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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/12/2025, n. 4624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4624 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 10911/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. GIOVANNI MARTELLOTTA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dall'avv. Controparte_1
BA DAPRILE;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.09.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, ha convenuto in giudizio l' per il riconoscimento del proprio diritto CP_2 alla pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi del D. Lgs.vo n. 503/92.
Chiedeva che l' fosse condannato al pagamento di quanto dovuto a tale CP_2 titolo, oltre agli interessi come per legge.
Costituitosi in giudizio, l ha contestato la fondatezza delle avverse CP_2 pretese, evidenziandone in primis l'infondatezza per difetto di prova del requisito contributivo di legge, nonché deducendo l'insussistenza del requisito sanitario richiesto.
Disposta ed espletata CTU medico legale, all'odierna udienza in trattazione scritta, la causa è stata decisa.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Nel caso di specie, la ricorrente deduce che “laddove si consideri il complesso invalidante dell'odierna ricorrente tenuto conto delle attività specifiche di bracciante e cameriera ai piani, svolte dalla parte ricorrente e/o di altre eventualmente confacenti che la stessa potrebbe svolgere, si raggiunge un grado di invalidità superiore all'80%”.
In primis, va respinta l'eccezione dell relativa alla mancata prova CP_2 del requisito contributivo, avendo la ricorrente allegato il possesso del requisito contributivo (cfr. pag. 3 del ricorso) e depositato la relativa documentazione a supporto (cfr. estratto conto certificativo, allegato al ricorso).
Circa la sussistenza del requisito sanitario, il giudizio espresso dal CTU, pienamente condivisibile in quanto fondato su accurati accertamenti e su rigorose considerazioni medico- legali, e comunque non contestato dalle parti, è stato di segno favorevole alla ricorrente, leggendosi nelle conclusioni della relazione tecnica definitiva che “In base ai risultati del nostro esame clinico integrati dai dati della documentazione disponibile deve affermarsi che presenta da maggio 2024 Parte_1 una riduzione della capacità lavorativa pari all'80%.
Vi sono pertanto i requisiti per il beneficio richiesto (pensione anticipata di vecchiaia) dall'aggravamento funzionale documentato a maggio
2024 (ipoacusia neurosensoriale bilaterale simmetrica e sindrome depressiva con alterazione del ritmo sonno veglia)”.
Pertanto, è stata accertata, con decorrenza da maggio 2024, la sussistenza del requisito sanitario al quale l'art. 1 co. 8 del d.lgs. 503/92 subordina il riconoscimento della pensione di vecchiaia con anticipo rispetto all'ordinaria età pensionabile prevista per legge.
Quanto alla decorrenza, si aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale che ha più volte statuito che: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l.
n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dal d.l. n. 78 del
2010, conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti".
L'art. 12 d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia non solo rispetto ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il predetto diritto a 60 se donne ed a 65 anni se uomini, ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturano alle età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata.
Appartengono a tale categoria anche i lavoratori con invalidità pari o superiore all'80%, non essendo inclusa la medesima nelle deroghe relative allo slittamento del conseguimento al diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui ai commi 4 e 5 del predetto art. 12” (cfr. Cass.
n.29191/18 e da ultimo n.2905/20).
In questa sede si rinvia alle condivisibili argomentazioni espresse dalla giurisprudenza appena citata, alla stregua delle quali anche la fattispecie per cui è causa rientra nell'ambito applicativo dell'art. 12 del decreto legge n. 78/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, sicché il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico si consegue dopo dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
Pertanto, va dichiarato il diritto della ricorrente a beneficiare della pensione di vecchiaia a decorrere da maggio 2025 (dodici mesi dopo l'insorgenza dello stato di invalidità in misura pari all'80%), con conseguente condanna dell al pagamento della prestazione dalla CP_2 predetta data, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell , CP_2 tuttavia, la maturazione dei requisiti in data successiva rispetto al deposito della domanda amministrativa, ne consente la compensazione nella misura di un terzo. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, gravano definitivamente sull . CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza nei termini di cui in motivazione e per l'effetto condanna l al pagamento del dovuto, oltre interessi legali e rivalutazione come CP_2 per legge;
-liquida le spese di lite in complessivi € 2.400,00, oltre oneri di legge, che pone a carico dell' nella misura di 2/3, con distrazione, e che CP_2 compensa per la parte residua;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell . CP_2
Bari, 02.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 10911/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. GIOVANNI MARTELLOTTA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dall'avv. Controparte_1
BA DAPRILE;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.09.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, ha convenuto in giudizio l' per il riconoscimento del proprio diritto CP_2 alla pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi del D. Lgs.vo n. 503/92.
Chiedeva che l' fosse condannato al pagamento di quanto dovuto a tale CP_2 titolo, oltre agli interessi come per legge.
Costituitosi in giudizio, l ha contestato la fondatezza delle avverse CP_2 pretese, evidenziandone in primis l'infondatezza per difetto di prova del requisito contributivo di legge, nonché deducendo l'insussistenza del requisito sanitario richiesto.
Disposta ed espletata CTU medico legale, all'odierna udienza in trattazione scritta, la causa è stata decisa.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Nel caso di specie, la ricorrente deduce che “laddove si consideri il complesso invalidante dell'odierna ricorrente tenuto conto delle attività specifiche di bracciante e cameriera ai piani, svolte dalla parte ricorrente e/o di altre eventualmente confacenti che la stessa potrebbe svolgere, si raggiunge un grado di invalidità superiore all'80%”.
In primis, va respinta l'eccezione dell relativa alla mancata prova CP_2 del requisito contributivo, avendo la ricorrente allegato il possesso del requisito contributivo (cfr. pag. 3 del ricorso) e depositato la relativa documentazione a supporto (cfr. estratto conto certificativo, allegato al ricorso).
Circa la sussistenza del requisito sanitario, il giudizio espresso dal CTU, pienamente condivisibile in quanto fondato su accurati accertamenti e su rigorose considerazioni medico- legali, e comunque non contestato dalle parti, è stato di segno favorevole alla ricorrente, leggendosi nelle conclusioni della relazione tecnica definitiva che “In base ai risultati del nostro esame clinico integrati dai dati della documentazione disponibile deve affermarsi che presenta da maggio 2024 Parte_1 una riduzione della capacità lavorativa pari all'80%.
Vi sono pertanto i requisiti per il beneficio richiesto (pensione anticipata di vecchiaia) dall'aggravamento funzionale documentato a maggio
2024 (ipoacusia neurosensoriale bilaterale simmetrica e sindrome depressiva con alterazione del ritmo sonno veglia)”.
Pertanto, è stata accertata, con decorrenza da maggio 2024, la sussistenza del requisito sanitario al quale l'art. 1 co. 8 del d.lgs. 503/92 subordina il riconoscimento della pensione di vecchiaia con anticipo rispetto all'ordinaria età pensionabile prevista per legge.
Quanto alla decorrenza, si aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale che ha più volte statuito che: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l.
n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dal d.l. n. 78 del
2010, conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti".
L'art. 12 d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia non solo rispetto ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il predetto diritto a 60 se donne ed a 65 anni se uomini, ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturano alle età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata.
Appartengono a tale categoria anche i lavoratori con invalidità pari o superiore all'80%, non essendo inclusa la medesima nelle deroghe relative allo slittamento del conseguimento al diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui ai commi 4 e 5 del predetto art. 12” (cfr. Cass.
n.29191/18 e da ultimo n.2905/20).
In questa sede si rinvia alle condivisibili argomentazioni espresse dalla giurisprudenza appena citata, alla stregua delle quali anche la fattispecie per cui è causa rientra nell'ambito applicativo dell'art. 12 del decreto legge n. 78/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, sicché il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico si consegue dopo dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
Pertanto, va dichiarato il diritto della ricorrente a beneficiare della pensione di vecchiaia a decorrere da maggio 2025 (dodici mesi dopo l'insorgenza dello stato di invalidità in misura pari all'80%), con conseguente condanna dell al pagamento della prestazione dalla CP_2 predetta data, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell , CP_2 tuttavia, la maturazione dei requisiti in data successiva rispetto al deposito della domanda amministrativa, ne consente la compensazione nella misura di un terzo. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, gravano definitivamente sull . CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza nei termini di cui in motivazione e per l'effetto condanna l al pagamento del dovuto, oltre interessi legali e rivalutazione come CP_2 per legge;
-liquida le spese di lite in complessivi € 2.400,00, oltre oneri di legge, che pone a carico dell' nella misura di 2/3, con distrazione, e che CP_2 compensa per la parte residua;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell . CP_2
Bari, 02.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli