TRIB
Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/05/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile - nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9750 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali”, riservata in decisione all'udienza del 12.02.2025 con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di scritti conclusionali e di replica e vertente
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rapp.ti e difesi dall'avv. Angelo Riccitelli, giusta procura a C.F._2
margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliati in San Nicola La Strada, alla via
Manzoni n. 86, Parco delle Magnolie
(attori)
E
sito in Caserta località Centurano, alla via Petrarca n. 57 (c.f.: Controparte_1
), in persona dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Aurelio Lucchetti, P.IVA_1 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato in
Napoli alla Via Dei Fiorentini n. 61
(convenuto)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memorie conclusionali depositate in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare gli attori - in qualità di condomini del sito in Caserta alla Via Petrarca n. 57 -, con atto di citazione Controparte_1
ritualmente notificato hanno convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il suddetto al fine di sentir: “1. Sospendere l'esecuzione delle delibere impugnate;
2. Dichiarare CP_1
che le delibere condominiali contenute nel verbale del 15.06.2017, sono state assunte in violazione
di legge;
3. Per l'effetto, dichiarare nulla la delibera di approvazione degli otto bilanci consuntivi
al punto 1 del verbale del 15.06.2017 per i motivi esposti in narrativa;
4. Per l'effetto, dichiarare
nulla la delibera di approvazione bilancio preventivo del 2017 al punto 3 del predetto verbale per
le motivazioni già novellate e discusse;
5. Dichiarare nulla la delibera di nomina dell'Amministratore p.t. ;
6. Dichiarare nulle e/o annullabili tutte le altre delibere Persona_1
contenute nel verbale del 15.06.2017 per le ragioni già ampiamente descritte in narrativa;
7. Con
Vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore
antistatario;
8. Nella denegata ipotesi di soccombenza, voler riconoscere la compensazione delle
spese in virtù della virtuosa condotta degli istanti nell'attivare e promuovere la mediazione e del
maggior danno subito per le relative spese da essi affrontate”.
Con comparsa depositata telematicamente il 29.03.2018, si è costituito in giudizio il
[...]
con sede in Caserta, località Centurano, in persona dell'amministratore p.t., il quale, CP_1
in via preliminare, ha eccepito l'erronea dichiarazione di valore del giudizio resa dagli attori e, di conseguenza, ha domandato la correzione dello stesso;
in via ulteriore, si è opposto alla richiesta di concessione della sospensione della delibera impugnata, per carenza in specie dei presupposti di legge per la sua adozione;
e - contestando energicamente le avverse difese - ha chiesto il rigetto della domanda attorea, per infondatezza della stessa in fatto e in diritto, con refusione delle spese di lite.
Nel corso del processo, sono stati richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.,
all'esito dei quali, la causa – su richiesta congiunta delle stesse parti - è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo qualche rinvio e mutamento della persona fisica del giudice istruttore, la presente controversia- nelle more smistata sul ruolo della scrivente- all'udienza del 12.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito di scritti conclusionali e di repliche.
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto, ritiene preliminarmente questo Giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d.
“ragione più liquida”, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire nella stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, in quanto assorbente (cfr.: Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016).
Nel merito, la impugnativa proposta dagli attori - presenti alla riunione condominiale per il tramite della delegata - alla delibera assunta il 15.06.2017 dal Controparte_2 CP_1
convenuto, non merita accoglimento per le ragioni che si andranno di seguito ad illustrare.
Ed invero, in via preliminare, giova segnalare che il criterio discretivo fra ipotesi di nullità ed ipotesi di annullabilità delle deliberazioni dell'assemblea di condominio è stato chiarito nel 2005
dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU n. 4806 del 7.3.2005), poi confermato nel 2021
(cfr. Cass. SS.UU. n. 9839/2021 che cita Cass. SS.UU., n. 4806/2005) secondo cui "in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali,
convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione,
quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto" (conf. Cass.
4014/2007; Cass. 17014/2010; Cass. 3586/2013).
In sintesi, in tema di invalidità delle delibere condominiali, l'annullabilità costituisce la regola generale, in quanto può essere eccepita in tutti i casi in cui la delibera condominiale approvata contrasti con la legge o con il regolamento negoziale;
invece, la nullità rappresenta un'ipotesi residuale, in quanto può essere eccepita e rilevata d'ufficio soltanto in ipotesi gravi e tassative, tra cui, ad esempio, la mancanza di elementi essenziali nella delibera ovvero l'ipotesi in cui la delibera incida sulle proprietà esclusive dei condomini.
Nel caso di specie, sulla scorta di quanto appena sopra delineato, a differenza di quanto ritenuto dagli attori, i vizi eccepiti, ove sussistenti, sono idonei a fondare una pronuncia di annullamento e non di nullità della delibera assembleare.
