisfo;
osservato che, in considerazione della reciproca soccombenza, sussistano giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
pagina 12 di 13 1) respinge la domanda attorea di nullità/annullamento/inefficacia del testamento della IG.ra in data 16/10/16; Per_2
2) in parziale accoglimento della domanda attorea di nullità delle donazioni di gioielli effettuate dalla de cuius in favore della convenuta, dichiara la nullità per difetto di forma scritta delle donazioni aventi ad oggetto i gioielli di cui ai lotti nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 e 17 della CTU a firma Dr.SS , Per_4 disponendo, per l'effetto, la restituzione dei corrispondenti preziosi all'attrice;
3) in parziale accoglimento della domanda risarcitoria attorea, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di € 14.000,00, oltre ad interessi legali calcolati sull'importo via via rivalutato anno per anno dal 20/03/18 sino all'effettivo soddisfo;
4) revoca il sequestro giudiziario disposto con provvedimento in data 24/07/18
e confermato con provvedimento reso all'udienza del 27/09/18;
5) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, anche per la fase cautelare.
Così deciso in Verona, nella camera di conSIlio del 11/03/25
IL GIUDICE ESTENSORE
Dr.SS E. Tommasi di Vignano
IL PRESIDENTE
Dr.SS Silvia Rizzuto
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