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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/03/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
N. 16776/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16776/2019 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, C.so delle Province n. 116, presso lo studio dell'avv.
CIULLA SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
. C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto a AN NN La PU (CT) in data 14.2.2007 con
. Controparte_1
Dall'unione coniugale sono nate le figlie , in data 1.6.2007, e Persona_1 Per_2
, in data 23.12.2011.
[...]
La ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con accordo di negoziazione assistita autorizzato dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale in data 11.9.2017, e che da allora non si sono più riconciliate.
Ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni in suo favore, di porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie minorenni dell'importo complessivo di Euro 500,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie e di disporre l'ordine di pagamento diretto dell'assegno sopra detto a carico del datore di lavoro del resistente.
Non si è costituito in giudizio , e va pertanto dichiarata la sua Controparte_1
contumacia, apparendo regolari le notifiche nei suoi confronti.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va confermata la previsione dell'affidamento condiviso delle figlie minorenni ad entrambi i genitori, con collocamento presso la ricorrente, non essendo emersi elementi per i quali si possa ritenere necessario provvederei ad una diversa regolamentazione e non avendo la ricorrente esposto alcun comportamento del resistente che possa essere ritenuto pregiudizievole per le figlie stesse.
Non va assegnata la casa coniugale, in mancanza della relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Disposte le indagini tributarie a carico della Guardia di Finanza, è stata prodotta una relazione inerente solamente alla ricorrente;
va, comunque, rilevato che la stessa, con le note del
18.4.2024, non ha insistito nella richiesta di accertamenti anche a carico del resistente.
Venendo alle questioni di natura economica, la ricorrente nulla ha provato in ordine alle capacità economiche e reddituali del resistente, né alla sua attuale occupazione.
D'altro canto, come da accertamenti della Guardia di Finanza, è emerso che la stessa ha percepito il c.d. reddito di cittadinanza, dell'importo mensile compreso tra Euro 570,00 e Euro
699,00; risulta, inoltre, avere una carica presso un'associazione culturale e di non aver presentato le dichiarazioni reddituali con riferimento al periodo di considerato.
In ogni caso, appare opportuno porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie minorenni dell'importo complessivo di Euro
500,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie: va, infatti, rispettato un importo pari o comunque prossimo al c.d. minimo vitale, dovendo questo Tribunale disciplinare, anche d'ufficio, i rapporti patrimoniali nel solo ed esclusivo interesse delle figlie minorenni, interesse del tutto preminente rispetto a quello portato dalle odierne parti in giudizio, tenuto altresì conto
3 che la ricorrente può verosimilmente percepire integralmente il c.d. assegno unico erogato in favore delle figlie minorenni come per legge
I profili esaminati appaino del tutto assorbenti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AN NN La
PU (CT) in data 14.2.2007, tra e , Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di AN NN La
PU (CT) dell'anno 2007 al N. 3 della Parte II, Serie A, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone l'affidamento condiviso delle figlie minorenni e Persona_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la ricorrente;
[...] Parte_1
dispone che il resistente possa sempre vedere e tenere con sé le Controparte_1
figlie minorenni e compatibilmente con le esigenze Persona_1 Persona_2
dell'altro genitore e delle figlie stesse (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività
del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dalle figlie minorenni;
4 dispone che il resistente contribuisca al mantenimento delle Controparte_1
figlie minorenni e versando, entro il giorno 5 di ogni mese, Persona_1 Persona_2
un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN NN La PU (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 18 Febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16776/2019 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, C.so delle Province n. 116, presso lo studio dell'avv.
CIULLA SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
. C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto a AN NN La PU (CT) in data 14.2.2007 con
. Controparte_1
Dall'unione coniugale sono nate le figlie , in data 1.6.2007, e Persona_1 Per_2
, in data 23.12.2011.
[...]
La ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con accordo di negoziazione assistita autorizzato dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale in data 11.9.2017, e che da allora non si sono più riconciliate.
Ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni in suo favore, di porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie minorenni dell'importo complessivo di Euro 500,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie e di disporre l'ordine di pagamento diretto dell'assegno sopra detto a carico del datore di lavoro del resistente.
Non si è costituito in giudizio , e va pertanto dichiarata la sua Controparte_1
contumacia, apparendo regolari le notifiche nei suoi confronti.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va confermata la previsione dell'affidamento condiviso delle figlie minorenni ad entrambi i genitori, con collocamento presso la ricorrente, non essendo emersi elementi per i quali si possa ritenere necessario provvederei ad una diversa regolamentazione e non avendo la ricorrente esposto alcun comportamento del resistente che possa essere ritenuto pregiudizievole per le figlie stesse.
Non va assegnata la casa coniugale, in mancanza della relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Disposte le indagini tributarie a carico della Guardia di Finanza, è stata prodotta una relazione inerente solamente alla ricorrente;
va, comunque, rilevato che la stessa, con le note del
18.4.2024, non ha insistito nella richiesta di accertamenti anche a carico del resistente.
Venendo alle questioni di natura economica, la ricorrente nulla ha provato in ordine alle capacità economiche e reddituali del resistente, né alla sua attuale occupazione.
D'altro canto, come da accertamenti della Guardia di Finanza, è emerso che la stessa ha percepito il c.d. reddito di cittadinanza, dell'importo mensile compreso tra Euro 570,00 e Euro
699,00; risulta, inoltre, avere una carica presso un'associazione culturale e di non aver presentato le dichiarazioni reddituali con riferimento al periodo di considerato.
In ogni caso, appare opportuno porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie minorenni dell'importo complessivo di Euro
500,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie: va, infatti, rispettato un importo pari o comunque prossimo al c.d. minimo vitale, dovendo questo Tribunale disciplinare, anche d'ufficio, i rapporti patrimoniali nel solo ed esclusivo interesse delle figlie minorenni, interesse del tutto preminente rispetto a quello portato dalle odierne parti in giudizio, tenuto altresì conto
3 che la ricorrente può verosimilmente percepire integralmente il c.d. assegno unico erogato in favore delle figlie minorenni come per legge
I profili esaminati appaino del tutto assorbenti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AN NN La
PU (CT) in data 14.2.2007, tra e , Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di AN NN La
PU (CT) dell'anno 2007 al N. 3 della Parte II, Serie A, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone l'affidamento condiviso delle figlie minorenni e Persona_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la ricorrente;
[...] Parte_1
dispone che il resistente possa sempre vedere e tenere con sé le Controparte_1
figlie minorenni e compatibilmente con le esigenze Persona_1 Persona_2
dell'altro genitore e delle figlie stesse (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività
del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dalle figlie minorenni;
4 dispone che il resistente contribuisca al mantenimento delle Controparte_1
figlie minorenni e versando, entro il giorno 5 di ogni mese, Persona_1 Persona_2
un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN NN La PU (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 18 Febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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