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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 2781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2781 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati :
1)dott.Anna Carla Catalano Presidente
2) dott.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 26.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2891/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
Parte_1
in persona del l.r.p.t rappr.to e difeso dall' Avvocatura Distrettuale
[...] dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia alla via Diaz, 11, CF
, PEC P.IVA_1 Email_1
appellante
CONTRO
nata a [...], il [...], residente in [...]Controparte_1
Prisco (CE), Via Verdi n.51, C.F. rappresentata e difesa C.F._1 dall' avv. Mario D'ALESSIO (C.F. ) e dall' avv. Alfredo CodiceFiscale_2
Maria DI SOMMA (C.F. ) e presso questi elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE) al Corso Garibaldi n. 56 Fax 0823- 79.95.85 Email – Email_2 Email_3
Email_4
appellata OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2362/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, del 28.10.2024 e notificata il 29.10.24.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati presso il Tribunale di S. Maria C. V. , in funzione di giudice del lavoro ,successivamente riuniti ,la ricorrente Controparte_1 collocata a riposo dal 01.09.2018, proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento notificatale in data 20.01.2021 dalla Parte_1
, per il recupero di somme asseritamente percepite e non dovute
[...] corrisposte dal 01.05.20.16 al 31.08.2018 su partita stipendiale n. 6047442, per l'importo di € 1.773,67 successivamente rideterminato in € 996,17 (come da nuova ingiunzione notificatale il 23.07.2022). A sostegno dell'opposizione deduceva, in particolare, la carenza di motivazione in ordine al titolo su cui si fondava la pretesa restitutoria, nonché la carenza di prova del quantum richiesto e l'avvenuta percezione in buona fede. Nel costituirsi in giudizio il convenuto ribadiva la legittimità Parte_1 dell'impugnata ingiunzione, in base al principio di diritto per cui il recupero delle somme indebitamente erogate, costituiva comportamento doveroso, in quanto discende direttamente dall'art. 2033 c.c., richiamando sul punto la normativa specifica in materia di recupero di somme indebitamente corrisposte da parte dell'Amministrazione Pubblica. Insisteva quindi, per il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 2362 del 28 ottobre 2024 in epigrafe indicata , rilevando la carenza di motivazione dell'atto impugnato, accoglieva la domanda avversaria e per l'effetto, dichiarava irripetibile la somma di euro 996,17 oggetto della richiesta di restituzione e poneva altresì a carico del convenuto il pagamento delle Parte_1 spese di lite. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte in data7.11.2024, deducendo ,con un unico e sostanziale motivo di gravame, l'errata valutazione del Giudice di prime cure in merito alla carenza di motivazione dell'atto impugnato, sia in relazione all'an che al quantum della pretesa restitutoria , dal momento che il Tribunale non aveva tenuto conto della seconda ingiunzione, da cui chiaramente si evinceva l'assolvimento dell'onere motivazionale, essendo indicata la somma richiesta (recupero del credito erariale di euro 996,17 )e la rispettiva causale( derivante da emolumenti corrisposti e non dovuti dal 01.05.2016 al 31.08.2018, in seguito all'applicazione del decreto n. 189 del 20 agosto 2019 emesso dal Controparte_2
che in ogni caso l'affidamento del dipendente e la sua buona fede nella
[...] percezione non potevano essere di ostacolo all'esercizio del diritto di restituzione da parte dell'Amministrazione . Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di rigettare la domanda formulata in prime cure dalla dipendente , con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva che , Controparte_1 sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto;
vinte le spese del grado con attribuzione Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
La Corte giudica l'appello meritevole di accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il Collegio dissente dalle valutazioni espresse dal primo giudice (che ha ritenuto la carenza di motivazione dell'atto impugnato), in quanto il Tribunale , erroneamente, non ha tenuto conto della seconda ingiunzione di pagamento, notificata il 23 luglio 2022, a rettifica della prima ingiunzione di pagamento, in cui si dà conto dell'errato conteggio delle spettanze per il periodo dal 2016 al 2018 e si procede a riformulare il relativo conteggio. Nello specifico, si evince chiaramente che oggetto della seconda ingiunzione, sia il recupero del credito erariale di euro 996,17 derivante da emolumenti corrisposti e non dovuti dal 01.05.2016 al 31.08.2018, in seguito all'applicazione del decreto n. 189 del 20 agosto 2019 emesso dal Controparte_2
e relativo all'inquadramento della ricorrente.
