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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/05/2025, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14230/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14230/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to G.Zangari, elettivamente domiciliato in Bianco, Parte_1
Via A. Spanò n. 23 presso il difensore avv.to Zangari.
Attore contro
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , Controparte_1 CP_1
elettivamente domiciliato in , Via Arsenale n. 21presso il difensore. CP_1
. Controparte_2
Convenuti
CONCLUSIONI
Parte ricorrente all'udienza di discussione del 24.3.2025 richiama le proprie difese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 – decies c.p.c. (erroneamente intitolato ex art. 282 c.p.c.), depositato il
03.08.2024 e ritualmente notificato alla Prefettura di e al CP_1 Controparte_3 Pt_1
promuoveva domanda di annullamento del provvedimento di revoca della patente del
[...]
ricorrente, adottata il 23.2.2016 e notificato al destinatario l'8.3.2016, con ordine di restituzione di tale documento al titolare.
pagina 1 di 4 La Prefettura di aveva emesso il decreto di revoca della patente di guida ( doc.1 di parte attrice) CP_1
nei confronti del ricorrente, in seguito alla nota numero del 12.11.2015, con cui la NumeroDiC_1
Questura di comunicava che il aveva iniziato ad espiare per la durata di due anni la CP_1 Pt_1
misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di PS in ottemperanza al decreto numero 49/2015
RGMP, emesso dal Tribunale di Torino Sezione misure di Prevenzione in data 1.10.2015, ritenendo di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, in quanto il carattere interamente vincolato del presente provvedimento escludeva la necessità di tale adempimento.
In seguito, veniva presentata istanza in autotutela per la restituzione della patente di guida, con esito negativo (doc. 2 di parte attrice).
Il ricorrente promuoveva domanda di annullamento per illegittimità, violazione e falsa applicazione dell'art. 120 CdS, eccesso di potere e carenza di motivazione ed infine per errore nei presupposti e illogicità manifesta.
In data 15 marzo 2025 si costituiva Avvocatura dello Stato nell'interesse della
[...]
, contestando le difese e domande, chiedendo che il ricorso venisse Controparte_4
respinto in quanto infondato.
**
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Va osservato che la revoca in esame è stata disposta semplicemente sul presupposto dell'applicazione all'interessato della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale, senza ulteriore motivazione sulla sua pericolosità sociale (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
Tale provvedimento è stato emesso in coerenza con il testo all'epoca vigente di cui all'art. 120 comma
2 C.d.S., ma non con l'attuale formulazione della norma, come risultante dall'intervento della Corte costituzionale n. 99/2020, che richiede una valutazione specifica delle condizioni di pericolosità e idoneità del soggetto.
Inserendosi nel solco dell'interpretazione già seguita con la pronuncia n. 22/2018, la Corte
Costituzionale ha dichiarato il comma 2 della norma in parola costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” alla revoca della patente nei confronti dei soggetti “che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ”.
I principi seguiti dalla Corte Costituzionale nelle pronunce nn. 22, 24 e poi nella sentenza n. 99, si fondano sul contrasto dell'automatismo che la pronuncia di revoca della patente pare imporre pagina 2 di 4 all'Autorità Amministrativa, rispetto ai principi di ragionevolezza, uguaglianza e proporzionalità a cui deve essere improntata l'attività amministrativa.
Il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio implica quindi una verifica di necessità/opportunità o meno della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare e della sua complessiva situazione personale, ciò anche al fine di non recare inutile pregiudizio all'inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, a cui la misura di prevenzione deve tendere, non avendo carattere esclusivamente sanzionatorio.
Va poi osservato, con riguardo alla diretta applicabilità al caso concreto, avuto riguardo alla definizione del procedimento che, come osservato dalla Corte che “ seppur sia vero che l'effetto retroattivo della pronuncia d'incostituzionalità di una norma incontra il limite dato dai rapporti già definiti (ad esempio perché prescritti o passati in giudicato), così non è nel caso di specie, non potendosi qui parlare di passaggio in giudicato del provvedimento e neppure di prescrizione del diritto soggettivo sotteso al provvedimento amministrativo stesso (sul punto Trib. Torino sent. n. 3914/2023, 3911/2023,
378/2024)”; in altri termini, gli effetti del decreto prefettizio non si sono esauriti perché il ricorrente non è ancora tornato nella disponibilità della sua patente, dall'altro il provvedimento amministrativo non acquista, neppure dopo così tanto tempo, caratteri di irreversibilità.
Ciò premesso, deve essere dichiarata l'illegittimità sopravvenuta del provvedimento di revoca della patente emesso dal Prefetto di in data 23.2.2016, decisione assunta sulla scorta di una previsione CP_1
normativa dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale;
quanto alla restituzione della patente di guida, oggetto di specifica richiesta, ritiene il Tribunale la relativa domanda non accoglibile.
Spetta al Prefetto, a fronte dell'annullamento della decisione, assumere ogni più opportuna determinazione sulla scorta dell'art. 120 co. 2 CdS come modificato dalla Corte.
Le spese del giudizio, nella misura che verrà liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore dell'Avv. Giuseppe Zangari, dichiaratosi antistatario;
la liquidazione ha tenuto conto del valore indeterminato della causa, con applicazione degli onorari minimi e esclusione della fase istruttoria non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla il decreto 23.2.2016 adottato dal Prefetto di nei confronti di CP_1 Parte_1
pagina 3 di 4 Dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare le spese del procedimento, che liquida in euro
2.356,00 per onorari, oltre €. 518,00 per esborsi, oltre IVA, se dovuta ex lege. CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torino, 12 maggio 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14230/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to G.Zangari, elettivamente domiciliato in Bianco, Parte_1
Via A. Spanò n. 23 presso il difensore avv.to Zangari.