Gli attori censurano la delibera del 15.06.2017, in particolare il punto 1 dell'OdG, dacchè con un unico deliberato l'adunanza ha approvato plurimi rendiconti afferenti distinti anni di gestione del
. La censura è infondata. CP_1 Giova sul punto richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui è valida la delibera assembleare che approva plurimi bilanci consuntivi di più anni in un'unica seduta,
nonostante la violazione del principio di annualità della contabilità sancito ex art. 1130, n. 10, c.c.
(cfr. Tribunale di Roma n. 17135/2021); infatti, è stato chiarito che nelle ipotesi in cui in assemblea sono stati discussi e approvati più rendiconti, ciascuno dei quali formalmente distinto e relativo a un singolo anno di gestione, la delibera deve considerarsi valida e non annullabile.
Nel caso di specie, esaminando il contestato verbale assembleare del 15.06.2017 si rileva che i bilanci consuntivi, relativi agli esercizi finanziari delle annualità 2015, 2016 e 2017 approvati dall'assemblea condominiale, sono formalmente distinti per ogni singola annualità di gestione e corredati dal relativo piano di riparto, di talchè sotto questo profilo la delibera condominiale impugnata non può ritenersi invalida.
Gli attori impugnano, inoltre, il punto 4 dell'O.d.g. della medesima delibera, il quale prevede le
“dimissioni irrevocabili attuali amministratore e nomina nuovo amministratore: presentazioni
offerte professionali e delibere conseguenziali”. Sul punto, gli istanti contestano l'irregolarità, nella specie la nullità, della procedura di nomina del nuovo amministratore, la quale sarebbe avvenuta –
secondo la loro ricostruzione dei fatti – su iniziativa personale del segretario verbalizzante e in assenza dei requisiti fissati dalla legge.
Premesso che anche in questo caso il vizio eccepito configura una causa di annullabilità della delibera assembleare (ex multis: Cass. civ., sez. II, 23/01/2014, n. 1439; Cass. Civ., Sez. Unite,
07/03/2005, n. 4806), va rilevato che la censura risulta priva di riscontro, in quanto dalla lettura della delibera (versata in atti) emerge il regolare e corretto espletamento della procedura di nomina del nuovo amministratore condominiale, in luogo del precedente dimissionario, procedura realizzatasi con l'osservanza delle forme e delle maggioranze prescritte dalla legge. Di
conseguenza, anche tale doglianza è risultata infondata.
Gli attori impugnano, ancora, la delibera de qua nella parte in cui l'assemblea, con le maggioranze prescritte per legge, ha ratificato i lavori di sostituzione di una pluviale, eseguiti dall'allora amministratore pro tempore con carattere di urgenza ed improcrastinabilità; anche tale censura si rivela infondata.
Deve necessariamente premettersi che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è, come noto, limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale, ovvero, all'eccesso di potere,
inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo è
investito.
Il sindacato del giudice in materia non può, difatti, estendersi al merito, all'opportunità o all'equità
della deliberazione, essendogli preclusa la possibilità di interferire nella libera valutazione dell'assemblea che è organo sovrano della volontà dei condomini.
Inoltre, l'annullabilità di una delibera per eccesso di potere è configurabile solo quando la causa della decisione risulti deviata dal suo modo di essere e sia intesa a realizzare finalità diverse da quelle del condominio, ovvero, in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune,
ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c. (di recente, Trib. Roma del 23 novembre 2022).
Nel caso di specie, invero, afferendo i lavori oggetto di deliberato a parti comuni del CP_1
l'assemblea era sovrana nella decisione e l'autorità Giudiziaria non può sindacare nel merito la scelta discrezionale operata dalla stessa di ratificare l'operato dell'amministratore pro tempore in relazione alle opere eseguite e ai costi sostenuti.
Le ulteriori censure restano assorbite - e quindi se ne omette la disamina - pur in ossequio del già
richiamato principio della “ragione più liquida” del decisum.
La delibera del 15.06.2017, qui impugnata, non può pertanto essere annullata.
Le spese processuali tra gli attori ed il convenuto seguono la soccombenza e si CP_1
liquidano in dispositivo secondo i valori del D.M. 55/2014 dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale e difensiva effettivamente svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria di S. Maria C.V., Quarta Sezione Civile, nella persona del gop, dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti del sito in Caserta località Centurano, Parte_2 Controparte_1
alla via Petrarca n. 57, in persona dell'amministratore p.t., disattesa ed assorbita ogni diversa istanza e conclusione, così provvede: 1) rigetta l'impugnativa alla delibera assembleare proposta dagli attori;
3) condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto, che liquida in € 1.700,00 oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfetarie del CP_1
15% come per legge.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 24.05.2025
Il Gop
(dott.ssa Maddalena Natale)