[...]
Dunque, indubbiamente v è stato assolto l'onere motivazionale, essendo indicata la somma richiesta, il periodo di riferimento e la rispettiva causale ossia elementi necessari e sufficienti a consentire di opporre adeguate contestazioni. A ciò aggiungasi che alla comunicazione di avvio del procedimento amm/vo di recupero del 30.3.2022 ( v. doc in prod. appellante ) , veniva anche allegato il prospetto contabile delle somme corrisposte e non dovute.
Né ovviamente rileva la buona fede invocata da parte ricorrente;
ed invero, secondo l'orientamento consolidato dei giudici di legittimità in tema di indebito retributivo, qualora risulti accertato che l'erogazione è avventa sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art 2033 c.c., per la buona fede dell'accipiens, buona fede che ai sensi della norma medesima vale soltanto ad escludere la restituzione dei frutti e degli interessi maturati prima della domanda giudiziale.
Va , quindi , affermata la legittimità dell'impugnata ingiunzione, in base al principio di diritto per cui il recupero delle somme indebitamente erogate, costituisce comportamento doveroso, in quanto discende direttamente dall'art. 2033 c.c., Ed invero la Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 27 gennaio 2023, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 2033 c.c, ha confermato in plurimi passaggi e obiter dicta, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, di avviare il recupero delle somme eventualmente indebitamente corrisposte senza distinguere fra le diverse tipologie di versamento, tutte unificate dalla medesima ratio di buon andamento economico-finanziario e di parità di trattamento…”, per cui una tale circostanza preclude l'accoglimento della censura secondo cui l'azione di recupero qui contestata non sarebbe doverosa. Ed invero, al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano, l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, la Corte costituzionale ha ricordato che opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., secondo la quale «chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato» e «ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda». Sicché, “…per le pubbliche amministrazioni, va qui soggiunto, la restituzione delle somme indebite erogate al dipendente costituisce operazione doverosa, oggetto, dunque, di attività vincolata: la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione (ad esempio, Cons. St., sez. III, 9 giugno 2014, n. 2903), atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all'amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'art. 2033 c.c. anche nei rapporti di lavoro non privatizzati (Cons. St., sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7799)…”. Ed ancora anche la giurisprudenza amministrativa ha peraltro chiarito sul punto che “…l'azione di recupero è dovuta a prescindere dalla buona fede del dipendente “accipiens”…” e che “…il solo temperamento al principio dell'ordinaria ripetibilità dell'indebito è rappresentato dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere non eccessivamente onerose (in relazione alle condizioni di vita del debitore) e tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che assicuri un'esistenza libera e dignitosa...”( v. Cons. St., sez. VII, 16 maggio 2024, n. 4386)- La doverosità di tale azione da parte della pubblica amministrazione costituisce , dunque, esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile in quanto correlato al conseguimento di finalità di pubblico interesse a cui sono istituzionalmente destinate le risorse pubbliche. Tale doverosità esclude, pertanto, che l'amministrazione sia tenuta a fornire una specifica motivazione, al di là all'ovvia indicazione delle ragioni per le quali il percipiente non ha diritto alle risorse oggetto di contestazione. Inoltre la S. C ,in una recente pronuncia ( v. Cass 23419 /2023 ) , ha addirittura escluso l'illegittimità del recupero anche per mancanza della comunicazione di avvio del procedimento (artt. 7, 8, l. n. 241/1990), specificando ( v. punto 7 della motivazione ) che già la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione (ad esempio, Consiglio di Stato, sezione III, 9 giugno 2014, n. 2903) atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'art. 2033 cod. civ. In tal caso, infatti, l'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede neppure specifica motivazione in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente (cfr. Cons. Stato, A.P., 17 ottobre 2017, n. 8; Consiglio Stato, sez. VI, 14 luglio 2011, n. 4284; Consiglio Stato, sez. VI, 27 novembre 2002, n. 6500). È stato anche affermato, prima ancora della decisione della Corte cost. n. 8 del 2023, che, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., è diritto-dovere della Pubblica Amministrazione ripetere somme indebitamente erogate;