Attore contro
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , Controparte_1 CP_1
elettivamente domiciliato in , Via Arsenale n. 21presso il difensore. CP_1
. Controparte_2
Convenuti
CONCLUSIONI
Parte ricorrente all'udienza di discussione del 24.3.2025 richiama le proprie difese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 – decies c.p.c. (erroneamente intitolato ex art. 282 c.p.c.), depositato il
03.08.2024 e ritualmente notificato alla Prefettura di e al CP_1 Controparte_3 Pt_1
promuoveva domanda di annullamento del provvedimento di revoca della patente del
[...]
ricorrente, adottata il 23.2.2016 e notificato al destinatario l'8.3.2016, con ordine di restituzione di tale documento al titolare.
pagina 1 di 4 La Prefettura di aveva emesso il decreto di revoca della patente di guida ( doc.1 di parte attrice) CP_1
nei confronti del ricorrente, in seguito alla nota numero del 12.11.2015, con cui la NumeroDiC_1
Questura di comunicava che il aveva iniziato ad espiare per la durata di due anni la CP_1 Pt_1
misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di PS in ottemperanza al decreto numero 49/2015
RGMP, emesso dal Tribunale di Torino Sezione misure di Prevenzione in data 1.10.2015, ritenendo di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, in quanto il carattere interamente vincolato del presente provvedimento escludeva la necessità di tale adempimento.
In seguito, veniva presentata istanza in autotutela per la restituzione della patente di guida, con esito negativo (doc. 2 di parte attrice).
Il ricorrente promuoveva domanda di annullamento per illegittimità, violazione e falsa applicazione dell'art. 120 CdS, eccesso di potere e carenza di motivazione ed infine per errore nei presupposti e illogicità manifesta.
In data 15 marzo 2025 si costituiva Avvocatura dello Stato nell'interesse della
[...]
, contestando le difese e domande, chiedendo che il ricorso venisse Controparte_4
respinto in quanto infondato.
**
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Va osservato che la revoca in esame è stata disposta semplicemente sul presupposto dell'applicazione all'interessato della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale, senza ulteriore motivazione sulla sua pericolosità sociale (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
Tale provvedimento è stato emesso in coerenza con il testo all'epoca vigente di cui all'art. 120 comma
2 C.d.S., ma non con l'attuale formulazione della norma, come risultante dall'intervento della Corte costituzionale n. 99/2020, che richiede una valutazione specifica delle condizioni di pericolosità e idoneità del soggetto.
Inserendosi nel solco dell'interpretazione già seguita con la pronuncia n. 22/2018, la Corte
Costituzionale ha dichiarato il comma 2 della norma in parola costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” alla revoca della patente nei confronti dei soggetti “che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ”.
I principi seguiti dalla Corte Costituzionale nelle pronunce nn. 22, 24 e poi nella sentenza n. 99, si fondano sul contrasto dell'automatismo che la pronuncia di revoca della patente pare imporre pagina 2 di 4 all'Autorità Amministrativa, rispetto ai principi di ragionevolezza, uguaglianza e proporzionalità a cui deve essere improntata l'attività amministrativa.
Il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio implica quindi una verifica di necessità/opportunità o meno della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare e della sua complessiva situazione personale, ciò anche al fine di non recare inutile pregiudizio all'inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, a cui la misura di prevenzione deve tendere, non avendo carattere esclusivamente sanzionatorio.
Va poi osservato, con riguardo alla diretta applicabilità al caso concreto, avuto riguardo alla definizione del procedimento che, come osservato dalla Corte che “ seppur sia vero che l'effetto retroattivo della pronuncia d'incostituzionalità di una norma incontra il limite dato dai rapporti già definiti (ad esempio perché prescritti o passati in giudicato), così non è nel caso di specie, non potendosi qui parlare di passaggio in giudicato del provvedimento e neppure di prescrizione del diritto soggettivo sotteso al provvedimento amministrativo stesso (sul punto Trib. Torino sent. n. 3914/2023, 3911/2023,
378/2024)”; in altri termini, gli effetti del decreto prefettizio non si sono esauriti perché il ricorrente non è ancora tornato nella disponibilità della sua patente, dall'altro il provvedimento amministrativo non acquista, neppure dopo così tanto tempo, caratteri di irreversibilità.
Ciò premesso, deve essere dichiarata l'illegittimità sopravvenuta del provvedimento di revoca della patente emesso dal Prefetto di in data 23.2.2016, decisione assunta sulla scorta di una previsione CP_1
normativa dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale;
quanto alla restituzione della patente di guida, oggetto di specifica richiesta, ritiene il Tribunale la relativa domanda non accoglibile.
Spetta al Prefetto, a fronte dell'annullamento della decisione, assumere ogni più opportuna determinazione sulla scorta dell'art. 120 co. 2 CdS come modificato dalla Corte.
Le spese del giudizio, nella misura che verrà liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore dell'Avv. Giuseppe Zangari, dichiaratosi antistatario;
la liquidazione ha tenuto conto del valore indeterminato della causa, con applicazione degli onorari minimi e esclusione della fase istruttoria non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla il decreto 23.2.2016 adottato dal Prefetto di nei confronti di CP_1 Parte_1
pagina 3 di 4 Dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare le spese del procedimento, che liquida in euro
2.356,00 per onorari, oltre €. 518,00 per esborsi, oltre IVA, se dovuta ex lege. CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torino, 12 maggio 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
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