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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 232/2023 R.G.L. promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Giovannoni e Silvia Scali per procura allegata al ricorso in appello.
appellante
CONTRO
- in Controparte_1
persona del Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dalle avv.te Antonella Iannucci e Claudia Consorte, per procura alle liti conferita il 25.9.2001 e depositata presso il Notaio dr. Persona_1
appellato
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - CP_1
altre ipotesi
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 29.1.2025
Per l'appellato: come da note depositate il 22.1.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di La Spezia in data 3.8.2021,
[...]
, vedova di deceduto il 26.12.2017 Parte_1 Persona_2
all'età di 84 anni e titolare in vita di rendita per asbestosi polmonare, CP_1
ha agito in giudizio per il riconoscimento del diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario sul presupposto che il decesso fosse stato causato o concausato dalla malattia professionale.
2. L' ha contestato la fondatezza delle domande. CP_1
3. Con sentenza pubblicata in data 8.2.2023 il Tribunale ha respinto il ricorso recependo le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, il quale, sulla scorta del motivato parere del proprio ausiliario radiologo, aveva escluso che presentasse una patologia pleurica imputabile a malattia Per_2
professionale.
4. Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto appello e l' ha CP_1
resistito.
5. La Corte ha rinnovato la CTU e all'esito ha disposto lo svolgimento della discussione mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato telematicamente le note conclusive e la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 4.2.2025.
6. L'appello è infondato.
Il CTU nominato nel presente grado di giudizio - all'esito di una attenta ricognizione della documentazione disponibile, incluse le immagini radiologiche e le TAC più recenti, e sulla base di parere dell'ausiliario radiologo - ha parimenti negato la sussistenza di una asbestosi polmonare, ravvisando al più la presenza di segni pleurici di pregressa esposizione ad asbesto in un quadro di BPCO e di cardiomiopatia dilatativa post-infartuale.
Il CTU ha quindi escluso che la pleuropatia asbestosica come sopra definita abbia avuto un ruolo causale o anche solo concausale nel determinismo del decesso e tali conclusioni, basate su una valutazione logica e coerente delle risultanze in atti, meritano di essere recepite.
Né a contrario può assumere rilievo la mancata produzione, da parte
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dell' della documentazione medica in suo possesso risalente al CP_1
periodo dal 1974 al 2013. Risultano infatti esaurienti, al fine della valutazione circa l'accertamento delle patologie che hanno causato il decesso nel 2017, le successive risultanze e, in particolare, per la maggiore accuratezza diagnostica, le TAC effettuate a partire dal 2013, dalle quali emerge una significativa riduzione del versamento pleurico nella TAC del
2015 rispetto alla precedente del 2013 che corrobora la variabilità e non ingravescenza della patologia pleurica.
7. Discende da quanto esposto l'infondatezza della domanda e il rigetto dell'appello.
8. Sussistono ragioni per la compensazione delle spese di lite e la condanna dell' al pagamento degli oneri della CTU, tenuto conto dei CP_1
margini di incertezza della valutazione medico-legale oggetto di causa e della doverosità degli accertamenti in presenza di una patologia professionale riconosciuta dallo stesso istituto assicuratore.
9. Consegue, altresì, ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Respinge l'appello;
Compensa le spese del grado;
Pone a carico dell' gli oneri di CTU. CP_1
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.2.2025
LA CONSIGLIERA est. LA PRESIDENTE
Caterina Baisi Giuliana Melandri
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