di conseguenza, l'affidamento del dipendente e la sua buona fede nella percezione non sono di ostacolo all'esercizio di tale diritto-dovere (cfr. già Consiglio di Stato, Sez. III, 28 novembre 2011, n. 6278; Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5043; si veda anche Cass. 20 febbraio 2017, n. 4323). Pertanto, la P.A. non ha alcuna discrezionalità al riguardo, tanto che il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate configura danno erariale, con il solo temperamento costituito, come detto, dalla regola per cui le modalità dello stesso non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle esigenze di vita del debitore ed alle connotazioni, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie, avuto riguardo alla natura degli importi richiesti in restituzione, alle cause dell'errore nell'erogazione, al lasso di tempo trascorso tra la stessa e l'emanazione del provvedimento di recupero, all'entità delle somme corrisposte, riferita alle singole mensilità e nel totale determinato dalla relativa sommatoria (v., in tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2118; id. 15 ottobre 2003, n. 6291) Infine va rimarcato che, nel caso di provvedimenti vincolati, la motivazione è sufficiente anche solo nel caso in cui identifichi la sussistenza dei presupposti e, pertanto, si riduce alla c.d. giustificazione. Al contrario, nel caso di provvedimenti c.d. discrezionali, la motivazione deve prevedere una valutazione dettagliata dei presupposti che sono alla base dell'atto emanato, dando contezza delle conclusioni dell'amministrazione. Alla luce di tutti i rilievi e le considerazioni sin qui esposte , l'appello va accolto e , per l'effetto , in riforma dell'impugnata sentenza , va rigettata l'opposizione formulata in prime cure da . Controparte_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e , per l'effetto , in riforma dell'impugnata sentenza , rigetta l'opposizione formulata in prime cure da;
Controparte_1 condanna l'odierna appellata alla refusione , in favore dell'appellante , delle spese del doppio grado di giudizio che liquida , quanto al primo grado , in euro 450,00 e, quanto al secondo grado , in euro 500,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa se dovuti.
Così deciso in Napoli lì 26.6.2025 Il Cons. est. rel. Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
composta dai magistrati :
1)dott.Anna Carla Catalano Presidente
2) dott.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 26.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2891/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
Parte_1
in persona del l.r.p.t rappr.to e difeso dall' Avvocatura Distrettuale
[...] dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia alla via Diaz, 11, CF
, PEC P.IVA_1 Email_1
appellante
CONTRO
nata a [...], il [...], residente in [...]Controparte_1
Prisco (CE), Via Verdi n.51, C.F. rappresentata e difesa C.F._1 dall' avv. Mario D'ALESSIO (C.F. ) e dall' avv. Alfredo CodiceFiscale_2
Maria DI SOMMA (C.F. ) e presso questi elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE) al Corso Garibaldi n. 56 Fax 0823- 79.95.85 Email – Email_2 Email_3
Email_4
appellata OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2362/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, del 28.10.2024 e notificata il 29.10.24.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati presso il Tribunale di S. Maria C. V. , in funzione di giudice del lavoro ,successivamente riuniti ,la ricorrente Controparte_1 collocata a riposo dal 01.09.2018, proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento notificatale in data 20.01.2021 dalla Parte_1
, per il recupero di somme asseritamente percepite e non dovute
[...] corrisposte dal 01.05.20.16 al 31.08.2018 su partita stipendiale n. 6047442, per l'importo di € 1.773,67 successivamente rideterminato in € 996,17 (come da nuova ingiunzione notificatale il 23.07.2022). A sostegno dell'opposizione deduceva, in particolare, la carenza di motivazione in ordine al titolo su cui si fondava la pretesa restitutoria, nonché la carenza di prova del quantum richiesto e l'avvenuta percezione in buona fede. Nel costituirsi in giudizio il convenuto ribadiva la legittimità Parte_1 dell'impugnata ingiunzione, in base al principio di diritto per cui il recupero delle somme indebitamente erogate, costituiva comportamento doveroso, in quanto discende direttamente dall'art. 2033 c.c., richiamando sul punto la normativa specifica in materia di recupero di somme indebitamente corrisposte da parte dell'Amministrazione Pubblica. Insisteva quindi, per il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 2362 del 28 ottobre 2024 in epigrafe indicata , rilevando la carenza di motivazione dell'atto impugnato, accoglieva la domanda avversaria e per l'effetto, dichiarava irripetibile la somma di euro 996,17 oggetto della richiesta di restituzione e poneva altresì a carico del convenuto il pagamento delle Parte_1 spese di lite. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte in data7.11.2024, deducendo ,con un unico e sostanziale motivo di gravame, l'errata valutazione del Giudice di prime cure in merito alla carenza di motivazione dell'atto impugnato, sia in relazione all'an che al quantum della pretesa restitutoria , dal momento che il Tribunale non aveva tenuto conto della seconda ingiunzione, da cui chiaramente si evinceva l'assolvimento dell'onere motivazionale, essendo indicata la somma richiesta (recupero del credito erariale di euro 996,17 )e la rispettiva causale( derivante da emolumenti corrisposti e non dovuti dal 01.05.2016 al 31.08.2018, in seguito all'applicazione del decreto n. 189 del 20 agosto 2019 emesso dal Controparte_2
che in ogni caso l'affidamento del dipendente e la sua buona fede nella
[...] percezione non potevano essere di ostacolo all'esercizio del diritto di restituzione da parte dell'Amministrazione . Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di rigettare la domanda formulata in prime cure dalla dipendente , con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva che , Controparte_1 sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto;
vinte le spese del grado con attribuzione Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
La Corte giudica l'appello meritevole di accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il Collegio dissente dalle valutazioni espresse dal primo giudice (che ha ritenuto la carenza di motivazione dell'atto impugnato), in quanto il Tribunale , erroneamente, non ha tenuto conto della seconda ingiunzione di pagamento, notificata il 23 luglio 2022, a rettifica della prima ingiunzione di pagamento, in cui si dà conto dell'errato conteggio delle spettanze per il periodo dal 2016 al 2018 e si procede a riformulare il relativo conteggio. Nello specifico, si evince chiaramente che oggetto della seconda ingiunzione, sia il recupero del credito erariale di euro 996,17 derivante da emolumenti corrisposti e non dovuti dal 01.05.2016 al 31.08.2018, in seguito all'applicazione del decreto n. 189 del 20 agosto 2019 emesso dal Controparte_2
e relativo all'inquadramento della ricorrente.
[...]
Dunque, indubbiamente v è stato assolto l'onere motivazionale, essendo indicata la somma richiesta, il periodo di riferimento e la rispettiva causale ossia elementi necessari e sufficienti a consentire di opporre adeguate contestazioni. A ciò aggiungasi che alla comunicazione di avvio del procedimento amm/vo di recupero del 30.3.2022 ( v. doc in prod. appellante ) , veniva anche allegato il prospetto contabile delle somme corrisposte e non dovute.
Né ovviamente rileva la buona fede invocata da parte ricorrente;
ed invero, secondo l'orientamento consolidato dei giudici di legittimità in tema di indebito retributivo, qualora risulti accertato che l'erogazione è avventa sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art 2033 c.c., per la buona fede dell'accipiens, buona fede che ai sensi della norma medesima vale soltanto ad escludere la restituzione dei frutti e degli interessi maturati prima della domanda giudiziale.
Va , quindi , affermata la legittimità dell'impugnata ingiunzione, in base al principio di diritto per cui il recupero delle somme indebitamente erogate, costituisce comportamento doveroso, in quanto discende direttamente dall'art. 2033 c.c., Ed invero la Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 27 gennaio 2023, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 2033 c.c, ha confermato in plurimi passaggi e obiter dicta, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, di avviare il recupero delle somme eventualmente indebitamente corrisposte senza distinguere fra le diverse tipologie di versamento, tutte unificate dalla medesima ratio di buon andamento economico-finanziario e di parità di trattamento…”, per cui una tale circostanza preclude l'accoglimento della censura secondo cui l'azione di recupero qui contestata non sarebbe doverosa. Ed invero, al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano, l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, la Corte costituzionale ha ricordato che opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., secondo la quale «chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato» e «ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda». Sicché, “…per le pubbliche amministrazioni, va qui soggiunto, la restituzione delle somme indebite erogate al dipendente costituisce operazione doverosa, oggetto, dunque, di attività vincolata: la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione (ad esempio, Cons. St., sez. III, 9 giugno 2014, n. 2903), atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all'amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'art. 2033 c.c. anche nei rapporti di lavoro non privatizzati (Cons. St., sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7799)…”. Ed ancora anche la giurisprudenza amministrativa ha peraltro chiarito sul punto che “…l'azione di recupero è dovuta a prescindere dalla buona fede del dipendente “accipiens”…” e che “…il solo temperamento al principio dell'ordinaria ripetibilità dell'indebito è rappresentato dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere non eccessivamente onerose (in relazione alle condizioni di vita del debitore) e tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che assicuri un'esistenza libera e dignitosa...”( v. Cons. St., sez. VII, 16 maggio 2024, n. 4386)- La doverosità di tale azione da parte della pubblica amministrazione costituisce , dunque, esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile in quanto correlato al conseguimento di finalità di pubblico interesse a cui sono istituzionalmente destinate le risorse pubbliche. Tale doverosità esclude, pertanto, che l'amministrazione sia tenuta a fornire una specifica motivazione, al di là all'ovvia indicazione delle ragioni per le quali il percipiente non ha diritto alle risorse oggetto di contestazione. Inoltre la S. C ,in una recente pronuncia ( v. Cass 23419 /2023 ) , ha addirittura escluso l'illegittimità del recupero anche per mancanza della comunicazione di avvio del procedimento (artt. 7, 8, l. n. 241/1990), specificando ( v. punto 7 della motivazione ) che già la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione (ad esempio, Consiglio di Stato, sezione III, 9 giugno 2014, n. 2903) atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'art. 2033 cod. civ. In tal caso, infatti, l'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede neppure specifica motivazione in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente (cfr. Cons. Stato, A.P., 17 ottobre 2017, n. 8; Consiglio Stato, sez. VI, 14 luglio 2011, n. 4284; Consiglio Stato, sez. VI, 27 novembre 2002, n. 6500). È stato anche affermato, prima ancora della decisione della Corte cost. n. 8 del 2023, che, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., è diritto-dovere della Pubblica Amministrazione ripetere somme indebitamente erogate;
di conseguenza, l'affidamento del dipendente e la sua buona fede nella percezione non sono di ostacolo all'esercizio di tale diritto-dovere (cfr. già Consiglio di Stato, Sez. III, 28 novembre 2011, n. 6278; Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5043; si veda anche Cass. 20 febbraio 2017, n. 4323). Pertanto, la P.A. non ha alcuna discrezionalità al riguardo, tanto che il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate configura danno erariale, con il solo temperamento costituito, come detto, dalla regola per cui le modalità dello stesso non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle esigenze di vita del debitore ed alle connotazioni, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie, avuto riguardo alla natura degli importi richiesti in restituzione, alle cause dell'errore nell'erogazione, al lasso di tempo trascorso tra la stessa e l'emanazione del provvedimento di recupero, all'entità delle somme corrisposte, riferita alle singole mensilità e nel totale determinato dalla relativa sommatoria (v., in tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2118; id. 15 ottobre 2003, n. 6291) Infine va rimarcato che, nel caso di provvedimenti vincolati, la motivazione è sufficiente anche solo nel caso in cui identifichi la sussistenza dei presupposti e, pertanto, si riduce alla c.d. giustificazione. Al contrario, nel caso di provvedimenti c.d. discrezionali, la motivazione deve prevedere una valutazione dettagliata dei presupposti che sono alla base dell'atto emanato, dando contezza delle conclusioni dell'amministrazione. Alla luce di tutti i rilievi e le considerazioni sin qui esposte , l'appello va accolto e , per l'effetto , in riforma dell'impugnata sentenza , va rigettata l'opposizione formulata in prime cure da . Controparte_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e , per l'effetto , in riforma dell'impugnata sentenza , rigetta l'opposizione formulata in prime cure da;
Controparte_1 condanna l'odierna appellata alla refusione , in favore dell'appellante , delle spese del doppio grado di giudizio che liquida , quanto al primo grado , in euro 450,00 e, quanto al secondo grado , in euro 500,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa se dovuti.
Così deciso in Napoli lì 26.6.2025 Il Cons. est. rel. Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche